Art. 4 
 
 
          Caratteristiche funzionali dei terminali di gioco 
 
  1. Il software di gioco, realizzato  secondo  quanto  previsto  dal
presente decreto nonche' dall'Allegato  Tecnico  che  ne  costituisce
parte integrante, interagisce con la parte fiscale esclusivamente per
le funzionalita' di gioco. In particolare, tutto il  complesso  delle
operazioni  relative  all'emissione  dello  scontrino  fiscale,  deve
essere congruente alle norme formulate nel  decreto  ministeriale  23
marzo  1983,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  non
modificabile da parte del software di gioco. 
  2. Le funzioni di gioco ed i dati  di  gioco  sono  necessariamente
contenuti nell'unita'  sigillata  del  misuratore  fiscale,  protetta
secondo i criteri e le modalita' di cui al punto 1.1.5  dell'allegato
A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  Il software di gioco verifica l'integrita'  delle  funzioni  e  dei
dati di gioco e assicura in caso  di  riscontro  negativo  il  blocco
delle sole funzionalita' di gioco; la riattivazione, qualora richieda
un intervento diretto sul terminale di gioco dovra' essere realizzata
con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo
1983 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  con  le
specifiche di cui al presente decreto nonche'  dall'allegato  tecnico
che ne costituisce parte integrante. 
  4. E' inibito qualsiasi accesso esterno alla memoria  contenente  i
dati di gioco; per le sole operazioni previste dal  presente  decreto
il software di gioco deve prevedere che l'accesso avvenga  attraverso
funzionalita' controllate dal software stesso. 
  5. Il software di gioco assicura la ricezione  e  la  gestione  dei
biglietti virtuali, nonche' la raccolta periodica dei dati  di  gioco
registrati nel terminale di gioco ed il trasferimento degli stessi al
sistema del concessionario. Il software di gioco applica i criteri  e
le regole fissate per la vendita dei biglietti di  ciascun  gioco  di
sorte, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, dal regolamento
generale dei giochi di sorte legati  al  consumo  e  del  regolamento
dello specifico gioco. 
  6.  Il  software  di  gioco  deve   garantire   il   blocco   delle
funzionalita' di gioco nei seguenti casi: 
    a. esaurimento della memoria fiscale; 
    b. danneggiamento della memoria fiscale; 
    c. malfunzionamento del misuratore fiscale. 
  7. Nei casi  previsti  dal  comma  6  il  software  di  gioco  deve
prevedere l'automatico annullamento di tutti  i  biglietti  residenti
nella memoria di gioco. 
  8. Il software di gioco permette la  giocata  unicamente  a  fronte
dell'emissione dello scontrino fiscale. L'importo della  giocata  non
puo' superare il  limite  imposto  nel  regolamento  dello  specifico
gioco. 
  9. Il software di gioco deve contenere funzionalita'  che  limitino
il gioco all'acquisto di beni di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696. 
  10. Il software di gioco deve poter  consentire  l'emissione  della
ricevuta di partecipazione al gioco nei seguenti casi: 
    a. scontrino  fiscale  di  importo  totale  superiore  a  zero  e
comunque non inferiore alla misura  stabilita  da  AAMS  nei  singoli
regolamenti di gioco; 
    b. per giocate di importo non  superiore  al  valore  percentuale
stabilito da AAMS nei  singoli  regolamenti  di  gioco,  rispetto  al
totale corrispettivo dello scontrino fiscale; 
    c. per giocate  dell'importo  necessario  al  raggiungimento  del
valore unitario previsto dai singoli regolamenti di gioco.