(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                         Direttore Generale 
 
    1. Al Direttore Generale da  scegliere,  previa  valutazione  del
curriculum, tra personalita' di elevata qualificazione  professionale
e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni   dirigenziali
attribuita, sulla base  degli  indirizzi  forniti  dal  consiglio  di
amministrazione,  la  complessiva  gestione  ed  organizzazione   dei
servizi,    delle    risorse    strumentali    e    del     personale
tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei  compiti,  in  quanto
compatibili, di cui all'art. 16  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
    2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle
sedute del Consiglio di Amministrazione e del senato Accademico. 
    3. Al Direttore Generale l'incarico viene conferito da parte  del
Consiglio di Amministrazione, su proposta  del  Rettore,  sentito  il
parere del Senato Accademico; esso regolato con contratto di lavoro a
tempo  determinato  di  diritto  privato,  ha  durata  triennale   ed
rinnovabile. 
    4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico lo
stesso dovra' essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta
la  durata  del  contratto.  Al  Direttore  generale  attribuito   un
trattamento economico determinato dal Consiglio di Amministrazione in
conformita' a criteri e parametri fissati con decreto  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il
Ministero dell'Economia e Finanze.