Art. 4 Caratteristiche funzionali dei terminali di gioco 1. Il software di gioco, realizzato secondo quanto previsto dal presente decreto nonche' dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante, interagisce con la parte fiscale esclusivamente per le funzionalita' di gioco. In particolare, tutto il complesso delle operazioni relative all'emissione dello scontrino fiscale, deve essere congruente alle norme formulate nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, e non modificabile da parte del software di gioco. 2. Le funzioni di gioco ed i dati di gioco sono necessariamente contenuti nell'unita' sigillata del misuratore fiscale, protetta secondo i criteri e le modalita' di cui al punto 1.1.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni. Il software di gioco verifica l'integrita' delle funzioni e dei dati di gioco e assicura in caso di riscontro negativo il blocco delle sole funzionalita' di gioco; la riattivazione, qualora richieda un intervento diretto sul terminale di gioco dovra' essere realizzata con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le specifiche di cui al presente decreto nonche' dall'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante. 4. E' inibito qualsiasi accesso esterno alla memoria contenente i dati di gioco; per le sole operazioni previste dal presente decreto il software di gioco deve prevedere che l'accesso avvenga attraverso funzionalita' controllate dal software stesso. 5. Il software di gioco assicura la ricezione e la gestione dei biglietti virtuali, nonche' la raccolta periodica dei dati di gioco registrati nel terminale di gioco ed il trasferimento degli stessi al sistema del concessionario. Il software di gioco applica i criteri e le regole fissate per la vendita dei biglietti di ciascun gioco di sorte, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e del regolamento dello specifico gioco. 6. Il software di gioco deve garantire il blocco delle funzionalita' di gioco nei seguenti casi: a. esaurimento della memoria fiscale; b. danneggiamento della memoria fiscale; c. malfunzionamento del misuratore fiscale. 7. Nei casi previsti dal comma 6 il software di gioco deve prevedere l'automatico annullamento di tutti i biglietti residenti nella memoria di gioco. 8. Il software di gioco permette la giocata unicamente a fronte dell'emissione dello scontrino fiscale. L'importo della giocata non puo' superare il limite imposto nel regolamento dello specifico gioco. 9. Il software di gioco deve contenere funzionalita' che limitino il gioco all'acquisto di beni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696. 10. Il software di gioco deve poter consentire l'emissione della ricevuta di partecipazione al gioco nei seguenti casi: a. scontrino fiscale di importo totale superiore a zero e comunque non inferiore alla misura stabilita da AAMS nei singoli regolamenti di gioco; b. per giocate di importo non superiore al valore percentuale stabilito da AAMS nei singoli regolamenti di gioco, rispetto al totale corrispettivo dello scontrino fiscale; c. per giocate dell'importo necessario al raggiungimento del valore unitario previsto dai singoli regolamenti di gioco.