(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  costituito  da   tre
componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con
funzioni  di  presidente,  scelto  dal  Rettore  tra   i   magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno  effettivo
e uno  supplente,  designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;  uno  effettivo  e  uno  supplente  scelti   dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  tra  dirigenti  e
funzionari del Ministero stesso. 
    2. I componenti sono nominati con decreto rettorale e  durano  in
carica per tre anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. E'
fatto divieto di conferire l'incarico a  personale  dipendente  della
Universita' Magna Græcia di Catanzaro. 
    3. Almeno due componenti devono essere iscritti al  Registro  dei
revisori contabili. 
    4. I compiti e le modalita' di  funzionamento  del  Collegio  dei
Revisori dei Conti sono: la vigilanza sulla regolarita'  contabile  e
finanziaria della gestione assicurando la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa, l'accertamento della regolare
tenuta dei libri e delle scritture contabili,  l'esame  del  bilancio
preventivo  e  del  conto  consuntivo  e  la  predisposizione   delle
rispettive relazioni di accompagnamento; il Collegio svolge, inoltre,
le  funzioni  previste  dal  Regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita' di cui all'art. 7, comma 7, della legge  n.
168/89.