(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                               Rettore 
 
    Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita'. 
    1. Il Rettore: 
      a) ha poteri di indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle
attivita' scientifiche e didattiche; 
      b) e' responsabile del corretto funzionamento  delle  strutture
dell'Universita',  al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  delle
finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto
dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e  promozione  del
merito; 
      c)  ha  la  responsabilita'  di  garantire  l'osservanza  delle
normative vigenti, dello Statuto e  dei  principi  generali  in  esso
sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture
didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli
studenti, anche mediante l'adozione  di  direttive  per  la  corretta
applicazione dell'ordinamento universitario; 
      d) convoca e  presiede  il  Consiglio  di  Amministrazione,  ne
predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita'  e
cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; 
      e) propone al Consiglio di Amministrazione: 
        - il documento di programmazione triennale di Ateneo, di  cui
all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  anche  tenuto
conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico; 
        - il bilancio di previsione annuale e triennale  e  il  conto
consuntivo; 
        - la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7  del
presente Statuto; 
      f) ha  poteri  di  iniziativa  dei  procedimenti  disciplinari,
secondo le modalita' previste dal presente Statuto ai sensi dell'art.
10 della legge n. 240/2010; 
      g) stipula contratti e convenzioni; 
      h) emana lo Statuto, i  Regolamenti  e  i  successivi  atti  di
modifica, nonche' il Manifesto degli studi annuale e i relativi bandi
per l'ammissione degli studenti; 
      i) propone al Senato Accademico le  sanzioni  da  comminare  in
caso di violazioni del codice etico che non ricadano nell'ambito  del
collegio  di  disciplina  e  comunque  non  puo'  comminare  sanzioni
superiori alla censura; 
      j) in  caso  di  necessita'  e  urgenza  assume  sotto  la  sua
responsabilita' gli atti di competenza degli altri Organi di  governo
dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile; 
      k) ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo statuto. 
    2. Il Rettore  viene  eletto,  con  le  modalita'  precisate  nel
presente articolo,  tra  i  professori  ordinari  a  tempo  pieno  in
servizio presso le Universita' italiane, a seguito  di  presentazione
di candidatura ufficiale che deve essere depositata entro  10  giorni
dalla  data  di  indizione  delle  elezioni  da  parte   del   Decano
dell'Ateneo. La votazione di primo turno dovra'  essere  svolta  dopo
almeno 15 giorni dalla data di indiziane delle  elezioni  e  comunque
non oltre 30 giorni dalla stessa data. Le elezioni sono  indette  dal
Decano almeno un mese prima dalla scadenza naturale del  mandato  del
Rettore. 
    3. L'elettorato passivo per la carica di Rettore e' riservato  ai
docenti di cui al comma  2  che  assicurano  un  numero  di  anni  di
servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della  data  di
collocamento a riposo. 
    4. L'elettorato attivo spetta: 
      - ai professori di ruolo di I e II fascia; 
      - ai ricercatori di ruolo a  tempo  indeterminato  i  cui  voti
saranno calcolati nella misura di un voto  per  ogni  tre  preferenze
espresse,  con  arrotondamento  calcolato  secondo   le   norme   del
regolamento elettorale; 
      - al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato,  i
cui voti saranno calcolati nella misura di un  voto  per  ogni  dieci
preferenze espresse, con arrotondamento calcolato  secondo  le  norme
del regolamento elettorale; 
      -   ai   componenti   della   Consulta   degli   studenti,   ai
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di  Amministrazione,  nel
Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione,  i  cui  voti  saranno
calcolati nella misura di un voto per ogni tre  preferenze  espresse,
con  arrotondamento  calcolato  secondo  le  norme  del   regolamento
elettorale. 
    5. Nel primo turno per  l'elezione  del  Rettore,  la  seduta  e'
valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi  diritto  al
voto, calcolata ai sensi del comma 4 del presente articolo. 
    Nel caso di non validita'  della  suddetta  seduta  per  mancanza
della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la votazione
di primo turno sara' ripetuta per una  sola  volta,  con  gli  stessi
requisiti di validita' della seduta, a distanza di sette giorni dalla
prima. 
    Nel primo turno, il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta  dei
voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolati ai sensi  del
comma 4 del presente articolo e secondo le  norme  di  dettaglio  del
Regolamento elettorale. 
    Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validita' di
entrambe le sedute elettorali, o  per  mancato  raggiungimento  della
maggioranza assoluta dei voti validi  si  procedera'  ad  un  secondo
turno elettorale. 
    Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei  partecipanti
al voto, viene eletto Rettore il candidato  che  abbia  riportato  il
maggior numero di voti calcolati ai sensi del comma 4. 
    Le votazioni successive alla prima  si  svolgono  a  distanza  di
sette giorni l'una dall'altra. 
    Fermo  restando  quanto  previsto  dallo  Statuto,  le  norme  di
dettaglio  per  l'elezione  del  Rettore   sono   definite   in   via
regolamentare. 
    6. Qualora risulti eletto un  professore  appartenente  ad  altro
ateneo, l'elezione si configura anche come  chiamata  e  concomitante
trasferimento nell'organico dei professori  della  Universita'  degli
Studi di Catanzaro Magna Graecia. 
    7. Il mandato del Rettore e' unico, ha una durata di sei  anni  e
non e' rinnovabile. 
    8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.
2, comma 10, della legge  n.  240/2010  sul  limite  del  mandato  di
Rettore previsto al comma 7 del presente articolo, sono considerati i
periodi gia' espletati nell'Ateneo, nella medesima carica, alla  data
di entrata in vigore del presente Statuto. 
    9. La carica di Rettore e' incompatibile con quella di Presidente
del Senato Accademico. 
    10. I1 Rettore puo'  nominare  tra  i  professori  ordinari,  nel
rispetto    del    principio    del     pluralismo     delle     aree
scientifico-disciplinari,  un  Prorettore  che  svolge  le   funzioni
delegategli dal Rettore  e  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento  temporanei.  Il  Prorettore  decade  al  momento   della
cessazione del mandato rettorale. In  mancanza  del  Prorettore,  per
mancata nomina,  assenza,  impedimento,  rinuncia  o  cessazione  del
mandato, le suddette funzioni sono assolte dal Presidente del  Senato
Accademico. Al Prorettore e' corrisposta un'indennita' stabilita  dal
Consiglio  di  Amministrazione,  compatibilmente   con   le   risorse
finanziarie disponibili. 
    11. Il Rettore  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  altri
professori di ruolo o ricercatori ai quali puo' delegare, con proprio
decreto, specifiche funzioni. 
    12. In caso di anticipata conclusione del mandato  rettorale,  il
Decano assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo  Rettore  e
indice le elezioni entro un mese  dalla  anticipata  conclusione  del
mandato. 
    13. Per tutta la durata del mandato, il Rettore ha diritto ad una
limitazione dell'attivita' didattica. 
    14. Al  Rettore  e'  corrisposta  un'indennita',  secondo  quanto
stabilito dal Consiglio di Amministrazione,  compatibilmente  con  le
risorse finanziarie disponibili.