Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
dicembre 2004, n.307, e' incrementata di  1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4  milioni
di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Agli oneri derivanti (( dal comma 1 del presente articolo  ))  e
dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg),  8,
commi 2, 3 e 9, 9, comma  15,  e  10,  comma  24,  lettera  b),  pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni
di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno  2013,  148,3
milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno  2015,  che  per  l'anno  2012  aumentano  ai  fini   della
compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a  293,1
milioni di euro, si provvede rispettivamente: 
    a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  25,  della
legge 13 dicembre 2010,  n.220,  a  seguito  ((  dell'abrogazione  ))
disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; 
    b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall'articolo  7,  comma  2,
lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi (( 3 e 9. )) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,
          n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'  2011),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.