(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
 
                 Norme comuni, transitorie e finali 
 
    1. Il Presente Statuto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    2.  L'entrata  in  vigore  dello  Statuto  comporta   l'immediata
efficacia  di  tutte  le  disposizioni  che  non  siano   subordinate
all'adozione di apposite norme regolamentari. 
    3.  Il  Rettore,  il   Senato   Accademico,   il   Consiglio   di
Amministrazione i Presidi e i Direttori di Dipartimento, in carica al
momento dell'approvazione dello Statuto,  rimangono  in  carica  fino
alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il
Rettore il cui mandato e' prorogato ai sensi  dell'art.  2,  comma  9
della legge n. 240/2010. 
    4. In  prima  applicazione,  il  Regolamento  elettorale  per  la
elezione del Rettore e la costituzione degli Organi accademici, e per
la elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche
e degli  studenti  negli  organi  collegiali  previsti  dal  presente
Statuto, e' deliberato dal Senato Accademico  in  carica  al  momento
dell'approvazione dello Statuto stesso. 
    5. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2,  comma  8,  della
legge  n.  240/2010,  il  Senato  accademico  in  carica  al  momento
dell'approvazione  dello  Statuto   avvia   le   procedure   per   la
costituzione degli organi accademici previsti nel presente statuto. 
    6. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui
all'art.  10  del  presente  Statuto  e  l'omogeneita'  dei   Settori
Scientifico Disciplinari ad essi afferenti e' deliberata  dal  Senato
Accademico in  carica  al  momento  dell'approvazione  dello  Statuto
stesso. 
    7. I pareri di competenza dei diversi Organi accademici  previsti
dallo Statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di
45  giorni  dalla  richiesta;   trascorso   tale   termine   l'Organo
deliberante potra' decidere anche in assenza del parere.