Art. 10 
 
 
                        Servizi ai cittadini 
 
  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo (( 7-vicies ))
ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: 
    «2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD». 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'   tecniche   di   attuazione   della
disposizione di cui al comma 2bis, dell'articolo (( 7-vicies ))  ter,
del   decreto-legge   31   gennaio   2005,   n.7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma  1
del presente articolo. Nelle more della definizione  delle  modalita'
di  convergenza  della  tessera  sanitaria  nella  carta  d'identita'
elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze  continua  ad
assicurare la generazione della  tessera  sanitaria  su  supporto  di
Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, (( di concerto )) con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute. 
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo (( 7-vicies )) ter, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,
n.43, aggiunto (( dal comma 1, )) e ai  commi  2  e  3  del  presente
articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia
e delle finanze  sono  ridefiniti  i  compiti  e  le  funzioni  delle
societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966,  n.559,  e
successive  modificazioni,  e  al  comma  15  dell'articolo  83   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133.  Il  consiglio  di  amministrazione
delle predette societa' e' conseguentemente rinnovato nel  numero  di
cinque consiglieri entro 45  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
relativi   atti   di   indirizzo   strategico,   senza   applicazione
dell'articolo 2383, (( terzo comma, )) del codice civile. Il relativo
statuto, ove necessario,  dovra'  conformarsi,  entro  il  richiamato
termine, alle previsioni di cui al comma 12,  dell'articolo  3  della
legge 24 dicembre 2007, n.244». 
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Il sindaco e' tenuto (( a )) rilasciare  alle  persone  aventi
nel comune (( la loro  residenza  ))  o  la  loro  dimora  una  carta
d'identita'   conforme   al   modello   stabilito    dal    Ministero
dell'interno.»; 
    b) al secondo comma: 
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono (( esentati
)) dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali  i  minori  di
eta' inferiore a dodici anni»; 
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      «Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o  che  venga  menzionato  ((  in  una  dichiarazione  ))
rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata
dalla questura, o dalle  autorita'  consolari  in  caso  di  rilascio
all'estero, il nome della persona, dell'ente  o  della  compagnia  di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.». 
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n.2, e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.». 
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.407  e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  «Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.». 
  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.217,
attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
copertura dei posti da conferire al 1º gennaio 2008  nella  qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. 
  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
squadra e al 1º gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione   organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle (( procedure
concorsuali per la nomina a capo  reparto.  ))  Resta  fermo  che  le
procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
qualifica di capo squadra. 
  10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n.217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno  uno  di  applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e' stabilita
in mesi sei e la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo
42, comma 1, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.217,  e'
stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. 
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ((  l'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di  acqua,  ))
di seguito denominata «Agenzia». 
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo. 
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'. 
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
giudizio, le seguenti funzioni: 
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, ((  irrogando,  ))
in  caso  di  inosservanza,  in  tutto  o  in   parte,   dei   propri
provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non  inferiori  nel
minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a  euro  10.000.000
e, in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non
comprometta la  fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,
proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della
concessione; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico  in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
    c) definisce le componenti di costo per la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua,  ((  anche  in  proporzione  al  grado  di   inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi
conseguenti a carico della collettivita'; )) 
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse, affinche' (( siano pienamente attuati ))  il  principio  del
recupero dei  costi  ed  il  principio  «chi  inquina  paga»,  e  con
esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell'Agenzia;
fissa,  altresi',  le  relative  modalita'  di  revisione  periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al  riguardo
competenti,  come  individuate  dalla   legislazione   regionale   in
conformita'  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  previa  ((
intesa  raggiunta  in  sede  di  Conferenza  unificata,  ))  provvede
nell'esercizio   del   potere   sostitutivo,   su    istanza    delle
amministrazioni o delle parti  interessate,  entro  sessanta  giorni,
previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il termine
di venti giorni; 
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato; 
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a); 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, (( e  la  trasmette
)) al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce. 
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre  disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  16. (( L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti,
di cui uno con funzioni  di  Presidente,  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  e  uno  su  proposta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. )) Le  designazioni  effettuate  dal
Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, che si  esprimono  entro  20  giorni  dalla
richiesta. In nessun caso le  nomine  possono  essere  effettuate  in
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni  a
maggioranza dei due terzi dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni
possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti
dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
settore. I componenti  dell'Agenzia  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati una sola volta.  La  carica  di  componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi  politici  elettivi,  ne'
possono essere nominati componenti coloro che  abbiano  interessi  di
qualunque natura  in  conflitto  con  le  funzioni  dell'Agenzia.  Le
funzioni di controllo di regolarita' (( amministrativo-contabile )) e
di  verifica  sulla  regolarita'  della  gestione  dell'Agenzia  sono
affidate al Collegio dei revisori composto da tre  membri  effettivi,
di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  nominati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. Due membri del  Collegio  sono  scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori legali di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo  provvedimento  e'
nominato anche un membro supplente. I  componenti  del  collegio  dei
revisori durano in carica tre anni e  possono  essere  rinnovati  una
sola volta. 
  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  ((  Da'
attuazione )) alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e
assicura    l'esecuzione    degli    adempimenti     di     carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.  ((  Il  direttore
generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo  di  tre  anni,  non
rinnovabile. )) Al direttore generale  non  si  applica  il  comma  8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. (( Il compenso e' ridotto almeno  della  meta'
qualora  il  componente  dell'Agenzia,  essendo  dipendente  di   una
pubblica  amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
trattamento economico. )) 
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale non possono esercitare, (( direttamente )) o indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti  pubblici  o  privati  ne'  ricoprire  altri
uffici pubblici,  ne'  avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle
imprese  operanti  nel  settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il
direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni (( per l'intera durata )) dell'incarico ed il relativo  posto
in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
  20. Per almeno dodici mesi dalla  cessazione  dell'incarico,  i  ((
componenti ))  dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti ((
nel settore. )) La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il
fatto costituisca reato, con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
pari  ad  un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto (( si  applicano  una
)) sanzione amministrativa pecuniaria pari allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo (( della sanzione  amministrativa  pecuniaria
di cui al terzo periodo  ))  sono  rivalutati  secondo  il  tasso  di
variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16. 
  22. Con decreto del Presidente del Consiglio (( dei ministri, )) su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui  sono
(( definiti )) le finalita' e i compiti istituzionali, i  criteri  di
organizzazione e funzionamento,  le  competenze  degli  organi  e  le
modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato
entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  di  quello  di  cui  al
periodo  precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che   definisce
l'organizzazione  e  il  funzionamento  interni  dell'Agenzia  e   ne
determina il contingente di personale, nel limite di  40  unita',  in
posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri
a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  23. Con decreto del Ministro (( dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, )) da adottare  entro  quindici  giorni  dalla
data di emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  del  comma
22,  sono  individuate  le  risorse  finanziarie  e  strumentali  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite  massimo
di venti unita', del personale ((  del  medesimo  Ministero  ))  gia'
operante presso la  Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle
risorse idriche alla data  di  entrata  in  vigore  ((  del  presente
decreto. )) Alla copertura dei rimanenti  posti  del  contingente  di
personale cui al comma 22 si provvede  mediante  personale  di  altre
amministrazioni statali in  posizione  di  comando,  cui  si  applica
l'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.127,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede: 
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti  alla  sua  vigilanza,  il  cui  costo  non  puo'   essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei  contributi
versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di
competenza. Il contributo e' determinato dalla  Agenzia  con  propria
deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
ed il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, ed e' versato entro il 31 luglio  di  ogni  anno.  Le  relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; 
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
  25. In  sede  di  prima  applicazione,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito  l'ammontare  delle
risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  conseguentemente
rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e  sono
stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a)  del  comma
24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. 
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152,  e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni (( di  cui  al
presente articolo. )) Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,
n.152 continuano ad  essere  esercitate  da  quest'ultima.  Entro  lo
stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale  e  del
Collegio dei revisori dei conti. 
  (( 26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti
dell'Agenzia rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo e  sono  devoluti  alla  competenza  inderogabile  del
tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma.  Si
applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e
successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico  d'ufficio
non puo' essere  attribuito  a  dipendenti  dell'Agenzia,  che  siano
cessati dal servizio da meno di cinque anni. )) 
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. 
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133,  come  modificato  dall'articolo  15  del   decreto-legge   25
settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
novembre 2009, n.166, si interpreta nel senso che, a decorrere  dalla
entrata in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il
regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge
17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n.172. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  7-vicies  ter  del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  recante  "Disposizioni
          urgenti per l'universita' e la ricerca, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, per il completamento di  grandi  opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43: 
              "7-vicies  ter.Rilascio   documentazione   in   formato
          elettronico. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2006: 
              a)  il  visto  su  supporto  cartaceo  e'   sostituito,
          all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui  al
          regolamento (CE) n. 334/2002,  del  18  febbraio  2002  del
          Consiglio; 
              b) il permesso di soggiorno  su  supporto  cartaceo  e'
          sostituito, all'atto della richiesta del primo  rilascio  o
          del  rinnovo  dello  stesso,  dal  permesso  di   soggiorno
          elettronico, di cui al regolamento (CE) n.  1030/2002,  del
          13 giugno 2002 del Consiglio; 
              c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal
          passaporto  elettronico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio. 
              2. Dalla stessa data  di  cui  al  comma  1,  la  carta
          d'identita' su supporto cartaceo  e'  sostituita,  all'atto
          della richiesta  del  primo  rilascio  o  del  rinnovo  del
          documento,    dalla    carta    d'identita'    elettronica,
          classificata carta valori, prevista  dall'articolo  36  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal  fine  i  comuni
          che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono  entro  il
          31  ottobre  2005  alla   predisposizione   dei   necessari
          collegamenti  all'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA)
          presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD)
          ed alla redazione del piano di sicurezza  per  la  gestione
          delle postazioni di emissione secondo  le  regole  tecniche
          fornite dal Ministero dell'interno. 
              2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,
          che  e'  documento  obbligatorio  di  identificazione,   e'
          riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel
          rispetto delle norme  di  sicurezza  in  materia  di  carte
          valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
          standard internazionali di sicurezza  e  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. E' riservata, altresi', al  Ministero
          dell'interno la fase  dell'inizializzazione  del  documento
          identificativo, attraverso il CNSD". 
              Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo  11  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "15. Nelle more dell'emanazione dei  decreti  attuativi
          del  comma  13  dell'articolo  50  del   decreto-legge   30
          settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
          legge 24 novembre 2003, n.  326,  ai  fini  dell'evoluzione
          della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
          articolo 50 verso la Tessera Sanitaria  -  Carta  nazionale
          dei  servizi  (TS-CNS),  in  occasione  del  rinnovo  delle
          tessere in scadenza  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS-CNS,  avente  le   caratteristiche   tecniche   di   cui
          all'Allegato B del decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero della salute  e
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  251
          del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
          e' autorizzata la spesa di  20  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2011". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  13
          luglio  1966,  n.  559  (Nuovo  ordinamento   dell'Istituto
          Poligrafico dello Stato): 
              "Art.1. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato,
          di seguito denominato anche  Istituto,  e'  trasformato  in
          societa' per azioni  entro  il  31  dicembre  2001,  previa
          verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
          approvazione di un piano triennale d'impresa da  parte  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, comprensivo del piano  riguardante  la  gestione
          del  patrimonio  immobiliare.  Le  azioni  della   societa'
          derivante   dalla   trasformazione    dell'Istituto    sono
          attribuite al Tesoro dello Stato. 
              2. Sino alla trasformazione  in  societa'  per  azioni,
          l'Istituto  conserva  la  personalita'  giuridica  di  ente
          pubblico  economico,  e'  sottoposto  alla  vigilanza   del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ed e' disciplinato dalla presente legge". 
              Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo  83  del
          gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile". 
              Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)": 
              " 12. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          commi 459, 460, 461, 462 e 463,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, ovvero  da  eventuali  disposizioni  speciali
          nonche' dai provvedimenti di  attuazione  dell'articolo  5,
          comma 4, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,
          n.  326,  gli   statuti   delle   societa'   non   quotate,
          direttamente o indirettamente controllate  dallo  Stato  ai
          sensi dell'articolo  2359,  primo  comma,  numero  1),  del
          codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni: 
              a) ridurre  il  numero  massimo  dei  componenti  degli
          organi di  amministrazione  a  cinque  se  le  disposizioni
          statutarie  vigenti  prevedono   un   numero   massimo   di
          componenti superiore a cinque,  e  a  sette  se  le  citate
          disposizioni statutarie  prevedono  un  numero  massimo  di
          componenti superiore a  sette.  I  compensi  deliberati  ai
          sensi dell'articolo 2389, primo comma,  del  codice  civile
          sono ridotti, in sede di prima applicazione delle  presenti
          disposizioni,  del  25  per  cento  rispetto  ai   compensi
          precedentemente   deliberati   per    ciascun    componente
          dell'organo di amministrazione; 
              b) prevedere che  previa  delibera  dell'assemblea  dei
          soci,  sulle  materie  delegabili,  al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione che provvede a determinarne in concreto  il
          contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
          comma, del codice civile; 
              c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente
          contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che  la  carica
          stessa sia  mantenuta  esclusivamente  quale  modalita'  di
          individuazione del sostituto  del  presidente  in  caso  di
          assenza  o  impedimento,  senza  dare  titolo  a   compensi
          aggiuntivi; 
              d) prevedere che  l'organo  di  amministrazione,  fermo
          quanto previsto ai sensi della lettera b),  possa  delegare
          proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
          essere riconosciuti compensi ai sensi  dell'articolo  2389,
          terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel
          caso di attribuzione  di  deleghe  operative  di  cui  alla
          lettera b); 
              e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
          d), fermo quanto previsto ai sensi  della  lettera  b),  la
          possibilita' che  l'organo  di  amministrazione  conferisca
          deleghe per singoli atti anche ad altri membri  dell'organo
          stesso,  a  condizione  che  non  siano  previsti  compensi
          aggiuntivi; 
              f) prevedere  che  la  funzione  di  controllo  interno
          riferisca all'organo di amministrazione o,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 12-bis, a  un  apposito  comitato
          eventualmente   costituito   all'interno   dell'organo   di
          amministrazione; 
              g) prevedere il divieto  di  corrispondere  gettoni  di
          presenza ai componenti degli organi sociali". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "3. Il sindaco e'  tenuto  a  rilasciare  alle  persone
          aventi nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una
          carta  d'identita'  conforme  al  modello   stabilito   dal
          Ministero dell'interno. 
              La carta di identita' ha durata di dieci  anni  e  deve
          essere munita della  fotografia  della  persona  a  cui  si
          riferisce. Per i minori di eta' inferiore a  tre  anni,  la
          validita' della carta d'identita' e' di  tre  anni;  per  i
          minori di  eta'  compresa  fra  tre  e  diciotto  anni,  la
          validita'  e'  di  cinque  anni.  Le  carte  di   identita'
          rilasciate a partire dal  1°  gennaio  2011  devono  essere
          munite della fotografia e  delle  impronte  digitali  della
          persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
          rilevamento  delle  impronte  digitali  i  minori  di  eta'
          inferiore a dodici anni. 
              La   carta   d'identita'   puo'   altresi'    contenere
          l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
          cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. 
              La carta d'identita' e' titolo  valido  per  l'espatrio
          anche per motivi di lavoro negli Stati  membri  dell'Unione
          europea  e  in  quelli  con  i  quali   vigono,   comunque,
          particolari accordi internazionali. 
              Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,
          l'uso della carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  e'
          subordinato alla condizione che viaggino  in  compagnia  di
          uno dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci,  o  che  venga
          menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
          l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
          dalle autorita' consolari in caso di  rilascio  all'estero,
          il nome della  persona,  dell'ente  o  della  compagnia  di
          trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 
              A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999  sulla  carta   di
          identita' deve essere indicata la data di scadenza". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale", convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2), come modificato dalla presente legge: 
              "1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi
          previste, i cittadini  comunicano  il  trasferimento  della
          propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, di  cui  all'articolo  1,  quarto
          comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e  successive
          modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle
          altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella
          trasmissione  all'Indice  nazionale  delle   anagrafi,   il
          responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo
          disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo
          di danno erariale.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  2  della
          legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e della  criminalita'  organizzata),
          come modificato dalla presente legge: 
              "3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma  1,
          ai   superstiti   aventi   diritto   alla    pensione    di
          reversibilita' secondo  le  disposizioni  del  testo  unico
          delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei  dipendenti
          civili e militari dello Stato, approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  ,  e
          successive modificazioni, sono  attribuite  due  annualita'
          del suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente  al
          coniuge superstite, ai figli minori, ai  figli  maggiorenni
          inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
          ed  a  carico.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di lire 11.225  milioni  per  ciascuno
          degli anni 1999 e 2000  e  di  lire  430  milioni  annue  a
          decorrere  dall'anno  2001.  Al  pagamento  del   beneficio
          provvedono  gli  enti  previdenziali  competenti   per   il
          pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.". 
              Si  riporta  il  testo  del  comma   1,   lettera   a),
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco  a  norma  dell'articolo  2  della  L.  30
          settembre 2004, n. 252): 
              "1. L'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
          capi squadra e dei capi reparto avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli e superamento di un successivo corso  di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato  al  personale  che,  alla  predetta  data,
          rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          gia' citato decreto legislativo n. 217 del 2005: 
              "1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano  un  corso
          della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione
          presso la scuola per la formazione di base e  tre  mesi  di
          applicazione  pratica  presso  i  comandi  provinciali  dei
          vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  23  del
          gia' citato decreto legislativo n. 217 del 2005: 
              "1. Gli allievi vice ispettori antincendi  frequentano,
          presso l'apposita scuola, un corso della durata  di  dodici
          mesi,      preordinato      alla      loro       formazione
          tecnico-professionale.   Durante   il   corso   essi   sono
          sottoposti a selezione attitudinale  per  l'assegnazione  a
          servizi che richiedono particolare qualificazione.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  42  del
          citato decreto legislativo n. 217 del 2005: 
              "1. I vincitori del concorso  di  cui  all'articolo  41
          sono nominati vice direttori e sono ammessi  a  frequentare
          un corso di formazione iniziale della durata  di  due  anni
          presso l'Istituto superiore antincendi,  finalizzato  anche
          al  conseguimento  del  master  universitario  di   secondo
          livello, sulla base di programmi e modalita'  coerenti  con
          le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.". 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale), e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  14
          aprile 2006, n. 88, S.O 
              Si riporta il testo dell'articolo 151 del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 151.Rapporti tra autorita'  d'ambito  e  soggetti
          gestori del servizio idrico integrato. 
              1. I rapporti fra  Autorita'  d'ambito  e  gestori  del
          servizio idrico  integrato  sono  regolati  da  convenzioni
          predisposte dall'Autorita' d'ambito. 
              2. A tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome
          adottano convenzioni tipo, con relativi  disciplinari,  che
          devono prevedere in particolare: 
              a) il regime giuridico prescelto per  la  gestione  del
          servizio: 
              b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a
          trenta anni; 
              c)   l'obbligo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione; 
              d) il livello di  efficienza  e  di  affidabilita'  del
          servizio da assicurare all'utenza,  anche  con  riferimento
          alla manutenzione degli impianti; 
              e) i criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle
          tariffe determinate  dall'Autorita'  d'ambito  e  del  loro
          aggiornamento annuale, anche con riferimento  alle  diverse
          categorie di utenze; 
              f) l'obbligo di adottare la  carta  di  servizio  sulla
          base degli atti d'indirizzo vigenti; 
              g)  l'obbligo  di  provvedere  alla  realizzazione  del
          Programma degli interventi; 
              h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del
          servizio e l'obbligo  di  predisporre  un  sistema  tecnico
          adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; 
              i)  il  dovere  di  prestare  ogni  collaborazione  per
          l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi  di  controllo
          integrativi  che  l'Autorita'  d'ambito  ha   facolta'   di
          disporre durante tutto il periodo di affidamento; 
              l)   l'obbligo   di   dare   tempestiva   comunicazione
          all'Autorita'  d'ambito  del  verificarsi  di  eventi   che
          comportino   o   che   facciano   prevedere   irregolarita'
          nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere
          ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita',  in
          conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima; 
              m)   l'obbligo   di   restituzione,    alla    scadenza
          dell'affidamento, delle opere, 
              degli impianti  e  delle  canalizzazioni  del  servizio
          idrico integrato in condizioni di efficienza  ed  in  buono
          stato di conservazione; 
              n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie  e
          assicurative; 
              o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
          condizioni di risoluzione secondo  i  principi  del  codice
          civile; 
              p) le modalita' di rendicontazione delle attivita'  del
          gestore. 
              3. Sulla base della convenzione  di  cui  al  comma  2,
          l'Autorita' d'ambito predispone uno schema  di  convenzione
          con relativo disciplinare, da  allegare  ai  capitolati  di
          gara. Ove la regione o la provincia  autonoma  non  abbiano
          provveduto   all'adozione   delle   convenzioni    e    dei
          disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorita' predispone
          lo  schema  sulla  base   della   normativa   vigente.   Le
          convenzioni   esistenti   devono   essere   integrate    in
          conformita' alle previsioni di cui al comma 2. 
              4.  Nel  Disciplinare  allegato  alla  Convenzione   di
          gestione devono  essere  anche  definiti,  sulla  base  del
          programma degli interventi,  le  opere  e  le  manutenzioni
          straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario
          di esecuzione. 
              5.  L'affidamento  del  servizio  e'  subordinato  alla
          prestazione  da  parte  del  gestore  di  idonea   garanzia
          fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi  da
          realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve  essere
          annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da
          realizzare nel successivo quinquennio. 
              6.  Il  gestore  cura  l'aggiornamento   dell'atto   di
          Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 
              7. L'affidatario del servizio idrico integrato,  previo
          consenso  dell'Autorita'  d'ambito,  puo'   gestire   altri
          servizi pubblici, oltre a  quello  idrico,  ma  con  questo
          compatibili,  anche  se  non   estesi   all'intero   ambito
          territoriale ottimale. 
              8.  Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico
          integrato, nonche' le societa' miste costituite  a  seguito
          dell'individuazione del socio privato mediante gara europea
          affidatarie  del  servizio   medesimo,   possono   emettere
          prestiti  obbligazionari   sottoscrivibili   esclusivamente
          dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici
          o di risparmio. Nel caso di aumento del  capitale  sociale,
          una quota non inferiore al dieci per cento  e'  offerta  in
          sottoscrizione agli utenti del servizio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 161 del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 161.Commissione per la  vigilanza  sulle  risorse
          idriche. 
              1. La Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle
          risorse idriche di cui al decreto  legislativo  7  novembre
          2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e' istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
          all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo,
          con particolare riferimento alla regolare determinazione ed
          al regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla  tutela
          dell'interesse degli utenti. 
              2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, che durano in carica tre  anni,  due
          dei quali designati dalla Conferenza dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome e tre,  di  cui  uno  con
          funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
          scelti    tra    persone    di    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
          pubblico   e   privato,   nel   rispetto   del    principio
          dell'equilibrio  di  genere.  Il   presidente   e'   scelto
          nell'ambito  degli  esperti  con   elevata   qualificazione
          tecnico-scientifica. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          procede,  con  proprio  decreto,  alla  nomina  dei  cinque
          componenti  della  Commissione,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione  dell'organo  alle  prescrizioni  di  cui   al
          presente comma. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto di nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento
          delle attivita' e' garantito dai componenti in carica  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              3.  I  componenti  non  possono  essere  dipendenti  di
          soggetti di  diritto  privato  operanti  nel  settore,  ne'
          possono avere interessi diretti e indiretti  nei  medesimi;
          qualora siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono  collocati
          fuori ruolo o, se professori universitari,  sono  collocati
          in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' determinato il trattamento economico  spettante
          ai membri della Commissione. 
              4. La Commissione, nell'ambito delle attivita' previste
          all'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare: 
              a) predispone con delibera il metodo tariffario per  la
          determinazione della tariffa di cui all'articolo 154  e  le
          modalita'  di  revisione  periodica,  e  lo  trasmette   al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  che  lo  adotta  con  proprio  decreto  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
              b) verifica la corretta redazione del  piano  d'ambito,
          esprimendo  osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni   sugli
          elementi  tecnici  ed  economici  e  sulla  necessita'   di
          modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano
          il rapporto tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i  gestori  in
          particolare quando cio'  sia  richiesto  dalle  ragionevoli
          esigenze degli utenti; 
              c) predispone con delibera una o piu' convenzioni  tipo
          di cui all'articolo 151, e la  trasmette  al  Ministro  per
          l'ambiente e per la tutela del territorio e del  mare,  che
          la  adotta  con  proprio  decreto  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              d)   emana   direttive   per   la   trasparenza   della
          contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle  singole
          prestazioni; 
              e) definisce i livelli minimi di qualita'  dei  servizi
          da  prestare,  sentite  le  regioni,   i   gestori   e   le
          associazioni dei consumatori; 
              f) controlla le modalita'  di  erogazione  dei  servizi
          richiedendo  informazioni  e  documentazioni   ai   gestori
          operanti nel settore idrico, anche al fine  di  individuare
          situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali  dei
          servizi idrici; 
              g) tutela e garantisce i diritti degli utenti  emanando
          linee guida che indichino  le  misure  idonee  al  fine  di
          assicurare  la  parita'  di   trattamento   degli   utenti,
          garantire la continuita' della prestazione  dei  servizi  e
          verificare periodicamente la qualita' e  l'efficacia  delle
          prestazioni; 
              h) predispone  periodicamente  rapporti  relativi  allo
          stato di organizzazione dei servizi al fine  di  consentire
          il confronto delle prestazioni dei gestori; 
              i)  esprime  pareri  in  ordine  a  problemi  specifici
          attinenti  la  qualita'  dei  servizi  e  la   tutela   dei
          consumatori, su richiesta  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  delle  regioni,
          degli  enti  locali,  delle   Autorita'   d'ambito,   delle
          associazioni  dei  consumatori  e  di  singoli  utenti  del
          servizio  idrico  integrato;  per  lo   svolgimento   delle
          funzioni di cui al presente comma la  Commissione  promuove
          studi e ricerche di settore; 
              l) predispone annualmente una relazione  al  parlamento
          sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
              5. Per l'espletamento  dei  propri  compiti  e  per  lo
          svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale
          della segreteria tecnica di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3,  comma
          1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
          dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
          cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 
              6.  La  Commissione  svolge   funzioni   di   raccolta,
          elaborazione  e   restituzione   di   dati   statistici   e
          conoscitivi, in particolare, in materia di: 
              a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
          relativi  dati  dimensionali,  tecnici  e   finanziari   di
          esercizio; 
              b) convenzioni e condizioni generali di  contratto  per
          l'esercizio dei servizi idrici; 
              c) modelli adottati di organizzazione, di gestione,  di
          controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
              d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
              e) tariffe applicate; 
              f) piani di  investimento  per  l'ammodernamento  degli
          impianti e lo sviluppo dei servizi. 
              6-bis.  Le  attivita'  della  Segreteria  tecnica  sono
          svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare (502). 
              7. I soggetti gestori dei  servizi  idrici  trasmettono
          entro il 31 dicembre di ogni  anno  all'Osservatorio,  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  i
          dati e le informazioni di cui al  comma  6.  L'Osservatorio
          ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
          relative ai  servizi  idrici  ai  fini  della  proposizione
          innanzi agli organi giurisdizionali  competenti,  da  parte
          della Commissione, dell'azione avverso gli  atti  posti  in
          essere in  violazione  del  presente  decreto  legislativo,
          nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti  degli
          amministratori e di risarcimento dei  danni  a  tutela  dei
          diritti dell'utente. 
              8.  L'Osservatorio  assicura  l'accesso  generalizzato,
          anche  per  via  informatica,  ai  dati  raccolti  e   alle
          elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
          utenti.". 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "8. Gli incarichi di funzione dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo.". 
              Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17 della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 119  del  codice  del
          processo amministrativo di cui all'allegato 1  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo): 
              "Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie 
              1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano nei giudizi aventi  ad  oggetto  le  controversie
          relative a: 
              a)  i  provvedimenti  concernenti   le   procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
              b)   i   provvedimenti   adottati    dalle    Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
              c)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
              d) i provvedimenti di nomina, adottati previa  delibera
          del Consiglio dei ministri; 
              e) i provvedimenti di scioglimento  di  enti  locali  e
          quelli   connessi   concernenti   la   formazione   e    il
          funzionamento degli organi; 
              f)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
              g) i  provvedimenti  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
              h) le ordinanze adottate  in  tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
              i) il rapporto di lavoro del personale dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              l) le controversie comunque attinenti alle procedure  e
          ai provvedimenti della pubblica amministrazione in  materia
          di impianti di generazione di energia elettrica di  cui  al
          decreto legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
              m) i provvedimenti della commissione  centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
              m-bis)   le   controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego (2). 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'  articolo  62,  comma  1,   e   quelli   espressamente
          disciplinati nel presente articolo. 
              3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi
          e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
              "Art. 43. L'Avvocatura dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.". 
              Si riporta il testo del comma  8  dell'articolo  23-bis
          del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "8.  Il  regime  transitorio  degli   affidamenti   non
          conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente: 
              a) le gestioni in essere alla data del 22  agosto  2008
          affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
          cosiddetta "in house" cessano,  improrogabilmente  e  senza
          necessita' di deliberazione da parte  dell'ente  affidante,
          alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla  scadenza
          prevista dal contratto di servizio a condizione  che  entro
          il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il  40
          per cento del capitale attraverso le modalita' di cui  alla
          lettera b) del comma 2; 
              b) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui alla lettera a) del comma 2, le  quali  non  abbiano
          avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di  socio  e
          l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
          del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita'
          di apposita deliberazione dell'ente  affidante,  alla  data
          del 31 dicembre 2011; 
              c) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano  avuto
          ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio  e
          l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
          del servizio, cessano alla scadenza prevista nel  contratto
          di servizio; 
              d) gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  1°
          ottobre 2003 a  societa'  a  partecipazione  pubblica  gia'
          quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
          scadenza prevista nel contratto di servizio,  a  condizione
          che   la   partecipazione   pubblica   si   riduca    anche
          progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
          ovvero forme di  collocamento  privato  presso  investitori
          qualificati e  operatori  industriali,  ad  una  quota  non
          superiore al 40 per cento entro il 30  giugno  2013  e  non
          superiore al 30 per cento entro il 31  dicembre  2015;  ove
          siffatte condizioni non  si  verifichino,  gli  affidamenti
          cessano improrogabilmente e senza  necessita'  di  apposita
          deliberazione dell'ente  affidante,  rispettivamente,  alla
          data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015; 
              e) le gestioni affidate che non rientrano nei  casi  di
          cui alle lettere da a) a d) cessano comunque  entro  e  non
          oltre la data del 31 dicembre  2010,  senza  necessita'  di
          apposita deliberazione dell'ente affidante.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del  decreto-legge
          25  settembre  2009,  n.  135  (Disposizioni  urgenti   per
          l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          2009, n. 166: 
              "Art. 15. Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  in
          materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica 
              1. All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «in
          materia di distribuzione del gas naturale»,  sono  inserite
          le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in
          materia  di  distribuzione   di   energia   elettrica,   le
          disposizioni  della  legge   2   aprile   1968,   n.   475,
          relativamente  alla  gestione  delle   farmacie   comunali,
          nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422,   relativamente   alla   disciplina   del    trasporto
          ferroviario regionale.»; 
              a-bis) al comma 1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:
          «sono determinati» sono inserite le seguenti: «,  entro  il
          31 dicembre 2012,»; (32) 
              b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
              «2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
          locali avviene, in via ordinaria: 
              a) a favore di imprenditori o di societa' in  qualunque
          forma costituite individuati mediante procedure competitive
          ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei  principi   del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi
          generali relativi ai contratti pubblici e, in  particolare,
          dei principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
          trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non  discriminazione,
          parita'   di   trattamento,    mutuo    riconoscimento    e
          proporzionalita'; 
              b)  a  societa'  a  partecipazione  mista  pubblica   e
          privata, a condizione che la selezione  del  socio  avvenga
          mediante procedure competitive ad  evidenza  pubblica,  nel
          rispetto dei principi di cui  alla  lettera  a),  le  quali
          abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
          l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
          gestione del servizio e che al  socio  sia  attribuita  una
          partecipazione non inferiore al 40 per cento. 
              3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di
          cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa  di
          peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
          geomorfologiche del contesto territoriale  di  riferimento,
          non permettono un efficace  e  utile  ricorso  al  mercato,
          l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale
          interamente pubblico,  partecipata  dall'ente  locale,  che
          abbia i requisiti  richiesti  dall'ordinamento  comunitario
          per la gestione cosiddetta  "in  house"  e,  comunque,  nel
          rispetto  dei  principi  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza
          dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente  o  gli  enti
          pubblici che la controllano. 
              4. Nei casi di cui al comma 3,  l'ente  affidante  deve
          dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in  base
          ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
          relazione contenente  gli  esiti  della  predetta  verifica
          all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  per
          l'espressione di un parere  preventivo,  da  rendere  entro
          sessanta giorni dalla ricezione della  predetta  relazione.
          Decorso il termine, il parere,  se  non  reso,  si  intende
          espresso in senso favorevole.»; (31) 
              c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
              «4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le
          soglie oltre le quali gli affidamenti di  servizi  pubblici
          locali assumono  rilevanza  ai  fini  dell'espressione  del
          parere di cui al comma 4.»; (31) 
              d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
              «8.  Il  regime  transitorio  degli   affidamenti   non
          conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente: 
              a) le gestioni in essere alla data del 22  agosto  2008
          affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
          cosiddetta "in house" cessano,  improrogabilmente  e  senza
          necessita' di deliberazione da parte  dell'ente  affidante,
          alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla  scadenza
          prevista dal contratto di servizio a condizione  che  entro
          il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il  40
          per cento del capitale attraverso le modalita' di cui  alla
          lettera b) del comma 2; 
              b) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui alla lettera a) del comma 2, le  quali  non  abbiano
          avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di  socio  e
          l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
          del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita'
          di apposita deliberazione dell'ente  affidante,  alla  data
          del 31 dicembre 2011; 
              c) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano  avuto
          ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio  e
          l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
          del servizio, cessano alla scadenza prevista nel  contratto
          di servizio; 
              d) gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  1°
          ottobre 2003 a  societa'  a  partecipazione  pubblica  gia'
          quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
          scadenza prevista nel contratto di servizio,  a  condizione
          che   la   partecipazione   pubblica   si   riduca    anche
          progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
          ovvero forme di  collocamento  privato  presso  investitori
          qualificati e  operatori  industriali,  ad  una  quota  non
          superiore al 40 per cento entro il 30  giugno  2013  e  non
          superiore al 30 per cento entro il 31  dicembre  2015;  ove
          siffatte condizioni non  si  verifichino,  gli  affidamenti
          cessano improrogabilmente e senza  necessita'  di  apposita
          deliberazione dell'ente  affidante,  rispettivamente,  alla
          data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015; 
              e) le gestioni affidate che non rientrano nei  casi  di
          cui alle lettere da a) a d) cessano comunque  entro  e  non
          oltre la data del 31 dicembre  2010,  senza  necessita'  di
          apposita deliberazione dell'ente affidante. 
              9. Le societa', le  loro  controllate,  controllanti  e
          controllate  da  una  medesima  controllante,   anche   non
          appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  che,  in
          Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
          di legge, di atto amministrativo o  per  contratto  servizi
          pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto,  di  una
          procedura non ad evidenza  pubblica  ovvero  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata  la
          gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
          patrimoniali   degli   enti   locali,   qualora    separata
          dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non  possono
          acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
          territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'  per
          altri  enti  pubblici  o  privati,  ne'  direttamente,  ne'
          tramite loro controllanti o altre  societa'  che  siano  da
          essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
          divieto di cui al primo periodo opera per tutta  la  durata
          della gestione e non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
          lettera b) del comma 2. I soggetti  affidatari  diretti  di
          servizi pubblici  locali  possono  comunque  concorrere  su
          tutto il territorio nazionale alla  prima  gara  successiva
          alla cessazione del  servizio,  svolta  mediante  procedura
          competitiva ad  evidenza  pubblica,  avente  ad  oggetto  i
          servizi da essi forniti.»; 
              e) al comma 10, nell'alinea,  le  parole:  «centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il 31 dicembre 2009»; (31) 
              f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e'
          sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo  le
          parole: «patto di  stabilita'  interno»  sono  inserite  le
          seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al  comma
          8,»; 
              g) al comma 10, la lettera e) e' abrogata. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 23-bis,
          comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, come sostituito  dal  comma  1  del  presente
          articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  sono  fatti  salvi,  nel
          rispetto delle attribuzioni previste  dagli  statuti  delle
          predette regioni e province autonome e dalle relative norme
          di attuazione,  i  contratti  di  servizio  in  materia  di
          trasporto pubblico locale su gomma di cui all' articolo  61
          della legge 23 luglio 2009, n. 99, in  atto  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. (33) 
              1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del
          servizio idrico integrato di cui all' articolo  23-bis  del
          citato decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
          nel rispetto  dei  principi  di  autonomia  gestionale  del
          soggetto  gestore  e  di  piena  ed  esclusiva   proprieta'
          pubblica delle  risorse  idriche,  il  cui  governo  spetta
          esclusivamente alle istituzioni pubbliche,  in  particolare
          in  ordine  alla  qualita'  e  prezzo  del   servizio,   in
          conformita' a quanto previsto  dal  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.   152,   garantendo   il   diritto   alla
          universalita' ed accessibilita' del servizio." 
              2. All'articolo 9-bis, comma 6,  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24  giugno  2009,  n.  77,  il  quarto  periodo   e'
          soppresso. 
              2-bis. All' articolo 195, comma 2, lettera e),  secondo
          periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le
          parole: «diciotto mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «due anni». 
              2-ter. All'  articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole:  «31
          dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2010». 
              2-quater.  All'  articolo  8-sexies,  comma  2,   terzo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 13, la parola: «centoventi»  e'  sostituita  dalla
          seguente: «duecentodieci».". 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  2  del
          decreto-legge  17  marzo  1995,  n.  79   (Modifiche   alla
          disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
          insediamenti  civili  che  non  recapitano   in   pubbliche
          fognature), convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
          maggio 1995, n. 172: 
              3. ... 
              (Il comma che si  omette,  modificato  dalla  legge  di
          conversione 17 maggio 1995, n. 172, sostituisce il comma  2
          dell'art. 17, L. 10 maggio 1976, n. 319).