(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
          Partecipazione a Consorzi, Societa' e Fondazioni 
 
    1. L'Universita' puo' stipulare protocolli di intesa,  costituire
o partecipare  a  consorzi,  societa',  fondazioni  anche  con  altre
Universita', enti, soggetti pubblici o privati per  il  conseguimento
dei propri fini istituzionali. 
    2. Le modalita' di costituzione o  partecipazione  sono  definite
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.