Art. 5 
 
 
                         Costruzioni private 
 
  1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione  del  «silenzio  assenso»  per  il  rilascio  del
permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia
di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella
prassi: la «cessione di cubatura»; 
    d)  la  registrazione  dei  contratti  di  ((  trasferimento   ))
immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione  all'autorita'  locale
di pubblica sicurezza; 
    e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione
l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione «acustica»; 
    f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)  esclusione  della   procedura   di   valutazione   ambientale
strategica (VAS) per gli strumenti  attuativi  di  piani  urbanistici
gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
  (( h-bis) modalita' di intervento in presenza  di  piani  attuativi
seppur decaduti. )) 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1)  all'articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola
«autocertificazione » e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione»; 
      (( 1-bis) all'articolo 5,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: )) 
      ((  «4-bis.  Lo  sportello  unico  per  l'edilizia  accetta  le
domande, le dichiarazioni, le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i
relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente  con
modalita'  telematica  e  provvede   all'inoltro   telematico   della
documentazione  alle  altre  amministrazioni  che  intervengono   nel
procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento
e di trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche  individuate
ai sensi dell'articolo  34-quinquies  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo  2006,
n. 80. Tali modalita' assicurano l'interoperabilita'  con  le  regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; )) 
      2) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 -  (Procedimento  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari.»; 
  3) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). - 1. Le regioni,
con proprie leggi, determinano  forme  e  modalita'  per  l'eventuale
esercizio  del  potere   sostitutivo   nei   confronti   dell'ufficio
dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso
di costruire». 
  4) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si  ha
parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
per  singola  unita'  immobiliare  il  2  per  cento   delle   misure
progettuali.»; 
  5) all'articolo 59,  comma  2,  le  parole:  «Il  Ministro  per  le
infrastrutture e i trasporti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  6) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora  le  autorizzazioni
previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire  concesse,
per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di». 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
«nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro». 
      2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
«nonche' di quelli»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «previsti  dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine
del comma e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  segnalazione,  ((
corredata  delle  ))  dichiarazioni,  attestazioni  e   asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici,  puo'  essere  presentata  ((
mediante posta raccomandata ))  con  avviso  di  ricevimento,  ((  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita'  telematica;  ))  in  tal  caso  la  segnalazione  si
considera  presentata   al   momento   della   ricezione   da   parte
dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
      «6-bis. Nei casi di Scia in materia  edilizia,  il  termine  di
sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.». 
      c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7  agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
culturale. 
      3.  Per  garantire  certezza  nella  circolazione  dei  diritti
edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n.  2),  e'
inserito il seguente: 
        (( «2-bis) i contratti  che  trasferiscono,  costituiscono  o
modificano i diritti edificatori  comunque  denominati,  previsti  da
normative statali o regionali, ovvero da strumenti di  pianificazione
territoriale». )) 
      ((  3-bis.  Per  agevolare   il   trasferimento   dei   diritti
immobiliari, dopo  il  comma  49  dell'articolo  31  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: )) 
      (( «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in  vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  ovvero  per  la  cessione  del
diritto  di  superficie,  possono  essere  rimossi,  dopo  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento,  con
convenzione in forma  pubblica  stipulata  a  richiesta  del  singolo
proprietario  e  soggetta  a  trascrizione   per   un   corrispettivo
proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale,  determinato,
anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari  ad  una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del  comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma  e'
stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. )) 
  (( 49-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  49-bis  si  applicano
anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380
)) ». 
    4. Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei  beni
immobili, la registrazione  dei  contratti  di  ((  trasferimento  ))
aventi ad oggetto immobili o  comunque  diritti  immobiliari  assorbe
l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo  1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,  n.
191. 
  ((  4-bis.  Per  agevolare  la  circolazione   delle   informazioni
concernenti gli immobili, e' abolito il  divieto  di  riutilizzazione
commerciale  dei  dati  ipotecari  e  catastali.  E'  consentito   il
riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni  catastali  e
ipotecari a fini commerciali o non commerciali  diversi  dallo  scopo
iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i  quali  i
documenti sono stati  prodotti,  fermo  restando  il  rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati  personali.  E'  comunque
consentita la fornitura di documenti, dati e  informazioni  da  parte
dell'Agenzia  del  territorio,  in  formato  elaborabile,   su   base
convenzionale, secondo modalita', tempi  e  costi  da  stabilire  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  abrogato.
Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per
cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della  legge  n.  311
del 2004, e successive modificazioni. La tabella  allegata  al  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e
successive  modificazioni,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al
presente comma acquistano efficacia  a  decorrere  dal  1º  settembre
2011. )) 
    5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del  permesso
di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile  abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma  3,
e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al  coordinamento  degli
strumenti  urbanistici  di  cui  ((  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 6, )) per gli edifici adibiti a civile  abitazione,  ai
fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del  rilascio  del
permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
acustica di riferimento». 
    6. Per  semplificare  l'accesso  di  cittadini  ed  imprese  agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  gli  elaborati
tecnici allegati alle  delibere  di  adozione  o  approvazione  degli
strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti,  sono  pubblicati
nei siti informatici delle amministrazioni comunali,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
    8.  Per  semplificare  le  procedure  di  attuazione  dei   piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti  a
valutazione ambientale strategica non  e'  sottoposto  a  valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo  delle  nuove
previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di
edificabilita', gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
condizioni  di   sostenibilita'   ambientale   delle   trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione
ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita'   sono
comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma». 
      (( 8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:
)) 
  (( «Qualora, decorsi due anni  dal  termine  per  l'esecuzione  del
piano particolareggiato, non abbia trovato  applicazione  il  secondo
comma,  nell'interesse  improcrastinabile   dell'Amministrazione   di
dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune,  limitatamente
all'attuazione anche parziale di comparti  o  comprensori  del  piano
particolareggiato decaduto, accoglie  le  proposte  di  formazione  e
attuazione di  singoli  subcomparti,  indipendentemente  dalla  parte
restante del comparto, per iniziativa  dei  privati  che  abbiano  la
titolarita' dell'intero  sub-comparto,  purche'  non  modifichino  la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie  rispettando  gli
stessi rapporti dei parametri urbanistici dello  strumento  attuativo
decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma  non  costituiscono
variante urbanistica e sono approvati dal  consiglio  comunale  senza
l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 )) ». 
    9. Al fine di incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
edilizio   esistente   nonche'   di   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, (( le Regioni )) approvano entro  sessanta  giorni
(( dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
presente decreto )) specifiche  leggi  per  incentivare  tali  azioni
anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 
      a) il riconoscimento di una volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
quella preesistente come misura premiale; 
      b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse; 
      c) l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione  d'uso,
purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
complementari; 
      d) le modifiche della sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
    10. Gli interventi di cui al comma 9  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
    11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
comma si applica l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni  d'uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre  a  quanto  previsto
nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni ((  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, )) e sino all'entrata in vigore della  normativa  regionale,
si applicano, altresi', le seguenti disposizioni: 
      a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle
destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
compatibili o complementari; 
  ((  b)  i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla  legislazione
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono
approvati dalla giunta comunale. )) 
    14. Decorso il termine di 120 giorni (( dalla data di entrata  in
vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ))  le
disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 10, e al secondo periodo  del  comma  11,  sono  immediatamente
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
all'approvazione  delle  specifiche  leggi   regionali.   Fino   alla
approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva  da  riconoscere
quale  misura  premiale,  ai  sensi  del  comma  9,  lettera  a),  e'
realizzata in misura non  superiore  complessivamente  al  venti  per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
previsto. 
    15. All'articolo 2, comma 12, del decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23  le  parole  «1º  maggio  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1º luglio 2011». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia - Testo A), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 5. Sportello unico per l'edilizia. 
              1.  Le  amministrazioni  comunali,  nell'ambito   della
          propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
          esercizio in forma associata delle strutture ai  sensi  del
          capo V, Titolo II del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
          di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un  ufficio
          denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
          rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove  occorra,
          le altre amministrazioni tenute a  pronunciarsi  in  ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di denuncia di inizio attivita'. 
              2. Tale ufficio provvede in particolare: 
              a) alla ricezione delle denunce di inizio  attivita'  e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni altro atto di assenso comunque denominato  in  materia
          di attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato  di
          agibilita',   nonche'   dei   progetti   approvati    dalla
          Soprintendenza ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
          36, 38 e 46 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          490; 
              b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
          a),  anche  mediante   predisposizione   di   un   archivio
          informatico contenente i necessari elementi normativi,  che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in via  telematica,  alle  informazioni  sugli  adempimenti
          necessari per lo svolgimento delle procedure  previste  dal
          presente regolamento, all'elenco delle domande  presentate,
          allo stato del loro iter procedurale, nonche'  a  tutte  le
          possibili informazioni utili disponibili; 
              d)   all'adozione,   nelle   medesime   materie,    dei
          provvedimenti   in   tema   di   accesso    ai    documenti
          amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse  ai
          sensi dell'articolo 22 e  seguenti  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
              e)  al  rilascio  dei  permessi   di   costruire,   dei
          certificati di  agibilita',  nonche'  delle  certificazioni
          attestanti le prescrizioni normative  e  le  determinazioni
          provvedimentali       a       carattere        urbanistico,
          paesaggistico-ambientale, edilizio  e  di  qualsiasi  altro
          tipo  comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi   di
          trasformazione edilizia del territorio; 
              f)  alla  cura  dei  rapporti   tra   l'amministrazione
          comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate  a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza o denuncia, con particolare  riferimento  agli
          adempimenti connessi all'applicazione della  parte  seconda
          del testo unico. 
              3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
          certificato di agibilita', l'ufficio  di  cui  al  comma  1
          acquisisce direttamente, ove questi non  siano  stati  gia'
          allegati dal richiedente: 
              a) il parere dell'A.S.L. nel  caso  in  cui  non  possa
          essere   sostituito   da   una   dichiarazione   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 1; 
              b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in
          ordine al rispetto della normativa antincendio. 
              4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari  ai
          fini  dell'acquisizione,  anche  mediante   conferenza   di
          servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,   14-ter,
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti  di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare: 
              a) le autorizzazioni e  certificazioni  del  competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; 
              b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di  cui
          all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare; 
              c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
          1990, n. 374; 
              d) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  55  del  codice
          della navigazione; 
              e) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n.  490,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela  dei   beni   culturali,   si   procede   ai   sensi
          dell'articolo 25 del decreto legislativo 29  ottobre  1999,
          n. 490; 
              f)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 6 della legge  16  aprile  1973,  n.  171,  e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento    al    piano    comprensoriale     previsto
          dall'articolo  5  della  stessa  legge,   per   l'attivita'
          edilizia nella laguna veneta, nonche'  nel  territorio  dei
          centri storici di Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole
          di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
              g) il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              h)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 
              i) il nulla-osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  in
          tema di aree naturali protette. 
              4-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  accetta  le
          domande,   le   dichiarazioni,    le    segnalazioni,    le
          comunicazioni e i relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
          presentati  dal  richiedente  con  modalita'  telematica  e
          provvede all'inoltro telematico della  documentazione  alle
          altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
          quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento  e  di
          trasmissione  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
          individuate  ai  sensi   dell'articolo   34-quinquies   del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Tali
          modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole
          tecniche definite dal regolamento  ai  sensi  dell'articolo
          38, comma 3, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  380   del   2001,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 34. Interventi eseguiti in  parziale  difformita'
          dal permesso di costruire 
              1. Gli interventi e le  opere  realizzati  in  parziale
          difformita'  dal  permesso  di  costruire  sono  rimossi  o
          demoliti a cura e spese dei responsabili  dell'abuso  entro
          il termine congruo fissato  dalla  relativa  ordinanza  del
          dirigente o del  responsabile  dell'ufficio.  Decorso  tale
          termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese
          dei medesimi responsabili dell'abuso. 
              2.  Quando  la  demolizione  non  puo'  avvenire  senza
          pregiudizio  della  parte  eseguita  in   conformita',   il
          dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio  applica   una
          sanzione pari al doppio del costo di produzione,  stabilito
          in base alla legge 27 luglio  1978,  n.  392,  della  parte
          dell'opera  realizzata  in  difformita'  dal  permesso   di
          costruire, se ad uso residenziale, e  pari  al  doppio  del
          valore  venale,  determinato  a  cura  della  agenzia   del
          territorio, per le opere adibite ad usi diversi  da  quello
          residenziale. 
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
          22,  comma  3,  eseguiti  in  parziale  difformita'   dalla
          denuncia di inizio attivita'. 
              2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
          non si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in
          presenza di violazioni di altezza,  distacchi,  cubatura  o
          superficie coperta che  non  eccedano  per  singola  unita'
          immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  380   del   2001,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 59. Laboratori 
              1.  Agli  effetti  del  presente   testo   unico   sono
          considerati laboratori ufficiali: 
              a)  i  laboratori  degli  istituti   universitari   dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
              b) il laboratorio  di  scienza  delle  costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
              b-bis) il  laboratorio  dell'Istituto  sperimentale  di
          rete ferroviaria italiana spa; 
              b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente  nazionale  per
          le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando  lo  stesso
          ad  effettuare  prove  di  crash  test  per   le   barriere
          metalliche. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sentito il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  puo'
          autorizzare con proprio  decreto,  ai  sensi  del  presente
          capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali  da
          costruzione,  comprese  quelle  geotecniche  su  terreni  e
          rocce. 
              3. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'.". 
              Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  380   del   2001,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 82. Eliminazione  o  superamento  delle  barriere
          architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti  al
          pubblico. 
              1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici
          e privati aperti  al  pubblico  che  sono  suscettibili  di
          limitare l'accessibilita' e la visitabilita'  di  cui  alla
          sezione  prima  del  presente  capo,   sono   eseguite   in
          conformita' alle disposizioni di cui alla  legge  30  marzo
          1971, n. 118,  e  successive  modificazioni,  alla  sezione
          prima del  presente  capo,  al  regolamento  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,  n.
          503,  recante  norme  per  l'eliminazione  delle   barriere
          architettoniche, e al D.M.  14  giugno  1989,  n.  236  del
          Ministro dei lavori pubblici. 
              2.  Per  gli  edifici  pubblici  e  privati  aperti  al
          pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490, nonche'  ai  vincoli  previsti  da
          leggi speciali aventi le medesime finalita',  nel  caso  di
          mancato rilascio del nulla osta da  parte  delle  autorita'
          competenti alla tutela del  vincolo,  la  conformita'  alle
          norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento
          delle barriere architettoniche puo' essere  realizzata  con
          opere provvisionali,  come  definite  dall'articolo  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,  n.
          164, sulle quali sia stata acquisita  l'approvazione  delle
          predette autorita'. 
              3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti
          di esecuzione dei lavori  riguardanti  edifici  pubblici  e
          aperti al pubblico, di  cui  al  comma  1,  rese  ai  sensi
          dell'articolo 22, sono allegate una documentazione  grafica
          e una dichiarazione di conformita' alla  normativa  vigente
          in  materia  di  accessibilita'  e  di  superamento   delle
          barriere architettoniche, anche ai sensi del  comma  2  del
          presente articolo. 
              4. Il rilascio del permesso di costruire per  le  opere
          di cui al  comma  1  e'  subordinato  alla  verifica  della
          conformita' del progetto compiuta  dall'ufficio  tecnico  o
          dal tecnico  incaricato  dal  comune.  Il  dirigente  o  il
          responsabile   del   competente   ufficio   comunale,   nel
          rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui
          al comma  1,  deve  accertare  che  le  opere  siano  state
          realizzate  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di eliminazione delle barriere  architettoniche.  A
          tal fine puo' richiedere al  proprietario  dell'immobile  o
          all'intestatario   del   permesso    di    costruire    una
          dichiarazione resa sotto forma di perizia  giurata  redatta
          da un tecnico abilitato. 
              5. La richiesta di modifica di  destinazione  d'uso  di
          edifici  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico   e'
          accompagnata dalla dichiarazione di  cui  al  comma  3.  Il
          rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla
          verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo
          stato dell'immobile. 
              6. Tutte le opere realizzate negli edifici  pubblici  e
          privati   aperti   al   pubblico   in   difformita'   dalle
          disposizioni vigenti in  materia  di  accessibilita'  e  di
          eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
          difformita'   siano    tali    da    rendere    impossibile
          l'utilizzazione   dell'opera   da   parte   delle   persone
          handicappate, sono dichiarate inagibili. 
              7.  Il  progettista,  il  direttore  dei   lavori,   il
          responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed
          il collaudatore, ciascuno per la propria  competenza,  sono
          direttamente responsabili, relativamente ad opere  eseguite
          dopo l'entrata in vigore della legge 5  febbraio  1992,  n.
          104,  delle  difformita'  che   siano   tali   da   rendere
          impossibile  l'utilizzazione  dell'opera  da  parte   delle
          persone handicappate. Essi sono  puniti  con  l'ammenda  da
          5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi  albi
          professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 
              8. I piani di cui  all'articolo  32,  comma  21,  della
          legge n. 41 del  1986,  sono  modificati  con  integrazioni
          relative  all'accessibilita'  degli   spazi   urbani,   con
          particolare   riferimento   all'individuazione    e    alla
          realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
          semafori acustici per non  vedenti,  alla  rimozione  della
          segnaletica   installata   in   modo   da   ostacolare   la
          circolazione delle persone handicappate. 
              9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi  alle
          disposizioni di cui all'articolo 27 della citata  legge  n.
          118  del  1971,  all'articolo  2  del  citato   regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          384 del 1978, alle disposizioni di cui alla  sezione  prima
          del presente capo, e al citato D.M. 14 giugno 1989, n.  236
          del Ministro dei lavori pubblici. Le norme dei  regolamenti
          edilizi  comunali  contrastanti  con  le  disposizioni  del
          presente articolo perdono efficacia.". 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  14-quater
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "3. Al di fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  117,
          ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  si  pronuncia  entro  sessanta
          giorni, previa intesa con la Regione  o  le  Regioni  e  le
          Province autonome interessate,  in  caso  di  dissenso  tra
          un'amministrazione statale  e  una  regionale  o  tra  piu'
          amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa  con  la
          Regione e gli enti locali interessati, in caso di  dissenso
          tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
          o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta  entro
          trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei  Ministri
          puo' essere comunque adottata. Se il motivato  dissenso  e'
          espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in  una
          delle materie  di  propria  competenza,  il  Consiglio  dei
          Ministri  delibera  in   esercizio   del   proprio   potere
          sostitutivo con  la  partecipazione  dei  Presidenti  delle
          Regioni o delle Province autonome interessate.". 
              Si riporta il testo dell'art. 19 della legge  7  agosto
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi)  come
          modificato dalla presente legge: 
              "19.Segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  -
          Scia. 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. [Il presente articolo non si applica alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'articolo 20]. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6, restano altresi'  ferme  le
          disposizioni   relative   alla   vigilanza   sull'attivita'
          urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle  sanzioni
          previste dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.". 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          380 del 2001 e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20  ottobre
          2001, n. 245, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 380 del 2001: 
              "Art. 22. Interventi subordinati a denuncia  di  inizio
          attivita'. 
              1.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di   inizio
          attivita' gli interventi non  riconducibili  all'elenco  di
          cui all'articolo 10 e all'articolo 6,  che  siano  conformi
          alle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici,    dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita' le varianti a permessi  di  costruire  che
          non incidono sui parametri urbanistici e sulle  volumetrie,
          che non modificano la destinazione  d'uso  e  la  categoria
          edilizia,  non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza  urbanistica
          ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio  del  certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso  di  costruzione  dell'intervento   principale   e
          possono essere  presentate  prima  della  dichiarazione  di
          ultimazione dei lavori. 
              3. In alternativa al  permesso  di  costruire,  possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
              a)  gli   interventi   di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
              b)  gli  interventi   di   nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
          diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici   generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              4. Le regioni a statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'articolo 44. 
              5. Gli interventi di cui al comma 3  sono  soggetti  al
          contributo di costruzione ai  sensi  dell'articolo  16.  Le
          regioni possono individuare con legge gli altri  interventi
          soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da  quelli
          di  cui  al  comma  3,  assoggettati   al   contributo   di
          costruzione definendo criteri e parametri per  la  relativa
          determinazione. 
              6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2  e  3  che  riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela
          storico-artistica    o     paesaggistica-ambientale,     e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,  in
          particolare, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo del pagamento del contributo di costruzione di  cui
          all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo  periodo
          del comma 5. In questo caso la violazione della  disciplina
          urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni  di   cui   all'articolo   44   ed   e'   soggetta
          all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2643 del  codice  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione. 
              Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione
          : 
              1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di  beni
          immobili; 
              2)  i  contratti  che  costituiscono,  trasferiscono  o
          modificano il diritto di usufrutto  su  beni  immobili,  il
          diritto  di  superficie,  i  diritti   del   concedente   e
          dell'enfiteuta; 
              2-bis) i contratti che trasferiscono,  costituiscono  o
          modificano  i  diritti  edificatori  comunque   denominati,
          previsti  da  normative  statali  o  regionali,  ovvero  da
          strumenti di pianificazione territoriale; 
              3) i  contratti  che  costituiscono  la  comunione  dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti; 
              4) i contratti che costituiscono o modificano  servitu'
          prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto
          di abitazione; 
              5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti  menzionati
          nei numeri precedenti; 
              6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione  forzata
          si trasferiscono la proprieta' di  beni  immobili  o  altri
          diritti reali immobiliari, eccettuato il  caso  di  vendita
          seguita nel processo di liberazione  degli  immobili  dalle
          ipoteche a favore del terzo acquirente; 
              7) gli atti e le sentenze di  affrancazione  del  fondo
          enfiteutico; 
              8) i contratti di locazione di beni immobili che  hanno
          durata superiore a nove anni; 
              9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione  o
          cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti,  per  un
          termine maggiore di tre anni; 
              10) i contratti di societa' e  di  associazione  con  i
          quali si conferisce il godimento  di  beni  immobili  o  di
          altri diritti reali immobiliari,  quando  la  durata  della
          societa' o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o  e'
          indeterminata; 
              11) gli atti di costituzione  dei  consorzi  che  hanno
          l'effetto indicato dal numero precedente; 
              12) i contratti di anticresi; 
              13) le transazioni che hanno per  oggetto  controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 
              14)  le  sentenze  che  operano  la  costituzione,   il
          trasferimento  o  la  modificazione  di  uno  dei   diritti
          menzionati nei numeri precedenti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 12 del  decreto-legge  21
          marzo 1978, n.  59  (Norme  penali  e  processuali  per  la
          prevenzione e la repressione di gravi  reati),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191: 
              "Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento  o
          a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
          un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato  o  di  parte  di
          esso ha l'obbligo di  comunicare  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza, entro quarantotto  ore  dalla  consegna
          dell'immobile,  la  sua  esatta  ubicazione,   nonche'   le
          generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
          che assume la disponibilita' del bene  e  gli  estremi  del
          documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
          richiesto all'interessato. 
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, i soggetti di cui al  primo  comma  hanno
          l'obbligo di provvedere alla  comunicazione,  all'autorita'
          di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
          stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
          corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 
              La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
          effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
          data della ricevuta postale. 
              Nel caso di violazione delle disposizioni indicate  nei
          commi precedenti si applica la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  103  a  euro  1.549.  La
          violazione   e'   accertata   dagli   organi   di   polizia
          giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del  comune  ove  si
          trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
          proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto
          non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre  1975,
          n. 706.". 
              Si riporta il testo del comma  370  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "370. I documenti, i dati e le  informazioni  catastali
          ed  ipotecarie  sono  riutilizzabili  commercialmente,  nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
          ed informazioni  catastali,  i  riutilizzatori  commerciali
          autorizzati devono corrispondere un importo  fisso  annuale
          determinato con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze; per l'acquisizione originaria di  documenti,  dati
          ed informazioni ipotecarie,  i  riutilizzatori  commerciali
          autorizzati  devono  corrispondere   i   tributi   previsti
          maggiorati nella misura del 20 per cento.  L'importo  fisso
          annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
          rideterminati  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
          complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati  e
          documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati
          di   un   adeguato   rendimento   degli   investimenti    e
          dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate  le
          categorie  di  ulteriori  servizi  telematici  che  possono
          essere forniti dall'Agenzia del  territorio  esclusivamente
          ai riutilizzatori  commerciali  autorizzati  a  fronte  del
          pagamento di un corrispettivo da determinare con lo  stesso
          decreto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26  ottobre
          1995, n. 447  (Legge  quadro  sull'inquinamento  acustico),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8.Disposizioni in materia di impatto acustico. 
              1. I  progetti  sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
          n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui  ai  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  agosto  1988,
          n. 377 , e successive modificazioni, e  27  dicembre  1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio
          1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
          tutela   dall'inquinamento   acustico   delle   popolazioni
          interessate. 
              2. Nell'ambito delle  procedure  di  cui  al  comma  1,
          ovvero su  richiesta  dei  comuni,  i  competenti  soggetti
          titolari dei  progetti  o  delle  opere  predispongono  una
          documentazione   di   impatto   acustico   relativa    alla
          realizzazione,  alla  modifica  o  al  potenziamento  delle
          seguenti opere: 
              a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
              b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
          principali), C (strade extraurbane secondarie),  D  (strade
          urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e  F
          (strade locali),  secondo  la  classificazione  di  cui  al
          D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; 
              c) discoteche; 
              d)  circoli  privati  e  pubblici  esercizi  ove   sono
          installati macchinari o impianti rumorosi; 
              e) impianti sportivi e ricreativi; 
              f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
          rotaia. 
              3.  E'  fatto  obbligo  di  produrre  una   valutazione
          previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
          realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 
              a) scuole e asili nido; 
              b) ospedali; 
              c) case di cura e di riposo; 
              d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
              e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle  opere
          di cui al comma 2. 
              3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al  coordinamento
          degli strumenti urbanistici di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a  civile
          abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita'  edilizia
          ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
          acustica  e'  sostituita  da  una  autocertificazione   del
          tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti  di
          protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
          di riferimento. 
              4. Le domande per il rilascio di  concessioni  edilizie
          relative a nuovi  impianti  ed  infrastrutture  adibiti  ad
          attivita' produttive, sportive e ricreative e a  postazioni
          di servizi commerciali  polifunzionali,  dei  provvedimenti
          comunali che  abilitano  alla  utilizzazione  dei  medesimi
          immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
          di autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  produttive
          devono  contenere  una  documentazione  di  previsione   di
          impatto acustico. 
              5. La documentazione di cui ai  commi  2,  3  e  4  del
          presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti
          ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  l),  della
          presente legge, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  4
          della L. 4 gennaio 1968, n. 15 . 
              6.  La  domanda  di   licenza   o   di   autorizzazione
          all'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, che si prevede possano  produrre  valori
          di  emissione  superiori  a  quelli  determinati  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
          l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
          le  emissioni  sonore  causate   dall'attivita'   o   dagli
          impianti. La relativa documentazione  deve  essere  inviata
          all'ufficio competente per l'ambiente del  comune  ai  fini
          del rilascio del relativo nulla-osta.". 
              Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 18  giugno
          2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  32.  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi  al
          mantenimento di documenti in forma cartacea) 
              1. A far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
          effetto di pubblicita' legale si intendono assolti  con  la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 
              1-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli
          elaborati tecnici allegati  alle  delibere  di  adozione  o
          approvazione degli  strumenti  urbanistici,  nonche'  delle
          loro varianti, sono pubblicati nei siti  informatici  delle
          amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010,  al  fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza. 
              3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di  altre
          amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di  loro
          associazioni. 
              4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso  alle
          pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2  il  CNIPA  realizza  e
          gestisce un portale di accesso ai siti di cui  al  medesimo
          comma 1. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi  di  cui
          al  comma  2,  dal  1°  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo
          27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  «PC
          alle famiglie», non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163." 
              Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 17  agosto
          1942,  n.   1150,   e   successive   modificazioni   (Legge
          urbanistica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16.Approvazione dei piani particolareggiati. 
              I  piani  particolareggiati  di  esecuzione  del  piano
          regolatore  generale  sono  approvati   con   decreto   del
          provveditore regionale alle  opere  pubbliche,  sentita  la
          Sezione  urbanistica  regionale,  entro  180  giorni  dalla
          presentazione da parte dei Comuni. 
              Con decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  di
          concerto con i Ministri per l'interno  e  per  la  pubblica
          istruzione puo'  essere  disposto  che  l'approvazione  dei
          piani particolareggiati di determinati Comuni  avvenga  con
          decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici,  sentito  il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le  determinazioni
          in  tal  caso  sono   assunte   entro   80   giorni   dalla
          presentazione del piano da parte dei Comuni. 
              I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose
          immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
          tutela delle cose di interesse artistico o storico, e  alla
          legge 29 giugno  1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
          bellezze naturali,  sono  preventivamente  sottoposti  alla
          competente  Soprintendenza  ovvero   al   Ministero   della
          pubblica istruzione quando sono approvati con  decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici. 
              Le eventuali osservazioni del Ministero della  pubblica
          istruzione o delle  Soprintendenze  sono  presentate  entro
          novanta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione   del   piano
          particolareggiato di esecuzione. 
              Col decreto di approvazione sono decise le  opposizioni
          e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro  il
          quale il piano particolareggiato dovra' essere attuato ed i
          termini entro cui  dovranno  essere  compiute  le  relative
          espropriazioni. 
              Con  il  decreto   di   approvazione   possono   essere
          introdotte nel piano le  modifiche  che  siano  conseguenti
          all'accoglimento di osservazioni o  di  opposizioni  ovvero
          siano riconosciute indispensabili  per  assicurare:  1)  la
          osservanza   del   piano   regolatore   generale;   2)   il
          conseguimento delle  finalita'  di  cui  al  secondo  comma
          lettera b), c), d)  del  precedente  articolo  10;  3)  una
          dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati  alle
          necessita' della zona. 
              Le modifiche di  cui  al  punto  2),  lettera  c),  del
          precedente  comma,  sono  adottate  sentita  la  competente
          Soprintendenza o il Ministro per la pubblica  istruzione  a
          seconda  che  l'approvazione  avvenga   con   decreto   del
          provveditore regionale  alle  opere  pubbliche  oppure  del
          Ministro per i lavori pubblici. 
              Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate
          per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15  al  Comune,
          il  quale  entro   novanta   giorni   adotta   le   proprie
          controdeduzioni con deliberazione  del  Consiglio  comunale
          che, previa pubblicazione  del  primo  giorno  festivo,  e'
          trasmessa nei successivi quindici giorni al  Provveditorato
          regionale alle opere pubbliche od al Ministero  dei  lavori
          pubblici che adottano le relative determinazioni  entro  90
          giorni. 
              L'approvazione dei piani particolareggiati  equivale  a
          dichiarazione di pubblica  utilita'  delle  opere  in  essi
          previste. 
              Il   decreto    di    approvazione    di    un    piano
          particolareggiato deve essere depositato  nella  segreteria
          comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun
          proprietario degli  immobili  vincolati  dal  piano  stesso
          entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito. 
              Le varianti ai piani  particolareggiati  devono  essere
          approvate con la stessa procedura. 
              Lo  strumento  attuativo  di  piani  urbanistici   gia'
          sottoposti  a  valutazione  ambientale  strategica  non  e'
          sottoposto  a  valutazione  ambientale  strategica  ne'   a
          verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante
          e  lo  strumento  sovraordinato  in  sede  di   valutazione
          ambientale  strategica  definisca  l'assetto  localizzativo
          delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli
          indici di edificabilita', gli usi  ammessi  e  i  contenuti
          piani   volumetrici,   tipologici   e   costruttivi   degli
          interventi,  dettando  i  limiti   e   le   condizioni   di
          sostenibilita' ambientale  delle  trasformazioni  previste.
          Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
          comporti  variante   allo   strumento   sovraordinato,   la
          valutazione  ambientale  strategica  e   la   verifica   di
          assoggettabilita' sono comunque limitate agli  aspetti  che
          non  sono  stati   oggetto   di   valutazione   sui   piani
          sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione
          ambientale strategica e di  verifica  di  assoggettabilita'
          sono  ricompresi  nel  procedimento  di   adozione   e   di
          approvazione del piano urbanistico o di loro  varianti  non
          rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge  n.
          1150 del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17.Validita' dei piani particolareggiati. 
              Decorso il termine  stabilito  per  la  esecuzione  del
          piano particolareggiato questo diventa  inefficace  per  la
          parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto
          fermo a tempo indeterminato l'obbligo  di  osservare  nella
          costruzione di  nuovi  edifici  e  nella  modificazione  di
          quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona
          stabiliti dal piano stesso. 
              Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo  piano
          per  il   necessario   assesto   della   parte   di   piano
          particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso  di
          termine,  la  compilazione  potra'  essere   disposta   dal
          prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14. 
              Qualora, decorsi due anni dal termine per  l'esecuzione
          del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione
          il   secondo   comma,   nell'interesse    improcrastinabile
          dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture  e
          servizi,  il  comune,  limitatamente  all'attuazione  anche
          parziale   di   comparti   o    comprensori    del    piano
          particolareggiato  decaduto,  accoglie   le   proposte   di
          formazione   e   attuazione   di   singoli    sub-comparti,
          indipendentemente dalla parte restante  del  comparto,  per
          iniziativa  dei  privati   che   abbiano   la   titolarita'
          dell'intero  sub-comparto,  purche'  non   modifichino   la
          destinazione  d'uso  delle  aree  pubbliche   o   fondiarie
          rispettando gli stessi rapporti dei  parametri  urbanistici
          dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti  di  cui
          al presente comma non costituiscono variante urbanistica  e
          sono approvati dal consiglio comunale senza  l'applicazione
          delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.". 
              Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del
          presidente della Repubblica n. 380 del 2001: 
              "Art.  14.  Permesso  di  costruire  in   deroga   agli
          strumenti urbanistici. 
              1. Il permesso di costruire in  deroga  agli  strumenti
          urbanistici  generali  e'  rilasciato  esclusivamente   per
          edifici ed  impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico,
          previa deliberazione del consiglio comunale,  nel  rispetto
          comunque   delle   disposizioni   contenute   nel   decreto
          legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  e  delle   altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia. 
              2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
          agli interessati ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              3. La  deroga,  nel  rispetto  delle  norme  igieniche,
          sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente  i
          limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
          fabbricati di cui alle norme di attuazione degli  strumenti
          urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando  in  ogni
          caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7,
          8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.". 
              Il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24  febbraio  2004,  n.  45,
          S.O. 
              Si riporta il  testo  del  comma  12  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              "12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
          e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato."