Art. 6 
 
 
                Ulteriori riduzione e semplificazioni 
                    degli adempimenti burocratici 
 
  1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera'
(( ulteriore )) sviluppo, le modificazioni che seguono: 
    a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le
comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono
limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; 
    b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio
sito istituzionale l'elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono
costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; 
    c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di  piccoli
serbatoi di GPL; 
    d)  facolta'  di  effettuare  «on  line»  qualunque   transazione
finanziaria ASL-imprese e cittadini; 
    (( d-bis) riduzione e  semplificazione  delle  comunicazioni,  da
parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali; )) 
    e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione  prevista
per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti  della  medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da (( un'autorizzazione )) periodica da
rilasciarsi con modalita' semplificata; 
    f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle
amministrazioni territoriali; 
  (( f-bis) garanzia della tutela della sicurezza  stradale  e  della
regolarita' del mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
terzi. )) 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
      «3-bis. Il trattamento dei dati personali  relativi  a  persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell'ambito  di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le
finalita' amministrativo-contabili, come  definite  all'articolo  34,
comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice.»; 
      2) all'articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
      «5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta  in  caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al
momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
lettere a), d) ed f).»; 
      3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  «anche  in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
o collegate» sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
      «i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis; 
      i-ter) con esclusione della diffusione  e  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
dell'informativa di cui all'articolo 13.»; 
      4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta  la
seguente: 
      «b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis.»; 
      5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
      «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari
quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del
trattamento ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di
sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita'
amministrativo - contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il
Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita'  semplificate
di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato
allegato B) in ordine all'adozione delle  misure  minime  di  cui  al
comma 1. 
      1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia
di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per
finalita'  amministrativo  -contabili  sono  quelli   connessi   allo
svolgimento delle attivita' di natura organizzativa,  amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati
trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita'  le  attivita'
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di  obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro
in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita'   e
all'applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,
previdenziale-assistenziale,  di  salute,  igiene  e  sicurezza   sul
lavoro»; 
      6) all'articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  «mediante
l'impiego del telefono» sono inserite le  seguenti:  «e  della  posta
cartacea» e dopo le parole:  «l'iscrizione  della  numerazione  della
quale e' intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1,»; 
      (( a-bis) all'articolo 67 )) -sexies (( decies del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: )) 
    (( «3-bis. E' fatta salva la  disciplina  prevista  dall'articolo
130, comma 3-bis, del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni, per i trattamenti dei  dati  inclusi  negli
elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»; )) 
      b) allo scopo di rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese: 
      1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (( entro il 30 ottobre
2011, ))  pubblicano  sui  propri  siti  istituzionali,  per  ciascun
procedimento amministrativo ad  istanza  di  parte  rientrante  nelle
proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante  ha
l'onere di produrre a  corredo  dell'istanza.  Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la  finanza  pubblica  e  le  attivita'  ivi  previste  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali  previste
in base alla legislazione vigente; 
      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'   respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto
dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
responsabili; 
      3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
del numero 2; 
      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; 
      5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 
      6) nei casi in cui  non  e'  prevista  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al
numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di
ciascuna  amministrazione,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  ((
definiti  ))  con  apposito  regolamento  emanato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con  il
Ministro per  la  semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. I questionari di cui alla lettera  c)  ((  del  comma  1  ))
dell'articolo 5 del decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,
sono resi disponibili sul sito internet della Societa' per gli  studi
di  settore  -  SOSE  s.p.a.;   con   provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e'  data  notizia  della  data  in  cui  i
questionari sono disponibili. 
  Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento  decorre  il
termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
    c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei  piccoli
serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l'articolo   2,   comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  abrogato.
(( Resta salvo quanto previsto dalle normative di  sicurezza  vigenti
in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di
gas  di  petrolio  liquefatto  di  cui  al   decreto   del   Ministro
dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
120 del 24 maggio 2004; )) 
    d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 
      1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche'  la
consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre
modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del
Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell'utenza  il
servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di  ottenere,   anche   a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
      2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante
per  protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 
      (( 2-bis) in caso di trasferimento di residenza  delle  persone
fisiche,  i  comuni,  su  richiesta  degli  interessati,   ne   danno
comunicazione all'azienda sanitaria  locale  nel  cui  territorio  e'
ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata,  entro
un mese dalla data  di  registrazione  della  variazione  anagrafica,
telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite
con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  L'azienda  sanitaria  locale  provvede  ad  aggiornare   il
libretto    sanitario,    trasmettendo    alla    nuova     residenza
dell'intestatario  il  nuovo  libretto   ovvero   un   tagliando   di
aggiornamento  da  apporre  su  quello  esistente,   secondo   quanto
stabilito  con  il  decreto   di   cui   al   secondo   periodo.   Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
disposizione  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; )) 
    (( d-bis) per ridurre e per  semplificare  le  comunicazioni,  da
parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali: )) 
      (( 1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662,  le  parole:  «entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno»  sono
sostituite dalla seguente: «annualmente»; )) 
      (( 2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il  seguente:
)) 
      ((  «248-bis.   Il   termine   per   la   presentazione   della
dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con
determinazione del presidente dell'INPS»; )) 
      (( 3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990,  n.
289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la  predetta
indennita' sia erogata  per  la  frequenza  di  scuole,  pubbliche  o
private, per tutta la durata dell'obbligo  formativo  scolastico,  e'
obbligatorio  trasmettere  la   sola   comunicazione   dell'eventuale
cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»; )) 
      (( 4) alla legge 29 ottobre 1971, n.  889,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: )) 
      (( 4.1) il quarto comma  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal
seguente: )) 
        (( «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le  aziende  devono
trasmettere con modalita' telematiche  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale l'elenco degli elementi  accessori,  di  cui  alla
lettera  d)  del  primo  comma  dell'articolo  5,  che   sono   stati
corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova  istituzione  o
modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza  dell'Istituto
medesimo»; )) 
      (( 4.2) l'articolo 18 e' abrogato; )) 
    ((  e)  per  semplificare  le   procedure   di   rilascio   delle
autorizzazioni  relative   ai   trasporti   eccezionali   su   gomma,
all'articolo  10  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo
il comma 9 e' inserito il seguente: )) 
    (( «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo  che
per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione,
per via telematica, della  prescritta  richiesta  di  autorizzazione,
corredata della necessaria documentazione,  all'ente  proprietario  o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari,  e  alle
regioni per la rimanente rete viaria, almeno  quindici  giorni  prima
della data fissata per il viaggio»; )) 
    f) All'articolo 25 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 3: 
      1.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «piano  di  riduzione
degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»; 
      1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le
province e i comuni adottano, nell'ambito della  propria  competenza,
sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi  a
carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo  volti   alla
progressiva   riduzione   degli   oneri   amministrativi.   Per    il
coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione
degli oneri, e' istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri
designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e   l'innovazione,   due   dal   Ministro   per   la
semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni (( e per  la  coesione  territoriale,  ))  e  da  sei  membri
designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra
i rappresentanti  delle  regioni,  uno  tra  i  rappresentanti  delle
province e due tra  quelli  dei  comuni.  Per  la  partecipazione  al
Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I
risultati della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
e per la semplificazione normativa.»; 
    2) al comma 5, dopo le  parole:  «oneri  amministrativi  gravanti
sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini». 
    (( f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  sono  inseriti  i
seguenti: )) 
    (( «3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre  2011
prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  non  hanno
provveduto  ad  accreditare  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive ovvero a fornire  alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  gli  elementi
necessari  ai  fini   dell'avvalimento   della   stessa,   ai   sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il  prefetto
invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,  sentita  la   regione
competente, nomina un commissario ad acta, scelto in  relazione  alle
specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle  regioni  o
delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari  ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  per
la semplificazione normativa, sentito il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul  territorio  nazionale,
lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua  attuazione,
la  continuita'  della  funzione  amministrativa,  anche   attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. )) 
    (( 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i
comuni adottano le misure  organizzative  e  tecniche  che  risultino
necessarie»; )) 
    ((  f-ter)  al  fine  di  semplificare  e  di  razionalizzare  il
procedimento di applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma  14
dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, al comma 15 del  medesimo  articolo  83-bis
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni,  le  parole:
«dall'autorita' competente,  individuata  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  le
modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro»; )) 
    ((  f-quater)  all'articolo  2215-bis  del  codice  civile   sono
apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( 1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: )) 
      (( «Gli obblighi di numerazione progressiva  e  di  vidimazione
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per  la  tenuta
dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta  con
strumenti  informatici,  mediante  apposizione,  almeno   una   volta
all'anno,  della  marcatura  temporale   e   della   firma   digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. )) 
      (( Qualora per un anno non siano state eseguite  registrazioni,
la firma digitale e la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre  il
periodo annuale di cui al terzo comma»; )) 
      (( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: )) 
        ((  «Per  i  libri  e  per  i  registri  la  cui  tenuta   e'
obbligatoria per disposizione di legge o  di  regolamento  di  natura
tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo  le  norme
in  materia  di  conservazione  digitale  contenute  nelle   medesime
disposizioni»; )) 
    (( f-quinquies) al testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  dopo  l'articolo  43  e'
inserito il seguente: )) 
    (( «Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). -
1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: )) 
      (( a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche  coinvolte
nel procedimento le comunicazioni  e  i  documenti  attestanti  atti,
fatti,   qualita',   stati   soggettivi,   nonche'   gli   atti    di
autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta  comunque
denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per  le  attivita'
produttive o acquisiti da  altre  amministrazioni  ovvero  comunicati
dall'impresa  o  dalle  agenzie  per  le  imprese,  ivi  comprese  le
certificazioni di qualita' o ambientali; )) 
      (( b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla
lettera a). )) 
  (( 2. Le comunicazioni tra lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le
disposizioni vigenti. )) 
  ((  3.  Le  amministrazioni  non  possono  richiedere  ai  soggetti
interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del
comma 1, lettera a). )) 
  (( 4.  All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; )) 
    ((  f  -sexies)  nel  decreto-legge  31  gennaio  2007,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo
l'articolo 9 e' inserito il seguente: )) 
      ((  «Art.  9-bis.  -  (Iscrizione  all'albo  provinciale  delle
imprese artigiane mediante  comunicazione  unica  al  registro  delle
imprese).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa  in
conformita' ai requisiti  di  qualifica  artigiana,  disciplinati  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti,   l'interessato   presenta   una
dichiarazione attestante il possesso di tali  requisiti  mediante  la
comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui  all'articolo
9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009. )) 
  (( 2. La dichiarazione di cui al  comma  1  determina  l'iscrizione
all'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  ove   previsto   e
disciplinato dalla legislazione  regionale,  con  la  decorrenza  ivi
prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del  registro  delle
imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi
di iscrizione nel registro delle imprese. )) 
  (( 3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i
controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso  di  carenza  dei
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita'  per
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni  ai  soggetti
interessati, assegnando  termini  congrui  per  la  presentazione  di
proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai
fini della presentazione dei  ricorsi  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. )) 
  (( 4. Qualora, a seguito  di  accertamento  o  verifica  ispettiva,
emergano  gli  elementi  per  l'iscrizione  alla  gestione   di   cui
all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e  all'articolo  31
della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'ente  accertatore  comunica
all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per  l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese  artigiane.La  comunicazione,  ove
previsto  e  disciplinato  dalla   normativa   regionale,   determina
l'iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese   artigiane   con
decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3  del
presente articolo. I provvedimenti di variazione o  di  cancellazione
adottati, ai sensi del citato comma 3,  per  mancanza  dei  requisiti
tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per  il
periodo di esercizio effettivo dell'attivita'. )) 
  (( 5.  All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; )) 
      (( f-septies) per semplificare le modalita'  di  riconoscimento
delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese
agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati  dall'articolo  9
della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,
previo adeguamento degli statuti,  per  ciascun  settore  o  prodotto
agricolo,  una  o  piu'  sezioni   di   attivita',   cui   aderiscono
esclusivamente imprenditori  agricoli  iscritti  nel  registro  delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,
possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di  produttori
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102.  In  tale
ipotesi,  i  vincoli  e   i   controlli   relativi   si   riferiscono
esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti; )) 
      (( f-octies) al fine  di  garantire  che  un  adeguato  periodo
transitorio consenta  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  5,   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30  maggio  2011,
il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere  antecedente  al  1º
giugno 2012. )) 
  (( 2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti  concernenti
la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo
preventivo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  f-ter),  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20». )) 
  (( 2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del  contributo  di
cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per
le  aziende  che  occupano  addetti  impegnati  in  lavorazioni   che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini  INAIL  pari  o
superiore al 60 per cento,  la  procedura  di  esonero  prevista  dal
presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione  del  datore
di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori  interessati  dalla
base di computo». )) 
  3.  Nel  perseguimento  dell'obiettivo  di  riduzione  degli  oneri
amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita'  amministrative
indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell'ambito  dei
propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il
31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.Oggetto ed ambito di applicazione. 
              1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
          personali,  anche  detenuti   all'estero,   effettuato   da
          chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato  o  in  un
          luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. 
              2. Il presente codice si applica anche  al  trattamento
          di dati personali effettuato da chiunque e'  stabilito  nel
          territorio di un Paese non appartenente all'Unione  europea
          e  impiega,  per  il  trattamento,  strumenti  situati  nel
          territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
          salvo che essi siano utilizzati solo ai  fini  di  transito
          nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
          del presente codice, il titolare del trattamento designa un
          proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
          ai fini dell'applicazione della disciplina sul  trattamento
          dei dati personali. 
              3. Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  da
          persone  fisiche  per  fini  esclusivamente  personali   e'
          soggetto all'applicazione del presente  codice  solo  se  i
          dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
          diffusione. Si applicano in ogni caso  le  disposizioni  in
          tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli
          articoli 15 e 31. 
              3-bis. Il trattamento dei  dati  personali  relativi  a
          persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
          nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra  i
          medesimi  soggetti  per  le  finalita'   amministrativo   -
          contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter,  non
          e' soggetto all'applicazione del presente codice.". 
              Si riporta il testo dell'art.  13  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 13.Informativa. 
              1. L'interessato o la  persona  presso  la  quale  sono
          raccolti  i  dati  personali  sono  previamente   informati
          oralmente o per iscritto circa: 
              a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati; 
              b)   la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati; 
              c)  le  conseguenze  di   un   eventuale   rifiuto   di
          rispondere; 
              d) i soggetti o le categorie di  soggetti  ai  quali  i
          dati personali possono  essere  comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in  qualita'  di   responsabili   o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
              e) i diritti di cui all'articolo 7; 
              f)  gli  estremi  identificativi  del  titolare  e,  se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi  dell'articolo  5  e  del  responsabile.  Quando   il
          titolare ha designato piu' responsabili e' indicato  almeno
          uno di essi, indicando il sito della rete di  comunicazione
          o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile  in  modo
          agevole l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando  e'
          stato  designato   un   responsabile   per   il   riscontro
          all'interessato in caso di esercizio  dei  diritti  di  cui
          all'articolo 7, e' indicato tale responsabile. 
              2. L'informativa di cui al comma 1 contiene  anche  gli
          elementi previsti da specifiche disposizioni  del  presente
          codice e puo' non comprendere gli elementi gia'  noti  alla
          persona che fornisce  i  dati  o  la  cui  conoscenza  puo'
          ostacolare in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di  un
          soggetto pubblico, di funzioni  ispettive  o  di  controllo
          svolte per finalita' di  difesa  o  sicurezza  dello  Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
              3.   Il   Garante   puo'   individuare   con    proprio
          provvedimento  modalita'  semplificate  per   l'informativa
          fornita in particolare da servizi telefonici di  assistenza
          e informazione al pubblico. 
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle categorie di  dati  trattati,  e'  data  al  medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e' prevista la  loro  comunicazione,  non  oltre  la  prima
          comunicazione. 
              5. La disposizione di cui al comma  4  non  si  applica
          quando: 
              a) i dati sono trattati in base ad un obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto
          in sede giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento; 
              c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo   eventuali   misure
          appropriate,   dichiari    manifestamente    sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a  giudizio
          del Garante, impossibile. 
              5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
          caso di ricezione  di  curricula  spontaneamente  trasmessi
          dagli interessati ai fini dell'eventuale  instaurazione  di
          un rapporto  di  lavoro.  Al  momento  del  primo  contatto
          successivo all'invio del curriculum, il titolare e'  tenuto
          a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
          breve contenente almeno gli elementi di  cui  al  comma  1,
          lettere a), d) ed f).". 
              Si riporta i l testo  del  comma  1  dell'art.  24  del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato
          dalla presente legge: 
              "1. Il consenso non e' richiesto, oltre  che  nei  casi
          previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
              a) e' necessario per adempiere ad un  obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da  un
          contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
          prima  della  conclusione  del  contratto,   a   specifiche
          richieste dell'interessato; 
              c) riguarda  dati  provenienti  da  pubblici  registri,
          elenchi, atti o documenti conoscibili  da  chiunque,  fermi
          restando  i  limiti  e  le  modalita'  che  le   leggi,   i
          regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per  la
          conoscibilita' e pubblicita' dei dati; 
              d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
          economiche, trattati nel rispetto della  vigente  normativa
          in materia di segreto aziendale e industriale; 
              e) e' necessario  per  la  salvaguardia  della  vita  o
          dell'incolumita'  fisica  di  un  terzo.  Se  la   medesima
          finalita' riguarda l'interessato e  quest'ultimo  non  puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita' di agire o per incapacita' di  intendere  o  di
          volere,  il  consenso  e'  manifestato  da   chi   esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un familiare, da un convivente  o,  in  loro  assenza,  dal
          responsabile   della   struttura    presso    cui    dimora
          l'interessato.  Si   applica   la   disposizione   di   cui
          all'articolo 82, comma 2; 
              f) con esclusione della diffusione,  e'  necessario  ai
          fini dello svolgimento delle  investigazioni  difensive  di
          cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,  o,  comunque,  per
          far valere o difendere  un  diritto  in  sede  giudiziaria,
          sempre che i dati siano trattati  esclusivamente  per  tali
          finalita' e per il periodo strettamente necessario al  loro
          perseguimento, nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
          materia di segreto aziendale e industriale; 
              g) con esclusione della diffusione, e' necessario,  nei
          casi  individuati  dal  Garante  sulla  base  dei  principi
          sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo  interesse
          del titolare o di un terzo destinatario dei  dati,  qualora
          non prevalgano i diritti e  le  liberta'  fondamentali,  la
          dignita' o un legittimo interesse dell'interessato; 
              h) con esclusione  della  comunicazione  all'esterno  e
          della diffusione, e' effettuato da  associazioni,  enti  od
          organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,  in
          riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
          o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati  e
          legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo  statuto
          o dal contratto collettivo, e  con  modalita'  di  utilizzo
          previste espressamente con determinazione  resa  nota  agli
          interessati    all'atto    dell'informativa    ai     sensi
          dell'articolo 13; 
              i) e' necessario, in conformita' ai  rispettivi  codici
          di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi  scopi
          scientifici  o  statistici,  ovvero  per  esclusivi   scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse storico ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  29   ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi  codici,
          presso altri archivi privati; 
              i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei  casi
          di cui all'articolo 13, comma 5-bis; 
              i-ter) con esclusione della diffusione  e  fatto  salvo
          quanto previsto  dall'articolo  130  del  presente  codice,
          riguarda la comunicazione di  dati  tra  societa',  enti  o
          associazioni  con  societa'  controllanti,  controllate   o
          collegate ai sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile
          ovvero con societa' sottoposte a comune controllo,  nonche'
          tra  consorzi,  reti  di   imprese   e   raggruppamenti   e
          associazioni temporanei di imprese con i soggetti  ad  essi
          aderenti, per le finalita' amministrativo  contabili,  come
          definite all'articolo 34, comma  1-ter,  e  purche'  queste
          finalita' siano previste espressamente  con  determinazione
          resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui
          all'articolo 13.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "3. Il comma 1 non si applica al trattamento: 
              a) dei dati relativi  agli  aderenti  alle  confessioni
          religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita'  di
          natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
          le medesime confessioni, effettuato  dai  relativi  organi,
          ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che  i  dati
          non  siano  diffusi  o  comunicati  fuori  delle   medesime
          confessioni.  Queste  ultime  determinano  idonee  garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati, nel  rispetto  dei
          principi  indicati  al  riguardo  con  autorizzazione   del
          Garante; 
              b) dei dati riguardanti l'adesione di  associazioni  od
          organizzazioni a carattere  sindacale  o  di  categoria  ad
          altre  associazioni,  organizzazioni  o  confederazioni   a
          carattere sindacale o di categoria; 
              b-bis) dei dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di
          cui all'articolo 13, comma 5-bis.". 
              Si riporta il testo dell'art.  34  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 34.Trattamenti con strumenti elettronici. 
              1. Il trattamento  di  dati  personali  effettuato  con
          strumenti elettronici e' consentito solo se sono  adottate,
          nei  modi  previsti  dal  disciplinare  tecnico   contenuto
          nell'allegato B), le seguenti misure minime : 
              a) autenticazione informatica; 
              b) adozione di procedure di gestione delle  credenziali
          di autenticazione; 
              c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
              d)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati e addetti  alla  gestione  o  alla  manutenzione
          degli strumenti elettronici; 
              e) protezione degli strumenti elettronici  e  dei  dati
          rispetto a trattamenti illeciti di  dati,  ad  accessi  non
          consentiti e a determinati programmi informatici; 
              f) adozione di procedure per la custodia  di  copie  di
          sicurezza, il ripristino della disponibilita'  dei  dati  e
          dei sistemi; 
              g) tenuta  di  un  aggiornato  documento  programmatico
          sulla sicurezza; 
              h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari. 
              1-bis.  Per  i  soggetti  che  trattano  soltanto  dati
          personali non sensibili e  che  trattano  come  unici  dati
          sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti
          e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi  quelli
          relativi  al  coniuge  e  ai  parenti,  la  tenuta  di   un
          aggiornato  documento  programmatico  sulla  sicurezza   e'
          sostituita dall'obbligo  di  autocertificazione,  resa  dal
          titolare del trattamento ai sensi  dell'  articolo  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di  trattare  soltanto
          tali dati in osservanza delle misure  minime  di  sicurezza
          previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
          contenuto   nell'allegato   B).   In   relazione   a   tali
          trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati  per
          correnti finalita' amministrativo-contabili, in particolare
          presso piccole e medie  imprese,  liberi  professionisti  e
          artigiani,  il  Garante,  sentiti  il   Ministro   per   la
          semplificazione normativa e il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
          provvedimento,  da  aggiornare  periodicamente,   modalita'
          semplificate  di  applicazione  del  disciplinare   tecnico
          contenuto nel citato allegato  B)  in  ordine  all'adozione
          delle misure minime di cui al comma 1. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro." 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art.  130  del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato
          dalla presente legge: 
              "3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  129,
          il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,  comma  1,
          mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea  per
          le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'articolo 129, comma  1,  in  un  registro  pubblico
          delle opposizioni.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  67-sexies  decies  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29  luglio  2003,
          n. 229), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 67-sexies decies.Comunicazioni non richieste. 
              1. L'utilizzazione  da  parte  di  un  fornitore  delle
          seguenti tecniche di comunicazione a distanza  richiede  il
          previo consenso del consumatore: 
              a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore
          mediante dispositivo automatico; 
              b) telefax. 
              2. Le tecniche di comunicazione a distanza  diverse  da
          quelle  indicate  al  comma  1,   quando   consentono   una
          comunicazione individuale, non sono autorizzate se  non  e'
          stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. 
              3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi
          per i consumatori. 
              3-bis.  E'   fatta   salva   la   disciplina   prevista
          dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, per i trattamenti  dei  dati  inclusi  negli
          elenchi di abbonati a disposizione del pubblico." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge  n.
          241 del 1990: 
              "Art. 19.Segnalazione certificata di inizio attivita' -
          Scia. 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          dalle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi elaborati tecnici, puo'  essere  presentata  a
          mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento;  in
          tal caso la segnalazione si considera presentata al momento
          della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. [Il presente articolo non si applica alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'articolo 20] (93). 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6, restano altresi'  ferme  le
          disposizioni   relative   alla   vigilanza   sull'attivita'
          urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle  sanzioni
          previste dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto
          legislativo 26  novembre  2010,  n.  216  (Disposizioni  in
          materia  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province): 
              "1. Il procedimento di  determinazione  del  fabbisogno
          standard si articola nel seguente modo: 
              a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la
          cui attivita', ai fini del presente decreto,  ha  carattere
          esclusivamente   tecnico,   predispone    le    metodologie
          occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
          determina i  valori  con  tecniche  statistiche  che  danno
          rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
          e Province, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo
          13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n.  42,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  tenendo  conto  dei
          gruppi  omogenei  e  tenendo  altresi'  conto  della  spesa
          relativa  a  servizi  esternalizzati  o  svolti  in   forma
          associata, considerando una quota di spesa per  abitante  e
          tenendo conto della produttivita' e della diversita'  della
          spesa   in   relazione   all'ampiezza   demografica,   alle
          caratteristiche territoriali, con  particolare  riferimento
          al livello di infrastrutturazione del territorio, ai  sensi
          di quanto previsto dagli articoli 21 e  22  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, alla presenza  di  zone  montane,  alle
          caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei
          predetti  diversi  enti,  al  personale   impiegato,   alla
          efficienza,  all'efficacia  e  alla  qualita'  dei  servizi
          erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti; 
              b) la Societa' per gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.
          provvede  al  monitoraggio   della   fase   applicativa   e
          all'aggiornamento   delle   elaborazioni   relative    alla
          determinazione dei fabbisogni standard; 
              c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per
          gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre  appositi
          questionari funzionali a raccogliere  i  dati  contabili  e
          strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti  e
          somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via
          telematica, entro sessanta giorni dal loro  ricevimento,  i
          questionari compilati con i  dati  richiesti,  sottoscritti
          dal legale  rappresentante  e  dal  responsabile  economico
          finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto,
          del questionario interamente compilato e' sanzionato con il
          blocco, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio  dei
          questionari, dei trasferimenti a qualunque  titolo  erogati
          al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito  del
          Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli  stessi
          fini di cui alle lettere a) e b), anche il  certificato  di
          conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, contiene i dati necessari per  il
          calcolo del fabbisogno standard; 
              d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
          in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
          l'Associazione  nazionale  dei   Comuni   Italiani-ANCI   e
          l'Unione  delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per i compiti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa'  per
          gli  studi  di  settore-Sose   s.p.a.   si   avvale   della
          collaborazione scientifica dell'Istituto per la  finanza  e
          per  l'economia  locale-IFEL,  in   qualita'   di   partner
          scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'   nella
          realizzazione di tutte le attivita' previste  dal  presente
          decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e  studi  in
          materia di contabilita' e finanza locale e  partecipa  alla
          fase  di  predisposizione  dei  questionari  e  della  loro
          somministrazione agli enti locali; concorre  allo  sviluppo
          della  metodologia  di  calcolo  dei  fabbisogni  standard,
          nonche'  alla  valutazione  dell'adeguatezza  delle   stime
          prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre  al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni  e  alle
          Province; la Societa' per gli studi di  settore-Sose  s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo; 
              e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
          sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore
          corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica
          per l'attuazione del federalismo fiscale  ovvero,  dopo  la
          sua  istituzione,  alla  Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento  della  finanza  pubblica;  in   assenza   di
          osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
          quindici  giorni  dal  loro  ricevimento.  La   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, dopo la sua istituzione, la  Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica segue  altresi'
          il monitoraggio della fase  applicativa  e  l'aggiornamento
          delle elaborazioni di cui  alla  lettera  b).  I  risultati
          predisposti con le metodologie di elaborazione di cui  alle
          lettere precedenti sono trasmessi dalla  Societa'  per  gli
          studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle  finanze
          e, successivamente, della Ragioneria generale  dello  Stato
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  alla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, dopo la sua  istituzione,  alla
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica; 
              f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
          al presente articolo confluiscono nella  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  quella  di  cui
          all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42." 
              Si riporta il testo degli  articoli  5,  63  e  64  del
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
          modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale): 
              "Art.  5.Effettuazione  di  pagamenti   con   modalita'
          informatiche 
              1.  Le  pubbliche   amministrazioni   consentono,   sul
          territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
          spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti,  fatte  salve  le
          attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche
          normative, con l'uso delle tecnologie  dell'informazione  e
          della comunicazione. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni   centrali   possono
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  di  prestatori  di  servizi  di  pagamento   per
          consentire ai privati di effettuare  i  pagamenti  in  loro
          favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito
          o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento  di   pagamento
          elettronico  disponibile.  Il  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento   che   riceve   l'importo   dell'operazione   di
          pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
          al tesoriere dell'ente,  registrando  in  apposito  sistema
          informatico,  a   disposizione   dell'amministrazione,   il
          pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
          di ciascun pagamento, i capitoli e gli  articoli  d'entrata
          oppure le contabilita' speciali interessate. 
              3.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione ed  i  Ministri  competenti
          per materia, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentito  DigitPA   sono   individuate   le
          operazioni di pagamento interessate dai  commi  1  e  2,  i
          tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le
          relative modalita' per il riversamento, la  rendicontazione
          da  parte  del  prestatore  dei  servizi  di  pagamento   e
          l'interazione tra i sistemi  e  i  soggetti  coinvolti  nel
          pagamento,  nonche'  il  modello  di  convenzione  che   il
          prestatore di servizi di pagamento deve  sottoscrivere  per
          effettuare il servizio. 
              4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri  enti
          e le amministrazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  e
          gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al  principio
          di cui al comma 1."; 
              "Art. 63.Organizzazione e finalita' dei servizi in rete 
              1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
          modalita' di erogazione dei  servizi  in  rete  in  base  a
          criteri  di  valutazione  di  efficacia,  economicita'   ed
          utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza  e  non
          discriminazione, tenendo comunque  presenti  le  dimensioni
          dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso   e    l'eventuale
          destinazione all'utilizzazione da  parte  di  categorie  in
          situazioni di disagio. 
              2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di  servizi
          pubblici progettano e realizzano i servizi in rete  mirando
          alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
          particolare garantendo la completezza del procedimento,  la
          certificazione dell'esito e  l'accertamento  del  grado  di
          soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad
          adottare  strumenti  idonei  alla  rilevazione   immediata,
          continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
          alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo  71.
          Per le amministrazioni e  i  gestori  di  servizi  pubblici
          regionali e locali le regole tecniche sono adottate  previo
          parere  della  Commissione  permanente  per   l'innovazione
          tecnologica nelle  regioni  e  negli  enti  locali  di  cui
          all'articolo 14, comma 3-bis. 
              3.  Le  pubbliche   amministrazioni   collaborano   per
          integrare i procedimenti di rispettiva competenza  al  fine
          di agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e
          rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
          amministrazioni,    attraverso    idonei     sistemi     di
          cooperazione."; 
              "Art. 64.Modalita' di accesso  ai  servizi  erogati  in
          rete dalle pubbliche amministrazioni 
              1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
          ai servizi erogati in rete dalle pubbliche  amministrazioni
          per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto  che  richiede  il  servizio.
          L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale    dei    servizi    e'    comunque    consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              3. ". 
              Il  citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  248  dell'art.  1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              " 248. Gli invalidi civili titolari  di  indennita'  di
          accompagnamento o chi  ne  ha  la  tutela  sono  obbligati,
          annualmente, a presentare  alla  prefettura,  al  comune  o
          all'unita'   sanitaria   locale   del    territorio,    una
          dichiarazione di responsabilita', ai sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15 , relativa alla sussistenza o  meno  di
          uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo  se
          a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della  legge  11
          febbraio 1980, n. 18.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge
          11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche  alla  disciplina  delle
          indennita' di accompagnamento di cui alla  L.  21  novembre
          1988, n. 508,  recante  norme  integrative  in  materia  di
          assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
          ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza
          per i minori  invalidi),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza
          e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e
          decorre dal primo giorno del mese successivo  a  quello  di
          effettivo inizio della frequenza al corso o al  trattamento
          stesso ed ha termine con il mese  successivo  a  quello  di
          cessazione della frequenza. Qualora la predetta  indennita'
          sia  erogata  per  la  frequenza  di  scuole,  pubbliche  o
          private,  per  tutta  la  durata   dell'obbligo   formativo
          scolastico,   e'   obbligatorio   trasmettere    la    sola
          comunicazione     dell'eventuale      cessazione      dalla
          partecipazione a tali corsi scolastici.". 
              Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 29 ottobre
          1971, n. 889  (Norme  in  materia  di  previdenza  per  gli
          addetti ai pubblici servizi di trasporto), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "10.Elenchi annuali di contribuzione. 
              Nel periodo dal 1° al 15 aprile  di  ciascun  anno,  le
          aziende  pubblicano,  presso  le  rispettive  direzioni  di
          esercizio,  l'elenco  del  personale  iscritto  al   Fondo,
          indicando per ciascun agente l'ammontare  degli  emolumenti
          soggetti  a  contributo,  corrisposti  per  l'anno   solare
          precedente, separatamente per i titoli a),  b),  c)  e  d),
          contemplati nel precedente articolo 5,  e  complessivamente
          per gli altri titoli di cui allo stesso articolo. 
              Un  estratto  del  predetto  elenco,   con   il   conto
          dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve
          essere consegnato a ciascun dipendente. 
              Nell'elenco sono altresi' indicate le somme dovute  per
          contributi sul totale  delle  voci  retributive  imponibili
          nonche' le somme corrisposte al personale  non  soggette  a
          contributo. 
              Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono
          trasmettere   con   modalita'   telematiche    all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale l'elenco degli  elementi
          accessori,  di  cui  alla  lettera  d)  del   primo   comma
          dell'articolo 5, che sono stati  corrisposti  al  personale
          dipendente, solo  se  di  nuova  istituzione  o  modificati
          rispetto a quelli gia' portati a  conoscenza  dell'Istituto
          medesimo. 
              In caso  di  omessa  pubblicazione,  l'Ispettorato  del
          lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo
          comma di cui  al  presente  articolo  ordinando  al  legale
          rappresentante della azienda di pubblicare l'elenco per  un
          periodo non inferiore a quindici giorni. 
              Ai  fini  della  presente  legge,   l'ammontare   delle
          retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende  che
          abbiano omesso l'invio dell'elenco e' calcolato sulla  base
          delle retribuzioni  previste  dai  contratti  nazionali  di
          lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado  ed
          all'anzianita'   di   servizio   acquisita    da    ciascun
          dipendente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del  decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25. Taglia-oneri amministrativi 
              1.- 2. ....(omissis)..... 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  38  del   citato
          decreto-legge  n.  112  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 38. Impresa in un giorno 
              1. Al  fine  di  garantire  il  diritto  di  iniziativa
          economica   privata   di   cui   all'articolo   41    della
          Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per  il
          soggetto in possesso dei requisiti di  legge,  e'  tutelato
          sin  dalla  presentazione  della  dichiarazione  di  inizio
          attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma,  lettere
          e), m), p) e r), della Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai  sensi  dell'   articolo   117,   primo   comma,   della
          Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata  dall'  articolo  9  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
          2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre
          2010, n.  160,  non  hanno  provveduto  ad  accreditare  lo
          sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  ovvero  a
          fornire alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  competente   per   territorio   gli   elementi
          necessari ai fini dell'avvalimento della stessa,  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  160  del
          2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida  e,
          sentita la regione competente,  nomina  un  commissario  ad
          acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
          funzionari dei comuni, delle  regioni  o  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per territorio, al fine di adottare gli atti  necessari  ad
          assicurare  la  messa  a  regime  del  funzionamento  degli
          sportelli unici. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per la semplificazione  normativa,
          sentito il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, sono individuate  le  eventuali  misure  che
          risultino  indispensabili  per  attuare,   sul   territorio
          nazionale, lo sportello unico e per garantire,  nelle  more
          della  sua  attuazione,  la  continuita'   della   funzione
          amministrativa,  anche  attraverso  parziali   e   limitate
          deroghe alla relativa disciplina. 
              3-ter.  In  ogni  caso,  al  fine   di   garantire   lo
          svolgimento delle funzioni affidate  agli  sportelli  unici
          per le attivita' produttive, i comuni  adottano  le  misure
          organizzative e tecniche che risultino necessarie. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e
          del Ministro per la semplificazione normativa, di  concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5.  Il  Comitato  per   la   semplificazione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
          80,  predispone  un  piano  di  formazione  dei  dipendenti
          pubblici,  con  la  eventuale   partecipazione   anche   di
          esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
          territorio nazionale  la  capacita'  delle  amministrazioni
          pubbliche   di   assicurare   sempre   e    tempestivamente
          l'esercizio del diritto di cui al comma  1  attraverso  gli
          strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art.  83-bis
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo
          26  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e  successive
          modificazioni, e dall' articolo 7 del  decreto  legislativo
          21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla  violazione
          delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e  13-bis  consegue
          la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
          per  l'affidamento  pubblico  della  fornitura  di  beni  e
          servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
          di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
          di ogni tipo previsti dalla legge. 
              15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  secondo  le
          modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico.   Un   elenco   contenente   le   sole
          informazioni   necessarie   per    l'identificazione    dei
          destinatari  delle  sanzioni  e  per  l'individuazione  del
          periodo di decorrenza delle stesse puo'  essere  pubblicato
          nel sito internet della suddetta  autorita'  competente  ai
          fini della  relativa  conoscenza  e  per  l'adozione  degli
          eventuali specifici provvedimenti da  parte  degli  enti  e
          delle amministrazioni preposti alla verifica  del  rispetto
          delle sanzioni stesse.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  2215-bis  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "2215-bis. Documentazione informatica. 
              I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione
          la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di  legge  o
          di regolamento o che sono richiesti dalla  natura  o  dalle
          dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
          strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli  obblighi   di   numerazione   progressiva   e   di
          vidimazione previsti  dalle  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento per la tenuta dei libri, repertori e  scritture
          sono assolti, in caso di tenuta con strumenti  informatici,
          mediante apposizione,  almeno  una  volta  all'anno,  della
          marcatura    temporale    e    della     firma     digitale
          dell'imprenditore  o  di  altro   soggetto   dal   medesimo
          delegato. 
              Qualora  per  un  anno   non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
          da tale apposizione decorre il periodo annuale  di  cui  al
          terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile. 
              Per  i  libri  e  per  i  registri  la  cui  tenuta  e'
          obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento  di
          natura tributaria, il termine di cui al terzo  comma  opera
          secondo le  norme  in  materia  di  conservazione  digitale
          contenute nelle medesime disposizioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 9 della legge  23  luglio
          2009,   n.   99   (Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              "Art. 9. Disciplina dei consorzi agrari 
              1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del
          codice  civile,  i  consorzi  agrari  sono  costituiti   in
          societa' cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui
          agli articoli 2511 e seguenti del  medesimo  codice.  L'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. I consorzi agrari  sono  considerati  cooperative  a
          mutualita'   prevalente   indipendentemente   dai   criteri
          stabiliti dall'articolo  2513  del  codice  civile  qualora
          rispettino  i  requisiti  di  cui  all'articolo  2514   del
          medesimo  codice.  I  consorzi  agrari  adeguano  i  propri
          statuti alle disposizioni del codice  civile  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
          Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa
          per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il
          superamento dello stato di insolvenza e, in ogni  caso,  in
          mancanza della presentazione  e  dell'autorizzazione  della
          proposta  di  concordato,  l'autorita'  amministrativa  che
          vigila sulla liquidazione  revoca  l'esercizio  provvisorio
          dell'impresa  e  provvede  a  rinnovare   la   nomina   dei
          commissari liquidatori. Alle  proposte  di  concordato  dei
          consorzi agrari non si applicano  i  termini  di  cui  all'
          articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, e successive modificazioni. 
              2. Il comma 9-bis dell' articolo 1 del decreto-legge 18
          maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2006, n. 233, e' abrogato. 
              3.  Per  consentire  la  chiusura  delle  procedure  di
          liquidazione  coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari
          entro il termine previsto dal comma 1 dell' articolo 18 del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2009,  n.  14,  i
          consorzi  agrari  entro  il  30   settembre   2009   devono
          sottoporre all'autorita' amministrativa  che  vigila  sulla
          liquidazione gli atti di cui all' articolo  213  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.
          L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o  il
          diniego   di   autorizzazione   al   deposito   da    parte
          dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione  dei
          commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati
          di sorveglianza. Si provvede  alla  sostituzione  anche  in
          presenza dell'avvenuto deposito  degli  atti  di  cui  agli
          articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data
          di entrata in vigore della presente  legge,  abbia  accolto
          l'opposizione,  per  motivi  connessi  alla  attivita'  del
          commissario,    indipendentemente    dalla     proposizione
          dell'eventuale reclamo. 
              4. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede   al   monitoraggio    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione   del   comma   1,    anche    ai    fini
          dell'applicazione dell' articolo  11-ter,  comma  7,  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni." 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura): 
              "Art. 8.Registro delle imprese. 
              1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio
          del registro delle imprese di  cui  all'articolo  2188  del
          codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi  dell'articolo  1-bis
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.". 
              Il  decreto  legislativo  27  maggio   2005,   n.   102
          (Regolazioni   dei   mercati   agroalimentari,   a    norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  e),  della  L.  7  marzo
          2003, n. 38), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15  giugno
          2005, n. 137. 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  28  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52  (Regolamento
          recante  istituzione  del  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  dell'articolo
          14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102): 
              "2. Al fine di garantire l'adempimento  degli  obblighi
          di legge  e  la  verifica  della  piena  funzionalita'  del
          SISTRI, fino al termine di cui all'articolo  12,  comma  2,
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare del 17  dicembre  2009  e  successive
          modifiche e integrazioni, i soggetti di cui  agli  articoli
          3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di  cui
          agli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   19   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione  delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 19.Obbligo di indagine. 
              1. L'Organismo investigativo, a  seguito  di  incidenti
          gravi,  svolge  indagini  al  fine  di  fornire   eventuali
          raccomandazioni   finalizzate   al   miglioramento    della
          sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti. 
              2.  Oltre  che  sugli  incidenti   gravi,   l'Organismo
          investigativo  puo'  indagare  sugli  incidenti   e   sugli
          inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero  potuto
          determinare incidenti gravi,  tra  cui  guasti  tecnici  ai
          sottosistemi di natura  strutturale  o  ai  componenti  dei
          sistemi  ferroviari.  Spetta  all'Organismo   investigativo
          decidere se indagare  o  meno  in  merito  ad  un  siffatto
          incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto
          dei seguenti elementi: 
              a) la gravita' dell'incidente o inconveniente; 
              b) se esso  fa  parte  di  una  serie  di  incidenti  o
          inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; 
              c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria  e
          le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese
          ferroviarie, dell'Agenzia. 
              3. La portata delle indagini e  le  relative  procedure
          sono stabilite  dall'Organismo  investigativo  in  funzione
          degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o
          dall'inconveniente  ai   fini   del   miglioramento   della
          sicurezza, tenendo conto dei  principi  e  degli  obiettivi
          degli articoli 20 e 21. 
              4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe
          o responsabilita'. 
              5.   L'Agenzia,    il    gestore    dell'infrastruttura
          ferroviaria  nazionale,  i  soggetti  gestori  delle  altre
          infrastrutture ferroviarie, le imprese  ferroviarie  e  che
          operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare
          immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu'  rapido,
          tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano  nel
          sistema  ferroviario.  Nelle  ventiquattro  ore  successive
          provvedono a dar seguito alla segnalazione con un  sommario
          rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente. 
              6.  Se  del   caso   l'Organismo   investigativo   apre
          tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore
          dal  ricevimento  della  segnalazione   gli   investigatori
          preposti all'indagine medesima. Per gli atti concernenti la
          nomina degli investigatori incaricati non  si  esercita  il
          controllo  preventivo  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera f-ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge
          12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto  al  lavoro  dei
          disabili), come modificato dalla presente legge: 
              "2. I datori di lavoro pubblici e privati  che  operano
          nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre  non
          sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante  e
          navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui  all'articolo
          3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al
          trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal  predetto
          obbligo i datori di lavoro  pubblici  e  privati  del  solo
          settore degli impianti a fune, in  relazione  al  personale
          direttamente adibito alle aree  operative  di  esercizio  e
          regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire  al
          comparto dell'autotrasporto  nazionale  di  evolvere  verso
          modalita' di servizio piu'  evolute  e  competitive  e  per
          favorire un maggiore grado di sicurezza nella  circolazione
          stradale di mezzi, ai sensi del  comma  1  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i  datori  di  lavoro
          pubblici   e    privati    che    operano    nel    settore
          dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne  il
          personale viaggiante, all'osservanza  dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
          contributo di  cui  al  comma  3  al  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili, per  le  aziende  che  occupano
          addetti  impegnati  in  lavorazioni   che   comportano   il
          pagamento di un tasso  di  premio  ai  fini  INAIL  pari  o
          superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
          dal     presente     articolo     e'     sostituita      da
          un'autocertificazione del  datore  di  lavoro  che  attesta
          l'esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base  di
          computo.".