Art. 9. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' composto, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da 5 membri nominati dal Rettore, di cui 4 (3 esterni all'Ateneo e I professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo con funzione di coordinatore) dotati di elevata qualificazione professionale con curriculum reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. Almeno 2 membri dovranno essere esperti in materia di valutazione. Il quinto membro e' un rappresentante degli studenti eletto secondo il regolamento elettorale. 2. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Nucleo di valutazione e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 3. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: a) verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010; b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; c) verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010. 4. Al Nucleo sono attribuite, altresi', le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e miglioramento della performance organizzativa e individuale. 5. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 6. Il Nucleo formula al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al rettore un rapporto annuale sulle proprie attivita'. 7. Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, definite in via regolamentare. 8. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato di tutti i membri e' rinnovabile per una sola volta. 9. La carica di Coordinatore del Nucleo di Valutazione e' incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale. 10. Al Coordinatore ed ai componenti del Nucleo e' corrisposta un'indennita' secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 11. Il Nucleo si dota di un regolamento di funzionamento interno.