Art. 28. Alta formazione L'Universita' puo' istituire: a) Scuole superiori di alta formazione; b) Master di 1 e 2 livello; c) Dottorati di ricerca; d) Corsi di perfezionamento post-specialistici; d) Centri per la promozione e diffusione della cultura; e) Scuole di Specializzazione. L'organizzazione e il funzionamento di quanto previsto nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.