(parte 1)
                               Art. 4 
 
 
                  Costruzione delle opere pubbliche 
 
  1. Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso,
sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le
modificazioni che seguono: 
    a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di
progetto,  anche  con   riferimento   al   cosiddetto   «leasing   in
costruendo»; 
    b) limite alla possibilita' di iscrivere «riserve»; 
    c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»; 
    d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette
«compensative»; 
    e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,  in  caso  di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; 
    f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; 
    g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; 
    h) disincentivo per le liti «temerarie»; 
    i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici; 
    l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la
dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici; 
    m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei  requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; 
    n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara; 
    o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di
risoluzione del contratto; 
    p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la
realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse
nazionale («Legge obiettivo»); 
    q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l'affidamento  degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata; 
    r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l'accesso   alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre,
e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici. 
  2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27, comma 1, le  parole:  «dall'applicazione  del
presente codice» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'ambito  di
applicazione oggettiva del presente codice»; 
    b) all'articolo 38: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite  le
seguenti: «o il socio unico (( persona fisica )), ovvero il socio  di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,»; 
        1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: « ((degli  amministratori
)) muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico»  sono
inserite le seguenti: « ((o del socio unico  persona  fisica,  ovvero
del socio di maggioranza )) in caso di societa' con meno  di  quattro
soci,»;  le  parole:  «cessati  dalla  carica  nel   triennio»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «cessati  dalla  carica  nell'anno»;  le
parole «di aver adottato atti o  misure  di  completa  dissociazione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  vi  sia  stata  completa  ed
effettiva dissociazione »; le  parole:  «resta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice  penale  e  dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale» sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano  quando
il reato e' stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'  intervenuta  la
riabilitazione ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato  estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»; 
        1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n.  55;»
sono aggiunte  le  seguenti:  «l'esclusione  ha  durata  di  un  anno
decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione   e   va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;»; 
        1.4) (soppresso); 
        1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» e' inserita
la seguente: «gravi»; 
        1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma   1-ter,   risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»; 
        1.7) (soppresso); 
        1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «m-bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma
9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»; 
        1.9) alla lettera m-ter), sono (( soppresse )) le parole:  «,
anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa
ivi  previste,»  e  le  parole:  «nei  tre  anni  antecedenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»; 
      2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di  esclusione  previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione  previste»  e
dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario»
sono inserite le seguenti: «, (( limitatamente )) a  quelle  riferite
al periodo precedente al predetto (( affidamento )),»; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. In caso di presentazione di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un
anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia.»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indica  tutte  le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle  per  le  quali  abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera  c),  il
concorrente non e' tenuto  ad  indicare  nella  dichiarazione  ((  le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati  estinti  dopo  la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e'
intervenuta la riabilitazione. )) 
  Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi  le  violazioni
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasseper  un  importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1  e  2  bis,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602. Ai  fini  del  comma  1,  lettera  i),  si  intendono  gravi  le
violazioni ostative al rilascio del documento  unico  di  regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo  47,  comma  1,
dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma  2,  il  possesso  degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del  documento  unico  di
regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater),  il
concorrente allega, alternativamente: 
      a) la dichiarazione di non trovarsi  in  alcuna  situazione  di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ((  rispetto  ad
alcun soggetto )), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
      b)  la  dichiarazione  di  non  essere   a   conoscenza   della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente; c) la  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di   controllo   di   cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere  a),  b)  e  c),  la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che  le
relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale  esclusione
sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta
economica.»; 
      c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: « (( I soggetti )) accreditati sono  tenuti  a  inserire  la
certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito  presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui  all'articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»; 
  (( 1-bis) al comma 4, lettera e), dopo  le  parole:  «attivita'  di
qualificazione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   ferma   restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari»; )) 
        2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente: 
  «9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o  falsa
documentazione,  ai  fini  della  qualificazione,  le  SOA  ne  danno
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state  rese  con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e
perde comunque efficacia.»; 
      c-bis)  all'articolo  42,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
  (( «3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici prevista  dall'articolo  62-bis
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo  il  modello  predisposto  e
pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  la
certificazione attestante le prestazioni di cui al comma  1,  lettera
a), del presente articolo rese dai  fornitori  e  dai  prestatori  di
servizi, entro trenta  giorni  dall'avvenuto  rilascio;  in  caso  di
inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma  11»;
)) 
      d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Documenti  e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione»; 
        2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i  concorrenti
in  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal
presente codice e dal regolamento e da altre  disposizioni  di  legge
vigenti, nonche' nei casi di  incertezza  assoluta  sul  contenuto  o
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di  sottoscrizione  o  di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre
irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle»; 
      (( e) all'articolo 48,  comma  1,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di  controllo,
verificano il possesso del requisito di qualificazione  per  eseguire
lavori attraverso il casellario informatico di  cui  all'articolo  7,
comma  10,  ovvero   attraverso   il   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente
generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma  1,  lettera
a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale
dei contratti  pubblici  prevista  dall'articolo  62-bis  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82»; 
  e-bis) all'articolo 49, comma 2,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  il  possesso  dei  requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»; 
  e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo  le  parole:
«Alle  procedure  ristrette,»  sono  inserite   le   seguenti:   «per
l'affidamento di lavori,»; )) 
      f) all'articolo 56, comma 1, lettera a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
      g) all'articolo 57, comma 2, lettera a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
  ((  g-bis)  all'articolo  62,  comma  1,  dopo  le  parole:  «Nelle
procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o
forniture, ovvero a»; )) 
      h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. I bandi sono predisposti dalle  stazioni  appaltanti  sulla
base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorita', previo  parere
del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  sentite  le
categorie professionali interessate, con  l'indicazione  delle  cause
tassative di esclusione di  cui  all'articolo  46,  comma  1-bis.  Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando-tipo.»; 
      i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo  di
moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti  di  partecipazione
di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e  forniture
o per i contratti relativi a lavori di importo  pari  o  inferiore  a
150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi.  I  moduli  sono  predisposti  dalle  stazioni
appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  acquisito  l'avviso
dell'Autorita'.». 
  (( i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al  netto  delle
spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, e delle  misure  di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata; )) 
        l) all'articolo 122: 
          1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di  euro
possono  essere  affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  a  cura  del
responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,  comma
6; l'invito e' rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a
500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. (( I lavori affidati  ai  sensi  del
presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a
terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per  cento
dell'importo   della   medesima   categoria;   per    le    categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma  11,  restano  ferme  le
disposizioni ivi previste. )) L'avviso sui risultati della  procedura
di affidamento, conforme  all'allegato  IX  A,  ((  punto  quinto  ))
(avviso relativo agli appalti  aggiudicati),  contiene  l'indicazione
dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la  pubblicazione,  secondo
le modalita' (( di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, )) entro
dieci  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione  definitiva;  non  si
applica l'articolo 65, comma 1»; 
          2) il comma 7-bis e' abrogato; 
      m) all'articolo 123, comma  1,  le  parole:  «1  milione»  sono
sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»; 
  (( m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo  periodo,  le
parole:   «ventimila   euro»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«quarantamila euro»; )) 
      n)  all'articolo  132,  comma  3,  sono  aggiunte,  infine,  le
seguenti parole: «al netto  del  50  per  cento  dei  ribassi  d'asta
conseguiti»; 
      o) all'articolo  133,  i  commi  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo  di
singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto   di   circostanze
eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
superiori al  10  per  cento  rispetto  al  prezzo  rilevato  dal  ((
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ))  nell'anno  di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma  6,  si  fa
luogo a compensazioni, in aumento o  in  diminuzione,  per  la  meta'
della percentuale eccedente il  10  per  cento  e  nel  limite  delle
risorse di cui al comma 7. 
  5. La  compensazione  e'  determinata  applicando  la  meta'  della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei
singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.»; 
      p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1)  nella  rubrica  le  parole:  «per   grave   inadempimento
dell'esecutore» sono soppresse; 
        2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando
di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del
medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  degli  articoli
135 e 136»; 
      q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) al comma 9  le  parole  «asseverato  da  una  banca»  sono
sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da
societa' di servizi costituite dall'istituto  di  credito  stesso  ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge  23
novembre 1939, n. 1966»; 
        2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: 
  «19.   Gli   operatori   economici    possono    presentare    alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato (( da uno  dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo,  ))  e  la  specificazione
delle  caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione.  Il  piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche  dei  diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.
La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso
dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui  all'articolo
75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo
di cui al comma 9, terzo periodo, nel  caso  di  indizione  di  gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice
puo' invitare il proponente ad apportare al progetto  preliminare  le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se  il  proponente  non
apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere  valutata
di  pubblico  interesse.  Il  progetto   preliminare,   eventualmente
modificato,  e'  inserito  nella  programmazione  triennale  di   cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di  programmazione  approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
asseverato (( da uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,
)) la specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio  e  della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto  preliminare;  si
applicano i commi 4, 5, 6, 7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro   quindici   giorni   dalla
comunicazione   dell'aggiudicazione   definitiva,   il   diritto   di
prelazione e divenire aggiudicatario se  dichiara  di  impegnarsi  ad
adempiere alle obbligazioni  contrattuali  alle  medesime  condizioni
offerte   dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
  19-bis. La proposta  di  cui  al  comma  19,  primo  periodo,  puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all'articolo 160-bis. 
  20. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»; 
      r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite  dalle
seguenti: «della lista»; 
        2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture,  oltre  a   quanto
previsto  nell'allegato  tecnico  di  cui   all'allegato   XXI   deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,  le  aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto  e  le  occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di
spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»; 
  2-bis) (( il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto  preliminare  al
Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
alle regioni  o  province  autonome  competenti  per  territorio.  Il
medesimo  progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle
interferenze e  a  ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  dal
progetto  rappresentate   nel   CIPE   e   a   tutte   le   ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni  di
ogni  genere  e  tipo,  nonche',  nei  casi  previsti,  al  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  o  ad  altra  commissione  consultiva
competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e  degli
enti gestori delle interferenze,  riguardanti  eventuali  proposte  e
richieste,  sono  acquisite  dal  Ministero  a  mezzo   di   apposita
conferenza di servizi, convocata  non  prima  di  trenta  giorni  dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa
non oltre sessanta giorni dalla data  del  predetto  ricevimento.  La
conferenza di servizi ha finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge  7
agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
conferenza  di  servizi.  Nei   sessanta   giorni   successivi   alla
conclusione della  conferenza  di  servizi  il  Ministero  valuta  le
proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti  e  dei  gestori  di
opere interferenti, ivi incluso, nei casi  previsti,  il  parere  del
Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra  commissione
consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»; )) 
  2-ter) (( al comma 5, il primo periodo e' soppresso; )) 
        3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla  pubblicazione  del
bando di gara non oltre  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
Stato.»; 
        4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato  all'esproprio
ha durata di  sette  anni,  decorrenti  dalla  data  in  cui  diventa
efficace la delibera del CIPE che  approva  il  progetto  preliminare
dell'opera. Entro tale termine, puo'  essere  approvato  il  progetto
definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica   utilita'
dell'opera. In caso di mancata approvazione del  progetto  definitivo
nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio  decade  e
trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo  9  del  testo
unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove  sia  necessario  reiterare  il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata  al  CIPE
da parte del Ministero, su istanza  del  soggetto  aggiudicatore.  La
reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione  motivata  del
CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.  La
disposizione   del   presente   comma   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»; 
      s) identico: 
  (( 1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 
  1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nei quarantacinque giorni successivi  il  Ministero  valuta  la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il  termine
di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti
e dei gestori di opere interferenti  con  le  indicazioni  vincolanti
contenute nel progetto preliminare approvato  e  formula  la  propria
proposta al CIPE che, nei  trenta  giorni  successivi,  approva,  con
eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche
ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'»; )) 
        2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Il decreto  di  esproprio  puo'  essere  emanato  entro  il
termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa  efficace
la delibera del CIPE che approva il progetto  definitivo  dell'opera,
salvo che nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine
diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei  termini  previsti  dal
presente comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione   del   presente   comma   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»; 
  (( 3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla  pubblicazione  del
bando di gara non oltre novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione  del
progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso  di
mancato  adempimento,  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre  la   revoca   del
finanziamento a carico dello Stato. 
  5-ter. La procedura prevista dal  presente  articolo  puo'  trovare
applicazione anche con riguardo a piu' progetti  definitivi  parziali
dell'opera, a condizione che tali progetti  siano  riferiti  a  lotti
idonei  a  costituire  parte   funzionale,   fattibile   e   fruibile
dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria;  resta  in
ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto  ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare  relativo  all'intera
opera» )) ; 
      t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche: 
  (( 01) al comma 5, primo periodo, le parole:  «nei  tempi  previsti
dall'articolo  166.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  tempi
previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di  servizi
si  svolge  sul  progetto  definitivo  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 165, comma 4.»; )) 
          1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis.  Le  varianti  di  cui  ai  commi  6  e  7  devono   essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera  e  non  possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»; 
          2) (( al comma 10, ))  le  parole:  «novanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
      u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 01) nella rubrica, la parola: «definitivo» e'  sostituita  dalla
seguente: «preliminare»; 
  02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»; 
  1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo
» sono sostituite dalle seguenti: «del  progetto  preliminare»  e  il
quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «In  ogni  caso,  ciascun
soggetto partecipante alla  conferenza  deve  comunicare  le  proprie
eventuali proposte  motivate  di  prescrizioni  o  di  varianti  alla
soluzione  localizzativa   alla   base   del   progetto   preliminare
presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di ricezione del progetto preliminare»; 
  2) al  comma  3,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «il  progetto
definitivo  »  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   progetto
preliminare» e le parole: «sessanta  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le  parole:  «il
progetto definitivo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  progetto
preliminare»; 
  3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sessantesimo  giorno»  e  le   parole:
«ricezione del progetto definitivo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ricezione del progetto preliminare»; 
  3-bis)  al  comma  5,  secondo  periodo,   le   parole:   «con   la
localizzazione » e le parole: «individuati nel  progetto  preliminare
laddove gia' approvato» sono soppresse; 
  4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «progetto  preliminare»  e  le  parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
  v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «la
attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite
le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore  al  cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti»; )) 
      z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
      aa) all'articolo 176,  comma  20,  primo  periodo,  le  parole:
«comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
      bb) all'articolo 187, comma 1,  lettera  a),  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «I  soggetti  accreditati  sono  tenuti  a
inserire la predetta  certificazione  nell'elenco  ufficiale  di  cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);»; 
  (( cc) all'articolo 189: 
  1) al comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
certificati  indicano  le  lavorazioni  eseguite   direttamente   dal
contraente generale nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a
soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate  o  interamente
possedute;  le  suddette  lavorazioni,  risultanti  dai  certificati,
possono essere utilizzate ai  fini  della  qualificazione  SOA  nelle
corrispondenti categorie»; 
  2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di  direttori
tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,  »  sono  sostituite
dalle seguenti: «di almeno un  direttore  tecnico  con  qualifica  di
dipendente o dirigente, nonche'»; )) 
      dd) all'articolo 204,  comma  1,  le  parole:  «cinquecentomila
euro» sono sostituite dalle seguenti: (( «un milione di euro»  ))  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Si applica l'articolo 122,
comma 7, (( secondo e terzo periodo»; )) 
      ee) all'articolo 206, comma  1,  dopo  le  parole:  «38;»  sono
aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a
presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»; 
      ff) all'articolo 219: 
        1) ai commi 6 e  7,  dopo  le  parole:  «del  comma  6»  sono
inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»; 
        2) al comma 10, dopo le parole: «di  cui  al  comma  6»  sono
inserite le seguenti: «dell'articolo 30»; 
      gg) all'articolo 240: 
        01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai  contratti  di
cui alla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  affidati  al  contraente
generale»; 
          1)  al  comma  5,  dopo  le   parole:   «responsabile   del
procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma 3»; 
          2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento»  e  le  parole:
«da detto ricevimento  »,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
costituzione della commissione»; 
          3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Il compenso per la commissione non puo' comunque superare  l'importo
di 65 mila euro,  da  rivalutarsi  ogni  tre  anni  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
          4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della  ((
commissione )) » la parola «e'» e' sostituita dalle  seguenti:  «puo'
essere»; 
      hh) all'articolo 240-bis: 
        1) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'importo complessivo delle riserve non puo'  in  ogni  caso  essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»; 
        2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Non  possono  essere  oggetto  di  riserva   gli   aspetti
progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del  regolamento,  sono
stati oggetto di verifica.»; 
      (( ii) nella parte IV, )) dopo l'articolo 246  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 246-bis (( (Responsabilita' per lite temeraria). )) - 1.  Nei
giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, il giudice, fermo quanto  previsto  dall'articolo  26  del
codice del processo amministrativo approvato con decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio  la  parte  soccombente  al
pagamento di una sanzione  pecuniaria  in  misura  non  inferiore  al
doppio e (( non superiore al quintuplo ))  del  contributo  unificato
dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando  la  decisione
e' fondata su ragioni  manifeste  od  orientamenti  giurisprudenziali
consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
applica l'articolo 15  delle  norme  di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo approvato con il citato  decreto  legislativo
n. 104 del 2010.»; 
      ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo,  le  parole:  «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e,
al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le  seguenti:
«alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'»; 
  (( 1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni»; )) 
        2) al  comma  15-bis  le  parole:  «31  dicembre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»; 
        3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
  «20-bis. Le  stazioni  appaltanti  possono  applicare  fino  al  31
dicembre 2013 le disposizioni di cui (( agli articoli 122,  ))  comma
9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore  alle  soglie
di cui all'articolo 28.»; 
        4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«La verifica e' conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).». 
      mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164, 
        1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le  parole:  «al  10
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»; 
        2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo  le  parole  «per
lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»; 
        3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo  le  parole:  «di
lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o». 
      nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori: 
        1) le parole: «responsabile della condotta dei  lavori»  sono
sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto  o  responsabile
di cantiere»; 
        2) prima delle parole: «Dichiarazione  sulla  esecuzione  dei
lavori»  e'  inserita  la  seguente   tabella:   «Indicazione   delle
lavorazioni eseguite ai sensi  dell'articolo  189,  comma  3,  ultimo
periodo. 
 
    

---------------------------------------------------------------------
   Impresa  |  Codice  |  Categoria  |  Importo   |     Importo
            | fiscale  |             |  in cifre  |   in lettere
------------|----------|-------------|------------|------------------
            |          |             |            |
------------|----------|-------------|------------|------------------
            |          |             |            |
------------|----------|-------------|------------|------------------
            |          |             |            |
---------------------------------------------------------------------

    
 
  .». 
  (( 2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma  2  del
presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali
degli articoli 95 e 96 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, non si  applicano  alle  societa'  operanti  nei
predetti settori le cui procedure in materia  siano  disciplinate  da
appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. )) 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2, (( lettere  b),  d),  e-bis),
i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), ))  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge,  nonche',  in  caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 
  (( 3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera  e),  relativa
ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure  i
cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono  pubblicati
successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del  modello
di cui  all'articolo  42,  comma  3-bis,  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  introdotto  dal  comma  2  del
presente articolo, da  parte  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche',  in  caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  i
cui inviti a presentare le offerte sono  inviati  successivamente  al
trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello  da  parte
della medesima Autorita'. )) 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a
decorrere  dalla  pubblicazione   dell'avviso   per   la   formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2012. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo  133,  comma  6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle
variazioni percentuali per l'anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1º
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e
le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n.
163 del 2006. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in  vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), (( non
si applicano ai progetti preliminari gia' approvati )) alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. 
  9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui
al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile
2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia'
approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t),
numero 2), e z), si  applicano  ai  progetti  definitivi  non  ancora
ricevuti  dalle  Regioni,  da  tutte  le  pubbliche   amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  (( 10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
non sono stati approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Ai   progetti
preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data. )) 
  11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche',
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai
contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare
le offerte. 
  13. Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e
subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e'  istituito
l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori
dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e,
in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell'impresa
dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno,  della
giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita'  per
l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo  periodo,  nonche'  per
l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all'articolo
3, comma 33, del codice (( di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, )) acquisiscono d'ufficio, anche (( per via telematica,
)) a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma  5,  del  testo
unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ((  28
dicembre 2000, n. 445,  ))  la  prescritta  documentazione  circa  la
sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto  previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni. 
  14. Fatta salva la disciplina di cui all'art.  165,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011  -
2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi
che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera per le eventuali opere e misure compensative  dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 
  (( 14-bis. Per i contratti di forniture e  servizi  fino  a  20.000
euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le  societa'  in
house, i  soggetti  contraenti  possono  produrre  una  dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva.  Le
amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare   controlli
periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. )) 
  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: 
   «b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo  ivi  contenuto
agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5  e  6
dell'allegato XXI al codice;»; 
    (( a-bis) all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato; )) 
    (( a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo  le  parole:
«per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»; )) 
    (( a-quater) all'articolo  48,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le
parole: «per i lavori di importo» sono inserite  le  seguenti:  «pari
o»; )) 
    (( a-quinquies) all'articolo 92, comma  2,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle  mandanti  con
riferimento alla specifica gara )) »; 
    b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole  «agli  articoli  34»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a
partecipare alle procedure per l'affidamento dei  contratti  pubblici
relativi a lavori,»; 
    ((  b-bis)  all'articolo  267,  comma  10,  le  parole:  «secondo
periodo,» sono soppresse; )) 
    c) all'articolo 357: 
      (( 1) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Resta  ferma  la  validita'  dei  contratti  gia'  stipulati  e   da
stipulare, per la cui esecuzione e' prevista nel bando o  nell'avviso
di gara ovvero nella lettera di invito la  qualificazione  in  una  o
piu' categorie  previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»; )) 
      (( 2) al comma 12, al primo e al secondo  periodo,  la  parola:
«centottantunesimo»      e'      sostituita      dalla      seguente:
«trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,»
e «OS 20,» sono soppresse; )) 
      (( 2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: )) 
    (( «12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla
categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  e
successive   modificazioni,   sono   utilizzabili   ai   fini   della
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A  annesso  al
presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS  20,
rilasciate nella vigenza del citato regolamento di  cui  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate
ai fini della  partecipazione  alle  gare  in  cui  e'  richiesta  la
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A  annesso
al presente regolamento»; )) 
      ((  3)  al   comma   14,   al   primo   periodo,   la   parola:
«centottantesimo»      e'      sostituita       dalla       seguente:
«trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG 10,» e  «OS  20,»  sono
soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Ai  fini
della  qualificazione  nelle  categorie  OG  10  e  OS  35,  di   cui
all'allegato  A  annesso  al  presente   regolamento,   le   stazioni
appaltanti,  su  richiesta  dell'impresa  interessata  o  della   SOA
attestante,  provvedono  a  emettere  nuovamente  i  certificati   di
esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla  categoria  OG  3
ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove  relativi  a
lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10  e
OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,  secondo
l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle
categorie individuate nel  citato  allegato  A  annesso  al  presente
regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma
5»; )) 
      ((  4)  al   comma   15,   al   primo   periodo,   la   parola:
«centottantunesimo    »     e'     sostituita     dalla     seguente:
«trecentosessantaseiesimo» e le parole  «OG  10,»  e  «OS  20,»  sono
soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Ai  fini
della  qualificazione  nelle  categorie  OG  10  e  OS  35,  di   cui
all'allegato  A  annesso  al  presente   regolamento,   le   stazioni
appaltanti provvedono a emettere  i  certificati  di  esecuzione  dei
lavori relativi rispettivamente  alla  categoria  OG  3  ovvero  alle
categorie OG 3, OG  6,  OS  21  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove  verifichino  la
presenza  di  lavorazioni  anche  ricomprese  rispettivamente   nelle
categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato  A  annesso  al  presente
regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente  regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A  annesso
al presente regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo
83, comma 5»; )) 
      5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
«centottanta     »     sono      sostituite      dalle      seguenti:
«trecentosessantacinque»; 
      6) al comma 17, la parola:  «centottantunesimo»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; 
      7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma  17»,  sono
inserite le seguenti: «e  all'articolo  107,  comma  2»;  le  parole:
«centottantunesimo»     sono     sostituite      dalle      seguenti:
«trecentosessantaseiesimo»  e  e'  aggiunto,  in  fine  il   seguente
periodo: «In  relazione  all'articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
(( 21 dicembre 1999, n. 554. )) »; 
      8) al comma 24 la  parola:  «centottantunesimo»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; 
      9) al comma 25, la parola: «centottanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trecentosessantacinque»; 
    d) all'articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  «del  presente
regolamento » sono  inserite  le  parole  «,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 357». 
    (( d-bis) all'allegato A, alla declaratoria  della  categoria  OS
35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'utilizzo
di  tecnologie  di  video-ispezione,  risanamento,   rinnovamento   e
sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie  per
miniscavi superficiali». )) 
      16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale
e semplificare i procedimenti amministrativi relativi  ad  interventi
edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Salvo quanto  disposto  dagli  articoli  64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad
oltre cinquanta anni»; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di
autore non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»; 
    c) all'articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e'
cosi' sostituito: 
  «a) le cose appartenenti  ai  soggetti  indicati  all'articolo  10,
comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'articolo 12.»; 
    d) all'articolo 59, comma 1, dopo le  parole  «la  proprieta'  o»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»; 
  (( d-bis) all'articolo 67, comma  1,  lettera  d),  la  parola:  «,
comunque, » e' soppressa  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «,rinnovabili una sola volta»; )) 
  (( e) all'articolo 146: )) 
      (( 1) al  comma  4,  terzo  periodo,  la  parola:  «valida»  e'
sostituita dalla seguente: «efficace»; )) 
      (( 2)  al  comma  5,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito  dell'approvazione
delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte
ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143,
comma 1, lettere b), c) e d),  nonche'  della  positiva  verifica  da
parte  del  Ministero,  su  richiesta  della   regione   interessata,
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di
novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera  favorevole»;
)) 
      (( 3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli  enti
locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»; )) 
      (( 4) al comma 7, primo periodo, le  parole:  «141-bis  e  143,
comma 3, lettere  b),  c)  e  d)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo  comma  7,
terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione  tecnica
illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato  dell'inizio
del procedimento ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in
materia  di  procedimento  amministrativo»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «accompagnandola con  una  relazione  tecnica  illustrativa
nonche' con  una  proposta  di  provvedimento,  e  da'  comunicazione
all'interessato  dell'inizio   del   procedimento   e   dell'avvenuta
trasmissione degli atti al soprintendente,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»; )) 
      (( 5)  al  comma  8,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Il soprintendente, in caso di  parere  negativo,  comunica
agli interessati il preavviso  di  provvedimento  negativo  ai  sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Entro  venti
giorni dalla ricezione  del  parere,  l'amministrazione  provvede  in
conformita'»; )) 
      (( 6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi  trenta
giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse; )) 
      (( 7) il comma 14 e' sostituito dal seguente: )) 
    (( «14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13  si  applicano  anche
alle istanze concernenti le  attivita'  di  coltivazione  di  cave  e
torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed  estrazione
incidenti sui beni di cui all'articolo 134»; )) 
      (( 8) il comma 15 e' abrogato. )) 
  17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  «i  beni  oggetto  di
accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;». 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli  enti
territoriali  per  la  razionalizzazione  o  la  valorizzazione   dei
rispettivi patrimoni immobiliari,  gia'  sottoscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere
attribuiti, su richiesta, all'ente che ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa ovvero ad altri  enti  territoriali,  ((  qualora  gli  enti
sottoscrittori  dell'accordo  o  intesa  non  facciano  richiesta  di
attribuzione a norma del presente decreto, ))  salvo  che,  ai  sensi
degli articoli 3 e 5,  risultino  esclusi  dal  trasferimento  ovvero
altrimenti disciplinati. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio,
(( sentita la Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, )) sono stabiliti termini
e modalita' per la cessazione dell'efficacia dei predetti  accordi  o
intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 
  5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma  5-bis  e'  adottato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione  qualora
gli accordi o le intese abbiano gia' avuto attuazione anche  parziale
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo  2,  comma  196  bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191.». 
  18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 17, la richiesta  di  cui  all'articolo  5,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal  comma
17 lett. b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3,  comma
4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di
trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di  cui
al comma 17 lettera b) dall'ente  che  ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i
rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli
altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di
adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b). 
  19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  2010   i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai
sensi dell'articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia'
trasformati in capitale sociale,  possono  essere  considerati  quali
contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui
all'articolo 1, comma 1026, della legge (( 27 dicembre 2006, n.  296.
)) 
  (( 19-bis. All'articolo 4, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo e' ripartito,»  sono  inserite
le seguenti: «previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e  con  le  singole
regioni  interessate,  per  finanziamenti  specifici  riguardanti   i
singoli porti, nonche'». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   27   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "27. Principi relativi ai contratti esclusi. 
              1.  L'affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad
          oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto  o  in
          parte, dall'ambito di applicazione oggettiva  del  presente
          codice, avviene nel rispetto dei principi di  economicita',
          efficacia,   imparzialita',   parita'    di    trattamento,
          trasparenza, proporzionalita'.  L'affidamento  deve  essere
          preceduto  da  invito  ad  almeno  cinque  concorrenti,  se
          compatibile con l'oggetto del contratto. 
              2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
          ammesso o meno il subappalto, e, in  caso  affermativo,  le
          relative    condizioni    di    ammissibilita'.    Se    le
          amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
          applica l'articolo 118." 
              Si riporta il testo dell'art.  38  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "38. Requisiti di ordine generale. 
              1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure  di
          affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,
          forniture e  servizi,  ne'  possono  essere  affidatari  di
          subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti  i
          soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
          l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
          7, comma 10, per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione in merito  a  requisiti  e  condizioni
          rilevanti per la partecipazione a procedure di gara  e  per
          l'affidamento dei subappalti; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis) nei cui confronti, ai  sensi  dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
              m-ter) di  cui  alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria,  salvo   che   ricorrano   i   casi   previsti
          dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
          emergere dagli indizi a base della richiesta  di  rinvio  a
          giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
          antecedente alla pubblicazione  del  bando  e  deve  essere
          comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
          omesso  la  predetta  denuncia,   dal   procuratore   della
          Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,
          la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. Le cause di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento, o finanziario. 
              1-ter. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), per un periodo di un  anno,  decorso  il  quale
          l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui  all'articolo  48-bis,
          commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma  1,
          lettera i), si intendono gravi le  violazioni  ostative  al
          rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
          cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui  all'articolo  47,
          comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
          possesso degli stessi requisiti prescritti per il  rilascio
          del documento unico di regolarita'  contributiva.  Ai  fini
          del comma 1,  lettera  m-quater),  il  concorrente  allega,
          alternativamente: a) la dichiarazione di  non  trovarsi  in
          alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice  civile  rispetto  ad  alcun  soggetto,  e  di  aver
          formulato l'offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di
          non essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima
          procedura  di  soggetti  che  si   trovano,   rispetto   al
          concorrente, in una delle situazioni di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359 del codice civile, e  di  aver  formulato
          l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione  di  essere  a
          conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di
          soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  Nelle
          ipotesi di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  la  stazione
          appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
          relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico   centro
          decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica  e
          l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura  delle
          buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43, del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,  per  l'affidatario,
          l'obbligo di presentare la  certificazione  di  regolarita'
          contributiva di cui all'articolo 2, del  decreto  legge  25
          settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22  novembre
          2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del  decreto
          legislativo  14  agosto   1996,   n.   494   e   successive
          modificazioni e integrazioni. In  sede  di  verifica  delle
          dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni  appaltanti
          chiedono al competente ufficio del  casellario  giudiziale,
          relativamente ai candidati o ai concorrenti, i  certificati
          del  casellario  giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33,  comma  1,
          del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.". 
              Si riporta il testo dell'art.  40  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "40.Qualificazione per eseguire lavori pubblici. 
              1. I soggetti esecutori a qualsiasi  titolo  di  lavori
          pubblici devono essere qualificati  e  improntare  la  loro
          attivita'    ai    principi    della    qualita',     della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con il regolamento previsto dall'articolo  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di cui all'articolo 5 possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC   17000.   I   soggetti
          accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui
          alla presente lettera relativa alle imprese  esecutrici  di
          lavori  pubblici  nell'elenco  ufficiale  istituito  presso
          l'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  di  cui
          all' articolo 4, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.
          99; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
              a) [il numero e le modalita' di nomina  dei  componenti
          la commissione consultiva di  cui  al  comma  3,  che  deve
          essere composta  da  rappresentanti  delle  amministrazioni
          interessate dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
          della Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie di contratti collettivi nazionali di  lavoro  di
          settore e degli organismi di rappresentanza dei  lavoratori
          interessati]; 
              b) le modalita' e i  criteri  di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere. 
              c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
              d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'articolo 38, e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale. 
              e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
          l'inderogabilita' dei minimi tariffari; 
              f) le modalita' di verifica  della  qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
              f-bis) le modalita' per assicurare,  nel  quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
          fino   alla   decadenza   dell'autorizzazione,    per    le
          irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'  commesse
          dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'  in  caso
          di  inerzia  delle  stesse  a  seguito  di   richiesta   di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
              g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive,  fino
          alla decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione,  nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
              h) la formazione di elenchi,  su  base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente dall'articolo 75  e  dall'articolo
          113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
          50 per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere le  imprese  per  essere  affidatarie  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'articolo 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'articolo 6, comma 11. In  ogni  caso  le  SOA  restano
          tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
          di cui al primo  periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso
          termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione. 
              9-quater.   In   caso   di   presentazione   di   falsa
          dichiarazione  o  falsa  documentazione,  ai   fini   della
          qualificazione, le SOA ne danno segnalazione  all'Autorita'
          che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
          in considerazione della  rilevanza  o  della  gravita'  dei
          fatti   oggetto   della   falsa   dichiarazione   o   della
          presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
          nel casellario informatico ai  fini  dell'esclusione  dalle
          procedure di gara e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai
          sensi dell'articolo 38, comma 1,  lettera  m-bis),  per  un
          periodo di  un  anno,  decorso  il  quale  l'iscrizione  e'
          cancellata e perde comunque efficacia." 
              Si riporta il testo dell'art.  42  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "42. Capacita' tecnica e professionale dei fornitori  e
          dei prestatori di servizi. 
              1.  Negli   appalti   di   servizi   e   forniture   la
          dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
          essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi,  a  seconda
          della natura, della quantita' o dell'importanza e  dell'uso
          delle forniture o dei servizi: 
              a) presentazione dell'elenco dei principali  servizi  o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
              b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
              c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
              d) controllo, effettuato dalla stazione  appaltante  o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          Ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
              e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  o   dei   dirigenti   dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
              f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
          nei casi  appropriati,  stabiliti  dal  regolamento,  delle
          misure  di  gestione  ambientale  che  l'operatore   potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
              g) per gli appalti di servizi, indicazione  del  numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
              h) per gli appalti di servizi, dichiarazione  indicante
          l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
          cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per   eseguire
          l'appalto; 
              i)  indicazione  della  quota   di   appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
              l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
              m) nel caso di  forniture,  produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              3-bis. Le stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire
          nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici  prevista
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82,   secondo   il   modello   predisposto   e   pubblicato
          dall'Autorita' nel sito informatico presso  l'Osservatorio,
          previo parere del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la certificazione attestante le  prestazioni  di
          cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese  dai
          fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta  giorni
          dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
          quanto previsto dall'articolo 6, comma 11. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
          documentazione probatoria, a conferma di quanto  dichiarato
          in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi.". 
              Si riporta il testo dell'art.  46  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "46.Documenti   e    informazioni    complementari    -
          Tassativita' delle cause di esclusione. 
              1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38  a  45,  le
          stazioni appaltanti invitano, se necessario, i  concorrenti
          a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
          dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
              1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati  o  i
          concorrenti   in   caso   di   mancato   adempimento   alle
          prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
          e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei  casi
          di incertezza assoluta sul contenuto  o  sulla  provenienza
          dell'offerta, per difetto  di  sottoscrizione  o  di  altri
          elementi essenziali ovvero in caso di  non  integrita'  del
          plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
          altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
          da far ritenere, secondo le circostanze concrete,  che  sia
          stato violato il principio di segretezza delle  offerte;  i
          bandi  e  le  lettere  di  invito  non  possono   contenere
          ulteriori  prescrizioni  a  pena   di   esclusione.   Dette
          prescrizioni sono comunque nulle.". 
              Si riporta il testo dell'art.  48  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "48.Controlli sul possesso dei requisiti. 
              1.  Le   stazioni   appaltanti   prima   di   procedere
          all'apertura  delle   buste   delle   offerte   presentate,
          richiedono ad un numero di offerenti non  inferiore  al  10
          per cento delle offerte presentate, arrotondato  all'unita'
          superiore, scelti con sorteggio  pubblico,  di  comprovare,
          entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,  il
          possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
          tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
          gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
          o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in  sede
          di controllo,  verificano  il  possesso  del  requisito  di
          qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
          informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10,   ovvero
          attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti per i contratti affidati al contraente  generale;
          per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
          del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
          lettera a), del presente codice e'  effettuata  tramite  la
          Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici   prevista
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non  confermi
          le dichiarazioni contenute nella domanda di  partecipazione
          o   nell'offerta,   le   stazioni   appaltanti    procedono
          all'esclusione del concorrente dalla  gara,  all'escussione
          della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
          fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui  all'art.  6
          comma 11. L'Autorita' dispone altresi'  la  sospensione  da
          uno a dodici mesi dalla partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento. 
              1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
          facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
          sensi dell'articolo 62, comma  1,  richiedono  ai  soggetti
          invitati  di  comprovare  il  possesso  dei  requisiti   di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando,  in
          sede di offerta, la documentazione indicata in detto  bando
          o nella lettera di invito in originale o copia conforme  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. Non si applica  il  comma  1,  primo
          periodo. 
              2. La  richiesta  di  cui  al  comma  1  e',  altresi',
          inoltrata,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
          operazioni  di  gara,   anche   all'aggiudicatario   e   al
          concorrente che segue in graduatoria,  qualora  gli  stessi
          non siano compresi fra i  concorrenti  sorteggiati,  e  nel
          caso in cui essi non forniscano la prova o  non  confermino
          le loro dichiarazioni si applicano le suddette  sanzioni  e
          si  procede  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di
          anomalia dell'offerta e alla  conseguente  eventuale  nuova
          aggiudicazione.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1   il
          concorrente allega, oltre  all'eventuale  attestazione  SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria: 
              a)  una  sua  dichiarazione   verificabile   ai   sensi
          dell'articolo 48, attestante  l'avvalimento  dei  requisiti
          necessari per la partecipazione alla  gara,  con  specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
              b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
          concorrente  medesimo  dei  requisiti   generali   di   cui
          all'articolo 38; 
              c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
          ausiliaria attestante il possesso da parte di  quest'ultima
          dei requisiti generali di cui all'articolo 38,  nonche'  il
          possesso dei requisiti tecnici e delle risorse  oggetto  di
          avvalimento; 
              d)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso   il
          concorrente e verso la  stazione  appaltante  a  mettere  a
          disposizione per tutta la durata  dell'appalto  le  risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente; 
              e)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria con cui questa attesta che  non  partecipa  alla
          gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai   sensi
          dell'articolo 34; 
              f) in originale  o  copia  autentica  il  contratto  in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a disposizione le risorse necessarie per  tutta  la  durata
          dell'appalto; 
              g) nel caso di avvalimento nei confronti di  un'impresa
          che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
          cui alla lettera f) l'impresa concorrente  puo'  presentare
          una  dichiarazione   sostitutiva   attestante   il   legame
          giuridico ed economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
          discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5." 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 55 del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "6. Nelle procedure ristrette gli  operatori  economici
          presentano  la  richiesta  di  invito  nel  rispetto  delle
          modalita' e dei  termini  fissati  dal  bando  di  gara  e,
          successivamente, le  proprie  offerte  nel  rispetto  delle
          modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.  Alle
          procedure  ristrette  per  l'affidamento  di  lavori,  sono
          invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta  e
          che siano  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo  62
          e dall'articolo 177 
              Si riporta il testo dell'art.  56  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "56.Procedura  negoziata  previa  pubblicazione  di  un
          bando di gara. 
              1.  Le  stazioni  appaltanti  possono   aggiudicare   i
          contratti pubblici  mediante  procedura  negoziata,  previa
          pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: 
              a) quando, in esito all'esperimento  di  una  procedura
          aperta o ristretta o di un dialogo  competitivo,  tutte  le
          offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in
          ordine a quanto disposto dal presente codice  in  relazione
          ai  requisiti  degli  offerenti  e  delle  offerte.   Nella
          procedura negoziata non possono essere modificate  in  modo
          sostanziale  le  condizioni  iniziali  del  contratto.   Le
          stazioni appaltanti possono omettere la  pubblicazione  del
          bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti  i
          concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli  articoli
          da  34  a  45  che,  nella  procedura   precedente,   hanno
          presentato offerte rispondenti ai requisiti  formali  della
          procedura medesima. 
              b) [in casi eccezionali, qualora si tratti  di  lavori,
          servizi, forniture, la  cui  particolare  natura  o  i  cui
          imprevisti, oggettivamente  non  imputabili  alla  stazione
          appaltante,  non  conentano  la  fissazione  preliminare  e
          globale dei prezzi]; 
              c) [limitatamente  ai  servizi,  nel  caso  di  servizi
          rientranti nella  categoria  6  dell'allegato  II  A  e  di
          prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione
          di opere, se la natura della prestazione da  fornire  renda
          impossibile stabilire le specifiche del  contratto  con  la
          precisione  sufficiente  per  poter  aggiudicare  l'appalto
          selezionando l'offerta  migliore  secondo  le  norme  della
          procedura aperta o della procedura ristretta]; 
              d) nel caso di appalti pubblici di lavori,  per  lavori
          realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
          messa a punto, e non per assicurare una redditivita'  o  il
          recupero dei costi di ricerca e sviluppo.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 57 del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "2.  Nei  contratti   pubblici   relativi   a   lavori,
          forniture, servizi, la procedura e' consentita: 
              a) qualora, in esito all'esperimento di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,  o  nessuna   offerta   appropriata,   o   nessuna
          candidatura. Nella procedura negoziata non  possono  essere
          modificate in modo sostanziale le condizioni  iniziali  del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a
          seguito  di  procedura   aperta   o   ristretta   e   sulla
          opportunita' della procedura negoziata; 
              b) qualora, per ragioni di natura tecnica  o  artistica
          ovvero attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il
          contratto possa essere affidato unicamente ad un  operatore
          economico determinato; 
              c)  nella  misura   strettamente   necessaria,   quando
          l'estrema urgenza, risultante da eventi  imprevedibili  per
          le stazioni appaltanti, non e' compatibile  con  i  termini
          imposti dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara.  Le  circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle
          procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo  -
          Forcella. 
              1. Nelle  procedure  ristrette  relative  a  servizi  o
          forniture, ovvero a lavori di importo pari  o  superiore  a
          quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate
          con pubblicazione  di  un  bando  di  gara  e  nel  dialogo
          competitivo quale  che  sia  l'oggetto  del  contratto,  le
          stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la
          complessita' dell'opera, della fornitura  o  del  servizio,
          possono  limitare  il  numero  di  candidati   idonei   che
          inviteranno a  presentare  un'offerta,  a  negoziare,  o  a
          partecipare  al  dialogo,  purche'   vi   sia   un   numero
          sufficiente di candidati idonei.  Quando  si  avvalgono  di
          tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di
          gara i criteri, oggettivi, non discriminatori,  secondo  il
          principio di proporzionalita', che intendono applicare,  il
          numero minimo dei candidati che intendono invitare, e,  ove
          lo  ritengano  opportuno  per  motivate  esigenze  di  buon
          andamento, il numero massimo.". 
              Si riporta il testo dell'art.  64  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 64.Bando di gara. 
              1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare  un
          appalto pubblico o un  accordo  quadro  mediante  procedura
          aperta,  procedura  ristretta,  procedura   negoziata   con
          pubblicazione di un bando  di  gara,  dialogo  competitivo,
          rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 
              2. Le stazioni appaltanti che  intendono  istituire  un
          sistema  dinamico  di  acquisizione   rendono   nota   tale
          intenzione mediante un bando di gara. 
              3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare  un
          appalto  pubblico  basato  su  un   sistema   dinamico   di
          acquisizione rendono nota tale intenzione con un  bando  di
          gara semplificato. 
              4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati  nel
          presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
          ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  dalla  stazione
          appaltante, secondo il formato  dei  modelli  di  formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 
              4-bis.  I  bandi  sono   predisposti   dalle   stazioni
          appaltanti sulla base di modelli (bandi -  tipo)  approvati
          dall'Autorita',   previo   parere   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e  sentite  le  categorie
          professionali interessate, con  l'indicazione  delle  cause
          tassative di  esclusione  di  cui  all'articolo  46,  comma
          1-bis. Le stazioni appaltanti nella  delibera  a  contrarre
          motivano espressamente in ordine alle deroghe  al  bando  -
          tipo.". 
              Si riporta il testo dell'art.  74  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 74.Forma e contenuto delle offerte 
              1. Le offerte  hanno  forma  di  documento  cartaceo  o
          elettronico  e  sono  sottoscritte  con  firma  manuale   o
          digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77. 
              2. Le offerte contengono gli  elementi  prescritti  dal
          bando o dall'invito ovvero dal capitolato  d'oneri,  e,  in
          ogni  caso,  gli  elementi  essenziali   per   identificare
          l'offerente e il  suo  indirizzo  e  la  procedura  cui  si
          riferiscono,  le  caratteristiche   e   il   prezzo   della
          prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
          soggettivi di partecipazione. 
              2-bis. Le stazioni  appaltanti  richiedono,  di  norma,
          l'utilizzo  di  moduli  di  dichiarazione  sostitutiva  dei
          requisiti di partecipazione di ordine  generale  e,  per  i
          contratti relativi a servizi e forniture o per i  contratti
          relativi a lavori di importo pari  o  inferiore  a  150.000
          euro, dei requisiti di partecipazione  economico-finanziari
          e tecnico-organizzativi. I moduli  sono  predisposti  dalle
          stazioni  appaltanti  sulla  base  dei   modelli   standard
          definiti con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'. 
              3. Salvo  che  l'offerta  del  prezzo  sia  determinata
          mediante prezzi unitari,  il  mancato  utilizzo  di  moduli
          predisposti dalle stazioni appaltanti per la  presentazione
          delle offerte non costituisce causa di esclusione. 
              4. Le offerte sono corredate dei  documenti  prescritti
          dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri. 
              5.  Le  stazioni  appaltanti  richiedono  gli  elementi
          essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi  e
          documenti necessari o utili, nel rispetto del principio  di
          proporzionalita' in relazione all'oggetto del  contratto  e
          alle finalita' dell'offerta. 
              6. Le stazioni appaltanti non  richiedono  documenti  e
          certificati per i quali  le  norme  vigenti  consentano  la
          presentazione  di  dichiarazioni   sostitutive,   salvi   i
          controlli successivi in corso di gara sulla veridicita'  di
          dette dichiarazioni. 
              7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7  agosto
          1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modificazioni e integrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art.  81  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 81.Criteri per la scelta dell'offerta migliore. 
              1. Nei contratti pubblici, fatte salve le  disposizioni
          legislative, regolamentari o amministrative  relative  alla
          remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta  e'
          selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra  i  criteri  di
          cui al comma 1, quello  piu'  adeguato  in  relazione  alle
          caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano  nel
          bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sara'
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
              3. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non
          procedere all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. 
              3-bis. L'offerta migliore e'  altresi'  determinata  al
          netto delle spese relative al costo del personale, valutato
          sulla   base   dei   minimi   salariali   definiti    dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
          dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale, e delle misure  di  adempimento  delle
          disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro.". 
              Si riporta il testo dell'art.  87  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 87.Criteri di verifica delle offerte anormalmente
          basse 
              1. Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
          stazione    appaltante    richiede     all'offerente     le
          giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
          a formare l'importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,
          nonche',  in  caso  di  aggiudicazione  con   il   criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
          altri elementi di valutazione dell'offerta,  procedendo  ai
          sensi dell'articolo  88.  All'esclusione  puo'  provvedersi
          solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. 
              2. Le  giustificazioni  possono  riguardare,  a  titolo
          esemplificativo: 
              a) l'economia  del  procedimento  di  costruzione,  del
          processo di fabbricazione, del metodo  di  prestazione  del
          servizio; 
              b) le soluzioni tecniche adottate; 
              c) le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui
          dispone l'offerente per eseguire i lavori,  per  fornire  i
          prodotti, o per prestare i servizi; 
              d)  l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle
          forniture, dei servizi offerti; 
              e)  [il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  tema   di
          sicurezza e condizioni di lavoro]; 
              f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un  aiuto  di
          Stato; 
              g). 
              3. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
              4. Non sono ammesse giustificazioni in  relazione  agli
          oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
          al piano di sicurezza e coordinamento di  cui  all'articolo
          12, decreto legislativo 14  agosto  1996,  n.  494  e  alla
          relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R.  3
          luglio 2003, n. 222.  Nella  valutazione  dell'anomalia  la
          stazione appaltante tiene conto  dei  costi  relativi  alla
          sicurezza,  che  devono  essere   specificamente   indicati
          nell'offerta e risultare  congrui  rispetto  all'entita'  e
          alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 
              4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la  qualificazione
          di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono  essere
          considerate anche  le  informazioni  fornite  dallo  stesso
          soggetto     interessato     relativamente     all'avvenuto
          adempimento,  all'interno  della  propria  azienda,   degli
          obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
              5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
          anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha  ottenuto  un
          aiuto di Stato, puo' respingere  tale  offerta  per  questo
          solo  motivo   unicamente   se,   consultato   l'offerente,
          quest'ultimo non  e'  in  grado  di  dimostrare,  entro  un
          termine stabilito dall'amministrazione e  non  inferiore  a
          quindici  giorni,  che  l'aiuto  in  questione  era   stato
          concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
          un'offerta in tali circostanze, ne informa  tempestivamente
          la Commissione." 
              Si riporta il testo dell'art. 122  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  122.Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori pubblici sotto soglia 
              1.  Ai  contratti  di  lavori  pubblici  sotto   soglia
          comunitaria non si applicano le norme del  presente  codice
          che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
          ambito  sovranazionale.  Le  stazioni  appaltanti   possono
          ricorrere ai contratti di cui  all'articolo  53,  comma  2,
          lettere b) e c),  qualora  riguardino  lavori  di  speciale
          complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
          rispettivamente dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
          ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e  scavi
          archeologici. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo  63,
          e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di  cui  all'articolo
          66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento, di  cui  all'articolo  65  e'  pubblicato  sul
          profilo  di  committente,  ove  istituito,   e   sui   siti
          informatici  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  con  le
          modalita' ivi previste. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi  relativi  a
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai  contratti
          pubblici,  sul  «profilo  di  committente»  della  stazione
          appaltante, e, non oltre due giorni  lavorativi  dopo,  sul
          sito informatico del Ministero delle infrastrutture di  cui
          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile  2001,
          n. 20 e sul sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con
          l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
          Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono  altresi'  pubblicati,
          non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in
          Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta  della  stazione
          appaltante, su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a
          diffusione nazionale e  su  almeno  uno  dei  quotidiani  a
          maggiore diffusione locale nel  luogo  ove  si  eseguono  i
          lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3  relativi  a
          contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro  sono
          pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
          lavori e nell'albo della stazione appaltante;  gli  effetti
          giuridici  connessi  alla  pubblicazione  decorrono   dalla
          pubblicazione nell'albo pretorio del  Comune.  Si  applica,
          comunque,  quanto  previsto  dall'articolo  66,  comma   15
          nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati  e   documenti   complementari,   si   applicano
          l'articolo 70, comma 1  e  comma  10,  in  tema  di  regole
          generali sulla fissazione dei termini e  sul  prolungamento
          dei termini, nonche' gli articoli 71 e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
              a) nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte, decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  per  i
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro, e dalla pubblicazione del  bando  nell'albo  pretorio
          del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
          importo inferiore a cinquecentomila euro  non  puo'  essere
          inferiore a ventisei giorni; 
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione, avente la decorrenza di  cui  alla  lettera
          a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; 
              c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; 
              d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
              e) in tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
              f) nelle procedure aperte,  nelle  procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di  undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
              g)  nelle  procedure  ristrette   e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di partecipazione, non inferiore  a  quindici
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  sulla
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non  inferiore
          a trenta giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il
          progetto  esecutivo,  decorrente  dalla   data   di   invio
          dell'invito a presentare offerte. Tale  previsione  non  si
          applica al termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 
              7. I lavori  di  importo  complessivo  inferiore  a  un
          milione di euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto dei principi di non  discriminazione,  parita'  di
          trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'
          rivolto, per lavori di importo pari o superiore  a  500.000
          euro, ad almeno dieci soggetti e,  per  lavori  di  importo
          inferiore a 500.000 euro,  ad  almeno  cinque  soggetti  se
          sussistono  aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  I  lavori
          affidati  ai  sensi  del  presente  comma,  relativi   alla
          categoria prevalente,  sono  affidabili  a  terzi  mediante
          subappalto o subcontratto  nel  limite  del  20  per  cento
          dell'importo della medesima  categoria;  per  le  categorie
          specialistiche di cui all'articolo 37,  comma  11,  restano
          ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui  risultati
          della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
          punto quinto (avviso relativo  agli  appalti  aggiudicati),
          contiene  l'indicazione  dei  soggetti   invitati   ed   e'
          trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
          ai commi 3 e 5 del presente articolo,  entro  dieci  giorni
          dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non  si  applica
          l'articolo 65, comma 1. 
              7-bis. 
              8.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo  32,  comma  1,  lettera  g),  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti  se  sussistono  in  tale
          numero aspiranti idonei. 
              9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro quando il criterio di  aggiudicazione  e'  quello  del
          prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'  prevedere
          nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle  offerte
          che presentano una percentuale di ribasso pari o  superiore
          alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo
          86; in tal caso non si  applica  l'articolo  87,  comma  1.
          Comunque  la  facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'
          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore a dieci; in tal caso si  applica  l'articolo  86,
          comma 3.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  123  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              " Art. 123.Procedura  ristretta  semplificata  per  gli
          appalti di lavori. 
              1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione
          di  lavori  di   importo   inferiore   a   un   milione   e
          cinquecentomila  euro,   le   stazioni   appaltanti   hanno
          facolta', senza procedere  a  pubblicazione  di  bando,  di
          invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti,  se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          ai  lavori  oggetto  dell'appalto,  individuati   tra   gli
          operatori economici iscritti nell'elenco  disciplinato  dai
          commi che seguono.". 
              Si riporta il testo del  comma  11  dell'art.  125  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "11.  Per  servizi  o  forniture  di  importo  pari   o
          superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui  al
          comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario  avviene
          nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   rotazione,
          parita' di  trattamento,  previa  consultazione  di  almeno
          cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero
          soggetti idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di
          mercato  ovvero  tramite  elenchi  di  operatori  economici
          predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  servizi   o
          forniture inferiori  a  quarantamila  euro,  e'  consentito
          l'affidamento  diretto  da  parte  del   responsabile   del
          procedimento." 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  132  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma  1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere aspetti di dettaglio, che siano  contenuti  entro
          un importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori  di
          recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al  5
          per cento per tutti gli altri  lavori  delle  categorie  di
          lavoro  dell'appalto  e  che  non  comportino  un   aumento
          dell'importo del contratto stipulato per  la  realizzazione
          dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo  interesse
          dell'amministrazione,  le  varianti,  in   aumento   o   in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali  e  siano  motivate   da   obiettive   esigenze
          derivanti da circostanze sopravvenute  e  imprevedibili  al
          momento della stipula del contratto. L'importo  in  aumento
          relativo a tali varianti non puo' superare il 5  per  cento
          dell'importo  originario  del  contratto  e  deve   trovare
          copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
          al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 133  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 133.Termini di adempimento,  penali,  adeguamenti
          dei prezzi 
              1. In caso di ritardo nella emissione  dei  certificati
          di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti  e
          alla rata di saldo rispetto alle condizioni  e  ai  termini
          stabiliti dal contratto, che non devono  comunque  superare
          quelli fissati  dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
          spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,  legali  e
          moratori, questi ultimi nella misura accertata  annualmente
          con decreto del Ministro delle infrastrutture, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma
          restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui  sopra
          o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di  acconto,  per
          le  quali  non  sia   stato   tempestivamente   emesso   il
          certificato o il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto
          dell'importo  netto  contrattuale,  di   agire   ai   sensi
          dell'articolo  1460  del  codice  civile,  ovvero,   previa
          costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice  e
          trascorsi sessanta giorni  dalla  data  della  costituzione
          stessa,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale   per   la
          dichiarazione di risoluzione del contratto. 
              1-bis. Fermi i vigenti  divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali, prevedono le modalita' e i  tempi  di  pagamento
          degli stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei  prezzi
          contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti  dagli
          stessi, previa presentazione  da  parte  dell'esecutore  di
          fattura o altro  documento  comprovanti  il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          previa accettazione dei materiali da  parte  del  direttore
          dei lavori, a condizione comunque che il  responsabile  del
          procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei  lavori
          e che l'esecuzione degli stessi  proceda  conformemente  al
          cronoprogramma. Per tali  materiali  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente  escussa  dal   committente   in   caso   di
          inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero  in  caso
          di interruzione dei lavori o non  completamento  dell'opera
          per cause non imputabili al  committente.  L'importo  della
          garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel
          corso dei lavori, in rapporto al progressivo  recupero  del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. 
              2.  Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei  prezzi
          e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664  del  codice
          civile. 
              3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il  prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  applicazione  del  prezzo
          chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          medesimo comma 3. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          nell'anno di presentazione dell'offerta con il  decreto  di
          cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in  aumento  o
          in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
          10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5. La compensazione e' determinata applicando la  meta'
          della percentuale di variazione che eccede il 10 per  cento
          al prezzo dei singoli materiali  da  costruzione  impiegati
          nelle   lavorazioni   contabilizzate    nell'anno    solare
          precedente al decreto di cui al  comma  6  nelle  quantita'
          accertate dal direttore dei lavori. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di ogni anno, rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni
          percentuali annuali dei singoli  prezzi  dei  materiali  da
          costruzione piu' significativi. 
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del  comma  4,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
              7. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso. 
              8. Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate. 
              9. I progettisti e gli  esecutori  di  lavori  pubblici
          sono soggetti a penali per  il  ritardato  adempimento  dei
          loro obblighi contrattuali. L'entita'  delle  penali  e  le
          modalita'   di    versamento    sono    disciplinate    dal
          regolamento.". 
              Si riporta il testo dell'art. 140  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  140.Procedure  di   affidamento   in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto. 
              1.  Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  fallimento
          dell'appaltatore o di risoluzione del  contratto  ai  sensi
          degli   articoli   135   e   136,   potranno   interpellare
          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato
          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
          graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto  per
          l'affidamento del  completamento  dei  lavori.  Si  procede
          all'interpello a partire dal soggetto che ha  formulato  la
          prima migliore offerta, fino al quinto  migliore  offerente
          escluso l'originario aggiudicatario. 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3. 
              4. 
              Si riporta il testo dell'art. 153  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 153.Finanza di progetto. 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di  pubblica  utilita',   inseriti   nella   programmazione
          triennale e nell'elenco annuale di  cui  all'articolo  128,
          ovvero  negli  strumenti  di   programmazione   formalmente
          approvati dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base
          della normativa vigente, finanziabili in tutto o  in  parte
          con capitali  privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono,   in    alternativa    all'affidamento    mediante
          concessione  ai  sensi  dell'articolo  143,  affidare   una
          concessione  ponendo  a  base  di  gara   uno   studio   di
          fattibilita',   mediante   pubblicazione   di   un    bando
          finalizzato alla presentazione di offerte  che  contemplino
          l'utilizzo di risorse totalmente o  parzialmente  a  carico
          dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'articolo
          144, specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
          intervenute in fase di approvazione del progetto e  che  in
          tal caso la concessione e' aggiudicata  al  promotore  solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al contenuto della bozza di convenzione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'  articolo  106  del   decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa'  di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966   nonche'   la    specificazione    delle
          caratteristiche  del  servizio   e   della   gestione;   il
          regolamento detta indicazioni per chiarire e  agevolare  le
          attivita' di asseverazione ai fini della valutazione  degli
          elementi    economici    e     finanziari.     Il     piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
          anche  dei  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
          all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'
          superare il 2,5 per  cento  del  valore  dell'investimento,
          come desumibile dallo studio di fattibilita' posto  a  base
          di gara. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97.  In  tale  fase  e'  onere  del  promotore
          procedere alle modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini
          dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a   tutti   gli
          adempimenti di legge anche ai  fini  della  valutazione  di
          impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun  compenso
          aggiuntivo, ne' incremento delle  spese  sostenute  per  la
          predisposizione   delle   offerte   indicate   nel    piano
          finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Qualora  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   si    avvalgano    delle
          disposizioni del presente comma, non si applicano il  comma
          10, lettere d), e), il  comma  11  e  il  comma  12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
          del presente comma. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia pervenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse, procedendo poi in via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo  a  base  di
          esso il progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di
          gara ed invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto  a  base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b), c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica  utilita'  non  presenti  nella  programmazione
          triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione.   Il   piano   economico-finanziario    comprende
          l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
          della proposta, comprensivo anche dei diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
          proposta e' corredata dalle autodichiarazioni  relative  al
          possesso dei requisiti di cui al comma 20,  dalla  cauzione
          di cui all'articolo  75,  e  dall'impegno  a  prestare  una
          cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
          periodo, nel caso di indizione di  gara.  L'amministrazione
          aggiudicatrice  valuta,  entro  tre   mesi,   il   pubblico
          interesse della  proposta.  A  tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto preliminare le modifiche  necessarie  per  la  sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
          interesse.   Il   progetto    preliminare,    eventualmente
          modificato, e' inserito nella programmazione  triennale  di
          cui   all'articolo   128   ovvero   negli   strumenti    di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto   in   approvazione   con   le   modalita'   indicate
          all'articolo 97; il proponente e' tenuto  ad  apportare  le
          eventuali  ulteriori   modifiche   chieste   in   sede   di
          approvazione del  progetto;  in  difetto,  il  progetto  si
          intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
          posto a base di gara per l'affidamento di una  concessione,
          alla  quale  e'  invitato  il  proponente,  che  assume  la
          denominazione di  promotore.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          promotore,  la  presentazione  di  eventuali  varianti   al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano  i
          commi 4, 5,  6,  7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
          aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva,   il
          diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
          di impegnarsi ad adempiere alle  obbligazioni  contrattuali
          alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della  proposta  nei  limiti  indicati  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
              19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,
          puo'  riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,   la
          locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 
              20. Possono presentare le proposte di cui al comma  19,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 8, nonche' i soggetti dotati di  idonei  requisiti
          tecnici,   organizzativi,    finanziari    e    gestionali,
          specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
          articoli 34  e  90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19  e
          20, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 165  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.   165.Progetto    preliminare.    Procedura    di
          valutazione di impatto ambientale e localizzazione. 
              1. I soggetti aggiudicatori trasmettono  al  Ministero,
          entro  il  termine  di  sei  mesi   dall'approvazione   del
          programma, il progetto preliminare delle infrastrutture  di
          competenza. Ove sia necessario l'espletamento di  procedure
          di gara, il termine e' elevato  a  nove  mesi.  Le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  la  redazione  del   progetto
          preliminare ed eventualmente  non  gia'  disponibili,  sono
          assegnate dal Ministro delle  infrastrutture,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
          del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei  fondi
          destinata alle  attivita'  progettuali,  nei  limiti  delle
          risorse  disponibili,  anche  a  rimborso  di  somme   gia'
          anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163,  comma
          1. 
              2. Ove il soggetto aggiudicatore  intenda  sollecitare,
          per la redazione del progetto preliminare, la  proposta  di
          un promotore, ne da' immediata comunicazione al  Ministero,
          ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo
          175, comma 1. 
              3. Il progetto preliminare delle infrastrutture,  oltre
          a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
          XXI  deve  evidenziare,  con  apposito  adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve   inoltre   indicare   ed   evidenziare    anche    le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
          limiti di  spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare,  ivi
          compreso il limite di spesa, comunque non superiore al  due
          per cento dell'intero costo dell'opera,  per  le  eventuali
          opere e misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e
          sociale   strettamente   correlate    alla    funzionalita'
          dell'opera. Nella  percentuale  indicata  devono  rientrare
          anche  gli  oneri  di  mitigazione  di  impatto  ambientale
          individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
          le eventuali ulteriori misure da adottare nel  rispetto  di
          specifici  obblighi  comunitari.  Ove,   ai   sensi   delle
          disposizioni nazionali o  regionali  vigenti,  l'opera  sia
          soggetta a valutazione di impatto ambientale,  il  progetto
          preliminare  e'  corredato  anche  da  studio  di   impatto
          ambientale e reso pubblico secondo  le  procedure  previste
          dalla legge nazionale  o  regionale  applicabile.  Ai  fini
          dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta
          la   comunicazione   agli   interessati   alle    attivita'
          espropriative, di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  ovvero
          altra  comunicazione  diversa  da  quella  effettuata   per
          l'eventuale  procedura  di  VIA,  ai  sensi  del   presente
          articolo; ove non sia prevista  la  procedura  di  VIA,  il
          progetto  preliminare  e'  comunque  depositato  presso  il
          competente ufficio della regione interessata, ai fini della
          consultazione da parte del pubblico, e del deposito si  da'
          avviso sul sito  internet  della  regione  e  del  soggetto
          aggiudicatore. 
              4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
          preliminare al Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
          Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali,  nonche'  alle  regioni  o
          province autonome competenti per  territorio.  Il  medesimo
          progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle
          interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
          dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e  tipo,  nonche',  nei  casi
          previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici  o  ad
          altra commissione  consultiva  competente.  Le  valutazioni
          delle amministrazioni  interessate  e  degli  enti  gestori
          delle  interferenze,  riguardanti  eventuali   proposte   e
          richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
          conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
          dal  ricevimento  del  progetto  da  parte   dei   soggetti
          interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
          del predetto  ricevimento.  La  conferenza  di  servizi  ha
          finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 14 e  seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
          di conferenza di servizi. Nei  sessanta  giorni  successivi
          alla conclusione della conferenza di servizi  il  Ministero
          valuta le proposte e le  richieste  pervenute  in  sede  di
          conferenza   di   servizi   da   parte   delle    pubbliche
          amministrazioni  competenti  e   dei   gestori   di   opere
          interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  o   di   altra
          commissione consultiva competente,  e  formula  la  propria
          proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
          il progetto preliminare. 
              5.  Il  progetto  preliminare,  istruito   secondo   le
          previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
          CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai  fini  della
          intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
          province autonome interessate, che si pronunciano,  sentiti
          i  comuni  nel  cui  territorio  si  realizza  l'opera.  La
          pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma  che
          precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non  si
          siano tempestivamente espressi. 
              5-bis.  Il   soggetto   aggiudicatore   provvede   alla
          pubblicazione del bando di gara non  oltre  novanta  giorni
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
          progetto preliminare, ove questo sia posto a base di  gara.
          In caso di mancato adempimento il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministero, puo' disporre  la  revoca  del  finanziamento  a
          carico dello Stato. 
              6.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  o
          province autonome interessate si procede come segue: 
              a) per le infrastrutture di carattere interregionale  o
          internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto  alla
          valutazione del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
          alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
          della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
          il progetto e' rimesso a cura del  Ministero  al  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che,  nei  quarantacinque
          giorni dalla ricezione, valuta  i  motivi  del  dissenso  e
          l'eventuale proposta alternativa che,  nel  rispetto  delle
          funzionalita' dell'opera, la regione o  provincia  autonoma
          dissenziente avesse formulato  all'atto  del  dissenso.  Il
          parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e'
          rimesso  dal  Ministro  al  CIPE,  che  assume  le  proprie
          motivate  definitive  determinazioni  entro  i   successivi
          trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa  sede  permanga  il
          dissenso  della  regione   o   provincia   autonoma,   alla
          approvazione del progetto  preliminare  si  provvede  entro
          sessanta  giorni   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e,
          per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,  di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro
          Ministro competente per  materia,  sentita  la  commissione
          parlamentare per le questioni regionali; 
              b)  per  le   altre   infrastrutture   e   insediamenti
          produttivi, in caso di dissenso delle  regioni  o  province
          autonome interessate, si provvede, entro i  successivi  sei
          mesi e a mezzo di un collegio tecnico  costituito  d'intesa
          tra  il  Ministero  e  la  regione  o  provincia   autonoma
          interessata,  ad  una  nuova   valutazione   del   progetto
          preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
          rispetto  delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
          provincia autonoma dissenziente avesse  formulato  all'atto
          del  dissenso.  Ove  permanga  il  dissenso  sul   progetto
          preliminare, il Ministro delle  infrastrutture  propone  al
          CIPE,  d'intesa  con  la  regione  o   provincia   autonoma
          interessata,  la   sospensione   della   infrastruttura   o
          insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione  in
          sede di aggiornamento del programma, ovvero  l'avvio  della
          procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
          o insediamenti produttivi  di  carattere  interregionale  o
          internazionale. 
              7. L'approvazione determina, ove  necessario  ai  sensi
          delle vigenti norme,  l'accertamento  della  compatibilita'
          ambientale  dell'opera   e   perfeziona,   ad   ogni   fine
          urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
          localizzazione, comportando l'automatica  variazione  degli
          strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli  immobili  su
          cui e' localizzata l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza  di
          espressa  menzione;  gli  enti   locali   provvedono   alle
          occorrenti misure di salvaguardia delle  aree  impegnate  e
          delle relative eventuali fasce di rispetto  e  non  possono
          rilasciare, in assenza dell'attestazione di  compatibilita'
          tecnica da parte del soggetto  aggiudicatore,  permessi  di
          costruire, ne' altri  titoli  abilitativi  nell'ambito  del
          corridoio individuato con l'approvazione  del  progetto  ai
          fini  urbanistici  e  delle  aree  comunque  impegnate  dal
          progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del  progetto
          preliminare e' resa  pubblica  mediante  pubblicazione  nel
          Bollettino  Ufficiale  della  regione  (o  nella   Gazzetta
          Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati  a
          cura del soggetto aggiudicatore.  Ai  fini  ambientali,  si
          applica l'articolo 183, comma 6. 
              7-bis. Per le  infrastrutture  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio ha durata di  sette  anni,  decorrenti  dalla
          data in cui diventa  efficace  la  delibera  del  CIPE  che
          approva il  progetto  preliminare  dell'opera.  Entro  tale
          termine, puo' essere approvato il progetto  definitivo  che
          comporta la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera.
          In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
          predetto  termine,  il  vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade  e  trova   applicazione   la   disciplina   dettata
          dall'articolo  9  del  testo  unico  in  materia   edilizia
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001,  n.  380.  Ove  sia  necessario  reiterare  il
          vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
          al CIPE da parte del Ministero,  su  istanza  del  soggetto
          aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta  con
          deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
          comma 5,  terzo  e  quarto  periodo.  La  disposizione  del
          presente comma deroga alle  disposizioni  dell'articolo  9,
          commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327. 
              8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento  di
          ricerche  archeologiche,  bonifica  di   ordigni   bellici,
          bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata  dalla
          autorita' espropriante ovvero dal  concessionario  delegato
          alle attivita' espropriative, ai soggetti o  alle  societa'
          incaricate  della  predetta  attivita'  anche  prima  della
          redazione   del   progetto   preliminare.    Le    ricerche
          archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza   delle
          competenti  soprintendenze,  che   curano   la   tempestiva
          programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
          allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 
              9.   Ove,   ai   fini   della    progettazione    delle
          infrastrutture, sia necessaria  l'escavazione  di  cunicoli
          esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative,  ivi
          inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
          siti  di  deposito,  e'  rilasciata  dal   Ministro   delle
          infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione  o
          provincia  autonoma  interessata,   ed   ha   gli   effetti
          dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata  intesa  nei
          trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione  e'  rimessa
          al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
          le  modalita'  di  cui  ai  commi  5  e  6.   I   risultati
          dell'attivita'   esplorativa,   significativi   a   livello
          ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio ai  fini  della
          procedura di valutazione di impatto ambientale. 
              10. Prima dell'approvazione del  progetto  preliminare,
          si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico nei casi previsti  dagli  articoli  95  e  96,
          salvo  quanto  disposto  dall'articolo   38   dell'allegato
          tecnico XXI.". 
              Si riporta il testo dell'art. 166  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  166.Progetto   definitivo.   Pubblica   utilita'
          dell'opera. 
              1.  Il  progetto  definitivo  delle  infrastrutture  e'
          integrato da una relazione del  progettista  attestante  la
          rispondenza  al  progetto  preliminare  e  alle   eventuali
          prescrizioni dettate in sede di approvazione  dello  stesso
          con particolare riferimento alla compatibilita'  ambientale
          e alla  localizzazione  dell'opera.  E'  corredato  inoltre
          dalla  definizione   delle   eventuali   opere   e   misure
          mitigatrici   e   compensative   dell'impatto   ambientale,
          territoriale e sociale. 
              2.  L'avvio  del  procedimento  di   dichiarazione   di
          pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore,
          o per esso dal concessionario  o  contraente  generale,  ai
          privati interessati alle attivita' espropriative  ai  sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241   e   successive
          modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse
          forme previste per  la  partecipazione  alla  procedura  di
          valutazione  di  impatto  ambientale  dall'articolo  5  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
          1988, n. 377. Nel termine  perentorio  di  sessanta  giorni
          dalla comunicazione di avvio del  procedimento,  i  privati
          interessati   dalle   attivita'    espropriative    possono
          presentare  osservazioni  al  soggetto  aggiudicatore,  che
          dovra' valutarle per ogni  conseguente  determinazione.  Le
          disposizioni del presente comma derogano alle  disposizioni
          degli articoli 11 e 16 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              3. Il progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del
          soggetto aggiudicatore,  del  concessionario  o  contraente
          generale a ciascuna delle amministrazioni  interessate  dal
          progetto rappresentate nel CIPE  e  a  tutte  le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
          opere interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni  dal   ricevimento   del   progetto   le   pubbliche
          amministrazioni   competenti   e   i   gestori   di   opere
          interferenti  possono  presentare  motivate   proposte   di
          adeguamento o richieste di  prescrizioni  per  il  progetto
          definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
          localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
          nel rispetto dei limiti di spesa  e  delle  caratteristiche
          prestazionali e delle specifiche funzionali individuati  in
          sede di progetto preliminare. 
              4. Nei quarantacinque giorni  successivi  il  Ministero
          valuta  la  compatibilita'  delle  proposte   e   richieste
          pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
          pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
          interferenti con le indicazioni  vincolanti  contenute  nel
          progetto  preliminare  approvato  e  formula   la   propria
          proposta  al  CIPE  che,  nei  trenta  giorni   successivi,
          approva, con eventuali  integrazioni  o  modificazioni,  il
          progetto definitivo, anche ai fini della  dichiarazione  di
          pubblica utilita'. 
              4-bis. Il decreto  di  esproprio  puo'  essere  emanato
          entro il termine di sette anni, decorrente  dalla  data  in
          cui diventa efficace la delibera del CIPE  che  approva  il
          progetto definitivo dell'opera, salvo  che  nella  medesima
          deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il  CIPE
          puo' disporre la proroga dei termini previsti dal  presente
          comma per casi di forza maggiore o per  altre  giustificate
          ragioni.  La  proroga  puo'  essere  disposta  prima  della
          scadenza del termine e per un  periodo  di  tempo  che  non
          supera i due  anni.  La  disposizione  del  presente  comma
          deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. 
              5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
          il voto favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  il
          CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
          parere comunque denominato e consente la  realizzazione  e,
          per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio  di
          tutte  le  opere,  prestazioni  e  attivita'  previste  nel
          progetto approvato. In caso di  dissenso  della  regione  o
          provincia autonoma, si provvede con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 165,  comma  6.  Gli  enti  locali  provvedono
          all'adeguamento definitivo degli elaborati  urbanistici  di
          competenza  ed  hanno  facolta'  di  chiedere  al  soggetto
          aggiudicatore o al concessionario o contraente generale  di
          porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari. 
              5-bis.  Il   soggetto   aggiudicatore   provvede   alla
          pubblicazione del bando di gara non  oltre  novanta  giorni
          dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
          delibera del CIPE di approvazione del progetto  definitivo,
          ove questo sia posto a base di gara.  In  caso  di  mancato
          adempimento, il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del
          finanziamento a carico dello Stato. 
              5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo'
          trovare applicazione anche con  riguardo  a  piu'  progetti
          definitivi  parziali  dell'opera,  a  condizione  che  tali
          progetti siano riferiti a lotti idonei a  costituire  parte
          funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e  siano
          dotati di copertura finanziaria; resta in ogni  caso  ferma
          la  validita'  della  valutazione  di  impatto   ambientale
          effettuata con riguardo al  progetto  preliminare  relativo
          all'intera opera.". 
              Si riporta il testo dell'art. 167  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.   167.Norme   generali   sulla    procedura    di
          approvazione dei progetti. 
              1. Le  procedure  di  istruttoria  e  approvazione  dei
          progetti sono completate nei tempi  previsti  dal  presente
          capo salvo che non siano interrotte o  sospese  su  istanza
          del soggetto  aggiudicatore;  anche  nell'ipotesi  di  piu'
          sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo'
          superare i novanta giorni, trascorsi i quali  le  procedure
          di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso. 
              2.  Ove  il  progetto   sia   incompleto,   carente   o
          contraddittorio, le amministrazioni  competenti  propongono
          al Ministero, nei termini  e  modi  previsti  dal  presente
          capo,  le   prescrizioni   per   la   corretta   successiva
          integrazione. Ove cio'  non  sia  possibile  per  l'assenza
          degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico
          recato dall'allegato  XXI,  le  amministrazioni  competenti
          concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi,  con
          la richiesta di rinvio del progetto a nuova  istruttoria  e
          l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello
          stesso. Il CIPE,  su  proposta  del  Ministero,  valuta  la
          rilevanza delle  carenze  e,  ove  necessario,  dispone  la
          chiusura della  procedura  e  il  rinvio  del  progetto  al
          soggetto  aggiudicatore.  Restano  fermi  i  commi  1  e  2
          dell'articolo 185 in merito alla richiesta di  integrazioni
          da parte della commissione speciale VIA. 
              3. Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e'
          istruito e approvato a  norma  dell'articolo  165  ai  fini
          della  intesa  sulla  localizzazione  dell'opera   e,   ove
          previsto, della valutazione  di  impatto  ambientale;  ogni
          altra  autorizzazione,  approvazione  e  parere,   comunque
          denominato,   e'   rilasciato   sul   progetto   definitivo
          dell'opera ai sensi dell'articolo 166. 
              4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali  e
          gli altri soggetti pubblici e privati  possono  partecipare
          alle  eventuali  procedure  di   valutazione   di   impatto
          ambientale nazionale, rimettendo le proprie  valutazioni  e
          osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo
          l'articolo  184,  comma  2.  Le  valutazioni   in   materia
          ambientale di competenza regionale sono emesse e  trasmesse
          al Ministero ai sensi degli articoli 165,  166  e  181,  in
          applicazione  delle  specifiche  normative  regionali,   in
          quanto compatibili con le previsioni del  presente  capo  e
          salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il  parere
          istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
          edilizi e' reso dalle sole  regioni  o  province  autonome,
          sentiti i comuni interessati, ai sensi  dell'articolo  165.
          Il parere istruttorio sul progetto definitivo e'  reso  dai
          singoli soggetti competenti con le modalita'  dell'articolo
          166, e seguenti; le province  partecipano  al  procedimento
          secondo le competenze loro attribuite. 
              5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare  la
          procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione  di
          impatto ambientale sulla scorta  del  progetto  definitivo,
          anche   indipendentemente   dalla   redazione    e    dalla
          approvazione del  progetto  preliminare;  in  tal  caso  il
          progetto definitivo  e'  istruito  e  approvato,  anche  ai
          predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti  dagli
          articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza  di  servizi
          si svolge sul progetto definitivo con le modalita' previste
          dall'articolo 165, comma 4. I Presidenti  delle  regioni  e
          province autonome interessate  si  pronunciano,  sentiti  i
          Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il  progetto
          definitivo e' integrato  dagli  elementi  previsti  per  il
          progetto preliminare. L'approvazione del progetto  comporta
          l'apposizione del vincolo espropriativo  e  la  contestuale
          dichiarazione di pubblica utilita'. 
              6.   Le   varianti   alla   localizzazione   dell'opera
          originariamente  risultante  dal  progetto   del   soggetto
          aggiudicatore possono essere  disposte  dal  CIPE,  con  la
          procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante
          nuova  rappresentazione   grafica   ovvero   mediante   una
          prescrizione  descrittiva  di  carattere   normativo.   Ove
          necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni  e
          le attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase
          progettuale  si  dia   corso   alla   verifica   preventiva
          dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96  e
          all'allegato XXI. A  tal  fine  la  proposta  di  variante,
          comunque formulata,  e'  tempestivamente  trasmessa,  prima
          dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali. 
              7.   Ove   il   CIPE   disponga   una   variazione   di
          localizzazione dell'opera in ordine alla  quale  non  siano
          state acquisite le valutazioni della competente commissione
          VIA o della regione competente in  materia  di  VIA,  e  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  o  il
          Presidente della  regione  competente  in  materia  di  VIA
          ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale,
          il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio o del Presidente della  regione
          competente, ovvero del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento
          dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione  della
          procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione
          sia variata e per le implicazioni  progettuali  conseguenti
          anche relative all'intera opera. La  procedura  di  VIA  e'
          compiuta in sede di approvazione del  progetto  definitivo,
          salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la
          reiterazione  della  procedura,   in   sede   di   progetto
          preliminare,   con   successiva   verifica   sul   progetto
          definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo
          il disposto di cui all'articolo 185, comma 5. 
              7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono  essere
          strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e  non
          possono  comportare  incrementi  del  costo   rispetto   al
          progetto preliminare. 
              8. In alternativa all'invio su  supporto  cartaceo,  il
          soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  provvedere  alla
          trasmissione del progetto e degli elaborati necessari  alla
          approvazione dello stesso, muniti  di  firma  digitale,  su
          supporto informatico non modificabile.  Le  amministrazioni
          competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e
          opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono  di
          adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
          richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi
          tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto
          in forma cartacea ove richiesta. 
              9.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  e
          province autonome interessate sul  progetto  definitivo  di
          cui ai commi 5 e 7 del  presente  articolo  si  procede  ai
          sensi dell'articolo 165, comma 6. 
              10.   Sul   progetto   di   monitoraggio    ambientale,
          costituente parte  eventuale  del  progetto  definitivo  ai
          sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono  esprimersi
          sentiti i comuni e le province interessati, nel termine  di
          sessanta giorni di cui all'articolo 166.". 
              Si riporta il testo dell'art. 168  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 168.Conferenza  di  servizi  e  approvazione  del
          progetto preliminare. 
              1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 165  e'
          convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o
          suo delegato, ovvero dal capo della  struttura  tecnica  di
          missione. La segreteria della conferenza e' demandata  alla
          struttura tecnica di missione di cui all'articolo  163,  di
          seguito denominata: «struttura tecnica». 
              2. L'avviso  di  convocazione  e'  inviato,  anche  per
          telefax o posta elettronica, almeno quindici  giorni  prima
          della data della riunione, ai soggetti pubblici  e  privati
          competenti alla partecipazione al procedimento  secondo  le
          competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti.  A  tale
          fine, il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla  struttura
          tecnica la lista dei  soggetti  competenti  e  la  data  di
          ricezione, da parte degli stessi, del progetto preliminare,
          nonche' una  relazione  illustrativa  delle  autorizzazioni
          necessarie,  recante  l'indicazione  delle   normative   di
          riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate
          e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa
          relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza  di
          servizi in quanto gestori  delle  interferenze  rilevate  o
          previste.  Ove  necessario,  nell'ambito  della  conferenza
          possono tenersi piu' riunioni preparatorie  e  istruttorie,
          anche con soggetti diversi in relazione  all'avanzamento  e
          all'ambito delle singole attivita'  istruttorie  e  possono
          essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
          ciascun  soggetto   partecipante   alla   conferenza   deve
          comunicare  le  proprie  eventuali  proposte  motivate   di
          prescrizioni o di  varianti  alla  soluzione  localizzativa
          alla base del progetto  preliminare  presentato,  entro  il
          termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
          ricezione del progetto  preliminare.  Le  proposte  possono
          essere  avanzate  nelle   riunioni   di   conferenza,   con
          dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato
          entro  il  predetto  termine  presso  la  segreteria  della
          conferenza. Le proposte  tardivamente  pervenute  non  sono
          prese in esame ai fini della approvazione del  progetto  da
          parte del CIPE. 
              3. La convocazione della conferenza  e'  resa  nota  ai
          terzi con avviso pubblicato, a seguito  della  convocazione
          della conferenza, sul sito internet del Ministero  e  delle
          regioni interessate secondo le procedure e le modalita'  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
          2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non  sia
          pervenuto il  progetto  preliminare  dell'opera,  segnalano
          tale omissione entro il termine di  quindici  giorni  dalla
          data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in  caso
          di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento,
          nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla   data   di
          pubblicazione  della  convocazione  della  conferenza   sui
          sopraccitati siti internet.  Qualora  il  responsabile  del
          procedimento,  verificata   la   fondatezza   dell'istanza,
          accolga  la  richiesta  di  partecipazione,   il   soggetto
          aggiudicatore    trasmette    il    progetto    preliminare
          all'interessato  e  comunica  alla  struttura  tecnica   di
          missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati
          che non siano  gestori  di  reti  e  opere  interferenti  o
          soggetti    aggiudicatori    delle    infrastrutture    non
          intervengono  alla  conferenza.   I   concessionari   e   i
          contraenti generali possono partecipare alla conferenza con
          funzione di supporto alle attivita' istruttorie. 
              4.  Il  procedimento  si  chiude  alla   scadenza   del
          sessantesimo giorno dalla data di  ricezione  del  progetto
          preliminare da parte di  tutti  i  soggetti  invitati  alla
          conferenza   competenti   al   rilascio   di   permessi   e
          autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese  in
          esame le proposte pervenute prima della scadenza  predetta.
          Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto  dal
          presidente e dall'incaricato delle funzioni  di  segretario
          della stessa,  elenca  tutte  le  proposte  pervenute  e  i
          soggetti  invitati  che  non  hanno  presentato  tempestiva
          proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi  i
          diversi termini di cui alla sezione II. 
              5. Il Ministro delle infrastrutture formula al  CIPE  a
          mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o
          rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo  conto  di
          tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli
          atti.   Il   CIPE,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture, approva o rinvia  a  nuova  istruttoria  il
          progetto,  accogliendo  le  proposte  di   prescrizioni   e
          varianti  compatibili,  le   caratteristiche   tecniche   e
          funzionali e i limiti di spesa. 
              6. Ove risulti, dopo la chiusura della  conferenza,  la
          mancata  partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto
          competente e non invitato, allo  stesso  e'  immediatamente
          rimesso il progetto preliminare con facolta' di  comunicare
          al  Ministero  la  propria  eventuale  proposta  entro   il
          successivo  termine  perentorio  di  sessanta  giorni;   la
          proposta  e'  comunicata   al   CIPE   per   la   eventuale
          integrazione del provvedimento di approvazione. In casi  di
          particolare  gravita',  il  Ministro  delle  infrastrutture
          ovvero il Presidente della regione  interessata  ai  lavori
          possono chiedere al CIPE la sospensione totale  o  parziale
          dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento
          di approvazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 169  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 169.Varianti. 
              1.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica   che   nello
          sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il  rispetto
          delle  prescrizioni  impartite  dal   CIPE   in   sede   di
          approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano
          fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185. 
              2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare  le
          modifiche e integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo  del
          progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
          comma 1. 
              3. Le varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo
          approvato dal CIPE, sia in sede di redazione  del  progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione  delle  opere,  sono
          approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non
          assumano  rilievo  sotto   l'aspetto   localizzativo,   ne'
          comportino  altre  sostanziali  modificazioni  rispetto  al
          progetto approvato e  non  richiedano  la  attribuzione  di
          nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di
          una quota superiore al  cinquanta  per  cento  dei  ribassi
          d'asta conseguiti; in caso  contrario  sono  approvate  dal
          CIPE. Le varianti rilevanti sotto  l'aspetto  localizzativo
          sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni
          e province autonome interessate, espresso con la  procedura
          di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le  opere  il  cui
          finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano
          economico finanziario la richiesta di  nuovi  finanziamenti
          comporta la revisione dello stesso.  Non  assumono  rilievo
          localizzativo le varianti di tracciato delle opere  lineari
          contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede  di
          approvazione del progetto ai fini urbanistici; in  mancanza
          di  diversa  individuazione  costituiscono   corridoio   di
          riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste
          dall'articolo  12,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          successive modificazioni. 
              4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e  il
          Presidente della regione  interessata  delle  varianti  che
          intende approvare direttamente, ai sensi del  comma  2;  se
          l'opera e' soggetta a VIA o ricade  in  ambiti  soggetti  a
          tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali.  I  predetti  soggetti  nel   termine
          perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione
          hanno facolta' di rimettere al  CIPE  l'approvazione  della
          variante. Il CIPE, nei  casi  di  maggiore  gravita',  puo'
          ordinare  la  sospensione  dell'esecuzione.   La   medesima
          informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune  su  cui
          ricade l'intervento. 
              5. La istruttoria delle varianti che non possono essere
          approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del  comma  2
          e' compiuta con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  166,
          previo esperimento della procedura di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI,  anche
          nel caso in cui sia necessaria  una  nuova  valutazione  di
          impatto ambientale. In  caso  di  motivato  dissenso  delle
          regioni e delle province autonome interessate si procede ai
          sensi dell'articolo 165, comma 6. 
              6.  Ove  le  integrazioni,   adeguamenti   o   varianti
          comportino  modificazioni  del  piano  di   esproprio,   il
          progetto   e'   nuovamente   approvato   ai   fini    della
          dichiarazione   di   pubblica    utilita'    dall'autorita'
          espropriante  ai  sensi  del  citato  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita',  previe,  occorrendo,
          nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166. 
              7. Per le infrastrutture strategiche  e  di  preminente
          interesse nazionale, il cui  progetto  definitivo  non  sia
          stato approvato dal CIPE  a  norma  del  presente  capo,  i
          soggetti  aggiudicatori   possono   avvalersi   sia   delle
          procedure di approvazione  delle  varianti  previste  dalle
          diverse norme  vigenti,  sia  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo, con l'adozione, per le varianti che  non
          possono essere  approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai
          sensi del  comma  2,  delle  procedure  con  conferenza  di
          servizi,  secondo  le   modalita'   dell'articolo   166   e
          seguenti.". 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  170  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "3.  Il  progetto   definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione  delle  interferenze,  rilevate  dal   soggetto
          aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli  enti  gestori
          nel termine di sessanta giorni  di  cui  all'articolo  166,
          comma  3,  nonche'  dal  programma  degli   spostamenti   e
          attraversamenti   e   di   quant'altro   necessario    alla
          risoluzione delle interferenze.". 
              Si riporta il testo del  comma  20  dell'art.  176  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
          volte al perseguimento delle  finalita'  di  prevenzione  e
          repressione  della  criminalita'   e   dei   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui agli articoli  176,  comma  3,
          lettera e), e  180,  comma  2,  il  soggetto  aggiudicatore
          indica  nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfetaria,  non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo    dell'intervento,     secondo     valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone a base di gara, elaborato dal soggetto  aggiudicatore,
          la somma corrispondente a detta aliquota e'  inclusa  nelle
          somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita  una
          relazione di massima che  correda  il  progetto,  indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi  della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente generale,  in  qualunque  fase  dell'opera,  non
          possono essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico  del
          soggetto aggiudicatore. Ove  il  progetto  preliminare  sia
          prodotto  per  iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a  disposizione
          dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi   di
          affidamento mediante concessione.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  187  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "1. Costituiscono requisiti per la  qualificazione  dei
          contraenti generali: 
              a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale  UNI
          EN ISO 9001. I soggetti accreditati sono tenuti a  inserire
          la predetta certificazione  nell'elenco  ufficiale  di  cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera a); 
              b) il possesso dei requisiti di ordine generale di  cui
          all'articolo 188; 
              c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di  cui
          all'articolo 189.". 
              Si riporta il testo dell'art. 189  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 189.Requisiti di ordine speciale. 
              1. I requisiti di ordine  speciale  occorrenti  per  la
          qualificazione sono: 
              a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
              b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
              c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 
              2. La adeguata capacita'  economica  e  finanziaria  e'
          dimostrata: 
              a) dal rapporto,  risultante  dai  bilanci  consolidati
          dell'ultimo  triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo
          bilancio consolidato, costituito dal totale  della  lettera
          a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice  civile,
          e cifra di  affari  annuale  media  consolidata  in  lavori
          relativa all'attivita' diretta  e  indiretta  di  cui  alla
          lettera b). Tale rapporto  non  deve  essere  inferiore  al
          dieci per  cento,  il  patrimonio  netto  consolidato  puo'
          essere  integrato  da  dotazioni  o   risorse   finanziarie
          addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe  a
          disposizione anche dalla eventuale  societa'  controllante.
          Ove il rapporto sia inferiore al  dieci  per  cento,  viene
          convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la  cifra
          d'affari; ove superiore, la cifra di affari  in  lavori  di
          cui alla lettera b) e'  incrementata  convenzionalmente  di
          tanti  punti  quanto  e'  l'eccedenza  rispetto  al  minimo
          richiesto,  con  il  limite  massimo  di   incremento   del
          cinquanta  per  cento.  Per  le  iscrizioni   richieste   o
          rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
          non  deve  essere  inferiore  al  quindici  per   cento   e
          continuano ad applicarsi gli incrementi  convenzionali  per
          valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio  non  deve
          essere inferiore  al  venti  per  cento,  e  continuano  ad
          applicarsi  gli   incrementi   convenzionali   per   valori
          superiori.  Ove  il  rapporto  sia  inferiore   ai   minimi
          suindicati  viene  convenzionalmente  ridotta  alle  stesse
          proporzioni la cifra d'affari; 
              b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,  svolti
          nel triennio precedente la domanda di  iscrizione  mediante
          attivita' diretta e indiretta, non inferiore a  cinquecento
          milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di  euro
          per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la
          Classifica III, comprovata con  le  modalita'  fissate  dal
          regolamento. Nella cifra  d'affari  in  lavori  consolidata
          possono essere ricomprese le attivita' di  progettazione  e
          fornitura di  impianti  e  manufatti  compiute  nell'ambito
          della realizzazione di un'opera affidata alla impresa. 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'articolo 3,  comma  7  quelli
          aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente
          ai  bisogni  del  committente,  con   piena   liberta'   di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei lavori indicano l'importo, il periodo  e  il  luogo  di
          esecuzione e precisano se questi siano stati  effettuati  a
          regola  d'arte  e  con  buon   esito.   Detti   certificati
          riguardano  l'importo  globale  dei  lavori   oggetto   del
          contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati   a   terzi   o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  al
          modello di cui all'allegato XXII. I certificati indicano le
          lavorazioni eseguite direttamente dal  contraente  generale
          nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a  soggetti
          terzi ovvero eseguite da imprese controllate o  interamente
          possedute;  le   suddette   lavorazioni,   risultanti   dai
          certificati,  possono  essere  utilizzate  ai  fini   della
          qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie. 
              4.  L'adeguato  organico  tecnico  e  dirigenziale   e'
          dimostrato: 
              a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa
          in numero non inferiore a quindici unita' per la Classifica
          I, venticinque unita'  per  la  Classifica  II  e  quaranta
          unita' per la Classifica III; 
              b) dalla presenza in organico di  almeno  un  direttore
          tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche' di
          responsabili di cantiere o  di  progetto,  ai  sensi  delle
          norme UNI-ISO 10006, dotati  di  adeguata  professionalita'
          tecnica  e  di  esperienza   acquisita   in   qualita'   di
          responsabile di cantiere o di progetto  di  un  lavoro  non
          inferiore a trenta milioni di euro  per  la  Classifica  I,
          cinquanta milioni di euro per la Classifica II  e  sessanta
          milioni di euro  per  la  Classifica  III,  in  numero  non
          inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei unita'  per
          la Classifica II e nove unita' per la Classifica  III;  gli
          stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico  per
          altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione  di
          unicita' di incarico. L'impresa  assicura  il  mantenimento
          del   numero   minimo   di   unita'   necessarie   per   la
          qualificazione nella propria classifica,  provvedendo  alla
          sostituzione   del   dirigente,   direttore    tecnico    o
          responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di
          analoga idoneita'; in  mancanza  si  dispone  la  decadenza
          della qualificazione o la riduzione della Classifica. 
              5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino  al  31
          dicembre  2013,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
          idoneita' tecnica e organizzativa di cui al  comma  3  puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del regolamento, per importo illimitato in non meno di  tre
          categorie di opere generali per la  Classifica  I,  in  non
          meno di sei categorie,  di  cui  almeno  quattro  di  opere
          generali per la Classifica II e per la Classifica  III,  in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  204  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di
          cui all'articolo 198, oltre che  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, e'  ammesso
          per lavori  di  importo  complessivo  non  superiore  a  un
          milione  di  euro,  nel  rispetto  dei  principi   di   non
          discriminazione, parita' di trattamento,  proporzionalita',
          e trasparenza, previa  gara  informale  cui  sono  invitati
          almeno quindici concorrenti, se sussistono in  tale  numero
          soggetti qualificati. La lettera  di  invito  e'  trasmessa
          all'Osservatorio che ne da' pubblicita'  sul  proprio  sito
          informatico di  cui  all'articolo  66,  comma  7;  dopo  la
          scadenza del termine per la  presentazione  delle  offerte,
          l'elenco   degli   operatori    invitati    e'    trasmesso
          all'Osservatorio.  Si  applica  l'articolo  122,  comma  7,
          secondo e terzo periodo.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  206  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "1. Ai contratti pubblici di cui al  presente  capo  si
          applicano, oltre alle norme della presente parte, le  norme
          di cui alle parti I, IV e V.  Della  parte  II,  titolo  I,
          riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi
          e   forniture   nei   settori   ordinari,   si    applicano
          esclusivamente  i  seguenti  articoli:   29,   intendendosi
          sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie  di
          cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36;  37;  38;  46,  comma
          1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve  le  norme
          della presente parte in tema di qualificazione;  55,  comma
          1,  limitatamente  agli   enti   aggiudicatori   che   sono
          amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5,  6,  con
          la precisazione che la menzione della determina a contrarre
          e' facoltativa; 58, con il rispetto  dei  termini  previsti
          per la procedura negoziata nella presente  parte  III;  60;
          66, con esclusione delle norme che riguardano la  procedura
          urgente; in relazione all'articolo 66,  comma  4,  in  casi
          eccezionali  e  in  risposta  a   una   domanda   dell'ente
          aggiudicatore, i bandi di gara di  cui  all'articolo,  224,
          comma 1, lettera c), sono pubblicati entro  cinque  giorni,
          purche' il bando sia stato inviato mediante  fax;  68;  69;
          71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se
          autorizzano  o  meno  le  varianti  anche  nel   capitolato
          d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel  capitolato  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare  nonche'
          le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1
          e 3; 82; 83, con la  precisazione  che  i  criteri  di  cui
          all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa  di  cui
          all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza  di  cui
          all'articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub -  pesi,
          i sub - punteggi di cui  all'articolo  83,  comma  4,  sono
          precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si  indice  la
          gara,  nell'invito  a   confermare   l'interesse   di   cui
          all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte
          o a negoziare, o nel capitolato d'oneri;  84;  85,  con  la
          precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
          volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando,
          con un altro degli avvisi con cui  si  indice  la  gara  ai
          sensi dell'articolo 224; 86, con la  precisazione  che  gli
          enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare  i  criteri
          di  individuazione  delle   offerte   anormalmente   basse,
          indicandolo  nell'avviso  con  cui  si  indice  la  gara  o
          nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 118; 131.
          Nessun'altra norma della parte II,  titolo  I,  si  applica
          alla  progettazione  e  alla  realizzazione   delle   opere
          appartenenti ai settori speciali." 
              Si riporta il testo dell'art. 219  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 219.Procedura per stabilire  se  una  determinata
          attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza. 
              1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di
          un'attivita' di cui agli articoli da 208  a  213  non  sono
          soggetti al presente codice se, nello Stato membro  in  cui
          e'  esercitata  l'attivita',  l'attivita'  e'  direttamente
          esposta   alla   concorrenza   su    mercati    liberamente
          accessibili. 
              2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita'
          e' direttamente  esposta  alla  concorrenza  si  ricorre  a
          criteri conformi alle disposizioni del Trattato in  materia
          di concorrenza come le caratteristiche dei beni  o  servizi
          interessati, l'esistenza di beni o servizi  alternativi,  i
          prezzi e la  presenza,  effettiva  o  potenziale,  di  piu'
          fornitori dei beni o servizi in questione. 
              3. Ai fini del  comma  1,  un  mercato  e'  considerato
          liberamente accessibile quando sono attuate e applicate  le
          norme della legislazione comunitaria  di  cui  all'allegato
          VII del presente codice. 
              4. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un
          mercato in base al primo  comma,  si  deve  dimostrare  che
          l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto  e  di
          diritto. 
              5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2
          e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una  data
          attivita',  il  Ministro  delle  politiche  comunitarie  di
          concerto con il Ministro  competente  per  settore  ne  da'
          notifica alla Commissione  e  le  comunica  tutti  i  fatti
          rilevanti  e  in  particolare  ogni   legge,   regolamento,
          disposizione  amministrativa  o  accordo  che  riguardi  la
          conformita' con le condizioni di cui al comma 1, nonche' le
          eventuali  determinazioni   assunte   al   riguardo   dalle
          Autorita' indipendenti competenti nella  attivita'  di  cui
          trattasi. 
              6. Gli appalti destinati a  permettere  la  prestazione
          dell'attivita' di cui trattasi non sono  piu'  soggetti  al
          presente codice se la Commissione: 
              -   ha   adottato   una   decisione   che    stabilisca
          l'applicabilita' del comma 1 in  conformita'  del  comma  6
          dell'articolo 30 della direttiva  2004/17/CE  ed  entro  il
          termine previsto, oppure 
              - non ha  adottato  una  decisione  sull'applicabilita'
          entro tale termine. 
              7. Tuttavia se il  libero  accesso  ad  un  mercato  e'
          presunto in base al comma 3, e  qualora  un'amministrazione
          nazionale indipendente  competente  nell'attivita'  di  cui
          trattasi abbia stabilito l'applicabilita' del comma 1,  gli
          appalti   destinati    a    permettere    la    prestazione
          dell'attivita' di cui trattasi non sono  piu'  soggetti  al
          presente  codice  se  la  Commissione  non   ha   stabilito
          l'inapplicabilita' del comma 1 con una  decisione  adottata
          in conformita' del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva
          2004/17/CE e entro il termine previsto da detto comma. 
              8.  Gli  enti  aggiudicatori  possono   chiedere   alla
          Commissione di stabilire l'applicabilita' del  comma  1  ad
          una determinata attivita'. In tal caso  la  Commissione  ne
          informa immediatamente lo Stato membro interessato. 
              9. Il Ministro delle politiche comunitarie  informa  la
          Commissione, tenendo conto dei commi 2  e  3,  di  tutti  i
          fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento
          o disposizione amministrativa o  accordo  che  riguardi  la
          conformita' con le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  ove
          necessario  unitamente  alla  posizione  assunta   da   una
          amministrazione    nazionale    indipendente     competente
          nell'attivita' di cui trattasi. 
              10.  Se,  scaduto  il  termine  di  cui  al   comma   6
          dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004, n.  17,  la
          Commissione    non     ha     adottato     la     decisione
          sull'applicabilita'  del  comma  1   ad   una   determinata
          attivita', il comma 1 e' ritenuto applicabile. 
              11.  Con   decreto   del   Ministro   delle   politiche
          comunitarie, adottato a seguito  di  ogni  decisione  della
          Commissione, o  del  silenzio  della  Commissione  dopo  il
          decorso del termine di cui al comma 6, e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate
          le attivita' che sono escluse dall'applicazione del  codice
          in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 240  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 240.Accordo bonario. 
              1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II  affidati
          da amministrazioni aggiudicatrici  ed  enti  aggiudicatori,
          ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione
          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera possa variare in misura sostanziale  e  in  ogni
          caso  non  inferiore  al  dieci  per   cento   dell'importo
          contrattuale,  si  applicano  i   procedimenti   volti   al
          raggiungimento di  un  accordo  bonario,  disciplinati  dal
          presente articolo. Le disposizioni  del  presente  articolo
          non si applicano ai contratti di cui alla parte II,  titolo
          III, capo IV, affidati al contraente generale. 
              2.  Tali  procedimenti  riguardano  tutte  le   riserve
          iscritte fino al momento del loro avvio, e  possono  essere
          reiterati per una sola volta quando  le  riserve  iscritte,
          ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle  gia'  esaminate,
          raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile del procedimento delle riserve  di  cui  al
          comma 1, trasmettendo nel piu'  breve  tempo  possibile  la
          propria relazione riservata. 
              4.   Il   responsabile    del    procedimento    valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore. 
              5. Per gli appalti e le concessioni di importo  pari  o
          superiore a dieci milioni  di  euro,  il  responsabile  del
          procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
          al  comma  3   promuove   la   costituzione   di   apposita
          commissione,  affinche'  formuli,  acquisita  la  relazione
          riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,
          dell'organo  di  collaudo,  entro  novanta   giorni   dalla
          costituzione  della  commissione,  proposta   motivata   di
          accordo bonario. 
              6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del
          procedimento promuove la  costituzione  della  commissione,
          indipendentemente  dall'importo  economico  delle   riserve
          ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da
          parte  dello  stesso  del  certificato  di  collaudo  o  di
          regolare esecuzione. In tale ipotesi la  proposta  motivata
          della commissione e' formulata entro novanta  giorni  dalla
          costituzione della commissione. 
              7. La promozione della costituzione  della  commissione
          ha  luogo  mediante  invito,  entro  dieci   giorni   dalla
          comunicazione del direttore dei lavori di cui al  comma  3,
          da parte del responsabile del procedimento al soggetto  che
          ha formulato le riserve, a nominare il  proprio  componente
          della  commissione,   con   contestuale   indicazione   del
          componente di propria competenza. 
              8. La commissione e' formata da tre  componenti  aventi
          competenza   specifica   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto, per i quali non ricorra una causa di  astensione
          ai sensi dell'art. 51 codice  di  procedura  civile  o  una
          incompatibilita'  ai  sensi  dell'articolo  241,  comma  6,
          nominati,  rispettivamente,  uno   dal   responsabile   del
          procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve,
          e  il  terzo,  di  comune  accordo,  dai  componenti   gia'
          nominati, contestualmente  all'accettazione  congiunta  del
          relativo incarico, entro  dieci  giorni  dalla  nomina.  Il
          responsabile del  procedimento  designa  il  componente  di
          propria   competenza    nell'ambito    dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore  o   di   altra
          pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 
              9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci
          giorni dalla  nomina,  alla  nomina  del  terzo  componente
          provvede,  su  istanza  della  parte  piu'  diligente,   il
          presidente del tribunale del luogo dove e' stato  stipulato
          il contratto. 
              9-bis.  Il  terzo  componente  assume  le  funzioni  di
          presidente della commissione ed e' nominato, in ogni  caso,
          tra  i  magistrati  amministrativi  o  contabili,  tra  gli
          avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  abbiano
          svolto le funzioni dirigenziali  per  almeno  cinque  anni,
          ovvero tra avvocati e tecnici in possesso  del  diploma  di
          laurea  in  ingegneria   ed   architettura,   iscritti   ai
          rispettivi ordini professionali in possesso  dei  requisiti
          richiesti dall'articolo 241,  comma  5,  per  la  nomina  a
          presidente del collegio arbitrale. 
              10. Gli oneri connessi ai compensi  da  riconoscere  ai
          commissari sono posti a carico dei fondi  stanziati  per  i
          singoli interventi. I compensi spettanti a  ciascun  membro
          della commissione sono determinati dalle amministrazioni  e
          dagli enti aggiudicatori nella misura massima di  un  terzo
          dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
          D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
          documentate.  Il  compenso  per  la  commissione  non  puo'
          comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi
          ogni tre anni con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              11.  Le  parti  hanno  facolta'   di   conferire   alla
          commissione il potere  di  assumere  decisioni  vincolanti,
          perfezionando, per conto delle  stesse,  l'accordo  bonario
          risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si  applicano
          il  comma  12  e  il  comma  17.  Le  parti  nell'atto   di
          conferimento possono riservarsi, prima del  perfezionamento
          delle decisioni, la facolta' di acquisire eventuali  pareri
          necessari o opportuni. 
              12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta  giorni
          dal ricevimento, dandone entro tale  termine  comunicazione
          al  responsabile  del  procedimento,  il  soggetto  che  ha
          formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi
          ultimi nelle  forme  previste  dal  proprio  ordinamento  e
          acquisiti  gli  eventuali  ulteriori  pareri  occorrenti  o
          ritenuti necessari. 
              13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve  non
          provveda alla nomina  del  componente  di  sua  scelta  nel
          termine di venti giorni dalla  richiesta  del  responsabile
          del  procedimento,  la  proposta  di  accordo  bonario   e'
          formulata dal responsabile del procedimento,  acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta  giorni
          dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
          nomina del componente  della  commissione.  Si  applica  il
          comma 12. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore a dieci milioni di euro,  la  costituzione  della
          commissione da parte del responsabile del  procedimento  e'
          facoltativa e il responsabile del procedimento puo'  essere
          componente  della  commissione  medesima.  La  costituzione
          della  commissione  puo'  essere  altresi'   promossa   dal
          responsabile    del     procedimento,     indipendentemente
          dall'importo economico delle riserve ancora  da  definirsi,
          al ricevimento da parte dello  stesso  del  certificato  di
          collaudo o di regolare esecuzione. Alla  commissione  e  al
          relativo procedimento si applicano i commi che precedono. 
              15.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa
          la costituzione della commissione, la proposta  di  accordo
          bonario e' formulata dal responsabile del procedimento,  ai
          sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 
              15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al  comma
          13  non  siano  rispettati  a  causa   di   ritardi   negli
          adempimenti del responsabile del procedimento ovvero  della
          commissione, il primo risponde sia sul piano  disciplinare,
          sia  a  titolo  di  danno  erariale,  e  la  seconda  perde
          qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. 
              16. Possono essere  aditi  gli  arbitri  o  il  giudice
          ordinario in caso di fallimento del  tentativo  di  accordo
          bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta  da
          parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in  caso  di
          inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e  al  comma
          13. 
              17.  Dell'accordo  bonario  accettato,  viene   redatto
          verbale  a  cura   del   responsabile   del   procedimento,
          sottoscritto dalle parti. 
              18. L'accordo bonario di cui al comma 11  e  quello  di
          cui al comma 17 hanno natura di transazione. 
              19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
          sono dovuti gli interessi al tasso legale a  decorrere  dal
          sessantesimo   giorno   successivo   alla    sottoscrizione
          dell'accordo. 
              20. Le dichiarazioni e gli atti  del  procedimento  non
          sono  vincolanti  per  le  parti   in   caso   di   mancata
          sottoscrizione dell'accordo bonario. 
              21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo
          141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso  il
          certificato di regolare esecuzione dei lavori, il  soggetto
          che ha iscritto le riserve puo' notificare al  responsabile
          del procedimento istanza per l'avvio  dei  procedimenti  di
          accordo bonario di cui al presente articolo. 
              22. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano,
          in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi
          a servizi e a forniture nei settori  ordinari,  nonche'  ai
          contratti  di  lavori,  servizi,  forniture   nei   settori
          speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore
          del  contratto,  verbalizzate  nei   documenti   contabili,
          l'importo economico controverso sia non inferiore al  dieci
          per  cento  dell'importo  originariamente   stipulato.   Le
          competenze del direttore dei lavori spettano  al  direttore
          dell'esecuzione del contratto.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  240-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 240-bis.Definizione delle riserve. 
              1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di
          riserva non possono essere proposte  per  importi  maggiori
          rispetto  a  quelli  quantificati  nelle  riserve   stesse.
          L'importo complessivo delle riserve non puo' in  ogni  caso
          essere  superiore   al   venti   per   cento   dell'importo
          contrattuale. 
              1-bis.  Non  possono  essere  oggetto  di  riserva  gli
          aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112  e  del
          regolamento, sono stati oggetto di verifica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 253  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 253.Norme transitorie. 
              1.  Fermo  quanto  stabilito  ai  commi  1-bis,  1-ter,
          1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al  presente
          codice si applicano alle procedure e  ai  contratti  i  cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore,
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui,  alla  data
          di entrata in vigore del presente codice, non siano  ancora
          stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
              1-bis. Per i contratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, nei settori ordinari  e  speciali,  le  seguenti
          disposizioni si applicano alle  procedure  i  cui  bandi  o
          avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007: 
              a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma  3,  secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza; 
              b) [articolo 49, comma 10]; 
              c) [articolo 58]; 
              d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. 
              1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di  qualsiasi
          importo,   nei   settori    ordinari,    le    disposizioni
          dell'articolo 56 si applicano alle procedure  i  cui  bandi
          siano pubblicati successivamente  al  1°  agosto  2007.  Le
          disposizioni dell'articolo 57 si applicano  alle  procedure
          per le quali l'invito a presentare  l'offerta  sia  inviato
          successivamente al 1° agosto 2007. 
              1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture nei settori ordinari e speciali, le  disposizioni
          dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi  o
          avvisi  siano  pubblicati  successivamente  alla  data   di
          entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. 
              1-quinquies. Per gli  appalti  di  lavori  pubblici  di
          qualsiasi importo, nei settori  ordinari,  le  disposizioni
          degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si  applicano
          alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
          alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 5. Le disposizioni di  cui  all'articolo  256,
          comma 1, riferite  alle  fattispecie  di  cui  al  presente
          comma, continuano ad applicarsi fino alla data  di  entrata
          in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. 
              2. Il regolamento di cui  all'articolo  5  e'  adottato
          entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo  la  sua
          pubblicazione. Le disposizioni  regolamentari  previste  ai
          sensi dell'articolo  40,  comma  4,  lettere  g)  e  g-bis)
          entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
          regolamento di cui all'articolo 5. 
              3. Per i lavori pubblici, fino  all'entrata  in  vigore
          del  regolamento  di  cui  all'articolo  5,  continuano  ad
          applicarsi il decreto del Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554,  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre  disposizioni
          regolamentari vigenti che,  in  base  al  presente  codice,
          dovranno  essere   contenute   nel   regolamento   di   cui
          all'articolo  5,  nei  limiti  di  compatibilita'  con   il
          presente codice. Per i lavori pubblici,  fino  all'adozione
          del nuovo capitolato generale, continua  ad  applicarsi  il
          decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se  richiamato
          nel bando, nei limiti di  compatibilita'  con  il  presente
          codice. 
              4. In relazione all'articolo 8: 
              a) fino all'entrata in  vigore  del  nuovo  trattamento
          giuridico ed economico,  ai  dipendenti  dell'Autorita'  e'
          attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
          personale di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri; 
              b) fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
          all'art. 8, comma 4, si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 6 del D.P.R. n. 554 del 1999; 
              5. Il termine di  scadenza  dei  membri  dell'Autorita'
          gia'  nominati  al  momento  dell'entrata  in  vigore   del
          presente codice e' prorogato di un anno. 
              6. In relazione all'articolo 10,  fino  all'entrata  in
          vigore del regolamento, restano ferme le norme  vigenti  in
          tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
          affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 
              7. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
          all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  luglio  2003,
          recante «acquisizione di beni e servizi ed  esecuzione  dei
          lavori in economia, ovvero a trattativa  privata,  per  gli
          organismi di informazione e sicurezza». Il  regolamento  di
          cui all'articolo 17, comma 8, disporra'  l'abrogazione  del
          D.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia,  le
          disposizioni  dell'articolo  32,  comma  1,  lettera  g)  e
          dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere  di
          urbanizzazione  secondaria  da  realizzarsi  da  parte   di
          soggetti privati che, alla data di entrata  in  vigore  del
          codice, abbiano  gia'  assunto  nei  confronti  del  Comune
          l'obbligo di eseguire i lavori medesimi  a  scomputo  degli
          oneri di urbanizzazione. 
              9. Al fine  dell'applicazione  dell'articolo  37,  fino
          all'entrata in vigore  del  regolamento,  i  raggruppamenti
          temporanei sono ammessi  se  il  mandatario  e  i  mandanti
          abbiano i requisiti indicati  nel  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
              9-bis. In relazione all'articolo 40, comma  3,  lettera
          b), fino al 31 dicembre  2013,  per  la  dimostrazione  del
          requisito della  cifra  di  affari  realizzata  con  lavori
          svolti  mediante  attivita'  diretta  ed   indiretta,   del
          requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature  tecniche
          e del requisito  dell'adeguato  organico  medio  annuo,  il
          periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo  ai
          migliori cinque anni del decennio antecedente  la  data  di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento della qualificazione.  Per  la  dimostrazione
          del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
          del requisito dell'esecuzione di un singolo  lavoro  ovvero
          di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino  al  31
          dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati  nel
          decennio  antecedente  la  data   di   sottoscrizione   del
          contratto  con  la   SOA   per   il   conseguimento   della
          qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
          alle imprese di  cui  all'articolo  40,  comma  8,  per  la
          dimostrazione      dei      requisiti       di       ordine
          tecnico-organizzativo, nonche' agli operatori economici  di
          cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste. 
              10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche
          che si rendano  necessarie  al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20,  anche  in  relazione
          alla   pubblicazione   sul   sito   del   Ministero   delle
          infrastrutture di cui al citato  decreto  ministeriale,  di
          bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di  bandi  di
          stazioni  appaltanti  non  statali,  sono  effettuate   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          per l'innovazione e le tecnologie,  sentita  la  Conferenza
          Stato-Regioni. Sino  alla  entrata  in  funzione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio, i  bandi  e  gli  avvisi
          sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 
              11. Con disposizioni  dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          codice, e'  istituita  e  disciplinata  la  serie  speciale
          relativa ai contratti  pubblici  della  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica Italiana, in  sostituzione  delle  attuali
          modalita' di pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su  detta
          Gazzetta. Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
          modalita'. 
              12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per  un
          periodo transitorio di tre anni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente  codice,  le  stazioni  appaltanti  non
          richiedono  agli  operatori  economici   l'utilizzo   degli
          strumenti   elettronici   quale    mezzo    esclusivo    di
          comunicazione,  salvo  nel   caso   di   ricorso   all'asta
          elettronica e di procedura di gara interamente gestita  con
          sistemi telematici. 
              13.  In  relazione  all'articolo  83,  comma  5,   fino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento   continuano   ad
          applicarsi il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  18  novembre  2005,  recante
          «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di  mensa»,
          nei limiti di compatibilita' con il presente codice. 
              14.  In  relazione  all'articolo  85,  comma  13,  fino
          all'entrata in  vigore  del  regolamento  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  4  aprile  2002,  n.   101,   nei   limiti   di
          compatibilita' con il presente codice. 
              15.  In  relazione  all'articolo  90,  ai  fini   della
          partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi  previsti,
          le societa' costituite dopo la data di  entrata  in  vigore
          della legge 18 novembre 1998, n. 415,  per  un  periodo  di
          cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
          possesso    dei    requisiti     economico-finanziari     e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa, e dei direttori tecnici o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato e con qualifica di dirigente o  con  funzioni
          di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,   qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali. 
              15-bis. In relazione alle procedure di  affidamento  di
          cui  articolo  91,  fino  al  31  dicembre  2013   per   la
          dimostrazione     dei      requisiti      di      capacita'
          tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il  periodo
          di attivita' documentabile e' quello relativo  ai  migliori
          tre anni del quinquennio precedente o  ai  migliori  cinque
          anni del decennio precedente la data di  pubblicazione  del
          bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano  anche
          agli operatori economici di cui  all'articolo  47,  con  le
          modalita' ivi previste. 
              16. I tecnici diplomati che siano  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
              17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          92, comma 2, continua ad  applicarsi  quanto  previsto  nel
          decreto del Ministro della giustizia  del  4  aprile  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  26  aprile
          2001. 
              18.  In  relazione  all'articolo  95,  comma  1,   fino
          all'emanazione del regolamento si  applica  l'articolo  18,
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  554
          del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere  indicate
          al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia  gia'
          intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge  25
          giugno  2005,   n.   109,   l'approvazione   del   progetto
          preliminare. 
              19.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  4  e   5
          dell'articolo  113  si  applicano,  quanto   ai   contratti
          relativi  a  lavori,  anche  ai  contratti  in  corso;   le
          disposizioni  del  citato  comma  3  dell'articolo  113  si
          applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture
          in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di
          entrata in vigore  del  presente  codice,  ove  gli  stessi
          abbiano previsto garanzie di esecuzione. 
              20.  In  relazione  all'articolo  112,  comma  5,  sino
          all'entrata in vigore del  regolamento,  la  verifica  puo'
          essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni
          appaltanti o degli organismi di cui  alla  lettera  a)  del
          citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti  scelti  nel  rispetto   dei   principi   di   non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza.