Art. 5. Senato Accademico 1. Al Senato Accademico e' attribuita la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui agli articoli 10 e l 1 del presente statuto. Al Senato Accademico sono attribuite, altresi', le seguenti funzioni: a) approvare il regolamento generale di Ateneo; b) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto; c) esprime parere al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti o le Strutture di raccordo laddove esistenti, sul numero di studenti da ammettere annualmente ai Corsi di studio dell'Universita'; d) approvare il codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010; e) decidere le sanzioni da irrogare, su proposta del Rettore, in caso di violazioni del codice etico che non ricadono nella competenza del collegio di disciplina; f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente Statuto, in conformita' alle norme previste nel Regolamento generale di Ateneo; g) proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia del Rettore non prima che siano trascorsi due armi dall'inizio del suo mandato; la mozione deve essere assunta con maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato stesso, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' enunciate nel Regolamento generale di Ateneo; h) esprimere parere obbligatorio sulla proposta di nomina del Direttore Generale da parte del Rettore; i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; j) proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche dello Statuto; k) adottare il regolamento di funzionamento interno. 2. Il Senato Accademico e' costituito da 13 membri compresi il Rettore, membro di diritto, 7 Professori di ruolo (2 professori ordinali, 2 professori associati e 3 Direttori di Dipartimento), e 2 ricercatori, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e 2 rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale. 3. L'elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico e' riservato a docenti a tempo pieno o personale tecnico-amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo nonche' agli studenti ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 4. Il Senato Accademico elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente tra i professori ordinari o i Direttori di Dipartimento componenti del Senato stesso ad esclusione del Rettore. Il Presidente convoca e presiede il Senato Accademico, ne predispone il relativo ordine del giorno, e ne coordina le attivita'. Le sedute del Senato possono essere convocate anche su richiesta del Rettore o di almeno 5 componenti. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno 7 componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto al comma 1, punto g) del presente articolo, al comma 2 dell'art. 6 e all'art. 25 del presente Statuto. Al Presidente e ai componenti del Senato Accademico e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 5. Il Senato accademico dura in carica tre anni, e il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e e' rinnovabile per una sola volta. L'elettorato passivo degli studenti e' regolamentato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 5 del presente articolo, sono considerati i periodi gia' espletati nell'Ateneo nella qualita' di componente elettivo del Senato Accademico, alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 7. Ai componenti del Senato Accademico e' fatto divieto: - di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; - di essere componente di altri organi dell'Universita' salvo che del Consiglio di Dipartimento; - di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione stesse; - di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; - di ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; - di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e nell'ANVUR; - di svolgere funzioni di Direttore di Dipartimento Assistenziale. 8. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore generale senza diritto al voto. 9. I componenti del Senato Accademico che non partecipino con continuita' alle sedute sono dichiarati decaduti secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.