(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
                       Fonti di Finanziamento 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite dai
trasferimenti dello Stato, di altri Enti  pubblici  e  privati  e  da
entrate proprie. 
    2. Le entrate proprie  sono  costituite  da  tasse  e  contributi
universitari, oltre che da donazioni e atti di  liberalita',  frutti,
rendite e ogni corrispettivo di attivita' negoziale o  partecipazione
a societa' nonche' da attivita' svolte per conto terzi. 
    3. L'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti  e,  puo'
fornire  consulenze  ed  e'  libera   di   accettare   finanziamenti,
contributi e donazioni e di attivare rapporti di  collaborazione  con
lo Stato, con le Regioni e con altri  soggetti  pubblici  e  privati,
nazionali e internazionali. 
    4.  L'Universita'   promuove   rapporti   convenzionali,   e   di
collaborazione scientifica, nonche' attivita' per conto di terzi, ivi
comprese le attivita' professionali intramurarie.