(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                          Senato Accademico 
 
    1. Al Senato Accademico e' attribuita la competenza  a  formulare
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di  ricerca  e
di servizi agli studenti,  anche  con  riferimento  al  documento  di
programmazione  triennale  di  ateneo,  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica  o
soppressione di corsi, sedi,  dipartimenti,  strutture  di  cui  agli
articoli 10 e l 1 del presente statuto. 
    Al Senato  Accademico  sono  attribuite,  altresi',  le  seguenti
funzioni: 
      a) approvare il regolamento generale di Ateneo; 
      b)  approvare,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio   di
Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di  ricerca,
compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle  Strutture  di
cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto; 
      c) esprime parere al Consiglio di  Amministrazione,  sentiti  i
Dipartimenti o le Strutture di raccordo laddove esistenti, sul numero
di  studenti  da   ammettere   annualmente   ai   Corsi   di   studio
dell'Universita'; 
      d) approvare il codice etico di cui all'art. 2, comma 4,  della
legge n. 240/2010; 
      e) decidere le sanzioni da irrogare, su proposta  del  Rettore,
in caso di  violazioni  del  codice  etico  che  non  ricadono  nella
competenza del collegio di disciplina; 
      f) svolgere funzioni di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i
Dipartimenti e con le Strutture di cui agli  articoli  10  e  11  del
presente Statuto, in conformita' alle norme previste nel  Regolamento
generale di Ateneo; 
      g)  proporre  al  corpo  elettorale  una  mozione  motivata  di
sfiducia  del  Rettore  non  prima  che  siano  trascorsi  due   armi
dall'inizio del suo mandato;  la  mozione  deve  essere  assunta  con
maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato stesso,  in
conformita'  ai  criteri  e  secondo  le  modalita'   enunciate   nel
Regolamento generale di Ateneo; 
      h) esprimere parere obbligatorio sulla proposta di  nomina  del
Direttore Generale da parte del Rettore; 
      i) esprimere parere obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 
      j) proporre al Consiglio  di  Amministrazione  modifiche  dello
Statuto; 
      k) adottare il regolamento di funzionamento interno. 
    2. Il Senato Accademico e' costituito da 13  membri  compresi  il
Rettore, membro di diritto,  7  Professori  di  ruolo  (2  professori
ordinali, 2 professori associati e 3 Direttori di Dipartimento), e  2
ricercatori,  eletti  in  modo  da   rispettare   le   diverse   aree
scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l rappresentante del  personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e 2 rappresentanti degli
studenti,  tutti  eletti  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
elettorale. 
    3. L'elettorato passivo per la carica di  componente  del  Senato
Accademico  e'  riservato  a  docenti  a  tempo  pieno  o   personale
tecnico-amministrativo che assicurino un numero di anni  di  servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento
a riposo nonche' agli studenti ai sensi dell'art. 2 comma 2,  lettera
h) della legge n. 240/2010. 
    4. Il Senato Accademico elegge a maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti il Presidente tra i professori ordinari o i  Direttori  di
Dipartimento componenti del Senato stesso ad esclusione del  Rettore.
Il Presidente convoca e presiede il Senato Accademico, ne  predispone
il relativo ordine del giorno, e ne coordina le attivita'. Le  sedute
del Senato possono essere convocate anche su richiesta del Rettore  o
di almeno 5 componenti. Le sedute sono  considerate  valide  se  sono
presenti  almeno  7  componenti.  Le  delibere   sono   approvate   a
maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto al comma 1, punto g)
del presente articolo, al comma 2  dell'art.  6  e  all'art.  25  del
presente Statuto. Al Presidente e ai componenti del Senato Accademico
e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal  Consiglio
di  Amministrazione,  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
disponibili. 
    5. Il Senato accademico dura in carica tre anni, e il mandato  e'
rinnovabile per una sola volta. Il mandato dei  rappresentanti  degli
studenti ha durata biennale e e'  rinnovabile  per  una  sola  volta.
L'elettorato passivo degli studenti e' regolamentato  secondo  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 
    6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.
2, comma 10 della legge n. 240/2010 sul limite del  mandato  previsto
dal comma 5 del presente articolo, sono considerati  i  periodi  gia'
espletati nell'Ateneo  nella  qualita'  di  componente  elettivo  del
Senato Accademico, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
Statuto. 
    7. Ai componenti del Senato Accademico e' fatto divieto: 
      - di ricoprire altre cariche accademiche, fatta  eccezione  per
il Rettore, limitatamente al Senato  Accademico  e  al  Consiglio  di
Amministrazione e, per i  Direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
      - di essere componente di altri organi  dell'Universita'  salvo
che del Consiglio di Dipartimento; 
      - di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle  scuole
di specializzazione o di fare parte del consiglio di  amministrazione
delle scuole di specializzazione stesse; 
      - di rivestire alcun incarico di natura politica per la  durata
del mandato; 
      - di ricoprire la carica di Rettore o far parte  del  consiglio
di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre  Universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      -  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della   Ricerca   e
nell'ANVUR; 
      -  di  svolgere   funzioni   di   Direttore   di   Dipartimento
Assistenziale. 
    8. Alle sedute  del  Senato  Accademico  partecipa  il  Direttore
generale senza diritto al voto. 
    9. I componenti del Senato Accademico  che  non  partecipino  con
continuita' alle sedute sono dichiarati decaduti secondo modalita'  e
termini previsti dall'apposita  disciplina  dettata  dal  regolamento
generale di Ateneo.