Art. 8. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 2. I componenti sono nominati con decreto rettorale e durano in carica per tre anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. E' fatto divieto di conferire l'incarico a personale dipendente della Universita' Magna Græcia di Catanzaro. 3. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono: la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione assicurando la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la predisposizione delle rispettive relazioni di accompagnamento; il Collegio svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/89.