Art. 5 Ricevuta di partecipazione al gioco 1. La ricevuta di partecipazione al gioco puo' essere emessa solo con riferimento a scontrini fiscali rilasciati per la cessione di beni o servizi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696. 2. Il software di gioco garantisce la stampa della ricevuta di partecipazione su una sezione distinta e distanziata di almeno tre righe bianche dopo la linea contenente il logotipo fiscale sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale, nel rispetto dei requisiti specificati nell'art. 13 del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo. 3. In caso di fine carta, ovvero in caso di malfunzionamento di una delle periferiche fiscali, la stampa della ricevuta di partecipazione al gioco si interrompe fino al ripristino delle regolari funzionalita'. A ripristino avvenuto il terminale di gioco, dovra' stampare la ricevuta relativa all'ultima transazione non completata prima dell'avvenuta interruzione. 4. I decreti istitutivi dei singoli giochi, emanati in base a quanto previsto all'art. 17 del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo possono definire il formato e le diciture della ricevuta contenente il dettaglio della giocata. 5. Per ciascuna giocata sul giornale di fondo elettronico sono riportate almeno le seguenti informazioni: a. denominazione del gioco; b. identificativo della serie, cui i biglietti appartengono; c. identificativo del primo e dell'ultimo biglietto acquistato per la serie; d. l'importo complessivo della giocata. I punti da a) a c) devono essere ripetuti nell'eventualita' i biglietti acquistati appartengano a serie o blocchi con identificativi diversi.