(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                            Codice etico 
 
    1. L'Universita' Magna Græcia si dota  di  un  codice  etico  che
determina  i  valori  fondamentali  della  comunita'   universitaria,
promuove il riconoscimento e  il  rispetto  dei  diritti  individuali
nonche' l'accettazione di  doveri  e  responsabilita'  nei  confronti
dell'Istituzione  di  appartenenza,  detta  le  regole  di   condotta
nell'ambito della comunita'. 
    2. Le norme sono volte ad evitare ogni forma  di  discriminazione
ed abuso nonche' a regolare i casi di conflitto  di  interessi  o  di
proprieta' intellettuale. 
    3. Il codice etico e' approvato dal Senato accademico. 
    4. Sulle violazioni del codice etico qualora non  ricadano  sotto
la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 22, nel qual
caso prevale la competenza di quest'ultimo Organo, decide  il  Senato
accademico su proposta del Rettore. 
    Le  sanzioni   individuali   consistono   nella   decadenza   e/o
nell'esclusione  dagli  Organi  accademici  o   dalle   articolazioni
accademiche previste nel presente Statuto, fino ad un massimo di  tre
anni, delle  persone  riconosciute  responsabili  di  violazioni  del
codice etico; limitatamente al corpo docente, le sanzioni individuali
possono anche prevedere l'esclusione dei docenti  dalla  assegnazione
di fondi di ricerca e contributi di ateneo, fino ad un massimo di tre
anni.