Art. 5 
 
 
                 Ricevuta di partecipazione al gioco 
 
  1. La ricevuta di partecipazione al gioco puo' essere  emessa  solo
con riferimento a scontrini fiscali rilasciati  per  la  cessione  di
beni o servizi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696. 
  2. Il software di gioco garantisce  la  stampa  della  ricevuta  di
partecipazione su una sezione distinta e distanziata  di  almeno  tre
righe bianche dopo  la  linea  contenente  il  logotipo  fiscale  sul
medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale, nel rispetto  dei
requisiti specificati  nell'art.  13  del  regolamento  generale  dei
giochi di sorte legati al consumo. 
  3. In caso di fine carta, ovvero in caso di malfunzionamento di una
delle periferiche fiscali, la stampa della ricevuta di partecipazione
al  gioco  si  interrompe   fino   al   ripristino   delle   regolari
funzionalita'. A ripristino avvenuto il terminale  di  gioco,  dovra'
stampare la ricevuta relativa all'ultima transazione  non  completata
prima dell'avvenuta interruzione. 
  4. I decreti istitutivi dei  singoli  giochi,  emanati  in  base  a
quanto previsto all'art. 17 del regolamento generale  dei  giochi  di
sorte legati al consumo possono definire il  formato  e  le  diciture
della ricevuta contenente il dettaglio della giocata. 
  5. Per ciascuna giocata sul  giornale  di  fondo  elettronico  sono
riportate almeno le seguenti informazioni: 
    a. denominazione del gioco; 
    b. identificativo della serie, cui i biglietti appartengono; 
    c. identificativo del primo e  dell'ultimo  biglietto  acquistato
per la serie; 
    d. l'importo complessivo della giocata. 
  I punti da a) a  c)  devono  essere  ripetuti  nell'eventualita'  i
biglietti   acquistati   appartengano   a   serie   o   blocchi   con
identificativi diversi.