Art. 2 
 
 
             Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile 
                           nel Mezzogiorno 
 
  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus»
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una
estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento
del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi. 
  2. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (CE)
n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi
successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
assumendo   lavoratori    definiti    dalla    Commissione    Europea
«svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai
sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
Ai  sensi  ((  dei  numeri  18  e  19  dell'articolo  2  del   citato
Regolamento, )) per lavoratori svantaggiati si  intendono  lavoratori
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei  mesi,  ovvero
privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero
che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che  vivano  soli  con
una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori
con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi  definito  -  ovvero
membri di una minoranza nazionale con caratteristiche  ivi  definite;
per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di
lavoro da almeno 24 mesi. 
  3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti ((
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto )). Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta  in  misura
proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a  quelle  del  contratto
nazionale. 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.241,  e  successive
modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. 
  7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
    a)  ((  se  il  numero  complessivo  dei   dipendenti   a   tempo
indeterminato )) e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei
dodici mesi precedenti alla (( data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto )); 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di lavoro  dipendente  per  le  quali  siano  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  (( 7-bis. Nei casi di cui alle lettere b)  e  c)  del  comma  7,  i
datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito  d'imposta
di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie  di  cui
alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la  restituzione  del  credito
maturato e  usufruito  dal  momento  in  cui  e'  stata  commessa  la
violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di
cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una
procedura concorsuale, e' considerato  credito  prededucibile.  Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere  al  recupero  delle
minori somme versate o del maggiore  credito  riportato,  comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle
relative sanzioni. )) 
  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d'imposta. 
  9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e
2013  sono  versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e
successivamente riassegnate per le suddette finalita'  di  spesa,  ad
apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ((
di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.183  )),  gli
importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito  di
imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai
sensi dell'articolo 17, comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,
n.196,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente  articolo.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione  del  fondo
per le aree sottoutilizzate in modo  da  garantire  la  compensazione
degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i
saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
precedente periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il «Patto Euro plus»  costituisce  l'Allegato  I  delle
          Conclusioni del Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 40 del
          Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto 2008 (Regolamento
          che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con  il
          mercato comune in applicazione degli articoli 87 e  88  del
          trattato  -   regolamento   generale   di   esenzione   per
          categoria): 
              "Art. 2 
              Ai fini del presente regolamento si intende per: 
              1) «aiuti»: qualsiasi misura che  risponda  a  tutti  i
          criteri  stabiliti  all'articolo  87,  paragrafo   1,   del
          trattato; 
              2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza  che
          siano necessarie ulteriori misure  di  attuazione,  possono
          essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese
          definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi
          atto in base al quale l'aiuto, che  non  e'  legato  a  uno
          specifico progetto, puo'  essere  concesso  a  una  o  piu'
          imprese per un periodo  di  tempo  indefinito  e/o  per  un
          ammontare indefinito; 
              3) «aiuti individuali»: 
              a) aiuti ad hoc e 
              b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di  un
          regime di aiuti; 
              4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non  concessi  nel
          quadro di un regime di aiuti; 
              5) «intensita' di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso
          in percentuale rispetto ai costi ammissibili; 
              6) «aiuti trasparenti»:  aiuti  rispetto  ai  quali  e'
          possibile   calcolare    con    precisione    l'equivalente
          sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere  ad  una
          valutazione dei rischi; 
              7) «piccole e  medie  imprese»  o  «PMI»:  imprese  che
          soddisfano i criteri di cui all'allegato I; 
              8) «grandi  imprese»:  imprese  che  non  soddisfano  i
          criteri di cui all'allegato I; 
              9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli  aiuti  a
          finalita' regionale, come stabilito nella carta degli aiuti
          a finalita' regionale approvata  per  lo  Stato  membro  in
          questione per il periodo 2007-2013; 
              10) «attivi  materiali»:  fatto  salvo  l'articolo  17,
          punto 12),  gli  attivi  relativi  a  terreni,  fabbricati,
          impianti/macchinari e attrezzature. 
              Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di
          trasporto sono considerati attivi ammissibili,  tranne  per
          quanto riguarda gli aiuti  regionali  e  ad  eccezione  del
          trasporto merci su strada e del trasporto aereo; 
              11)  «attivi  immateriali»:  gli  attivi  derivanti  da
          trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di  diritti
          di brevetto, licenze, know-how o  conoscenze  tecniche  non
          brevettate; 
              12) «grande progetto di  investimenti»:  l'investimento
          in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50  milioni
          di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio  correnti
          alla data in cui l'aiuto e' concesso; 
              13) «numero di dipendenti»:  il  numero  di  unita'  di
          lavoro-anno (ULA), vale a  dire  il  numero  di  lavoratori
          occupati a tempo pieno durante  un  anno,  conteggiando  il
          lavoro  a  tempo  parziale  e  il  lavoro  stagionale  come
          frazioni di ULA; 
              14) «posti di lavoro creati direttamente  dal  progetto
          d'investimento »: posti di  lavoro  relativi  all'attivita'
          oggetto  dell'investimento,  compresi  i  posti  di  lavoro
          creati in seguito all'aumento del tasso di  utilizzo  delle
          capacita', imputabili all'investimento; 
              15) «costi salariali»: l'importo totale  effettivamente
          pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti
          di lavoro considerati, che comprende: 
              a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; 
              b)  i   contributi   obbligatori,   quali   gli   oneri
          previdenziali e 
              c) i contributi assistenziali per figli e familiari; 
              16)  «aiuti  agli  investimenti  e  all'occupazione  in
          favore delle PMI»: aiuti che soddisfano  le  condizioni  di
          cui all'articolo 15; 
              17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli
          investimenti e all'occupazione ai sensi  dell'articolo  13,
          gli aiuti agli  investimenti  e  all'occupazione  a  favore
          delle PMI ai  sensi  dell'articolo  15  e  gli  aiuti  agli
          investimenti a favore della tutela dell'ambiente  ai  sensi
          degli articoli da 18 a 23; 
              18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in  una
          delle seguenti categorie: 
              a) chi non ha un  impiego  regolarmente  retribuito  da
          almeno sei mesi; 
              b)  chi  non  possiede  un  diploma  di  scuola   media
          superiore o professionale (ISCED 3); 
              c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta'; 
              d) adulti che vivono soli con  una  o  piu'  persone  a
          carico; 
              e)  lavoratori  occupati  in  professioni   o   settori
          caratterizzati da un tasso  di  disparita'  uomo-donna  che
          supera almeno del 25% la  disparita'  media  uomo-donna  in
          tutti i settori economici dello Stato membro interessato se
          il   lavoratore   interessato    appartiene    al    genere
          sottorappresentato; 
              f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno
          Stato membro che hanno necessita' di consolidare le proprie
          esperienze  in  termini  di  conoscenze  linguistiche,   di
          formazione professionale o di  lavoro,  per  migliorare  le
          prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 
              19) «lavoratore molto svantaggiato»:  lavoratore  senza
          lavoro da almeno 24 mesi; 
              20) «lavoratore disabile»: chiunque sia: 
              a)  riconosciuto  disabile  ai  sensi  dell'ordinamento
          nazionale o 
              b)  caratterizzato   da   impedimenti   accertati   che
          dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; 
              21) «posto di lavoro  protetto»:  posto  di  lavoro  in
          un'impresa nella quale almeno  il  50%  dei  lavoratori  e'
          costituito da lavoratori disabili; 
              22) «prodotti agricoli»: 
              a) i prodotti elencati nell'allegato  I  del  trattato,
          con   l'eccezione    dei    prodotti    della    pesca    e
          dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di  applicazione
          del regolamento (CE) n. 104/2000; 
              b) i prodotti di cui ai codici NC  4502,  4503  e  4504
          (sugheri); 
              c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o
          dei   prodotti   lattiero-caseari,   come   previsti    dal
          regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ; 
              23) «trasformazione di  prodotti  agricoli»,  qualsiasi
          trattamento  di  un  prodotto  agricolo  dove  il  prodotto
          ottenuto  rimane  comunque  un   prodotto   agricolo,   con
          l'eccezione delle  attivita'  agricole  necessarie  per  la
          preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima
          vendita; 
              24)  «commercializzazione  di  prodotti  agricoli»:  la
          detenzione o l'esposizione di  un  prodotto  agricolo  allo
          scopo  di  vendere,  mettere  in  vendita,   consegnare   o
          immettere  sul  mercato  in  qualsiasi  altro  modo   detto
          prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte   di   un
          produttore primario a rivenditori o  trasformatori  e  ogni
          attivita' volta a preparare  un  prodotto  per  tale  prima
          vendita; la vendita da parte di un produttore  primario  ai
          consumatori finali e' considerata  una  commercializzazione
          se avviene in locali separati a tal fine destinati; 
              25) «attivita' turistiche»: le  seguenti  attivita'  ai
          sensi della NACE revisione 2: 
              a) NACE 55: servizi di alloggio; 
              b) NACE 56: attivita' di servizi di ristorazione; 
              c) NACE 79: attivita'  dei  servizi  delle  agenzie  di
          viaggio, dei tour operator  e  servizi  di  prenotazione  e
          attivita' correlate; 
              d)  NACE   90:   attivita'   creative,   artistiche   e
          d'intrattenimento; 
              e) NACE 91: attivita' di biblioteche, archivi, musei  e
          altre attivita' culturali; 
              f) NACE 93: attivita' sportive, di intrattenimento e di
          divertimento; 
              26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un
          progetto versato in una o piu' rate e le cui condizioni  di
          rimborso dipendono  dall'esito  del  progetto  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione; 
              27)  «capitale  di  rischio»:  finanziamento  equity  e
          quasi-equity ad imprese  nelle  fasi  iniziali  della  loro
          crescita (fasi seed, startup e di espansione); 
              28) «impresa di  nuova  costituzione  a  partecipazione
          femminile »:  piccola  impresa  che  soddisfa  le  seguenti
          condizioni: 
              a) una o piu' donne sono proprietarie di almeno il  51%
          del  capitale   della   piccola   impresa   interessata   o
          proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e 
              b) la direzione della piccola impresa  e'  affidata  ad
          una donna; 
              29) «settore siderurgico»: tutte le attivita'  connesse
          alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: 
              a) ghisa grezza e ferro-leghe: 
              ghisa  per  la  produzione  dell'acciaio,   ghisa   per
          fonderia  e  altre  ghise  grezze,  ghisa  manganesifera  e
          ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; 
              b) prodotti grezzi e prodotti  semilavorati  di  ferro,
          d'acciaio comune o d'acciaio speciale: 
              acciaio liquido colato o no  in  lingotti,  compresi  i
          lingotti   destinati   alla    fucinatura    di    prodotti
          semilavorati: 
              blumi,  billette  e  bramme;  bidoni,   coils,   larghi
          laminati a caldo; prodotti finiti  a  caldo  di  ferro,  ad
          eccezione della produzione di acciaio liquido per  colatura
          per fonderie di piccole e medie dimensioni; 
              c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o
          d'acciaio speciale: 
              rotaie, traverse, piastre e stecche,  travi,  profilati
          pesanti e barre da  80  mm.  e  piu',  palancole,  barre  e
          profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150  mm.,
          vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande  laminate
          a caldo (comprese le bande per tubi),  lamiere  laminate  a
          caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore  di
          3 mm. e piu', larghi piatti di 150 mm. e piu', ad eccezione
          di fili e prodotti fabbricati  con  fili  metallici,  barre
          lucide e ghisa; 
              d) prodotti finiti a freddo: 
              banda stagnata, lamiere piombate, banda  nera,  lamiere
          zincate,  altre  lamiere  rivestite,  lamiere  laminate   a
          freddo,   lamiere   magnetiche,   nastro   destinato   alla
          produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; 
              e) tubi: 
              tutti i tubi  senza  saldatura  e  i  tubi  saldati  in
          acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm; 
              30) «settore delle fibre sintetiche»: 
              a)  l'estrusione/testurizzazione  di   tutti   i   tipi
          generici  di  fibre  e  filati  poliesteri,   poliammidici,
          acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro  impiego
          finale, oppure 
              b) la polimerizzazione (compresa la  policondensazione)
          laddove questa sia  integrata  con  l'estrusione  sotto  il
          profilo degli impianti utilizzati, oppure 
              c)    qualsiasi    processo    ausiliario,     connesso
          all'installazione    contemporanea    di    capacita'    di
          estrusione/testurizzazione   da   parte   del    potenziale
          beneficiario o di un'altra societa'  del  gruppo  cui  esso
          appartiene, il quale nell'ambito della specifica  attivita'
          economica in questione risulti di norma  integrato  a  tali
          capacita' sotto il profilo degli impianti utilizzati."; 
              "Art. 40 
              1. I regimi di aiuti  per  l'assunzione  di  lavoratori
          svantaggiati sotto forma  di  integrazioni  salariali  sono
          compatibili con il mercato comune  ai  sensi  dell'articolo
          87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
          notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
          purche' siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi
          da 2 a 5 del presente articolo. 
              2. L'intensita' di aiuto non supera il  50%  dei  costi
          ammissibili. 
              3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali
          durante  un  periodo  massimo   di   12   mesi   successivi
          all'assunzione. 
              Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato  e'
          un  lavoratore  molto  svantaggiato,  i  costi  ammissibili
          corrispondono ai costi salariali su un periodo  massimo  di
          24 mesi successivi all'assunzione. 
              4. Nei casi in  cui  l'assunzione  non  rappresenti  un
          aumento  netto  del  numero  di   dipendenti   dell'impresa
          interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
          il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito  a
          dimissioni  volontarie,  invalidita',   pensionamento   per
          raggiunti limiti d'eta', riduzione  volontaria  dell'orario
          di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
          a licenziamenti per riduzione del personale. 
              5. Fatto salvo il  caso  di  licenziamento  per  giusta
          causa,  al  lavoratore   svantaggiato   e'   garantita   la
          continuita' dell'impiego per un periodo minimo coerente con
          la legislazione nazionale o  con  contratti  collettivi  in
          materia di contratti di lavoro. 
              Qualora il periodo d'occupazione sia piu' breve  di  12
          mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto  sara'  ridotto
          pro rata di conseguenza.": 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  87  e  88  del
          Trattato CE del 25 marzo 1957 (Trattato che  istituisce  la
          Comunita' europea) : 
              "Art. 87. 
              1. Salvo deroghe  contemplate  dal  presente  trattato,
          sono incompatibili con il mercato comune, nella  misura  in
          cui incidano sugli  scambi  tra  Stati  membri,  gli  aiuti
          concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse  statali,
          sotto qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune  imprese  o
          talune  produzioni,  falsino  o  minaccino  di  falsare  la
          concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato comune: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali, 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro, 
              c) gli aiuti destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse, 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune, 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione  del  Consiglio,  che  delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione. 
              Art. 88 
              1.  La  Commissione  procede  con  gli   Stati   membri
          all'esame permanente  dei  regimi  di  aiuti  esistenti  in
          questi Stati. Essa propone a  questi  ultimi  le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato comune. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato comune  a  norma
          dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e' attuato in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato comune,  in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di  cui
          all'articolo    89,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  comune   a   norma
          dell'articolo 87, la Commissione inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2359  del
          codice civile: 
              "2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 17, del citato decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' citato nelle note  al
          comma 3 dell'articolo 1 della presente legge. 
              - Il testo vigente degli articoli 61 e 109, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' citato nelle note al  comma  3  dell'articolo  1
          della presente legge. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  5  della
          legge 16 aprile 1987, n.183(Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari.): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748. " 
              - Il testo vigente dell'articolo 17, della citata legge
          31 dicembre 2009, n.196, e' citato nelle note  al  comma  5
          dell'articolo 1 della presente legge.