(( Art. 2 bis 
 
 
               Credito d'imposta per gli investimenti 
                           nel Mezzogiorno 
 
  1. In coerenza con la decisione assunta nel  «Patto  Europlus»  del
24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud  approvato  dal  Consiglio
dei ministri il 26 novembre 2010,  che  si  prefigge  in  particolare
l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta  gli
interventi rivolti ad aiutare le imprese a  superare  le  strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli  investimenti  nelle
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1,  commi  da  271  a  279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
rifinanziato con Fondi strutturali europei. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti
di  finanziamento  per  ciascuna  regione  interessata,   la   durata
dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie  a
garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure
dei Fondi strutturali europei, in  particolare  quelle  previste  dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e
con la  cornice  programmatica  definita  con  il  Quadro  strategico
nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro
i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia  delle  entrate,
con proprio provvedimento, individua le  modalita'  per  l'attuazione
della presente clausola. 
  3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella  loro
spesa, le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente  articolo
sono  individuate,  previo  consenso   della   Commissione   europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo  di  sviluppo
regionale  (FESR)  e  del  cofinanziamento  nazionale  destinate   ai
territori delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
  4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per  ciascuno
degli anni in cui il credito  d'imposta  e'  reso  operativo  con  il
decreto di cui al comma 2,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze.   A   tale   fine,   le
amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano  al  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, gli importi, dell'Unione europea  e  nazionali,  riconosciuti  a
titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione   europea,   da   versare
all'entrata del bilancio dello  Stato.  Ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente articolo. 
  5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia  e
delle finanze riferisce alle Camere, con  apposita  relazione,  sullo
stato di attuazione del presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Il «Patto Euro plus» e' citato nelle note  all'articolo
          2. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da 271  a  279,
          dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2007): 
              "Art. 1. 
              (omissis) 
              271. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati  a
          strutture  produttive  ubicate  nelle  aree  delle  regioni
          Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,  Sardegna,
          Abruzzo  e  Molise  ammissibili   alle   deroghe   previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato istitutivo della Comunita'  europea,  a  decorrere
          dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
          dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
          corso alla data del 31  dicembre  2013,  e'  attribuito  un
          credito d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai
          commi da 272 a 279. E' fatta salva  la  diversa  decorrenza
          del  credito  d'imposta  di  cui  al   precedente   periodo
          eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al  comma
          279. 
              272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura
          massima consentita  in  applicazione  delle  intensita'  di
          aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
          regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile  con
          il sostegno de minimis ne' con altri  aiuti  di  Stato  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. 
              273. Ai fini del comma 271, si considerano  agevolabili
          le acquisizioni,  anche  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria, di: 
              a) macchinari, impianti, diversi da quelli  infissi  al
          suolo, ed attrezzature  varie,  classificabili  nell'attivo
          dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
          e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271; 
              b)  programmi  informatici  commisurati  alle  esigenze
          produttive e gestionali  dell'impresa,  limitatamente  alle
          piccole e medie imprese; 
              c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti  e
          processi produttivi, per la parte in  cui  sono  utilizzati
          per  l'attivita'  svolta  nell'unita'  produttiva;  per  le
          grandi imprese, come  definite  ai  sensi  della  normativa
          comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
          nel  limite  del  50  per   cento   del   complesso   degli
          investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 
              274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
          costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
          gli ammortamenti dedotti nel  periodo  d'imposta,  relativi
          alle  medesime  categorie  dei  beni  d'investimento  della
          stessa   struttura   produttiva,   ad   esclusione    degli
          ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
          agevolato  effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro
          entrata  in  funzione.  Per  gli  investimenti   effettuati
          mediante contratti di locazione finanziaria, si  assume  il
          costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
          costo non comprende le spese di manutenzione. 
              275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si  applica
          ai  soggetti  che  operano   nei   settori   dell'industria
          siderurgica  e  delle  fibre  sintetiche,   come   definiti
          rispettivamente agli allegati I e II agli  Orientamenti  in
          materia di aiuti di Stato a finalita' regionale  2007-2013,
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
          54 del 4 marzo  2006,  nonche'  ai  settori  dell'industria
          carbonifera, creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  Il
          credito d'imposta a  favore  di  imprese  o  attivita'  che
          riguardano prodotti o appartengono ai  settori  soggetti  a
          discipline   comunitarie   specifiche,   ivi   inclusa   la
          disciplina  multisettoriale   dei   grandi   progetti,   e'
          riconosciuto nel rispetto delle  condizioni  sostanziali  e
          procedurali definite dalle predette discipline  dell'Unione
          europea e  previa  autorizzazione,  ove  prescritta,  della
          Commissione europea. 
              276. Il credito d'imposta e' determinato  con  riguardo
          ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
          e deve essere indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
          redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, ed e' utilizzabile ai  fini  dei  versamenti
          delle  imposte  sui  redditi;  l'eventuale   eccedenza   e'
          utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, a decorrere dal  sesto  mese  successivo  al
          termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  con  riferimento  al
          quale il credito e' concesso. 
              277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione entro il secondo periodo  d'imposta  successivo  a
          quello della loro acquisizione o  ultimazione,  il  credito
          d'imposta e' rideterminato  escludendo  dagli  investimenti
          agevolati il costo dei beni non  entrati  in  funzione.  Se
          entro il quinto periodo d'imposta successivo a  quello  nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa  ovvero  destinati  a   strutture   produttive
          diverse da quelle che hanno dato diritto  all'agevolazione,
          il credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo  dagli
          investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se  nel
          periodo d'imposta in cui si  verifica  una  delle  predette
          ipotesi vengono acquisiti beni della  stessa  categoria  di
          quelli agevolati, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo il costo  non  ammortizzato  degli  investimenti
          agevolati per la parte  che  eccede  i  costi  delle  nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se non viene esercitato il riscatto. Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato che deriva  dall'applicazione  del
          presente  comma  e'  versato  entro  il  termine   per   il
          versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta  per  il
          periodo d'imposta in  cui  si  verificano  le  ipotesi  ivi
          indicate. 
              278. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico,    sono    adottate    le    disposizioni    per
          l'effettuazione delle verifiche necessarie a  garantire  la
          corretta  applicazione  dei  commi  da  271  a  277.   Tali
          verifiche,  da   effettuare   dopo   almeno   dodici   mesi
          dall'attribuzione del credito  d'imposta,  sono,  altresi',
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti  effettuati,  anche  al   fine   di   valutare
          l'opportunita' di  effettuare  un  riequilibrio  con  altri
          strumenti aventi analoga finalita'. 
              279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
          ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea. 
              (omissis).". 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,
          dell'11 luglio 2006, reca "Disposizioni generali sul  Fondo
          europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo  e
          sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento  (CE)  n.
          1260/1999." 
              - Il testo vigente dell'articolo 5, della citata  legge
          16 aprile 1987, n. 183, e' citato nelle note all'articolo 2
          della presente legge. 
              - Il testo vigente  dell'articolo  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica"  e'  riportato  nelle  note  al  comma  5
          dell'articolo 1.