Art. 7. Direttore Generale 1. Al Direttore Generale da scegliere, previa valutazione del curriculum, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del senato Accademico. 3. Al Direttore Generale l'incarico viene conferito da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico; esso regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata triennale ed rinnovabile. 4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico lo stesso dovra' essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. Al Direttore generale attribuito un trattamento economico determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.