(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione e' composto, ai sensi della legge  19
ottobre 1999, n. 370, da 5 membri nominati dal Rettore, di cui  4  (3
esterni all'Ateneo e I professore di ruolo a tempo pieno  dell'Ateneo
con  funzione  di  coordinatore)  dotati  di  elevata  qualificazione
professionale  con  curriculum  reso  pubblico  nel   sito   internet
dell'Universita'. Almeno 2 membri dovranno essere esperti in  materia
di valutazione. Il quinto membro e' un rappresentante degli  studenti
eletto secondo il regolamento elettorale. 
    2.  L'elettorato  passivo  degli  studenti  per  l'elezione   del
rappresentante nel Nucleo di valutazione e' regolamentato  da  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 
    3. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: 
      a)  verifica  della  qualita'  e  dell'efficacia   dell'offerta
didattica,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. 2, comma 2,
lettera g) della legge n. 240/2010; 
      b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; 
      c) verifica  della  congruita'  del  curriculum  scientifico  o
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010. 
    4. Al Nucleo  sono  attribuite,  altresi',  le  funzioni  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative
alle procedure di valutazione delle strutture  e  del  personale,  da
svolgere in raccordo con  l'attivita'  dell'ANVUR,  e  finalizzate  a
promuovere il merito e miglioramento della performance  organizzativa
e individuale. 
    5. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione il diritto  di
accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita'
e la diffusione degli atti, nel rispetto  della  normativa  a  tutela
della riservatezza. 
    6. Il Nucleo formula al  Senato  Accademico  e  al  Consiglio  di
Amministrazione proposte  per  il  miglioramento  e  l'ottimizzazione
dell'organizzazione delle attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  dei
servizi e trasmette al rettore  un  rapporto  annuale  sulle  proprie
attivita'. 
    7. Le funzioni del Nucleo di Valutazione  sono  svolte  in  piena
autonomia e con modalita'  organizzative  proprie,  definite  in  via
regolamentare. 
    8. Il Nucleo  di  Valutazione  dura  in  carica  tre  anni  fatta
eccezione per il rappresentante degli studenti,  il  cui  mandato  ha
durata biennale. Il mandato di tutti i membri e' rinnovabile per  una
sola volta. 
    9. La  carica  di  Coordinatore  del  Nucleo  di  Valutazione  e'
incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore
di Dipartimento assistenziale. 
    10. Al Coordinatore ed ai componenti del  Nucleo  e'  corrisposta
un'indennita'   secondo   quanto   stabilito   dal    Consiglio    di
Amministrazione   compatibilmente   con   le   risorse    finanziarie
disponibili. 
    11. Il Nucleo si dota di un regolamento di funzionamento interno.