Art. 4. Rettore Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita'. 1. Il Rettore: a) ha poteri di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; b) e' responsabile del corretto funzionamento delle strutture dell'Universita', al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) ha la responsabilita' di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello Statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario; d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; e) propone al Consiglio di Amministrazione: - il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico; - il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; - la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; f) ha poteri di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' previste dal presente Statuto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; g) stipula contratti e convenzioni; h) emana lo Statuto, i Regolamenti e i successivi atti di modifica, nonche' il Manifesto degli studi annuale e i relativi bandi per l'ammissione degli studenti; i) propone al Senato Accademico le sanzioni da comminare in caso di violazioni del codice etico che non ricadano nell'ambito del collegio di disciplina e comunque non puo' comminare sanzioni superiori alla censura; j) in caso di necessita' e urgenza assume sotto la sua responsabilita' gli atti di competenza degli altri Organi di governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile; k) ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. 2. Il Rettore viene eletto, con le modalita' precisate nel presente articolo, tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane, a seguito di presentazione di candidatura ufficiale che deve essere depositata entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del Decano dell'Ateneo. La votazione di primo turno dovra' essere svolta dopo almeno 15 giorni dalla data di indiziane delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data. Le elezioni sono indette dal Decano almeno un mese prima dalla scadenza naturale del mandato del Rettore. 3. L'elettorato passivo per la carica di Rettore e' riservato ai docenti di cui al comma 2 che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 4. L'elettorato attivo spetta: - ai professori di ruolo di I e II fascia; - ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale; - al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale; - ai componenti della Consulta degli studenti, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale. 5. Nel primo turno per l'elezione del Rettore, la seduta e' valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolata ai sensi del comma 4 del presente articolo. Nel caso di non validita' della suddetta seduta per mancanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la votazione di primo turno sara' ripetuta per una sola volta, con gli stessi requisiti di validita' della seduta, a distanza di sette giorni dalla prima. Nel primo turno, il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolati ai sensi del comma 4 del presente articolo e secondo le norme di dettaglio del Regolamento elettorale. Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validita' di entrambe le sedute elettorali, o per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procedera' ad un secondo turno elettorale. Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, viene eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti calcolati ai sensi del comma 4. Le votazioni successive alla prima si svolgono a distanza di sette giorni l'una dall'altra. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, le norme di dettaglio per l'elezione del Rettore sono definite in via regolamentare. 6. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della Universita' degli Studi di Catanzaro Magna Graecia. 7. Il mandato del Rettore e' unico, ha una durata di sei anni e non e' rinnovabile. 8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato di Rettore previsto al comma 7 del presente articolo, sono considerati i periodi gia' espletati nell'Ateneo, nella medesima carica, alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 9. La carica di Rettore e' incompatibile con quella di Presidente del Senato Accademico. 10. I1 Rettore puo' nominare tra i professori ordinari, nel rispetto del principio del pluralismo delle aree scientifico-disciplinari, un Prorettore che svolge le funzioni delegategli dal Rettore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Prorettore decade al momento della cessazione del mandato rettorale. In mancanza del Prorettore, per mancata nomina, assenza, impedimento, rinuncia o cessazione del mandato, le suddette funzioni sono assolte dal Presidente del Senato Accademico. Al Prorettore e' corrisposta un'indennita' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 11. Il Rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o ricercatori ai quali puo' delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni. 12. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Decano assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo Rettore e indice le elezioni entro un mese dalla anticipata conclusione del mandato. 13. Per tutta la durata del mandato, il Rettore ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. 14. Al Rettore e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.