(parte 2)
(continuazione)
 
              20-bis. Le stazioni appaltanti possono  applicare  fino
          al 31 dicembre 2013 le disposizioni di  cui  agli  articoli
          122, comma 9, e 124, comma 8, per i  contratti  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 28. 
              21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
          dal 1° marzo 2000  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita l'Autorita', emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica  dei
          certificati dei lavori pubblici e delle fatture  utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede  di  attuazione
          del predetto decreto non si applicano le  sanzioni  di  cui
          all'articolo 6, comma  11,  e  all'articolo  40,  comma  4,
          lettera g). 
              22. - 35....(omissis)....". 
              Si riporta il testo dell'art. 16 dell'allegato XXI  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16.Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
          economico. 
              1.  Il  computo  metrico   estimativo   viene   redatto
          applicando  alle  quantita'  delle  lavorazioni  i   prezzi
          unitari riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di
          cui all'art. 15. 
              2.  In  relazione   alle   specifiche   caratteristiche
          dell'intervento  il   computo   metrico   estimativo   puo'
          prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni
          in economia, da prevedere  nel  contratto  d'appalto  o  da
          inserire nel quadro economico  tra  quelle  a  disposizione
          della stazione appaltante. 
              3. Il risultato del computo metrico estimativo e  delle
          espropriazioni confluisce in un  quadro  economico  redatto
          secondo lo schema descritto nel seguito. 
              4. Nel quadro economico confluiscono: 
              a) il risultato  del  computo  metrico  estimativo  dei
          lavori, comprensivi delle opere  di  cui  all'articolo  11,
          comma 6, del presente allegato; 
              b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle
          linee guida relative; 
              c) gli oneri per il monitoraggio ambientale; 
              d) l'accantonamento in misura non superiore  all'8  per
          cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; 
              e)  l'importo  dei   costi   di   acquisizione   o   di
          espropriazione  di  aree  o   immobili,   come   da   piano
          particellare allegato al progetto; 
              f) l'importo dedotto  da  una  percentuale  determinata
          sulla base delle tariffe professionali per  le  prestazioni
          di progettazione e direzione lavori del contraente generale
          o del concessionario; 
              g)  l'importo  derivante   dagli   oneri   diretti   ed
          indiretti, nonche' dagli utili della  funzione  propria  di
          contraente generale o concessionario dell'opera, in  misura
          percentuale non inferiore al sei per cento e non  superiore
          all'otto per cento; le predette percentuali sono  aumentate
          dello 0,6 per cento ove sia richiesta la  garanzia  globale
          di cui all'articolo 176, comma 18, del codice; 
              h) tutti gli ulteriori costi relativi alle  varie  voci
          riportate nei quadri economici degli  interventi  ai  sensi
          del regolamento di cui all'articolo 5 del codice; 
              i) tutti gli oneri fino al collaudo.". 
              Si  riporta  il  testo  del  comma   2   dell'art.   28
          dell'Allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del
          2006, come modificato dalla presente legge: 
              "2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
          l'attivita' di verifica dei progetti sono: 
              a) per lavori di importo pari o superiore a 20  milioni
          di  euro,  l'unita'  tecnica  della   stazione   appaltante
          accreditata, ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN
          ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B; 
              b) per lavori di importo  inferiore  a  20  milioni  di
          euro: 
              l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 
              gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove
          il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 
              gli uffici tecnici  delle  stesse  stazioni  appaltanti
          dotate di un sistema di gestione per  la  qualita'  ove  il
          progetto sia stato redatto da progettisti interni.". 
              Si  riporta  il  testo  del  comma   1   dell'art.   29
          dell'Allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del
          2006, come modificato dalla presente legge: 
              "1. Nei casi di inesistenza  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo precedente,  comma  1,  nonche'  nei  casi  di
          carenza di adeguate professionalita' in organico, accertata
          ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione
          appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o
          direttamente   tramite   lo   stesso    responsabile    del
          procedimento, con le modalita' previste dal codice,  affida
          l'appalto di servizi avente  ad  oggetto  la  verifica,  ai
          seguenti soggetti: 
              a) per verifiche di progetti di lavori di importo  pari
          o  superiore  a  20  milioni  di  euro,  ad  organismi   di
          controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
          EN  ISO/IEC  17020  da   enti   partecipanti   all'European
          Cooperation  for  Accreditation  (EA),  come  organismi  di
          ispezione di Tipo A; 
              b) per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a 20 milioni di euro: 
              ai soggetti di cui alla lettera a); 
              ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,  lettere
          d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di  un
          sistema  interno  di  controllo  di  qualita',   dimostrato
          attraverso il possesso della certificazione di  conformita'
          alla norma UNI EN ISO  9001,  rilasciata  da  organismi  di
          certificazione    accreditati    da    enti    partecipanti
          all'European  Cooperation  for  Accreditation  (EA);   tale
          certificazione  dovra'  essere  emessa  in  conformita'  ad
          apposite   linee   guida   predisposte   dagli   enti    di
          accreditamento riconosciuti a livello  europeo  in  termini
          tali da garantire l'assoluta separazione sul piano  tecnico
          procedurale tra le attivita' ispettive ed  altre  attivita'
          con  queste  potenzialmente  conflittuali.  Tali   soggetti
          dovranno aver costituito al proprio interno  una  struttura
          tecnica autonoma dedicata  all'attivita'  di  verifica  dei
          progetti e in cui sia accertata mediante la  certificazione
          l'applicazione   di   procedure   che    ne    garantiscano
          indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti dovranno
          altresi' dimostrare, in relazione  alla  progettazione  del
          singolo intervento  da  verificare,  di  non  essere  nelle
          situazioni  di  incompatibilita'  di   cui   al   comma   5
          dell'articolo 31 e di non avere in corso  e  di  non  avere
          avuto  negli   ultimi   tre   anni   rapporti   di   natura
          professionale e commerciale con i soggetti coinvolti  nella
          progettazione oggetto della  verifica.  I  soggetti  devono
          altresi'    impegnarsi    per    iscritto    al     momento
          dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti
          di  natura  professionale  e  commerciale  con  i  soggetti
          coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per  i
          due   anni   successivi   decorrenti   dalla    conclusione
          dell'incarico.". 
              Si riporta il testo del Quadro C. esecuzione dei lavori
          dell'allegato XXII del citato decreto  legislativo  n.  163
          del 2006 come modificato dalla presente legge: 
              Data di inizio dei lavori .......... Eventuale data  di
          ultimazione .......... 
              Importo  contabilizzato  alla  data   ..........   euro
          .......... 
              Importo revisione prezzi euro .......... 
              Risultanze del contenzioso euro .......... 
              Importo totale euro .......... 
              Responsabile di progetto  o  responsabile  di  cantiere
          .......... 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              Si riporta il testo degli artt.  95  e  96  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art.     95.Verifica     preventiva     dell'interesse
          archeologico in sede di progetto preliminare. 
              1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le  opere
          sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente
          codice  in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici,  le
          stazioni   appaltanti   trasmettono    al    soprintendente
          territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia
          del progetto preliminare dell'intervento o di uno  stralcio
          di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi  gli
          esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
          secondo quanto disposto dal  regolamento,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi  oneri  si
          provvede ai sensi dell'articolo 93, comma  7  del  presente
          codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
          della documentazione suindicata non e'  richiesta  per  gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
              2. Presso il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
          a  tutti  gli  interessati,  degli  istituti   archeologici
          universitari e dei soggetti in  possesso  della  necessaria
          qualificazione.Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  sentita   una   rappresentanza   dei
          dipartimenti  archeologici  universitari,  si  provvede   a
          disciplinare i criteri  per  la  tenuta  di  detto  elenco,
          comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i
          soggetti interessati. 
              3.  Il  soprintendente,  qualora,  sulla   base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere  motivatamente,  entro  il  termine  di  novanta
          giorni dal  ricevimento  del  progetto  preliminare  ovvero
          dello  stralcio  di  cui  al  comma  1,  la  sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  6  e
          seguenti. 
              4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione
          trasmessa, il termine indicato al  comma  3  e'  interrotto
          qualora il soprintendente segnali con modalita'  analitiche
          detta incompletezza alla stazione  appaltante  entro  dieci
          giorni dal ricevimento della  suddetta  documentazione.  In
          caso di documentata esigenza di approfondimenti  istruttori
          il  soprintendente  richiede  le   opportune   integrazioni
          puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione  e
          alle  caratteristiche  dell'intervento  da   realizzare   e
          acquisisce presso la  stazione  appaltante  le  conseguenti
          informazioni. La richiesta di integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine.  Il  soprintendente,   ricevute   le
          integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
          periodo di tempo non trascorso o comunque  almeno  quindici
          giorni,  per  formulare  la  richiesta  di   sottoposizione
          dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96. 
              5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui all'articolo 96 nel termine  di  cui
          al comma 3, ovvero tale procedura  si  concluda  con  esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il Ministero per i  beni  e
          le  attivita'  culturali  procede,   contestualmente   alla
          richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di  avvio
          del   procedimento   di   verifica   o   di   dichiarazione
          dell'interesse culturale ai sensi degli articoli  12  e  13
          del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
              7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari
          previsti dal predetto codice, ivi compresa la  facolta'  di
          prescrivere   l'esecuzione,   a   spese   del   committente
          dell'opera  pubblica,  di   saggi   archeologici.   Restano
          altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
          nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per  le
          zone di interesse archeologico, di  cui  all'articolo  142,
          comma 1, lettera m), del medesimo codice."; 
              "Art.    96.Procedura    di     verifica     preventiva
          dell'interesse archeologico. 
              1. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico si articola in due  fasi  costituenti  livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione   dei
          documenti integrativi del progetto  di  cui  alle  seguenti
          lettere: 
              a)  prima   fase,   integrativa   della   progettazione
          preliminare: 
              1) esecuzione di carotaggi; 
              2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
              3)  saggi   archeologici   tali   da   assicurare   una
          sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; 
              b)  seconda  fase,  integrativa   della   progettazione
          definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
          anche in estensione. 
              2. La procedura si  conclude  con  la  redazione  della
          relazione   archeologica    definitiva,    approvata    dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
              a) contesti in cui  lo  scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
              b) contesti che non evidenziano reperti leggibili  come
          complesso  strutturale  unitario,  con  scarso  livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
          in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
              c) complessi  la  cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              3.  Per  l'esecuzione   dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo   il   responsabile    del    procedimento    puo'
          motivatamente  ridurre,  d'intesa  con  la   soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accerta   l'insussistenza    dell'interesse    archeologico
          nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2,  la  soprintendenza  detta   le
          prescrizioni necessarie ad  assicurare  la  conoscenza,  la
          conservazione   e   la    protezione    dei    rinvenimenti
          archeologicamente rilevanti,  salve  le  misure  di  tutela
          eventualmente da adottare ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,   relativamente   a   singoli
          rinvenimenti o al loro  contesto.  Nel  caso  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei
          provvedimenti  di  assoggettamento   a   tutela   dell'area
          interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
          attivita' culturali avvia il procedimento di  dichiarazione
          di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              5. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 
              6. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture, sono stabilite linee guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al presente articolo. 
              7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
          presente articolo, il direttore  regionale  competente  per
          territorio  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo  95,  stipula   un   apposito   accordo   con
          l'amministrazione appaltante per disciplinare le  forme  di
          coordinamento e di collaborazione con il  responsabile  del
          procedimento  e   con   gli   uffici   dell'amministrazione
          procedente.   Nell'accordo   le   amministrazioni   possono
          graduare la complessita' della procedura di cui al presente
          articolo, in ragione della  tipologia  e  dell'entita'  dei
          lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e  i  contenuti
          del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
          documentazione   e   di    divulgazione    dei    risultati
          dell'indagine,  mediante   l'informatizzazione   dei   dati
          raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              8. Le Regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
          competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
          dai commi che precedono del presente articolo. 
              9. Alle finalita' di cui all'articolo 95  e  dei  commi
          che precedono del presente articolo le Province autonome di
          Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
          previste dallo statuto speciale e dalle relative  norme  di
          attuazione.". 
              Per il riferimento al  comma  3-bis  dell'art.  42  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi  in  Nota
          precedente. 
              Per il riferimento al testo del comma 6  dell'art.  133
          del citato decreto legislativo n. 163 del  2006  vedasi  in
          nota precedente. 
              Per il riferimento al testo dei commi 19 e 20 dell'art.
          153 del citato decreto legislativo n. 163 del  2006  vedasi
          in nota precedente. 
              Per il riferimento al testo del comma  7-bis  dell'art.
          165 del citato decreto legislativo n. 163 del  2006  vedasi
          in nota precedente. 
              Si riporta il testo degli articoli da  165  a  168  del
          citato decreto legislativo  n.  163  del  2006,  nel  testo
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge di conversione: 
              "Art. 165. 
              Progetto  preliminare.  Procedura  di  valutazione   di
          impatto ambientale e localizzazione 
              1. I soggetti aggiudicatori trasmettono  al  Ministero,
          entro  il  termine  di  sei  mesi   dall'approvazione   del
          programma, il progetto preliminare delle infrastrutture  di
          competenza. Ove sia necessario l'espletamento di  procedure
          di gara, il termine e' elevato  a  nove  mesi.  Le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  la  redazione  del   progetto
          preliminare ed eventualmente  non  gia'  disponibili,  sono
          assegnate  dal  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, su richiesta del soggetto  aggiudicatore,  a
          valere sulla  quota  dei  fondi  destinata  alle  attivita'
          progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche  a
          rimborso di somme gia' anticipate dalle  regioni  ai  sensi
          dell'articolo 163, comma 1. 
              2. Ove il soggetto aggiudicatore  intenda  sollecitare,
          per la redazione del progetto preliminare, la  proposta  di
          un promotore, ne da' immediata comunicazione al  Ministero,
          ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo
          175, comma 1. 
              3. Il progetto preliminare delle infrastrutture,  oltre
          a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
          XXI  deve  evidenziare,  con  apposito  adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve   inoltre   indicare   ed   evidenziare    anche    le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
          limiti di  spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare,  ivi
          compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
          compensative dell'impatto territoriale e  sociale  comunque
          non  superiori  al  cinque  per  cento  dell'intero   costo
          dell'opera e  deve  includere  le  infrastrutture  e  opere
          connesse, necessarie alla realizzazione; dalla  percentuale
          predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione  di  impatto
          ambientale individuati nell'ambito della procedura di  VIA.
          Ove, ai sensi  delle  disposizioni  nazionali  o  regionali
          vigenti, l'opera sia  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, il progetto preliminare e' corredato  anche  da
          studio di impatto ambientale e  reso  pubblico  secondo  le
          procedure  previste  dalla  legge  nazionale  o   regionale
          applicabile.  Ai  fini   dell'approvazione   del   progetto
          preliminare  non  e'  richiesta   la   comunicazione   agli
          interessati   alle   attivita'   espropriative,   di    cui
          all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da
          quella effettuata per  l'eventuale  procedura  di  VIA,  ai
          sensi del  presente  articolo;  ove  non  sia  prevista  la
          procedura di  VIA,  il  progetto  preliminare  e'  comunque
          depositato  presso  il  competente  ufficio  della  regione
          interessata, ai  fini  della  consultazione  da  parte  del
          pubblico, e del deposito si da' avviso  sul  sito  internet
          della regione e del soggetto aggiudicatore. 
              4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
          preliminare al Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio,  al  Ministero
          delle attivita' produttive e al Ministero per i beni  e  le
          attivita'  culturali,  nonche'  alle  regioni  o   province
          autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
          altresi' rimesso agli enti gestori  delle  interferenze  ai
          fini  di   cui   all'articolo   166.   Le   amministrazioni
          interessate rimettono le proprie valutazioni  al  Ministero
          entro  novanta  giorni   dalla   ricezione   del   progetto
          preliminare;   le   valutazioni    delle    amministrazioni
          competenti in materia ambientale  sono  rese  nel  rispetto
          delle previsioni della sezione II del  presente  capo.  Nei
          successivi sessanta giorni  il  Ministero,  acquisito,  nei
          casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici o  di  altra  commissione  consultiva  competente,
          formula la propria proposta al CIPE, che si  pronuncia  nei
          successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
          prescritto una o piu' delle valutazioni  o  pareri  di  cui
          sopra, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          invita i soggetti  medesimi  a  rendere  la  valutazione  o
          parere entro i successivi trenta  giorni;  in  mancanza  di
          riscontro il Ministro formula la propria proposta al  CIPE,
          con eventuali prescrizioni. 
              5.  Il  progetto  preliminare  non  e'   sottoposto   a
          conferenza di servizi. Il  progetto  preliminare,  istruito
          secondo le previsioni del presente articolo,  e'  approvato
          dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
          fini della  intesa  sulla  localizzazione,  dei  presidenti
          delle regioni  e  province  autonome  interessate,  che  si
          pronunciano,  sentiti  i  comuni  nel  cui  territorio   si
          realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
          di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
          interessati non si siano tempestivamente espressi. 
              6.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  o
          province autonome interessate si procede come segue: 
              a) per le infrastrutture di carattere interregionale  o
          internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto  alla
          valutazione del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
          alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
          della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
          il progetto e' rimesso a cura del  Ministero  al  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che,  nei  quarantacinque
          giorni dalla ricezione, valuta  i  motivi  del  dissenso  e
          l'eventuale proposta alternativa che,  nel  rispetto  delle
          funzionalita' dell'opera, la regione o  provincia  autonoma
          dissenziente avesse formulato  all'atto  del  dissenso.  Il
          parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e'
          rimesso  dal  Ministro  al  CIPE,  che  assume  le  proprie
          motivate  definitive  determinazioni  entro  i   successivi
          trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa  sede  permanga  il
          dissenso  della  regione   o   provincia   autonoma,   alla
          approvazione del progetto  preliminare  si  provvede  entro
          sessanta  giorni   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, e, per le infrastrutture  di  competenza  di
          altri  Ministeri,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          attivita'  produttive  o  altro  Ministro  competente   per
          materia,  sentita  la  commissione  parlamentare   per   le
          questioni regionali; 
              b)  per  le   altre   infrastrutture   e   insediamenti
          produttivi, in caso di dissenso delle  regioni  o  province
          autonome interessate, si provvede, entro i  successivi  sei
          mesi e a mezzo di un collegio tecnico  costituito  d'intesa
          tra  il  Ministero  e  la  regione  o  provincia   autonoma
          interessata,  ad  una  nuova   valutazione   del   progetto
          preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
          rispetto  delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
          provincia autonoma dissenziente avesse  formulato  all'atto
          del  dissenso.  Ove  permanga  il  dissenso  sul   progetto
          preliminare,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti propone  al  CIPE,  d'intesa  con  la  regione  o
          provincia  autonoma  interessata,  la   sospensione   della
          infrastruttura o  insediamento  produttivo,  in  attesa  di
          nuova valutazione in sede di aggiornamento  del  programma,
          ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
          sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
          interregionale o internazionale. 
              7. L'approvazione determina, ove  necessario  ai  sensi
          delle vigenti norme,  l'accertamento  della  compatibilita'
          ambientale  dell'opera   e   perfeziona,   ad   ogni   fine
          urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
          localizzazione, comportando l'automatica  variazione  degli
          strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli  immobili  su
          cui e' localizzata l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza  di
          espressa  menzione;  gli  enti   locali   provvedono   alle
          occorrenti misure di salvaguardia delle  aree  impegnate  e
          delle relative eventuali fasce di rispetto  e  non  possono
          rilasciare, in assenza dell'attestazione di  compatibilita'
          tecnica da parte del soggetto  aggiudicatore,  permessi  di
          costruire, ne' altri  titoli  abilitativi  nell'ambito  del
          corridoio individuato con l'approvazione  del  progetto  ai
          fini  urbanistici  e  delle  aree  comunque  impegnate  dal
          progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del  progetto
          preliminare e' resa  pubblica  mediante  pubblicazione  nel
          Bollettino  Ufficiale  della  regione  (o  nella   Gazzetta
          Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati  a
          cura del soggetto aggiudicatore.  Ai  fini  ambientali,  si
          applica l'articolo 183, comma 6. 
              8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento  di
          ricerche  archeologiche,  bonifica  di   ordigni   bellici,
          bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata  dalla
          autorita' espropriante ovvero dal  concessionario  delegato
          alle attivita' espropriative, ai soggetti o  alle  societa'
          incaricate  della  predetta  attivita'  anche  prima  della
          redazione   del   progetto   preliminare.    Le    ricerche
          archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza   delle
          competenti  soprintendenze,  che   curano   la   tempestiva
          programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
          allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 
              9.   Ove,   ai   fini   della    progettazione    delle
          infrastrutture, sia necessaria  l'escavazione  di  cunicoli
          esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative,  ivi
          inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
          siti  di  deposito,  e'  rilasciata  dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il  presidente
          della regione o provincia autonoma interessata, ed  ha  gli
          effetti dell'articolo 166, comma  5.  In  caso  di  mancata
          intesa nei trenta giorni dalla  richiesta  l'autorizzazione
          e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi  trenta
          giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
          dell'attivita'   esplorativa,   significativi   a   livello
          ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio ai  fini  della
          procedura di valutazione di impatto ambientale. 
              10. Prima dell'approvazione del  progetto  preliminare,
          si segue la procedura preventiva di verifica dell'interesse
          archeologico nei casi previsti  dagli  articoli  95  e  96,
          salvo  quanto   disposto   dall'articolo   40,   comma   2,
          dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. 
              Art. 166. 
              Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera 
              1.  Il  progetto  definitivo  delle  infrastrutture  e'
          integrato da una relazione del  progettista  attestante  la
          rispondenza  al  progetto  preliminare  e  alle   eventuali
          prescrizioni dettate in sede di approvazione  dello  stesso
          con particolare riferimento alla compatibilita'  ambientale
          e alla  localizzazione  dell'opera.  E'  corredato  inoltre
          dalla  definizione   delle   eventuali   opere   e   misure
          mitigatrici   e   compensative   dell'impatto   ambientale,
          territoriale e sociale. 
              2.  L'avvio  del  procedimento  di   dichiarazione   di
          pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore,
          o per esso dal concessionario  o  contraente  generale,  ai
          privati interessati alle attivita' espropriative  ai  sensi
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse
          forme previste per  la  partecipazione  alla  procedura  di
          valutazione  di  impatto  ambientale  dall'articolo  5  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
          1988, n. 377. Nel termine  perentorio  di  sessanta  giorni
          dalla comunicazione di avvio del  procedimento,  i  privati
          interessati   dalle   attivita'    espropriative    possono
          presentare  osservazioni  al  soggetto  aggiudicatore,  che
          dovra' valutarle per ogni  conseguente  determinazione.  Le
          disposizioni del presente comma derogano alle  disposizioni
          degli articoli 11 e 16 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              3. Il progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del
          soggetto aggiudicatore,  del  concessionario  o  contraente
          generale a ciascuna delle amministrazioni  interessate  dal
          progetto rappresentate nel CIPE  e  a  tutte  le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
          opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  novanta
          giorni  dal   ricevimento   del   progetto   le   pubbliche
          amministrazioni   competenti   e   i   gestori   di   opere
          interferenti  possono  presentare  motivate   proposte   di
          adeguamento o richieste di  prescrizioni  per  il  progetto
          definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
          localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
          nel rispetto dei limiti di spesa  e  delle  caratteristiche
          prestazionali e delle specifiche funzionali individuati  in
          sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste  sono
          acquisite dal Ministero a mezzo di apposita  Conferenza  di
          servizi,  convocata  non  prima  di   trenta   giorni   dal
          ricevimento del progetto da parte dei soggetti  interessati
          e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al
          presente comma. 
              4. La conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  3  ha
          finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si  applicano  le
          previsioni degli articoli  14  e  seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in  materia
          di conferenza di servizi.  Nei  novanta  giorni  successivi
          alla conclusione della Conferenza di servizi  il  Ministero
          valuta  la  compatibilita'  delle  proposte   e   richieste
          pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
          pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
          interferenti con le indicazioni  vincolanti  contenute  nel
          progetto  preliminare  approvato  e  formula   la   propria
          proposta  al  CIPE  che,  nei  trenta  giorni   successivi,
          approva, con eventuali  integrazioni  o  modificazioni,  il
          progetto definitivo, anche ai fini della  dichiarazione  di
          pubblica utilita'. 
              5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
          il voto favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  il
          CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
          parere comunque denominato e consente la  realizzazione  e,
          per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio  di
          tutte  le  opere,  prestazioni  e  attivita'  previste  nel
          progetto approvato. In caso di  dissenso  della  regione  o
          provincia autonoma, si provvede con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 165,  comma  6.  Gli  enti  locali  provvedono
          all'adeguamento definitivo degli elaborati  urbanistici  di
          competenza  ed  hanno  facolta'  di  chiedere  al  soggetto
          aggiudicatore o al concessionario o contraente generale  di
          porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari. 
              Art. 167. 
              Norme generali  sulla  procedura  di  approvazione  dei
          progetti 
              1. Le  procedure  di  istruttoria  e  approvazione  dei
          progetti sono completate nei tempi  previsti  dal  presente
          capo salvo che non siano interrotte o  sospese  su  istanza
          del soggetto  aggiudicatore;  anche  nell'ipotesi  di  piu'
          sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo'
          superare i novanta giorni, trascorsi i quali  le  procedure
          di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso. 
              2.  Ove  il  progetto   sia   incompleto,   carente   o
          contraddittorio, le amministrazioni  competenti  propongono
          al Ministero, nei termini  e  modi  previsti  dal  presente
          capo,  le   prescrizioni   per   la   corretta   successiva
          integrazione. Ove cio'  non  sia  possibile  per  l'assenza
          degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico
          recato dall'allegato  XXI,  le  amministrazioni  competenti
          concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi,  con
          la richiesta di rinvio del progetto a nuova  istruttoria  e
          l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello
          stesso. Il CIPE,  su  proposta  del  Ministero,  valuta  la
          rilevanza delle  carenze  e,  ove  necessario,  dispone  la
          chiusura della  procedura  e  il  rinvio  del  progetto  al
          soggetto  aggiudicatore.  Restano  fermi  i  commi  1  e  2
          dell'articolo 185 in merito alla richiesta di  integrazioni
          da parte della commissione speciale VIA. 
              3. Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e'
          istruito e approvato a  norma  dell'articolo  165  ai  fini
          della  intesa  sulla  localizzazione  dell'opera   e,   ove
          previsto, della valutazione  di  impatto  ambientale;  ogni
          altra  autorizzazione,  approvazione  e  parere,   comunque
          denominato,   e'   rilasciato   sul   progetto   definitivo
          dell'opera ai sensi dell'articolo 166. 
              4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali  e
          gli altri soggetti pubblici e privati  possono  partecipare
          alle  eventuali  procedure  di   valutazione   di   impatto
          ambientale nazionale, rimettendo le proprie  valutazioni  e
          osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo
          l'articolo  184,  comma  2.  Le  valutazioni   in   materia
          ambientale di competenza regionale sono emesse e  trasmesse
          al Ministero ai sensi degli articoli 165,  166  e  181,  in
          applicazione  delle  specifiche  normative  regionali,   in
          quanto compatibili con le previsioni del  presente  capo  e
          salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il  parere
          istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
          edilizi e' reso dalle sole  regioni  o  province  autonome,
          sentiti i comuni interessati, ai sensi  dell'articolo  165.
          Il parere istruttorio sul progetto definitivo e'  reso  dai
          singoli soggetti competenti con le modalita'  dell'articolo
          166, e seguenti; le province  partecipano  al  procedimento
          secondo le competenze loro attribuite. 
              5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare  la
          procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione  di
          impatto ambientale sulla scorta  del  progetto  definitivo,
          anche   indipendentemente   dalla   redazione    e    dalla
          approvazione del  progetto  preliminare;  in  tal  caso  il
          progetto definitivo  e'  istruito  e  approvato,  anche  ai
          predetti fini,  con  le  modalita'  e  nei  tempi  previsti
          dall'articolo 166. I Presidenti delle  regioni  e  province
          autonome interessate si pronunciano, sentiti i  Comuni  nel
          cui territorio si realizza l'opera. Il progetto  definitivo
          e'  integrato  dagli  elementi  previsti  per  il  progetto
          preliminare.   L'approvazione   del    progetto    comporta
          l'apposizione del vincolo espropriativo  e  la  contestuale
          dichiarazione di pubblica utilita'. 
              6.   Le   varianti   alla   localizzazione   dell'opera
          originariamente  risultante  dal  progetto   del   soggetto
          aggiudicatore possono essere  disposte  dal  CIPE,  con  la
          procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante
          nuova  rappresentazione   grafica   ovvero   mediante   una
          prescrizione  descrittiva  di  carattere   normativo.   Ove
          necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni  e
          le attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase
          progettuale  si  dia   corso   alla   verifica   preventiva
          dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96  e
          all'allegato XXI. A  tal  fine  la  proposta  di  variante,
          comunque formulata,  e'  tempestivamente  trasmessa,  prima
          dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali. 
              7.   Ove   il   CIPE   disponga   una   variazione   di
          localizzazione dell'opera in ordine alla  quale  non  siano
          state acquisite le valutazioni della competente commissione
          VIA o della regione competente in  materia  di  VIA,  e  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  o  il
          Presidente della  regione  competente  in  materia  di  VIA
          ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale,
          il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio o del Presidente della  regione
          competente, ovvero del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento
          dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione  della
          procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione
          sia variata e per le implicazioni  progettuali  conseguenti
          anche relative all'intera opera. La  procedura  di  VIA  e'
          compiuta in sede di approvazione del  progetto  definitivo,
          salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la
          reiterazione  della  procedura,   in   sede   di   progetto
          preliminare,   con   successiva   verifica   sul   progetto
          definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo
          il disposto di cui all'articolo 185, comma 5. 
              8. In alternativa all'invio su  supporto  cartaceo,  il
          soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  provvedere  alla
          trasmissione del progetto e degli elaborati necessari  alla
          approvazione dello stesso, muniti  di  firma  digitale,  su
          supporto informatico non modificabile.  Le  amministrazioni
          competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e
          opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono  di
          adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
          richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi
          tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto
          in forma cartacea ove richiesta. 
              9.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  e
          province autonome interessate sul  progetto  definitivo  di
          cui ai commi 5 e 7 del  presente  articolo  si  procede  ai
          sensi dell'articolo 165, comma 6. 
              10.   Sul   progetto   di   monitoraggio    ambientale,
          costituente parte  eventuale  del  progetto  definitivo  ai
          sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono  esprimersi
          sentiti i comuni e le province interessati, nel termine  di
          novanta giorni di cui all'articolo 166. 
              Art. 168. 
              Conferenza  di  servizi  e  approvazione  del  progetto
          definitivo 
              1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166  e'
          convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti,  o  suo  delegato,  ovvero  dal  capo  della
          struttura  tecnica  di  missione.   La   segreteria   della
          conferenza e' demandata alla struttura tecnica di  missione
          di cui all'articolo 163, di seguito denominata:  «struttura
          tecnica». 
              2. L'avviso  di  convocazione  e'  inviato,  anche  per
          telefax o posta elettronica, almeno quindici  giorni  prima
          della data della riunione, ai soggetti pubblici  e  privati
          competenti alla partecipazione al procedimento  secondo  le
          competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti.  A  tale
          fine, il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla  struttura
          tecnica la lista dei  soggetti  competenti  e  la  data  di
          ricezione, da parte degli stessi, del progetto  definitivo,
          nonche' una  relazione  illustrativa  delle  autorizzazioni
          necessarie,  recante  l'indicazione  delle   normative   di
          riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate
          e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa
          relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza  di
          servizi in quanto gestori  delle  interferenze  rilevate  o
          previste.  Ove  necessario,  nell'ambito  della  conferenza
          possono tenersi piu' riunioni preparatorie  e  istruttorie,
          anche con soggetti diversi in relazione  all'avanzamento  e
          all'ambito delle singole attivita'  istruttorie  e  possono
          essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
          ogni singolo soggetto  partecipante  alla  conferenza  deve
          comunicare  le  proprie  eventuali  proposte  motivate   di
          prescrizioni o varianti, compatibili con la  localizzazione
          qualora gia' approvata in  sede  di  progetto  preliminare,
          entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
          ricezione del  progetto  definitivo.  Le  proposte  possono
          essere  avanzate  nelle   riunioni   di   conferenza,   con
          dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato
          entro  il  predetto  termine  presso  la  segreteria  della
          conferenza. Le proposte  tardivamente  pervenute  non  sono
          prese in esame ai fini della approvazione del  progetto  da
          parte del CIPE. 
              3. La convocazione della conferenza  e'  resa  nota  ai
          terzi con avviso pubblicato, a seguito  della  convocazione
          della conferenza, sul sito internet del Ministero  e  delle
          regioni interessate secondo le procedure e le modalita'  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
          2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non  sia
          pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale
          omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di
          ricevimento dell'invito  alla  conferenza,  o  in  caso  di
          esclusione da invito o avviso di  avvio  del  procedimento,
          nel termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
          della convocazione della conferenza sui  sopraccitati  siti
          internet.  Qualora  il   responsabile   del   procedimento,
          verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta
          di partecipazione, il soggetto aggiudicatore  trasmette  il
          progetto  definitivo  all'interessato   e   comunica   alla
          struttura  tecnica  di  missione  la   data   dell'avvenuta
          consegna. I soggetti privati che non siano gestori di  reti
          e  opere  interferenti  o  soggetti   aggiudicatori   delle
          infrastrutture  non   intervengono   alla   conferenza.   I
          concessionari e i contraenti generali  possono  partecipare
          alla conferenza con funzione  di  supporto  alle  attivita'
          istruttorie. 
              4.  Il  procedimento  si  chiude  alla   scadenza   del
          novantesimo giorno dalla data  di  ricezione  del  progetto
          definitivo da parte  di  tutti  i  soggetti  invitati  alla
          conferenza   competenti   al   rilascio   di   permessi   e
          autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese  in
          esame le proposte pervenute prima della scadenza  predetta.
          Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto  dal
          presidente e dall'incaricato delle funzioni  di  segretario
          della stessa,  elenca  tutte  le  proposte  pervenute  e  i
          soggetti  invitati  che  non  hanno  presentato  tempestiva
          proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi  i
          diversi termini di cui alla sezione II. 
              5. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta
          di approvazione o rinvio del progetto a nuova  istruttoria,
          tenendo conto  di  tutte  le  proposte  di  prescrizioni  o
          varianti acquisite agli atti.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  approva  o
          rinvia a nuova  istruttoria  il  progetto,  accogliendo  le
          proposte di prescrizioni  e  varianti  compatibili  con  la
          localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali  e
          i limiti di  spesa  individuati  nel  progetto  preliminare
          laddove gia' approvato. 
              6. Ove risulti, dopo la chiusura della  conferenza,  la
          mancata  partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto
          competente e non invitato, allo  stesso  e'  immediatamente
          rimesso il progetto definitivo con facolta'  di  comunicare
          al  Ministero  la  propria  eventuale  proposta  entro   il
          successivo  termine  perentorio  di  novanta   giorni;   la
          proposta  e'  comunicata   al   CIPE   per   la   eventuale
          integrazione del provvedimento di approvazione. In casi  di
          particolare gravita', il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti   ovvero   il   Presidente   della   regione
          interessata  ai  lavori  possono  chiedere   al   CIPE   la
          sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more  della
          integrazione del provvedimento di approvazione.". 
              Per  il  riferimento   al   testo   del   comma   4-bis
          dell'articolo 166 del citato decreto legislativo n. 163 del
          2006 vedasi in nota precedente. 
              Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 3 del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "33.   L'espressione   «stazione   appaltante»    (...)
          comprende le amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri
          soggetti di cui all'articolo 32.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
              "5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'  personali  e   fatti   presso   l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione del certificato  non  sono  necessari  e  le
          suddette informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri,  con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31  maggio
          1965,  n.  575  (Disposizioni  contro   le   organizzazioni
          criminali di tipo mafioso, anche straniere): 
              "10. 1. Le persone alle quali sia stata  applicata  con
          provvedimento definitivo  una  misura  di  prevenzione  non
          possono ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici; 
              d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di  fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
              e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-bis.1. Dal termine  stabilito  per  la  presentazione
          delle liste e dei candidati  e  fino  alla  chiusura  delle
          operazioni di voto, alle persone sottoposte,  in  forza  di
          provvedimenti definitivi, alla  misura  della  sorveglianza
          speciale di pubblica sicurezza,  ai  sensi  della  presente
          legge,  e'  fatto  divieto  di  svolgere  le  attivita'  di
          propaganda elettorale previste dalla legge 4  aprile  1956,
          n.  212,  in  favore  o   in   pregiudizio   di   candidati
          partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 
              5-bis.2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1
          e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa
          pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza
          della condizione  di  sottoposto  in  via  definitiva  alla
          misura della sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza,
          richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda
          elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale
          concretamente. L'esistenza del fatto deve  risultare  anche
          da  prove  diverse   dalle   dichiarazioni   del   soggetto
          sottoposto alla misura di prevenzione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 46 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
              "1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,    anche
          contestuali all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e
          prodotte in sostituzione  delle  normali  certificazioni  i
          seguenti stati, qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          I.V.A.  e  di   qualsiasi   dato   presente   nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato." 
              Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
              "71. Modalita' dei controlli. 
              1.  Le  amministrazioni  procedenti  sono   tenute   ad
          effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
          casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita'  delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
          del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2   Disposizioni   relative   a   infrastrutture
          strategiche e insediamenti produttivi 
              1. Le disposizioni della parte II, titolo  IV(modalita'
          tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti
          generali) del presente regolamento si applicano  unicamente
          ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III,  capo
          IV,  del  codice.  Ai  predetti  contratti   si   applicano
          altresi', in quanto non derogate dalla  disciplina  dettata
          nella parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del  codice,  le
          disposizioni del presente regolamento: 
              a) della parte I(disposizioni comuni); 
              b) della parte II, titolo I(organi del  procedimento  e
          programmazione); 
              b-bis) dell' articolo 14, intendendosi il richiamo  ivi
          contenuto agli articoli 21 e 22,  riferito  rispettivamente
          agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice; 
              c) dell'articolo 48, comma 3; 
              d) della parte II, titolo III(sistema di qualificazione
          e requisiti per gli esecutori di lavori); 
              e) della parte II, titolo V(sistemi di realizzazione  e
          selezione delle offerte); 
              f) della parte II,  titolo  VI(garanzie  e  sistema  di
          garanzia globale); 
              g) della parte II, titolo VII(il contratto); 
              h) della parte II, titolo XI(lavori riguardanti i  beni
          del patrimonio culturale); 
              i)  della  parte  III(contratti  pubblici  relativi  ai
          servizi attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  nei
          settori ordinari); 
              l)   della   parte   VII(disposizioni   transitorie   e
          abrogazioni).". 
              Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207   del   2010,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16 Quadri economici 
              1. I quadri economici degli interventi sono predisposti
          con progressivo approfondimento in rapporto al  livello  di
          progettazione al quale sono riferiti e  con  le  necessarie
          variazioni  in  relazione  alla   specifica   tipologia   e
          categoria dell'intervento stesso e  prevedono  la  seguente
          articolazione del costo complessivo: 
              a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; 
              a.2) oneri della  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso
          d'asta; 
              b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
              1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
          dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
              2 - rilievi, accertamenti e indagini; 
              3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 
              4 - imprevisti; 
              5  -  acquisizione  aree  o   immobili   e   pertinenti
          indennizzi; 
              6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi  3  e
          4, del codice; 
              7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma
          7-bis,   del   codice,   spese   tecniche   relative   alla
          progettazione, alle necessarie  attivita'  preliminari,  al
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          alle conferenze di servizi,  alla  direzione  lavori  e  al
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          all'assistenza  giornaliera   e   contabilita',   l'importo
          relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
          codice, nella misura corrispondente  alle  prestazioni  che
          dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
              8 - spese per attivita' tecnico-amministrative connesse
          alla  progettazione,  di  supporto  al   responsabile   del
          procedimento, e di verifica e validazione; 
              9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
              10 - spese per pubblicita' e, ove previsto,  per  opere
          artistiche; 
              11 - spese per accertamenti di laboratorio e  verifiche
          tecniche  previste  dal  capitolato   speciale   d'appalto,
          collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed  altri
          eventuali collaudi specialistici; 
              12 -  I.V.A.,  eventuali  altre  imposte  e  contributi
          dovuti per legge. 
              2. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207   del   2010,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 47 Verifica attraverso strutture  tecniche  della
          stazione appaltante 
              1. La stazione  appaltante  provvede  all'attivita'  di
          verifica  della  progettazione   attraverso   strutture   e
          personale tecnico  della  propria  amministrazione,  ovvero
          attraverso strutture tecniche di altre  amministrazioni  di
          cui puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,  del
          codice. 
              2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere
          l'attivita' di verifica dei progetti, sono: 
              a) per lavori di importo pari o superiore a 20  milioni
          di  euro,  l'unita'  tecnica  della   stazione   appaltante
          accreditata, ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN
          ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; 
              b) per lavori di importo  inferiore  a  20  milioni  di
          euro: 
              1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 
              2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni  appaltanti
          ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 
              3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti,
          dotate di un sistema interno di controllo di qualita',  ove
          il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
              c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di  euro
          per  opere  puntuali  e  inferiore  alla  soglia   di   cui
          all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere
          a rete, il responsabile del  procedimento,  sempreche'  non
          abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli  uffici
          tecnici della stazione appaltante anche non  dotati  di  un
          sistema interno di controllo di qualita'. 
              3. Per sistema interno di  controllo  di  qualita',  ai
          fini di cui al comma 2, si intende: 
              a) per l'attivita' di verifica di progetti  relativi  a
          lavori di importo pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui
          all'articolo 28,  comma  1,  lettera  c),  del  codice,  un
          sistema coerente con i requisiti della  norma  UNI  EN  ISO
          9001; 
              b) per l'attivita' di verifica di progetti  relativi  a
          lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
          28,  comma  1,  lettera  c),  del  codice,  un  sistema  di
          controllo, formalizzato attraverso  procedure  operative  e
          manuali d'uso. 
              4. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  dello
          sviluppo economico in materia di vigilanza sugli  organismi
          di accreditamento, le unita' tecniche delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si  accreditano
          tramite  il  Servizio  tecnico   centrale   del   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici quali organismi di  ispezione
          di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI  EN  ISO/IEC
          17020; il Servizio tecnico centrale  provvede  altresi'  ad
          accertare per  le  unita'  tecniche  delle  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei
          sistemi interni di controllo della qualita' con i requisiti
          delle norma UNI EN ISO 9001. 
              5.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   4,   le
          amministrazioni  aggiudicatrici   possono   avvalersi   del
          Servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.  Per  gli  stessi  soggetti,  che  non  si
          avvalgono  del  Servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio
          superiore    dei    lavori    pubblici,    l'accreditamento
          dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento  del
          sistema di controllo interno di qualita',  coerente  con  i
          requisiti della norma UNI  EN  ISO  9001,  sono  rilasciati
          rispettivamente,   da   enti   partecipanti    all'European
          cooperation  for  accreditation  (EA)  e  da  Organismi  di
          certificazione    accreditati    da    enti    partecipanti
          all'European cooperation for accreditation (EA).". 
              Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207   del   2010,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne
          alla stazione appaltante 
              1. Nei casi di  inesistenza  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, nonche' nei casi  di  carenza  di
          organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del
          codice,  la  stazione  appaltante,  per  il   tramite   del
          responsabile del procedimento, affida l'appalto di  servizi
          avente ad  oggetto  la  verifica  della  progettazione,  ai
          seguenti soggetti: 
              a) per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di
          importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi
          di ispezione di tipo A e di tipo C,  accreditati  ai  sensi
          della norma europea  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  da  enti
          partecipanti  all'European  cooperation  for  accreditation
          (EA) secondo le disposizioni previste dal  decreto  di  cui
          all'articolo 46,  comma  2.  I  predetti  Organismi  devono
          garantire  l'assoluta  separazione,  sul   piano   tecnico,
          procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita'
          ispettive ed  altre  attivita'  con  queste  potenzialmente
          conflittuali. Tali  Organismi  devono  aver  costituito  al
          proprio interno una  struttura  tecnica  autonoma  dedicata
          all'attivita'  di  verifica  dei  progetti,  in   cui   sia
          accertata  mediante  l'accreditamento,  l'applicazione   di
          procedure   che   ne    garantiscano    l'indipendenza    e
          l'imparzialita';  i  predetti  Organismi  devono   altresi'
          dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento
          da  verificare,  di  non   essere   nelle   situazioni   di
          incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di  non
          avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre  anni,
          rapporti  di  natura  professionale  e  commerciale  con  i
          soggetti  coinvolti  nella   progettazione   in   caso   di
          progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti
          Organismi  di  ispezione  devono  altresi'  impegnarsi,  al
          momento dell'affidamento dell'incarico, a non  intrattenere
          rapporti  di  natura  professionale  e  commerciale  con  i
          soggetti  coinvolti  nella  progettazione   oggetto   della
          verifica  per  i  tre  anni  successivi  decorrenti   dalla
          conclusione dell'incarico; 
              b) per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a 20 milioni di euro: 
              1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con  le
          predette limitazioni; 
              2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere
          d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono  disporre
          di un sistema interno di controllo di qualita',  dimostrato
          attraverso il possesso della certificazione di  conformita'
          alla norma UNI EN ISO  9001,  rilasciata  da  Organismi  di
          certificazione    accreditati    da    enti    partecipanti
          all'European  cooperation  for  accreditation  (EA);   tale
          certificazione e' emessa secondo le  disposizioni  previste
          dal decreto di cui all'articolo 46,  comma  2,  in  termini
          tali da garantire l'assoluta separazione sul piano  tecnico
          e procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita'
          con  queste  potenzialmente  conflittuali.  Tali   soggetti
          devono aver costituito al  proprio  interno  una  struttura
          tecnica autonoma dedicata  all'attivita'  di  verifica  dei
          progetti, in cui sia accertata mediante la  certificazione,
          l'applicazione   di   procedure   che    ne    garantiscano
          indipendenza ed imparzialita'; i predetti  soggetti  devono
          altresi' dimostrare, in relazione  alla  progettazione  del
          singolo intervento  da  verificare,  di  non  essere  nelle
          situazioni di  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  50,
          comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli
          ultimi  tre  anni  rapporti  di  natura   professionale   e
          commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in
          caso di progettazione affidata a professionisti esterni.  I
          soggetti   devono   altresi'   impegnarsi,    al    momento
          dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti
          di  natura  professionale  e  commerciale  con  i  soggetti
          coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per  i
          tre   anni   successivi   decorrenti   dalla    conclusione
          dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici puo' accertare, con controlli
          a campione, l'effettiva coerenza  del  sistema  interno  di
          controllo di qualita' con i requisiti della  norma  UNI  EN
          ISO 9001. 
              2. Per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di
          importo pari o inferiore a  1.000.000  di  euro  per  opere
          puntuali ed inferiore alla soglia di cui  all'articolo  28,
          comma 1, lettera  c),  del  codice  per  opere  a  rete,  i
          soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere  d),  e),
          f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati  dal  possesso
          della certificazione di conformita' alla norma UNI  EN  ISO
          9001. 
              3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
          dei lavori  pubblici  puo'  accreditare  gli  Organismi  di
          ispezione di tipo A e  di  tipo  C  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti
          di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis,
          g) e h), del codice il possesso di un sistema  unitario  di
          controllo di qualita' coerente con i requisiti della  norma
          UNI EN ISO 9001. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne
          previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice. 
              4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1  devono
          dimostrare di essere in possesso dei  requisiti  minimi  di
          partecipazione alla  gara  per  l'affidamento  dei  servizi
          aventi ad oggetto la verifica, individuati  dalla  stazione
          appaltante come previsto all'articolo 50.". 
              Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207   del   2010,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di  quelli
          riuniti 
              1. Il concorrente singolo puo'  partecipare  alla  gara
          qualora sia in possesso dei requisiti  economico-finanziari
          e tecnico-organizzativi relativi alla categoria  prevalente
          per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso  dei
          requisiti  relativi  alla  categoria  prevalente   e   alle
          categorie scorporabili per i singoli importi.  I  requisiti
          relativi  alle   categorie   scorporabili   non   posseduti
          dall'impresa  devono  da  questa   essere   posseduti   con
          riferimento alla categoria prevalente. 
              2. Per i raggruppamenti temporanei di cui  all'articolo
          34, comma 1, lettera d), del  codice,  i  consorzi  di  cui
          all'articolo 34, comma 1, lettera  e),  del  codice,  ed  i
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  f),  del
          codice, di tipo orizzontale, i requisiti di  qualificazione
          economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti  nel
          bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da
          una impresa consorziata nella misura  minima  del  quaranta
          per cento dell'importo dei lavori; la restante  percentuale
          e' posseduta cumulativamente dalle mandanti o  dalle  altre
          imprese consorziate ciascuna nella misura minima del  dieci
          per cento dell'importo dei lavori. I lavori  sono  eseguiti
          dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo  nella
          percentuale corrispondente alle  quote  di  partecipazione,
          nel rispetto delle percentuali minime di  cui  al  presente
          comma.  Nell'ambito  dei  propri  requisiti  posseduti,  la
          mandataria in ogni caso  assume,  in  sede  di  offerta,  i
          requisiti  in  misura  percentuale  superiore  rispetto   a
          ciascuna delle  mandanti  con  riferimento  alla  specifica
          gara. 
              3. Per i raggruppamenti temporanei di cui  all'articolo
          34, comma 1, lettera d), del  codice,  i  consorzi  di  cui
          all'articolo 34, comma 1, lettera  e),  del  codice,  ed  i
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  f),  del
          codice, di tipo verticale, i  requisiti  di  qualificazione
          economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti
          dalla  mandataria   nella   categoria   prevalente;   nelle
          categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
          previsti per  l'importo  dei  lavori  della  categoria  che
          intende assumere e  nella  misura  indicata  per  l'impresa
          singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili
          non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla  mandataria
          con riferimento alla categoria prevalente. 
              4. Per i soggetti di  cui  all'articolo  34,  comma  1,
          lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2  e  3
          rispettivamente  nel  caso  di  concorrente   singolo,   di
          raggruppamento di tipo orizzontale e di  raggruppamento  di
          tipo verticale. 
              5. Se  il  singolo  concorrente  o  i  concorrenti  che
          intendano riunirsi in  raggruppamento  temporaneo  hanno  i
          requisiti di cui al presente articolo, possono  raggruppare
          altre imprese qualificate anche per  categorie  ed  importi
          diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione  che  i
          lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti  per
          cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
          complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna  sia
          almeno pari all'importo dei  lavori  che  saranno  ad  essa
          affidati. 
              6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando  ai
          sensi dell'articolo 53, comma 3, del codic e devono  essere
          posseduti dalle imprese attestate per prestazioni  di  sola
          esecuzione, attraverso un progettista associato o  indicato
          in sede di offerta in grado di dimostrarli,  scelto  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere  d),  e),
          f), f-bis, g) e  h),  del  codice,  e  sono  costituiti  in
          rapporto all'ammontare delle spese di progettazione: 
              a) dai  requisiti  indicati  all'articolo  263  qualora
          l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore
          a 100.000 euro; 
              b) dai requisiti  indicati  all'articolo  267,  qualora
          l'importo delle spese  di  progettazione  sia  inferiore  a
          100.000 euro. 
              Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
          costruzione  devono  possedere  i  requisiti  di  cui  alla
          lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione
          o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto
          tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d),
          e), f), f-bis), g) e h), del  codice,  laddove  i  predetti
          requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio  staff
          di progettazione. 
              7.  In  riferimento  all'articolo  37,  comma  11,  del
          codice,  ai  fini  della  partecipazione  alla   gara,   il
          concorrente, singolo o riunito in raggruppamento,  che  non
          possiede la qualificazione in ciascuna delle  categorie  di
          cui  all'articolo  107,  comma  2,  per  l'intero   importo
          richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve
          possedere i requisiti mancanti relativi  a  ciascuna  delle
          predette categorie di cui  all'articolo  107,  comma  2,  e
          oggetto  di  subappalto,  con  riferimento  alla  categoria
          prevalente.   Resta   fermo   il    limite    massimo    di
          subappaltabilita' nella misura del trenta per cento fissata
          dall'articolo  170,  comma  1,   per   ciascuna   categoria
          specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di
          invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera  di
          invito, ove prevedano lavorazioni relative ad  una  o  piu'
          categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo  non
          superiore ai 150.000  euro  e  singolarmente  superiore  al
          quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
          codice  indicano  per  ciascuna  di  esse  i  requisiti  di
          qualificazione ai sensi dell'articolo 90. 
              8.  Le  imprese  qualificate  nella  I   e   nella   II
          classifica, non in possesso,  ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 1,  della  certificazione  del  sistema  di  qualita'
          aziendale conforme alle norme europee della  serie  UNI  EN
          ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento  temporaneo
          o consorzio ordinario di concorrenti  agli  affidamenti  di
          contratti per i quali sia richiesta al concorrente  singolo
          un'attestazione per classifiche superiori.". 
              Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207   del   2010,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66 Partecipazioni azionarie 
              1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere
          b)  e  ff),  i  soggetti   indicati   agli   articoli   34,
          limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a  partecipare   alle
          procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi
          a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonche' le  regioni  e
          le province autonome non  possono  possedere,  a  qualsiasi
          titolo, direttamente o indirettamente,  una  partecipazione
          al capitale di una SOA. 
              2. Le associazioni nazionali  di  categoria  che  hanno
          sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
          dipendenti delle imprese edili ed affini o di  comparto,  e
          le associazioni nazionali  rappresentative  delle  stazioni
          appaltanti possono possedere azioni di una SOA  nel  limite
          massimo  complessivo  del  venti  per  cento  del  capitale
          sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura  massima
          del dieci per cento. Al  fine  di  garantire  il  principio
          dell'uguale partecipazione  delle  parti  interessate  alla
          qualificazione, la  partecipazione  al  capitale  da  parte
          delle predette associazioni di categoria e' ammessa qualora
          nella medesima SOA vi sia partecipazione in  uguale  misura
          da  parte  di  associazione  di   stazioni   appaltanti   e
          viceversa. 
              3. Chiunque, a qualsiasi titolo,  intenda  acquisire  o
          cedere, direttamente o indirettamente,  una  partecipazione
          azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla
          SOA stessa, allegando la documentazione richiesta  al  fine
          del rilascio del nulla osta  da  parte  dell'Autorita'.  La
          SOA, valutata l'esistenza dei presupposti  di  legittimita'
          dell'operazione di cessione azionaria, invia  all'Autorita'
          la richiesta di nulla osta al trasferimento  azionario.  La
          richiesta  di  nulla  osta  e'  necessaria  anche   per   i
          trasferimenti azionari all'interno della compagine  sociale
          esistente. Si intendono acquisite o  cedute  indirettamente
          le partecipazioni  azionarie  trasferite  tramite  societa'
          controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile,
          societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona. 
              4.   L'Autorita',   entro   sessanta    giorni    dalla
          comunicazione,  puo'   vietare   il   trasferimento   della
          partecipazione quando essa puo' influire sulla  correttezza
          della gestione della SOA o puo' compromettere il  requisito
          dell'indipendenza a norma dell'articolo  64,  comma  4;  il
          decorso del termine  senza  che  l'Autorita'  adotti  alcun
          provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso
          di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per  una
          sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla  osta  si
          considera decaduto se le  SOA  non  trasmettono  copia  del
          libro soci aggiornato  ovvero  la  richiesta  avanzata  dal
          socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci
          dell'avvenuta cessione  di  azioni,  entro  il  termine  di
          novanta giorni decorrenti dalla data di  comunicazione  del
          nulla osta ovvero,  in  caso  di  mancanza  di  nulla  osta
          espresso,  decorrenti  dalla   data   di   formazione   del
          silenzio-assenso. 
              5. Il trasferimento  della  partecipazione,  una  volta
          avvenuto, e' comunicato  all'Autorita'  e  alla  SOA  entro
          quindici giorni. 
              6.  L'Autorita'  puo'  negare   l'autorizzazione   alla
          partecipazione  azionaria  della  SOA,  nei  confronti  dei
          soggetti  diversi  dal  comma  1,  allorche'  il   soggetto
          titolare della partecipazione possa influire sulla corretta
          gestione  delle  SOA  o  compromettere  il   requisito   di
          indipendenza.". 
              Si riporta il testo del  comma  10  dell'art.  267  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
          2010, come modificato dalla presente legge: 
              "10.  I  servizi  di  cui  all'articolo  252   il   cui
          corrispettivo  complessivo  stimato,  determinato   secondo
          quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a  20.000
          euro  possono  essere  affidati  secondo  quanto   previsto
          dall'articolo 125,  comma  11,  del  codice,  nel  rispetto
          dell'articolo 125, comma  10,  primo  periodo,  del  codice
          medesimo." . 
              Si riporta il testo dell'art. 357  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  207  del  2010,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 357 Norme transitorie 
              1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del
          procedimento   e   programmazione)   sono   di    immediata
          applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione  alla
          data di entrata in vigore del regolamento. 
              2. Le disposizioni della parte II, titolo  II,  capo  I
          (progettazione), non si applicano alle progettazioni i  cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          regolamento,   nonche',   in   caso   di   affidamento   di
          progettazioni senza pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
          progettazioni in cui, alla data di entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare  le   offerte.   Alle   suddette   progettazioni
          continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel
          titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554.
          Per le progettazioni in corso e per  quelle  bandite  prima
          della  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  le
          stazioni appaltanti hanno facolta' di adeguare il  progetto
          in conformita' delle disposizioni della  parte  II,  titolo
          II, capo I(progettazione). 
              3. Le disposizioni della  parte  II,  titolo  II,  capo
          II(verifica del progetto) non si applicano alle  opere  per
          le quali sia gia' stato approvato, alla data di entrata  in
          vigore del regolamento, il progetto  da  porre  a  base  di
          gara. Alle  suddette  opere  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
          n. 554. 
              4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di
          realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo
          VI, capo I (garanzie), titolo VII (il  contratto),  non  si
          applicano ai contratti i cui bandi  o  avvisi  con  cui  si
          indice una gara siano pubblicati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente regolamento, nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano  ad
          applicarsi le disposizioni contenute nei titoli  V,  VII  e
          VIII,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554. 
              5. Le disposizioni della parte II, titolo VI,  capo  II
          (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti  i
          cui bandi o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano
          pubblicati a decorrere da un anno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  regolamento,  nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui gli inviti a presentare le  offerte  siano
          inviati a decorrere da un  anno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento. 
              6.  Le  disposizioni  della  parte  II,   titolo   VIII
          (esecuzione  dei  lavori),  titolo  IX  (contabilita'   dei
          lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non  si  applicano
          all'esecuzione, contabilita' e collaudo dei  lavori  per  i
          quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento,
          siano  gia'  stati  stipulati  i  relativi  contratti.   Ai
          suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni
          contenute  nei  titoli  IX,  XI  e  XII,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta
          ferma la  validita'  dei  contratti  gia'  stipulati  e  da
          stipulare, per la cui esecuzione e' prevista  nel  bando  o
          nell'avviso di gara  ovvero  nella  lettera  di  invito  la
          qualificazione  in  una  o  piu'  categorie  previste   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34." 
              7. Le disposizioni della parte II,  titolo  XI  (lavori
          riguardanti  i  beni   del   patrimonio   culturale),   con
          esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247,  non
          si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si
          indice una gara siano pubblicati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente regolamento, nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano  ad
          applicarsi le disposizioni contenute nel  titolo  XIII  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
          n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti
          la verifica dei progetti dei beni del patrimonio  culturale
          non si applicano alle opere per le  quali  sia  gia'  stato
          approvato, alla data di entrata in vigore del  regolamento,
          il progetto da porre a base di gara.  Alle  suddette  opere
          continuano ad applicarsi le  disposizioni  contenute  negli
          articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              8. In relazione alla parte II,  titolo  XI,  fino  alla
          data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
          cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3
          agosto  2000,  n.  294,   come   modificato   dal   decreto
          ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. 
              9. Le disposizioni della parte  III(contratti  pubblici
          relativi   a   servizi   attinenti    all'architettura    e
          all'ingegneria nei settori ordinari) non  si  applicano  ai
          contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice  una  gara
          siano pubblicati precedentemente alla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  regolamento,  nonche',  in  caso  di
          contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,   ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte. Alle suddette  procedure  continuano
          ad applicarsi le disposizioni contenute  nel  titolo  IV  e
          negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              10. Le disposizioni della parte IV (contratti  pubblici
          relativi a forniture e altri servizi nei settori  ordinari)
          e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i
          cui bandi o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente regolamento, nonche',  in  caso  di  contratti
          senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
              11. Le disposizioni della parte VI (contratti  eseguiti
          all'estero), non si applicano ai contratti i  cui  bandi  o
          avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano   pubblicati
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          regolamento,  nonche',   in   caso   di   contratti   senza
          pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,  alla
          data di entrata in vigore del presente  regolamento,  siano
          gia' stati inviati gli inviti a presentare le  offerte.  Ai
          contratti di cui alla parte  VI,  titolo  I,  del  presente
          regolamento  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          contenute nel titolo XIV del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              12.  Le  attestazioni  rilasciate  nella  vigenza   del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, hanno validita' fino alla  naturale  scadenza  prevista
          per ciascuna  di  esse;  gli  importi  ivi  contenuti,  dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento,  si  intendono  sostituiti
          dai valori riportati all'articolo 61, commi  4  e  5.  Sono
          escluse le attestazioni relative alle categorie OG  11,  OS
          7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di  cui  all'allegato  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  e  rilasciata  ai
          sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come  modificato  dal
          D.M.  24  ottobre  2001,  n.  420,  che  cessano  di  avere
          validita' a decorrere dal  trecentosessantaseiesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
          (eliminate alcune categorie non ammesse  al  «Visto»  della
          Corte dei conti). 
              12-bis.  I  certificati  di  esecuzione   dei   lavori,
          relativi alla categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni,   sono   utilizzabili    ai    fini    della
          qualificazione nella categoria OS 20-A di  cui  allegato  A
          annesso al presente regolamento. Le  attestazioni  relative
          alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza  del  citato
          regolamento di cui decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 34 del 2000, possono essere  utilizzate  ai  fini  della
          partecipazione  alle  gare   in   cui   e'   richiesta   la
          qualificazone nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A
          annesso al presente regolamento. 
              13. Le attestazioni relative alle categorie OG  10,  OG
          11, OS 7, OS 8, OS  12,  OS  18,  OS  20,  OS  21,  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000,  n.  294,
          come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n.  420,  la  cui
          scadenza interviene nel periodo intercorrente tra  la  data
          di pubblicazione del presente  regolamento  e  la  data  di
          entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino
          alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento.
          (eliminate alcune categorie non ammesse  al  «Visto»  della
          Corte dei conti). 
              14. In  relazione  ai  certificati  di  esecuzione  dei
          lavori, emessi fino  al  trecentosessantacinquesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          contenenti una o piu' delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS
          12, OS 18, OS 21 di cui  all'allegato  A  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  rilasciata  ai  sensi
          del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24
          ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base  di  contratti  i
          cui bandi o avvisi siano stati pubblicati  in  vigenza  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di
          bandi o avvisi, sulla base di contratti  per  i  quali  gli
          inviti a presentare  le  offerte  siano  stati  inviati  in
          vigenza del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti,  su  richiesta
          dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono
          ad  emettere  nuovamente  per  intero  i   certificati   di
          esecuzione dei lavori secondo  l'allegato  B.1,  indicando,
          nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le  categorie  individuate
          nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti  a
          quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera  di
          invito, fermo restando  quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 5. Qualora,  nel  quadro  1  dell'allegato  B.1,  sia
          presente la categoria OG  11  di  cui  all'allegato  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B  e  6.3-B,  dell'allegato  B.1,
          sono indicate, in  luogo  della  categoria  OG  11  di  cui
          all'allegato  A  del  presente  regolamento,  le  categorie
          specialistiche affidate, tra  quelle  individuate  con  gli
          acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e  OS  30  nell'allegato  A  del
          presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria
          OG 11 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono.  Ai
          fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di
          cui all'allegato A  annesso  al  presente  regolamento,  le
          stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa  interessata
          o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente  i
          certificati   di    esecuzione    dei    lavori    relativi
          rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero  alle  categorie
          OG 3, OG  6,  OS  21  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni,  laddove  relativi   a   lavorazioni   anche
          ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di
          cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo
          l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,  indicando,
          nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte  attribuita
          a ciascuna delle categorie individuate nel citato  allegato
          A annesso al presente regolamento,  fermo  restando  quanto
          previsto  all'  articolo  83,  comma  5.   Il   riferimento
          all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3  e  4,
          85, comma 2, e 86, comma 1, si intende  sostituito  con  il
          riferimento all'allegato B.1. 
              15. A  decorrere  dal  trecentosessantaseiesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
          certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o  piu'
          delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS  21  di
          cui  all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,  individuata  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, e  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  3
          agosto 2000, n. 294, come modificato dal  D.M.  24  ottobre
          2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui  bandi
          o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.   34,
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti  a
          presentare le offerte siano stati inviati  in  vigenza  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34,  sono  emessi  dalle   stazioni   appaltanti,   secondo
          l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
          le  categorie  individuate  nell'allegato  A  del  presente
          regolamento, corrispondenti a quelle previste nel  bando  o
          nell'avviso o  nella  lettera  di  invito,  fermo  restando
          quanto previsto all'articolo  83,  comma  5.  Qualora,  nel
          quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11
          di cui all'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B,  6.2-B
          e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in  luogo  della
          categoria  OG  11  di  cui  all'allegato  A  del   presente
          regolamento,  le  categorie  specialistiche  affidate,  tra
          quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e  OS
          30 nell'allegato A del  presente  regolamento,  di  cui  le
          lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, si  compongono.  Ai  fini  della  qualificazione  nelle
          categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A  annesso  al
          presente regolamento, le stazioni appaltanti  provvedono  a
          emettere i certificati di esecuzione  dei  lavori  relativi
          rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero  alle  categorie
          OG 3, OG  6,  OS  21  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni, ove verifichino la presenza  di  lavorazioni
          anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS
          35 di cui all' allegato A annesso al presente  regolamento,
          secondo l'allegato B.1  annesso  al  presente  regolamento,
          indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte
          attribuita  a  ciascuna  delle  categorie  individuate  nel
          citato allegato A annesso al  presente  regolamento,  fermo
          restando quanto previsto all'  articolo  83,  comma  5.  Il
          riferimento all'allegato B, contenuto  negli  articoli  83,
          commi 3 e 4, 85,  comma  2,  e  86,  comma  1,  si  intende
          sostituito con il riferimento all'allegato B.1. 
              16. Per trecentosessantacinque giorni  successivi  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  i
          soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  ai
          fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui
          si indice una gara  nonche'  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione   di   bandi   o   avvisi   ai   fini   della
          predisposizione  degli   inviti   a   presentare   offerte,
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio  2000,  n.  34  e  le  categorie  del
          relativo  allegato  A.  Per  trecentosessantacinque  giorni
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  ai  fini  della  partecipazione   alle   gare
          riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG  10,  OG
          11, OS 7, OS 8, OS  12,  OS  18,  OS  20,  OS  21,  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2  individuata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000,  n.  294,
          come modificato dal  D.M.  24  ottobre  2001,  n.  420,  la
          dimostrazione del  requisito  relativo  al  possesso  della
          categoria richiesta avviene  mediante  presentazione  delle
          attestazioni di  qualificazione  rilasciate  dalle  SOA  in
          vigenza del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, purche' in  corso  di  validita'  alla
          data di entrata in vigore del  presente  regolamento  anche
          per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  comma   13.
          (eliminate alcune categorie non ammesse  al  «Visto»  della
          Corte dei conti). 
              17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate  dalle
          SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A,  OS  2-B,
          OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
          20-B, OS 21 e OS 35, di cui  all'allegato  A  del  presente
          regolamento,  possono  essere  utilizzate,  ai  fini  della
          partecipazione    alle    gare,     a     decorrere     dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore  del   presente   regolamento.   (eliminate   alcune
          categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti. 
              18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la  verifica
          relativa ai lavori di cui  alla  lettera  a),  puo'  essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle  stazioni  appaltanti
          fino al centottantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui  all'articolo  46,  comma  2;  in
          relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo  di  tre
          anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
          regolamento gli uffici tecnici  della  stazione  appaltante
          sono  esentati  dal  possesso  del  sistema  di   controllo
          interno. 
              19. In relazione all'articolo 50, per un periodo di tre
          anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
          regolamento, il requisito di cui al comma  1,  lettera  a),
          puo' essere anche riferito ad attivita'  di  progettazione,
          direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma
          1,  lettera  b),  puo'  essere  soddisfatto  attraverso  la
          dimostrazione  di  almeno  quattro  servizi   analoghi   di
          progettazione, direzione  dei  lavori  o  collaudo  per  un
          importo complessivo almeno  pari  a  quello  oggetto  della
          verifica da affidare. 
              20. In relazione alle disposizioni di cui  all'articolo
          64, comma 2, le SOA si adeguano  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  regolamento,  dandone
          comunicazione  all'Autorita'.  In  caso   di   inadempienza
          l'Autorita' dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui
          all'articolo 68. 
              21. In relazione all'articolo  66,  comma  1,  le  SOA,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente regolamento, adeguano la propria  composizione
          azionaria al divieto di partecipazione per  i  soggetti  di
          cui  all'articolo  3,  comma  1,   lettera   ff),   dandone
          comunicazione all'Autorita'. 
              22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17  e
          all' articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla  data
          di entrata in vigore del regolamento, nonche', in  caso  di
          contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,   ai
          contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno  dalla
          data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora
          stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  (seguiva
          un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In
          relazione all' articolo 107, comma 2, nel suddetto  periodo
          transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all' articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              23. In relazione all'articolo 87, in  deroga  a  quanto
          previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in
          vigore del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, svolgevano la  funzione  di  direttore
          tecnico, possono conservare  l'incarico  presso  la  stessa
          impresa. 
              24. In relazione agli articoli 88, commi da 2  a  7,  e
          104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o
          degli avvisi con cui si indice una gara nonche' in caso  di
          contratti senza pubblicazione di bandi  o  avvisi  ai  fini
          della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la
          qualificazione  SOA  e  la  qualificazione   a   contraente
          generale mediante avvalimento si applicano a decorrere  dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento. 
              25.    In    relazione    all'articolo    89,     entro
          trecentosessantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento,  l'Autorita'  provvede  ad
          individuare le informazioni  che  devono  essere  riportate
          nelle attestazioni di qualificazione. 
              26. Le disposizioni di cui all'articolo  97,  comma  5,
          non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio
          classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente
          generale presentate prima della data di entrata  in  vigore
          del presente regolamento. 
              27. In relazione all'articolo  100,  comma  1,  lettera
          c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in  possesso  di
          attestazioni  SOA  per   classifica   illimitata,   possono
          documentare  l'esistenza  del  requisito  a   mezzo   copia
          conforme  delle  attestazioni  possedute,  nei  limiti   di
          validita' di cui all'articolo 98,  comma  1,  del  presente
          regolamento, secondo quanto prescritto  dall'articolo  189,
          comma 5, del codice. 
              28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e  3,  101,
          comma 2, e 102, comma 2,  entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore  del  regolamento,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti provvede a  verificare
          il possesso dei requisiti di ordine  generale  riferiti  ai
          responsabili di progetto ed  ai  responsabili  di  cantiere
          delle imprese che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento, risultano  in  possesso  dell'attestazione  di
          qualificazione  a  contraente  generale.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4. 
              29.  In  relazione  all'articolo  248,  comma  5,   con
          riferimento ai lavori di cui alle categorie  OS  2-A  e  OS
          2-B, per la qualificazione in  classifiche  inferiori  alla
          III, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  fermo
          restando quanto previsto  dall'articolo  182  del  medesimo
          decreto, la direzione tecnica puo' essere affidata anche  a
          soggetto dotato di esperienza professionale  acquisita  nei
          suddetti lavori quale direttore di cantiere per un  periodo
          non inferiore  a  cinque  anni  da  comprovare  con  idonei
          certificati  di  esecuzione  dei  lavori  attestanti   tale
          condizione rilasciati dall'autorita' preposta  alla  tutela
          dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le
          attivita' culturali  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti possono  essere  definiti  o
          individuati   eventuali   altri    titoli    o    requisiti
          professionali equivalenti. 
              30. In relazione all'articolo  274,  comma  1,  secondo
          periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa,
          il responsabile del procedimento della stazione  appaltante
          fornisce al responsabile del procedimento della centrale di
          committenza dati, informazioni e  documentazione  rilevanti
          in ordine alla fase di esecuzione del contratto,  anche  in
          relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni
          di cui al titolo IV.". 
              Si riporta il testo dell'art. 358  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  207  del  2010,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 358. Disposizioni abrogate 
              1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del  codice,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento, fermo restando quanto disposto dall'  articolo
          357, sono abrogati: 
              a) gli articoli 337, 338,  342,  343,  344,  348  della
          legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 
              b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 marzo 1999, n. 117; 
              c)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554; 
              d)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34; 
              e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12,  13,  14,
          15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,  33,  34  e
          37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19  aprile
          2000, n. 145; 
              f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001, n. 384; 
              g) il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile
          2002, n. 101; 
              h) il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti 27 maggio 2005  in  tema  di  qualificazione  del
          contraente generale; 
              i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 novembre  2005,  recante  «affidamento  e  gestione  dei
          servizi sostitutivi di mensa».". 
              Si riporta il testo della declaratoria della  categoria
          OS 35 dell'Allegato A del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 207 del  2010,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "OS 35: Interventi a basso impatto ambientale 
              Riguarda la costruzione e la manutenzione di  qualsiasi
          opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di  scavo
          non  invasive.  Comprende   in   via   esemplificativa   le
          perforazioni orizzontali guidate  e  non,  con  l'eventuale
          riutilizzo e sfruttamento delle  opere  esistenti,  nonche'
          l'utilizzo di tecnologie di  video-ispezione,  risanamento,
          rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture  interrate
          ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali 
              Tabella sintetica delle categorie 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              Si  riporta  il  testo   dell'art.   10   del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10. Beni culturali. 
              1. Sono  beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili
          appartenenti allo Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed
          istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
          di lucro, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, che presentano interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un  interesse  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricompense fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o   etnoantropologica
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.". 
              Si riporta il testo dell'art.  12  del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 12. Verifica dell'interesse culturale. 
              1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre cinquanta anni,  se  mobili,  o  ad  oltre
          settanta  anni,   se   immobili,   sono   sottoposte   alle
          disposizioni della presente Parte fino  a  quando  non  sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il  Ministero  fissa,  con  propri  decreti  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la sdemanializzazione,  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.". 
              Si riporta il testo dell'art.  54  del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 54. Beni inalienabili. 
              1. Sono inalienabili i beni del  demanio  culturale  di
          seguito indicati: 
              a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
              b)  gli  immobili  dichiarati  monumenti  nazionali   a
          termini della normativa all'epoca vigente; 
              c)  le  raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
              d) gli archivi; 
              d-bis)   gli   immobili   dichiarati    di    interesse
          particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
          3, lettera d); 
              d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
          incluse  in  raccolte  appartenenti  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo 53. 
              2. Sono altresi' inalienabili: 
              a)  le   cose   appartenenti   ai   soggetti   indicati
          all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
          anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
          fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto
          dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con  esito
          negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili,  ai
          fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12,  commi
          4, 5 e 6; 
              b) [le cose mobili che siano opera di autore vivente  o
          la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta  anni,  se
          incluse  in  raccolte  appartenenti  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo 53]; 
              c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di  cui
          all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli  documenti
          di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati  al
          medesimo articolo 53; 
              d) [le cose immobili appartenenti ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 53  dichiarate  di  interesse  particolarmente
          importante, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  lettera
          d)]. 
              3. I beni e le cose di cui  ai  commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti  di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo  per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
              4. I beni e le cose indicati ai commi  1  e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.". 
              Si riporta il testo dell'art.  59  del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 59. Denuncia di trasferimento. 
              1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in  parte,  a
          qualsiasi titolo, la proprieta' o,  limitatamente  ai  beni
          mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati  al
          Ministero. 
              2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: 
              a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in  caso
          di  alienazione  a  titolo  oneroso   o   gratuito   o   di
          trasferimento della detenzione; 
              b) dall'acquirente, in caso di  trasferimento  avvenuto
          nell'ambito di procedure di vendita forzata o  fallimentare
          ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti  di  un
          contratto di alienazione non concluso; 
              c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a
          causa  di  morte.   Per   l'erede,   il   termine   decorre
          dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
          dichiarazione  ai  competenti  uffici  tributari;  per   il
          legatario, il termine decorre dalla comunicazione  notarile
          prevista  dall'articolo  623  del  codice   civile,   salva
          rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 
              3.   La   denuncia   e'   presentata   al    competente
          soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 
              4. La denuncia contiene: 
              a)   i   dati   identificativi   delle   parti   e   la
          sottoscrizione delle medesime  o  dei  loro  rappresentanti
          legali; 
              b) i dati identificativi dei beni; 
              c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; 
              d)  l'indicazione  della  natura  e  delle   condizioni
          dell'atto di trasferimento; 
              e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai
          fini delle eventuali comunicazioni  previste  dal  presente
          Titolo. 
              5. Si considera non avvenuta la  denuncia  priva  delle
          indicazioni  previste  dal  comma  4  o   con   indicazioni
          incomplete o imprecise.". 
              Si riporta il testo dell'art.  67  del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 67. Altri casi di uscita temporanea. 
              1. Le cose e i beni  culturali  indicati  nell'articolo
          65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere  autorizzati
          ad uscire temporaneamente anche quando: 
              a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani
          che  ricoprono,  presso  sedi  diplomatiche  o   consolari,
          istituzioni comunitarie  o  organizzazioni  internazionali,
          cariche che comportano il  trasferimento  all'estero  degli
          interessati, per un periodo non superiore alla  durata  del
          loro mandato; 
              b) costituiscano l'arredamento delle sedi  diplomatiche
          e consolari all'estero; 
              c) debbano essere sottoposti  ad  analisi,  indagini  o
          interventi di  conservazione  da  eseguire  necessariamente
          all'estero; 
              d) la  loro  uscita  sia  richiesta  in  attuazione  di
          accordi culturali con  istituzioni  museali  straniere,  in
          regime di reciprocita' e  per  la  durata  stabilita  negli
          accordi medesimi, che non puo' essere superiore  a  quattro
          anni, rinnovabili una sola volta; 
              2.  Non  e'   soggetta   ad   autorizzazione   l'uscita
          temporanea dal territorio della  Repubblica  dei  mezzi  di
          trasporto  aventi  piu'  di  settantacinque  anni  per   la
          partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo  che
          sia  per  essi  intervenuta  la  dichiarazione   ai   sensi
          dell'articolo 13.". 
              Si riporta il testo dell'art. 146  del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 146. Autorizzazione. 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini  dell'articolo  142,  o  in
          base alla legge, a termini degli articoli 136,  143,  comma
          1,  lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,  ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predispone ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma
          1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b),  c)  e  d),  nonche'
          della  positiva  verifica  da  parte  del   Ministero,   su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante e, ove non sia  reso  entro  il
          termine di novanta giorni dalla ricezione  degli  atti,  si
          considera favorevole. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. [Abrogato]. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          28 maggio 2010, n. 85  (Attribuzione  a  comuni,  province,
          citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
          attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio  2009,  n.
          42), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 Tipologie dei beni 
              1. I beni immobili statali e i beni mobili  statali  in
          essi eventualmente presenti che ne costituiscono  arredo  o
          che sono posti al loro servizio che, a titolo non  oneroso,
          sono  trasferiti  ai  sensi  dell'articolo  3   a   Comuni,
          Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
              a) i beni appartenenti al demanio marittimo e  relative
          pertinenze, come  definiti  dall'articolo  822  del  codice
          civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
          esclusione  di   quelli   direttamente   utilizzati   dalle
          amministrazioni statali; 
              b) i beni appartenenti al  demanio  idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
              1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
              2) dei laghi di ambito sovraregionale per i  quali  non
          intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
              c)  gli  aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del  codice
          della navigazione; 
              d) le miniere  e  le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
              e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
          quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
          in  uso  al  Ministero  della  difesa  che  possono  essere
          trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto  non  ricompresi
          tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
          nazionale, non oggetto delle procedure di cui  all'articolo
          14-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
          n. 191,  nonche'  non  funzionali  alla  realizzazione  dei
          programmi  di  riorganizzazione  dello  strumento  militare
          finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
          citate  funzioni,  attraverso   gli   specifici   strumenti
          riconosciuti al  Ministero  della  difesa  dalla  normativa
          vigente. 
              5. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          legislativo,   nell'ambito   di   specifici   accordi    di
          valorizzazione  e  dei  conseguenti   programmi   e   piani
          strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i
          contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento
          alle Regioni e  agli  altri  enti  territoriali,  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 3, del citato codice,  dei  beni  e
          delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. 
              5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo  Stato
          e gli enti  territoriali  per  la  razionalizzazione  o  la
          valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari,  gia'
          sottoscritti alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo,   possono   essere   attribuiti,   su
          richiesta,  all'ente  che  ha  sottoscritto   l'accordo   o
          l'intesa ovvero ad altri  enti  territoriali,  qualora  gli
          enti sottoscrittori  dell'accordo  o  intesa  non  facciano
          richiesta di attribuzione a  norma  del  presente  decreto,
          salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi
          dal  trasferimento  ovvero  altrimenti  disciplinati.   Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa
          ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita  la
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti  termini
          e modalita' per la cessazione dell'efficacia  dei  predetti
          accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 
              5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
          adottato entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
          non trova applicazione qualora  gli  accordi  o  le  intese
          abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo  quanto
          previsto dall'articolo 2,  comma  196-bis  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte Costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale.". 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 del  citato
          decreto legislativo n. 85 del 2010: 
              "4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma  3,  le  Regioni  e  gli  enti
          locali che  intendono  acquisire  i  beni  contenuti  negli
          elenchi di cui al comma  3  presentano,  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dei  citati  decreti,  un'apposita
          domanda  di  attribuzione  all'Agenzia  del   demanio.   Le
          specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
          la  relativa  tempistica   ed   economicita'   nonche'   la
          destinazione  del  bene  medesimo  sono  contenute  in  una
          relazione   allegata   alla   domanda,   sottoscritta   dal
          rappresentante legale  dell'ente.  Per  i  beni  che  negli
          elenchi di cui al comma 3 sono individuati  in  gruppi,  la
          domanda di attribuzione  deve  riferirsi  a  tutti  i  beni
          compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare  le
          finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
          base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
          entro  i  successivi  sessanta  giorni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  Regioni
          e gli enti locali interessati,  un  ulteriore  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   riguardante
          l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  che  costituisce
          titolo per la trascrizione e per la voltura  catastale  dei
          beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.". 
              Si riporta il testo dell'art.  7  del  decreto-legge  8
          luglio  2002,  n.  138  (Interventi  urgenti   in   materia
          tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
          farmaceutica e per il sostegno  dell'economia  anche  nelle
          aree svantaggiate), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178 e  successive  modificazioni  e
          integrazioni: 
              "Art. 7. ANAS. 
              1. In attuazione delle disposizioni contenute nel  capo
          III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  e
          per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi  ivi
          previsti,  l'Ente  nazionale  per   le   strade   ANAS   e'
          trasformato in societa' per azioni con la denominazione di:
          «ANAS Societa' per azioni - anche ANAS» con  effetto  dalla
          data dell'assemblea di cui al comma 7. 
              1-bis. [Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per  azioni,
          di seguito denominata "ANAS  Spa",  in  conto  aumento  del
          capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
          individuata con decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          461, e successive  modificazioni.  La  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui  al  primo  periodo
          produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del  codice
          civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi
          dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici  competenti
          provvedono, se necessario, alle  conseguenti  attivita'  di
          trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
          modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
          829, primo comma, del codice  civile,  dei  beni  demaniali
          trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e  di
          iscrizione  dei  beni  nel  bilancio  della  societa'  sono
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
          a 2345 del codice civile]. 
              1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
          conferisce all'ANAS Spa,  con  proprio  decreto,  in  conto
          aumento  del  capitale  sociale,  in  tutto  o  in   parte,
          l'ammontare  dei  residui  passivi  dovuto   all'ANAS   Spa
          medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  quantificato
          l'importo da conferire e  sono  definite  le  modalita'  di
          erogazione  dello  stesso.  Per  gli  anni  successivi   si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  f),
          della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              1-quater. L'ANAS Spa e'  autorizzata  a  costituire,  a
          valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
          importo pari al valore dei residui passivi dovuto  all'ANAS
          Spa di cui al  comma  1-ter.  Detto  fondo  e'  finalizzato
          principalmente alla copertura degli oneri di  ammortamento,
          anche   relativamente   ai   nuovi   investimenti,   e   al
          mantenimento della rete stradale e autostradale  nazionale,
          nonche' alla copertura  degli  oneri  inerenti  l'eventuale
          ristrutturazione societaria. 
              1-quinquies.  Sono  di  competenza  dell'ANAS  Spa   le
          entrate derivanti  dall'utilizzazione  dei  beni  demaniali
          relativamente ai quali  esercita  i  diritti  ed  i  poteri
          dell'ente proprietario in virtu' della concessione  di  cui
          al comma  2,  la  cui  riscossione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste dal capo III del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra  l'ANAS  Spa  e
          l'Agenzia delle entrate. 
              1-sexies.... . 
              2. All'ANAS Spa  sono  attribuiti  con  concessione  ai
          sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1992,  n.  359,  di  seguito  denominata  «concessione»,  i
          compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g),
          nonche' l), del decreto legislativo 26  febbraio  1994,  n.
          143. L'ANAS Spa  approva  i  progetti  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva  i
          progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di
          cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143, e ad essa  compete  l'emanazione  di
          tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327. La concessione e' assentita entro  il  31  dicembre
          2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di
          intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
          stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
          l'altro: 
              a) le modalita' di esercizio da  parte  del  concedente
          dei poteri di vigilanza e di indirizzo  sull'attivita'  del
          concessionario; 
              b) le modalita', ivi compreso il ricorso  ai  contratti
          di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per  gestione,
          manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade  ed
          autostrade statali e per la costruzione di nuove strade  ed
          autostrade statali; 
              c)  le  modalita'  per   l'erogazione   delle   risorse
          finanziarie  occorrenti  per  l'espletamento  dei   compiti
          affidati in concessione, e per la copertura degli  oneri  a
          carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
          esercitati fino alla trasformazione; 
              d) la durata della concessione, comunque, non superiore
          a cinquanta anni. 
              4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, e' approvato lo  schema  dello
          statuto  di  ANAS  Spa.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di intesa con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  quanto  attiene  agli
          aspetti finanziari, da adottarsi entro lo  stesso  termine,
          e' approvato lo schema della  convenzione  di  concessione.
          Con le  medesime  modalita'  sono  approvate  le  eventuali
          successive modifiche dello statuto o della  convenzione  di
          concessione   anche    tenendo    conto    delle    diverse
          caratteristiche economiche e tecniche della rete  stradale,
          nonche' i relativi contratti di servizio. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in
          base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio.
          Entro tre mesi  dalla  prima  assemblea,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, sono designati uno o piu' soggetti  di  adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima  del  patrimonio  sociale.   Entro   tre   mesi   dal
          ricevimento  della  relazione  giurata,  il  consiglio   di
          amministrazione  della   societa'   determina   il   valore
          definitivo del capitale sociale nei limiti  del  valore  di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non superiore a  quella  risultante  dall'applicazione  dei
          criteri di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342. 
              5-bis. L'ANAS Spa, svolge i compiti ad essa affidati di
          cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143,  relativamente
          a talune tratte  stradali  o  autostradali  assoggettate  o
          assoggettabili   a   pedaggio   reale   o   figurativo    o
          corrispettivi di servizi. 
              6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e delle finanze, che esercita i diritti  dell'azionista  di
          concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              7.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli  organi  sociali  previsti  dallo  statuto
          stesso sono effettuati  dalla  prima  assemblea  che  viene
          convocata, a cura dell'amministratore  dell'Ente  nazionale
          per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla  emanazione
          dei decreti di cui al comma 4. 
              8.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del
          presente decreto tiene luogo degli adempimenti  in  materia
          di costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti  dalle
          vigenti disposizioni. 
              9. Il rapporto di lavoro del personale alle  dipendenze
          dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al  momento  della
          trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua  ad  essere
          disciplinato dalle precedenti disposizioni. 
              10.   Agli   atti   ed   operazioni    connesse    alla
          trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si  applica
          la  disciplina  tributaria  di  cui  all'articolo  19   del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma
          4, del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 
              11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita' previste dall'articolo 12 della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. L'ANAS  Spa  puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni. 
              12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
          durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
          del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
          sindacale,  gli  stessi  componenti  del  consiglio  e  del
          collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le  strade  -
          ANAS.  Sono  assicurate  per  le   attivita'   oggetto   di
          concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate  all'Ente
          nazionale per le strade - ANAS. Fino alla  efficacia  della
          concessione  di  cui  al  comma  2  l'ANAS   Spa   continua
          nell'adempimento  di  tutti  i  compiti   e   le   funzioni
          attribuiti  all'Ente  nazionale  per  le  strade   -   ANAS
          utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
          si applicano le norme  ed  i  provvedimenti  pertinenti  il
          predetto Ente. L'ANAS Spa succede  nei  rapporti  attivi  e
          passivi dell'Ente nazionale per  le  strade  -  ANAS.  Ogni
          riferimento all'ANAS, contenuto  in  leggi,  regolamenti  o
          provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa. 
              12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
          per le strade in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione sono da intendere a  tutti  gli
          effetti  debiti  dello  Stato.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          per l'ammortamento del debito.". 
              Si riporta il testo del comma 1026  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              "  1026.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2007,   ai
          finanziamenti pubblici erogati  ad  ANAS  Spa  a  copertura
          degli investimenti funzionali ai compiti  di  cui  essa  e'
          concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di
          tali investimenti si applicano le disposizioni  valide  per
          il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui
          all'articolo 1, commi 86 e  87,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  1.560
          milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009
          comprensiva, per gli  anni  medesimi,  dell'importo  di  60
          milioni di euro, da destinare al  rimborso  delle  rate  di
          ammortamento dei mutui contratti da  ANAS  Spa  di  cui  al
          contratto di programma 2003-2005.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  6  dell'art.  4  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente
          legge: 
              "6.   E'   istituito,   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   il   «Fondo   per   le
          infrastrutture portuali», destinato a finanziare  le  opere
          infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
          e' ripartito, previa intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi  nazionali
          di riparto, e  con  le  singole  regioni  interessate,  per
          finanziamenti  specifici  riguardanti  i   singoli   porti,
          nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
          programmazione economica, con decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito,  con
          il decreto di cui al comma 8, una quota  non  superiore  al
          cinquanta    per    cento    delle    risorse     destinate
          all'ammortamento  del  finanziamento  statale  revocato  ai
          sensi del comma 7, ancora disponibili, da  utilizzare  come
          spesa ripartita in  favore  delle  Autorita'  portuali  che
          abbiano speso, alla data del 31 dicembre  2009,  una  quota
          superiore  almeno  all'80  per  cento   dei   finanziamenti
          ottenuti fino a tale  data.  Inoltre  le  predette  risorse
          devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
          alla realizzazione di  opere  immediatamente  cantierabili,
          finalizzate a rendere  le  strutture  operative  funzionali
          allo sviluppo dei traffici.".