Art. 6 
 
 
           Approvazione dei modelli dei terminali di gioco 
 
  1. La Commissione di cui all'art. 5  del  decreto  ministeriale  23
marzo 1983, integrato come definito nell'art. 2 del presente decreto,
esprime il proprio parere sui terminali  di  gioco  con  riguardo  ai
seguenti aspetti: 
    a. accertamento  della  conformita',  ai  fini  della  successiva
produzione o importazione, di un esemplare di modello  dei  terminali
di gioco alle prescrizioni  indicate  dal  regolamento  generale  dei
giochi di sorte legati al consumo  e  del  presente  decreto  nonche'
dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante; 
    b. accertamento della congruita' della verifica  tecnica  fornita
dal  produttore  o  importatore  e  certificata  da  idoneo  Istituto
Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con  le
prescrizioni in materia di: 
      I. funzioni del software di gioco; 
    b. accertamento della congruita' della verifica  tecnica  fornita
dal  produttore  o  importatore  e  certificata  da  idoneo  Istituto
Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con  le
prescrizioni in materia di: 
    I. funzioni del software di gioco; 
    II. immodificabilita'  delle  caratteristiche  tecniche  e  delle
modalita' di funzionamento; 
    III. caratteristiche tecniche, anche relative alle  memorie,  dei
dispositivi di sicurezza e di stampa; 
    IV. rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2,  del
regolamento approvato con decreto del 20 settembre 2005 n. 249. 
  2. L'Agenzia delle Entrate, su conforme parere della Commissione di
cui  all'art.  5  del  decreto  ministeriale  del  23  marzo  1983  e
successive modifiche e integrazioni approva i terminali di gioco  con
proprio provvedimento. I provvedimenti di approvazione dei  terminali
di gioco sono comunicati dall'Agenzia delle Entrate all'AAMS per  gli
adempimenti di competenza  in  materia  di  gioco.  Si  applicano  ai
terminali di gioco le  vigenti  norme  e  disposizioni,  nazionali  e
comunitarie, relative al principio di  riconoscimento  reciproco  dei
prodotti  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea,  con  le
modalita' definite  dalla  circolare  n.  55  del  28  dicembre  2004
dell'Agenzia   delle   Entrate,   ai    fini    del    riconoscimento
dell'equipollenza in materia di apparecchi misuratori fiscali. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2011 
 
                                       Il Direttore generale: Ferrara