Art. 27. Fonti di Finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalita', frutti, rendite e ogni corrispettivo di attivita' negoziale o partecipazione a societa' nonche' da attivita' svolte per conto terzi. 3. L'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti e, puo' fornire consulenze ed e' libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. 4. L'Universita' promuove rapporti convenzionali, e di collaborazione scientifica, nonche' attivita' per conto di terzi, ivi comprese le attivita' professionali intramurarie.