(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
                           Alta formazione 
 
    L'Universita' puo' istituire: 
      a) Scuole superiori di alta formazione; 
      b) Master di 1 e 2 livello; 
      c) Dottorati di ricerca; 
      d) Corsi di perfezionamento post-specialistici; 
      d) Centri per la promozione e diffusione della cultura; 
      e) Scuole di Specializzazione. 
    L'organizzazione  e  il  funzionamento  di  quanto  previsto  nel
presente articolo sono  disciplinate  dal  Regolamento  Didattico  di
Ateneo.