Art. 30. Partecipazione a Consorzi, Societa' e Fondazioni 1. L'Universita' puo' stipulare protocolli di intesa, costituire o partecipare a consorzi, societa', fondazioni anche con altre Universita', enti, soggetti pubblici o privati per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Le modalita' di costituzione o partecipazione sono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.