Art. 31. Norme comuni, transitorie e finali 1. Il Presente Statuto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari. 3. Il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione i Presidi e i Direttori di Dipartimento, in carica al momento dell'approvazione dello Statuto, rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il Rettore il cui mandato e' prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 240/2010. 4. In prima applicazione, il Regolamento elettorale per la elezione del Rettore e la costituzione degli Organi accademici, e per la elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente Statuto, e' deliberato dal Senato Accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto stesso. 5. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 240/2010, il Senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto avvia le procedure per la costituzione degli organi accademici previsti nel presente statuto. 6. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 10 del presente Statuto e l'omogeneita' dei Settori Scientifico Disciplinari ad essi afferenti e' deliberata dal Senato Accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto stesso. 7. I pareri di competenza dei diversi Organi accademici previsti dallo Statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di 45 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine l'Organo deliberante potra' decidere anche in assenza del parere.