Art. 6. Consiglio di Amministrazione 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite funzioni di indirizzo strategico e lo svolgimento dei seguenti compiti: a) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella annuale e triennale del personale; b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; c) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, dipartimenti e strutture; d) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla distribuzione di spazi e risorse a servizio dell'attivita' didattica e scientifica; e) adotta il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera d) dell'art. 4 del presente Statuto; f) approva i programmi e la gestione della edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano triennale; g) delibera sulla partecipazione dell'Universita' a Societa' o altre forme associative di diritto privato nonche' sulla dismissione di quote di partecipazione societarie, sentito il Senato Accademico; h) approva i contratti e le convenzioni non affidati alle competenze delle singole strutture o del Direttore Generale; i) approva, sentito il Senato Accademico, il numero massimo di studenti iscrivibili ai Corsi di studio dell'Universita', nel rispetto della normativa vigente; j) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il regolamento elettorale e eventuali altri Regolamenti non previsti dall'art. 5 punti a) e b) e dall'art. 6 punto e) del presente Statuto; k) esprime parere obbligatorio sui regolamenti di competenza del Senato Accademico, di cui all'art. 5, punti b) e d); l) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; m) conferisce l'incarico di Direttore Generale di cui agli articoli 3 e 7 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico; n) delibera, su proposta del Rettore, in merito a procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; o) delibera sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010; p) istituisce e disattiva i Centri di servizio e di Ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto; q) determina l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle scuole e corsi; r) determina l'indennita' di funzione per le cariche accademiche; s) delibera le modifiche dello Statuto previo parere del Senato Accademico; t) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme universitarie; u) adotta il regolamento di funzionamento interno. 2. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da 9 componenti, inclusi il Rettore, componente di diritto, sette componenti scelti dal Rettore, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, due dei quali non appartenenti ai ruoli dell'ateneo Magna Græcia nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; ed un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalita' definite nel Regolamento elettorale. I 5 componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al ruolo dell'Ateneo sono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, previa valutazione del curriculum, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura a seguito di avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo. La proposta del Rettore puo' essere respinta dal Senato Accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza qualificata, la proposta si intende approvata. I due membri esterni sono scelti dal Rettore in una rosa di candidati, in possesso dei requisiti di cui al primo inciso del presente comma, che abbiano inviato curriculum a seguito di apposita informativa resa nota nel sito d'Ateneo, selezionati in numero almeno doppio rispetto a quello previsto nel presente comma, da una Commissione composta da tre membri, non appartenenti al ruolo dell'Ateneo, nominata dal Rettore di intesa col Presidente del Senato Accademico. 3. I professori universitari nominati componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Consiglio di amministrazione e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e' corrisposta un'indennita' stabilita dal Rettore, sentito il Senato Accademico compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 6. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore che convoca le sedute, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno 5 componenti; esse possono essere convocate anche su richiesta di 3 componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto dall'art. 25. 7. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione, dovra' avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 8. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore membro di diritto, dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato per una sola volta; il rappresentante degli studenti, ha un mandato di durata biennale e il mandato e' rinnovabile per una sola volta. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 8 del presente articolo, sono considerati i periodi gia' espletati nell'Ateneo, nella qualita' di componente elettivo del Consiglio di Amministrazione, alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 10. Ai componenti del consiglio di amministrazione e' fatto divieto: - di ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione stesso; - di essere componente di altri organi dell'Universita' salvo che del consiglio di dipartimento; - di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; - di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; - di ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; - di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e nell'ANVUR; - di svolgere funzioni di Direttore di Dipartimento Assistenziale. 11. I componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute sono dichiarati decaduti ai sensi della disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.