(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                    Consiglio di Amministrazione 
 
    1. Al Consiglio di Amministrazione sono  attribuite  funzioni  di
indirizzo strategico e lo svolgimento dei seguenti compiti: 
      a) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale  e
quella annuale e triennale del personale; 
      b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 
      c) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione
o soppressione di corsi e sedi, dipartimenti e strutture; 
      d) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla  distribuzione
di spazi e risorse a servizio dell'attivita' didattica e scientifica; 
      e) adotta il regolamento  di  amministrazione  e  contabilita',
nonche',  su  proposta  del  Rettore  e  previo  parere  del   Senato
Accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio  di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di
programmazione triennale di cui  alla  lettera  d)  dell'art.  4  del
presente Statuto; 
      f) approva i programmi e la  gestione  della  edilizia  tenendo
conto delle linee di sviluppo indicate nel piano triennale; 
      g) delibera sulla partecipazione dell'Universita' a Societa'  o
altre forme associative di diritto privato nonche' sulla  dismissione
di quote di partecipazione societarie, sentito il Senato Accademico; 
      h) approva i contratti  e  le  convenzioni  non  affidati  alle
competenze delle singole strutture o del Direttore Generale; 
      i) approva, sentito il Senato Accademico, il numero massimo  di
studenti  iscrivibili  ai  Corsi  di  studio  dell'Universita',   nel
rispetto della normativa vigente; 
      j) approva, previo parere obbligatorio del  Senato  Accademico,
il regolamento elettorale e eventuali altri Regolamenti non  previsti
dall'art. 5 punti a) e  b)  e  dall'art.  6  punto  e)  del  presente
Statuto; 
      k) esprime parere obbligatorio sui  regolamenti  di  competenza
del Senato Accademico, di cui all'art. 5, punti b) e d); 
      l) trasmette al Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  sia  il
bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; 
      m) conferisce l'incarico di  Direttore  Generale  di  cui  agli
articoli 3 e 7 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito
il Senato Accademico; 
      n) delibera, su proposta del Rettore, in merito a  procedimenti
disciplinari relativi ai professori e  ricercatori  universitari,  ai
sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; 
      o)  delibera  sulla  proposta  di   chiamata   da   parte   dei
Dipartimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e dell'art.
24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010; 
      p) istituisce e disattiva i Centri di servizio e di Ricerca  di
cui all'art. 13 del presente Statuto; 
      q) determina l'importo delle tasse e dei contributi dovuti  per
l'iscrizione alle scuole e corsi; 
      r)  determina  l'indennita'  di   funzione   per   le   cariche
accademiche; 
      s) delibera le modifiche dello Statuto previo parere del Senato
Accademico; 
      t) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto  il
suo intervento dalle norme universitarie; 
      u) adotta il regolamento di funzionamento interno. 
    2. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da 9 componenti,
inclusi il Rettore, componente di diritto,  sette  componenti  scelti
dal Rettore,  tra  candidature  individuate,  anche  mediante  avvisi
pubblici, tra  personalita'  italiane  o  straniere  in  possesso  di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifica culturale, due dei quali non  appartenenti
ai ruoli dell'ateneo  Magna  Græcia  nei  tre  anni  precedenti  alla
designazione  e  per   tutta   la   durata   dell'incarico;   ed   un
rappresentante degli studenti, eletto secondo le  modalita'  definite
nel Regolamento elettorale. 
    I 5 componenti del Consiglio di Amministrazione  appartenenti  al
ruolo dell'Ateneo  sono  nominati  dal  Rettore,  sentito  il  Senato
Accademico, previa valutazione del curriculum, tra coloro che abbiano
espresso formale candidatura a seguito di avviso pubblicato sul  sito
dell'Ateneo. La proposta del Rettore puo' essere respinta dal  Senato
Accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.  Nel
caso in  cui  non  si  raggiunga  tale  maggioranza  qualificata,  la
proposta si intende approvata. 
    I due membri esterni sono scelti  dal  Rettore  in  una  rosa  di
candidati, in possesso dei requisiti  di  cui  al  primo  inciso  del
presente comma, che abbiano inviato curriculum a seguito di  apposita
informativa resa nota nel sito d'Ateneo, selezionati in numero almeno
doppio  rispetto  a  quello  previsto  nel  presente  comma,  da  una
Commissione  composta  da  tre  membri,  non  appartenenti  al  ruolo
dell'Ateneo, nominata dal Rettore di intesa col Presidente del Senato
Accademico. 
    3. I professori universitari nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione devono essere docenti a tempo pieno che assicurino un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato  prima
della data di collocamento a riposo. 
    4.  L'elettorato  passivo  degli  studenti  per  l'elezione   del
rappresentante nel Consiglio di amministrazione e'  regolamentato  da
quanto previsto dall'art. 2, comma  2,  lettera  h)  della  legge  n.
240/2010. 
    5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e'  corrisposta
un'indennita' stabilita dal Rettore,  sentito  il  Senato  Accademico
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
    6. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore  che
convoca le sedute, predispone  il  relativo  ordine  del  giorno,  ne
coordina  le   attivita'   e   cura   l'esecuzione   delle   relative
deliberazioni. Le sedute sono considerate  valide  se  sono  presenti
almeno 5 componenti; esse possono essere convocate anche su richiesta
di 3 componenti. Le delibere sono approvate  a  maggioranza  semplice
fatto salvo quanto previsto dall'art. 25. 
    7. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione,  dovra'
avvenire  nel  rispetto  del  principio  costituzionale  delle   pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    8. Il Consiglio di  Amministrazione,  ad  eccezione  del  Rettore
membro di diritto, dura in carica tre anni e  puo'  essere  rinnovato
per una sola volta; il rappresentante degli studenti, ha  un  mandato
di durata biennale e il mandato e' rinnovabile per una sola volta. 
    9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.
2, comma 10 della legge n. 240/2010 sul limite del  mandato  previsto
dal comma 8 del presente articolo, sono considerati  i  periodi  gia'
espletati nell'Ateneo, nella  qualita'  di  componente  elettivo  del
Consiglio di Amministrazione, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente Statuto. 
    10. Ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e'  fatto
divieto: 
      - di ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il
Rettore  limitatamente  al  Senato  Accademico  e  al  Consiglio   di
Amministrazione stesso; 
      - di essere componente di altri organi  dell'Universita'  salvo
che del consiglio di dipartimento; 
      - di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle  scuole
di specializzazione o di fare parte del consiglio di  amministrazione
delle scuole di specializzazione; 
      - di rivestire alcun incarico di natura politica per la  durata
del mandato; 
      - di ricoprire la carica di Rettore o far parte  del  consiglio
di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre  Universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      -  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della   Ricerca   e
nell'ANVUR; 
      -  di  svolgere   funzioni   di   Direttore   di   Dipartimento
Assistenziale. 
    11.  I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  che  non
partecipino con continuita' alle sedute sono dichiarati  decaduti  ai
sensi della disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.