Art. 23. Codice etico 1. L'Universita' Magna Græcia si dota di un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. 2. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 3. Il codice etico e' approvato dal Senato accademico. 4. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 22, nel qual caso prevale la competenza di quest'ultimo Organo, decide il Senato accademico su proposta del Rettore. Le sanzioni individuali consistono nella decadenza e/o nell'esclusione dagli Organi accademici o dalle articolazioni accademiche previste nel presente Statuto, fino ad un massimo di tre anni, delle persone riconosciute responsabili di violazioni del codice etico; limitatamente al corpo docente, le sanzioni individuali possono anche prevedere l'esclusione dei docenti dalla assegnazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo, fino ad un massimo di tre anni.