Art. 7 
 
 
                       Semplificazione fiscale 
 
  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate: 
    a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo'  essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo'  durare  piu'  di
quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra
costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.
Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese; 
    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati; 
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento; 
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo; 
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese; 
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
    m) attenuazione del principio del «solve et repete». In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno; 
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi; 
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione (( mediante atto notorio; )) 
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
sostitutiva. 
    ((  t-bis)  riconoscimento  del  requisito   di   ruralita'   dei
fabbricati. )) 
  2. In funzione di quanto previsto al comma 1,  sono  introdotte  le
seguenti disposizioni: 
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE (( della  Commissione,
del 6 maggio 2003,  ))  recante  «Raccomandazione  della  Commissione
relativa  alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e   medie
imprese»,  nonche'  di   evitare   duplicazioni   e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando
altresi' una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e  la
riduzione  di  sprechi  nell'attivita'  amministrativa,  gli  accessi
dovuti a controlli di natura amministrativa  disposti  nei  confronti
delle predette imprese devono essere  oggetto  di  programmazione  da
parte degli enti competenti e di coordinamento tra  i  vari  soggetti
interessati. Conseguentemente: 
      1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, (( da adottare entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei  controlli  in  materia  fiscale  e  contributiva,
nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso
i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della
Guardia di Finanza, dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e dell'INPS e  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a  tal
fine,  il  massimo  impulso  allo  scambio  telematico  di   dati   e
informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il  medesimo  decreto
e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento,  ciascuna  delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio
di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. (( Gli appartenenti al Corpo della Guardia  di
finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese; )) 
      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto  di  programmazione  periodica.  ((  Il  coordinamento  degli
accessi e' affidato al comune, che puo'  avvalersi  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti   per
territorio. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  numero  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. )) 
      3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio  della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre; 
      4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,
per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito
disciplinare; 
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto legislativo (( 9 aprile  2008,  n.81,  ))  nonche'  a  quelli
funzionali  alla  tutela   dell'igiene   pubblica,   della   pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita' ed urgenza; 
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117,  ((  secondo  comma,
lettere e), m), p) e r), )) della Costituzione nonche'  dei  principi
di cui alla  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre  2006  e  della  normativa  comunitaria  in
materia di microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Le  Regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano  adeguano
la propria legislazione alle disposizioni di  cui  alla  lettera  a),
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000,  n.212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  «Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni (( lavorativi contenuti nell'arco di  non
piu' di un trimestre, )) in tutti i  casi  in  cui  la  verifica  sia
svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita'  semplificata  e
lavoratori (( autonomi. In entrambi i casi, )) ai  fini  del  computo
dei  giorni  lavorativi,  devono  essere  considerati  i  giorni   di
effettiva   presenza    degli    operatori    civili    o    militari
dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»; 
    d) le disposizioni di cui  all'articolo  12  ((  della  legge  27
luglio 2000, n.212, )) concernente disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, si applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo periodo: 
      1.1) le parole «agli articoli 12 e 13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12»; 
      1.2) la parola «annualmente» e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. ((  L'omissione
della comunicazione relativa alle variazioni comporta  l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»; )) 
    f) (soppressa). 
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; 
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001,  n.165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati
e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che ((  gli
stessi )) detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'   per
accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
medesime. La mancata fornitura dei  dati  di  cui  ((  alla  presente
lettera   ))   costituisce   evento   valutabile   ai   fini    della
responsabilita' disciplinare e, ove  ricorra,  della  responsabilita'
contabile; 
    i)  ((  all'articolo  2  ))  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto  il
seguente:  «8-ter.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive  possono  essere  integrate  dai
contribuenti per  modificare  la  originaria  richiesta  di  rimborso
dell'eccedenza  d'imposta  esclusiva-mente  per   la   scelta   della
compensazione, sempreche' il  rimborso  stesso  non  sia  stato  gia'
erogato anche in parte, mediante dichiarazione  da  presentare  entro
120 giorni dalla scadenza del  termine  ordinario  di  presentazione,
secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,  utilizzando  modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce
la dichiarazione.»; 
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive  modificazioni,  le
parole « (( lire seicento milioni )) »  e  «lire  un  miliardo»  sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «400.000   euro»   e
«700.000 euro»; 
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del  decreto  legge  31  maggio  2010,
n.78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,
n.122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  ((  alinea,  ))  la  parola  «notificati»  e'
sostituita dalla seguente: «emessi»; 
      2) al comma 1, lettera a): 
      2.1) dopo  le  parole  «delle  imposte  sui  redditi»,  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta (( regionale ))
sulle attivita' produttive»; 
      2.2) nel secondo periodo,  dopo  la  parola  «sanzioni»  e'  ((
soppressa )) la seguente: «, anche»; 
      2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro  sessanta  giorni
dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le  seguenti:  «la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.471,  non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»; 
      (( 3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un   periodo   di
centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della
riscossione  degli  atti  di  cui  alla  lettera  ))  a)  ((  ;  tale
sospensione non si applica con riferimento alle  azioni  cautelari  e
conservative, nonche' ad  ogni  altra  azione  prevista  dalle  norme
ordinarie a tutela del creditore»; )) 
      (( 3-bis) al comma 1, lettera c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,  e  ove
gli agenti  della  riscossione,  successivamente  all'affidamento  in
carico degli atti di cui alla lettera )) a), vengano a conoscenza  di
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: « (( Ai fini ))  dell'espropriazione  forzata  l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; 
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Al  fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605.»; 
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: 
      « (( 3-bis. )) In deroga a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i
soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli  acquisti
di carburante esclusivamente mediante  carte  di  credito,  carte  di
debito o carte prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
non sono soggetti  all'obbligo  di  tenuta  della  scheda  carburante
previsto dal presente regolamento».; 
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n.41, e' sostituita dalla seguente: 
      «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i  dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2007,  n.244,
e' abrogato; 
    s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi,  ((
di cui )) al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917, nel comma  3,  in  fine  ((  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi:  ))  «I  costi,  concernenti   contratti   a   corrispettivi
periodici, relativi a spese di competenza di due  periodi  d'imposta,
in deroga all'articolo 109, comma  2,  lettera  b),  sono  deducibili
nell'esercizio nel quale e' stato ricevuto il  documento  probatorio.
Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo
indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro (( 1.000. ))
»; 
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.462, assicurando in  tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' abrogato; 
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n.78  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di  addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto (( dal numero 3) della presente lettera; )) 
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre  1997,  n.462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
      3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti  dei
controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.462; 
      3.2) per gli anni d'imposta 2006  e  successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse; 
      1.2) al secondo periodo: 
      1.2.1) le parole «Se  le  somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»; 
      1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione  in
misura piena,» sono inserite le seguenti:  «dedotto  l'importo  della
prima rata,»; 
      1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo
di sanzione in misura piena» sono inserite le  seguenti:  «,  dedotto
l'importo della prima rata»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 6: 
      3.1) al primo periodo, le parole  «,  superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse; 
      3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      (( 3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: )) 
      (( «6-bis. Le  rate  previste  dal  presente  articolo  possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo
stabilito )) »; 
      (( u-bis) all'articolo 77  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: )) 
      (( «2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al
proprietario dell'immobile una  comunicazione  preventiva  contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute  entro  il
termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di  cui  al  comma
1»; )) 
    v) (soppressa). 
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole  «lire
dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»; 
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole  «lire  trecentomila»  sono  sostituite
dalla seguenti: « (( euro 300 )) »; 
      2) al comma 6 le parole  «lire  trecentomila»  sono  sostituite
dalla seguenti: « (( euro 300 )) » e le  parole  «al  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»; 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  «6-bis.  Per
le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17  ((  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.633,  e
successive modificazioni, )) si applicano le disposizioni dei commi 1
e 6 (( del presente articolo.»; )) 
    bb) all'articolo  32-ter  del  decreto-legge  29  novembre  2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,
n.2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre».  Le
disposizioni introdotte dal presente numero si  applicano  a  partire
dal 1º luglio 2011; 
      2) al comma 3 le parole:  «Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresi' soppresse  le  parole:
«previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.471, e successive modificazioni,»; 
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui  al  n.127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633; 
    cc-bis) (( per garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi  del
diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto
sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per  le  cessioni  e  per  le
importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al
consumo, l'imposta e' applicata in base al regime ordinario  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
Resta ferma l'applicabilita', ove ne  ricorrano  i  presupposti,  del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  e  successive  modificazioni».  Le  disposizioni  di  cui  alla
presente lettera si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto; )) 
    (( cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: )) 
      (( 1) al comma 1: )) 
      (( 1.1) alla lettera a), dopo  le  parole:  «depositi  fiscali»
sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni»; )) 
      (( 1.2) alla lettera b), dopo le  parole:  «depositi  doganali»
sono  inserite  le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  525,   secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2
luglio 1993, e successive modificazioni»; )) 
      (( 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole:  «dei  beni
dal deposito» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi  quelli
relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»; )) 
      (( 3) al comma 4,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «previa prestazione di idonea  garanzia  commisurata
all'imposta. La prestazione  della  garanzia  non  e'  dovuta  per  i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo  14-bis  del  regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,  e  successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43»; )) 
      (( 4) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti  nelle
banche  dati  delle  Agenzie  fiscali,  il   soggetto   che   procede
all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati
relativi alla liquidazione dell'imposta di  cui  al  presente  comma,
anche ai fini dello svincolo della  garanzia,  di  cui  al  comma  4,
lettera b); le modalita' di integrazione  telematica  sono  stabilite
con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane,  di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»; )) 
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «1º  gennaio  2010»   sono
sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011»; 
      2) al secondo  periodo.,  le  parole  «31  ottobre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  «31  ottobre  2010»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»; 
      ((  dd-bis)  tra  i  soggetti  che  possono   avvalersi   della
rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e
con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera  ))
dd) (( sono incluse le societa'  di  capitali  i  cui  beni,  per  il
periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre  2001,  n.448,  e  successive  modificazioni,
siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del  giudizio
ne abbiano riacquistato la piena titolarita'; )) 
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di   acquisto   di   partecipazioni   non   negoziate   nei   mercati
regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni  edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28  dicembre  2001,  n.448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato   una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa. 
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di  decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata; 
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi (( a  decorrere  ))  dalla
medesima data; 
    (( gg-bis) all'articolo 1, comma 299,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza» sono soppresse; )) 
    (( gg-ter) a decorrere  dal  1º  gennaio  2012,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le  societa'
per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo  3,  comma
7, del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  cessano  di
effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e  riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o  patrimoniali,  dei
comuni e delle societa' da essi partecipate; )) 
    (( gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter),
i comuni effettuano  la  riscossione  spontanea  delle  loro  entrate
tributarie  e  patrimoniali.  I   comuni   effettuano   altresi'   la
riscossione coattiva delle predette entrate: )) 
      (( 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo  unico  di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che  costituisce  titolo
esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei  limiti  di  importo  e  delle
condizioni stabilite per gli agenti  della  riscossione  in  caso  di
iscrizione  ipotecaria  e  di  espropriazione  forzata   immobiliare,
esclusivamente se gli stessi procedono  in  gestione  diretta  ovvero
mediante  societa'  a  capitale   interamente   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera )) b) (( , numero 3), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; )) 
      (( 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano  le  altre
forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma  5,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive  modificazioni;
)) 
    (( gg-quinquies) in tutti  i  casi  di  riscossione  coattiva  di
debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla
data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  le  azioni
cautelari ed esecutive  sono  precedute  dall'invio,  mediante  posta
ordinaria, di due  solleciti  di  pagamento,  il  secondo  dei  quali
decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo; )) 
    (( gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero  1),
il sindaco o il legale rappresentante della  societa'  nomina  uno  o
piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le
funzioni demandate agli ufficiali della  riscossione  nonche'  quelle
gia' attribuite al segretario comunale  dall'articolo  11  del  testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639.  I  funzionari
responsabili  sono  nominati  fra  persone  la  cui  idoneita'   allo
svolgimento  delle  predette   funzioni   e'   accertata   ai   sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
successive modificazioni; )) 
    (( gg-septies) in conseguenza  delle  disposizioni  di  cui  alle
lettere da gg-ter) a gg-sexies: )) 
      (( 1) all'articolo 4 del decreto-legge 24  settembre  2002,  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati; )) 
      (( 2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole da: «degli enti  locali»  fino  a:  «dati  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle  regioni,
delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante
le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),  numero  3),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'  consentito  di
accedere ai dati e alle»; )) 
      (( 3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, e' abrogato; )) 
      (( 4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge  25
giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato; )) 
    (( gg-octies) in caso di cancellazione del  fermo  amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati ai  sensi  dell'articolo  86  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al  pagamento  di
spese ne' all'agente  della  riscossione  ne'  al  pubblico  registro
automobilistico gestito dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  ai
gestori degli altri pubblici registri; )) 
    (( gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.
L'istanza di sospensione e' decisa  entro  centottanta  giorni  dalla
data di presentazione della stessa»; )) 
    (( gg-decies) 0a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione
non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del  presente  comma,  se
l'importo complessivo del  credito  per  cui  lo  stesso  procede  e'
inferiore complessivamente a: )) 
      (( 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a  ruolo  sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e
il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; )) 
      (( 2) ottomila euro, negli altri casi; )) 
    gg-undecies) (( all'articolo 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: )) 
      (( 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) 
      (( «1.  Il  concessionario  puo'  procedere  all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui  si  procede
supera complessivamente: )) 
      a) (( ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a  ruolo  sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e
il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; )) 
      (( b) ottomila euro, negli altri casi»; )) 
    ((  2)  al  comma  2,  le  parole:  «all'importo  indicato»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati». )) 
  (( 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare
all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della  categoria
catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli
immobili rurali ad uso abitativo  o  della  categoria  D/10  per  gli
immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro
il 30 settembre 2011, deve essere allegata  un'autocertificazione  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  nella  quale  il  richiedente
dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal
quinto anno antecedente a quello di presentazione  della  domanda,  i
requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai  sensi  del  citato
articolo  9  del  decreto-legge  n.557  del  1993,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   1994,   e   successive
modificazioni. )) 
  (( 2-ter. Entro il 20  novembre  2011,  l'Agenzia  del  territorio,
previa verifica dell'esistenza dei  requisiti  di  ruralita'  di  cui
all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre   1993,   n.   557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e successive modificazioni, convalida la  certificazione  di  cui  al
comma 2-bis del presente articolo e  riconosce  l'attribuzione  della
categoria catastale richiesta. Qualora entro il  termine  di  cui  al
periodo  precedente  l'amministrazione   finanziaria   non   si   sia
pronunciata, il contribuente puo' assumere, in  via  provvisoria  per
ulteriori  dodici  mesi,  l'avvenuta  attribuzione  della   categoria
catastale   richiesta.   Qualora   tale   attribuzione   sia   negata
dall'amministrazione finanziaria  entro  il  20  novembre  2012,  con
provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al  pagamento  delle
imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate  in
misura  raddoppiata  rispetto  a  quelle  previste  dalla   normativa
vigente. )) 
  (( 2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  stabilite  le  modalita'  applicative   e   la   documentazione
necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al
comma 2-bis nonche' ai  fini  della  convalida  della  certificazione
medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di
accertamento,   da    parte    dell'Agenzia    del    territorio    e
dell'amministrazione comunale. )) 
  (( 2-quinquies. All'articolo  15,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, le parole: «la meta'» sono sostituite dalle  seguenti:
«un terzo». )) 
  (( 2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti:  «,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,». )) 
  (( 2-septies.  La  disposizione  dell'articolo  30,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del  presente  articolo,
si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  (( 2-octies. All'articolo 1, comma 150,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, le parole:  «tre  punti  percentuali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un punto percentuale». )) 
  (( 2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  le  parole:   «La   Direzione   regionale
dell'Agenzia  delle  dogane  »  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«L'Ufficio delle )) dogane». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 dell'allegato  alla
          Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio
          2003  (Raccomandazione  della  Commissione  relativa   alla
          definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) : 
              "Art. 2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono
          le categorie di imprese 1. La categoria delle  microimprese
          delle piccole  imprese  e  delle  medie  imprese  (PMI)  e'
          costituita da imprese che occupano meno di 250 persone,  il
          cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di  EUR  oppure
          il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di
          EUR. 
              2. Nella  categoria  delle  PMI  si  definisce  piccola
          impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza
          un fatturato annuo  o  un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiori a 10 milioni di EUR. 
              3. Nella categoria delle PMI si definisce  microimpresa
          un'impresa che occupa meno di  10  persone  e  realizza  un
          fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiori a 2 milioni di EUR. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art.  1.  Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della presente  legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio . 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.". 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  reca  "
          Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro.". 
              - Si riporta il testo vigente dell' articolo 117  della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              La direttiva del parlamento  europeo  e  del  consiglio
          2006/123/CE relativa ai  servizi  nel  mercato  interno  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376. 
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, (Disposizioni e materie di Statuto dei
          diritti del contribuente), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "  Art.  12.  Diritti  e  garanzie   del   contribuente
          sottoposto  a  verifiche  fiscali  1.  Tutti  gli  accessi,
          ispezioni  e  verifiche  fiscali   nei   locali   destinati
          all'esercizio  di   attivita'   commerciali,   industriali,
          agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla
          base di esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul
          luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali  e  urgenti
          adeguatamente documentati, durante  l'orario  ordinario  di
          esercizio delle attivita' e con modalita' tali da  arrecare
          la  minore  turbativa  possibile  allo  svolgimento   delle
          attivita'  stesse  nonche'  alle  relazioni  commerciali  o
          professionali del contribuente. 
              2. Quando viene iniziata la verifica,  il  contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle verifiche. 
              3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
          amministrativi   e   contabili   puo'   essere   effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
              4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente  e
          del professionista,  che  eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
              5. La permanenza  degli  operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
              6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
          procedano con  modalita'  non  conformi  alla  legge,  puo'
          rivolgersi  anche  al  Garante  del  contribuente,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 13. 
              7. Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione  tra
          amministrazione e  contribuente,  dopo  il  rilascio  della
          copia del processo verbale di chiusura delle operazioni  da
          parte degli  organi  di  controllo,  il  contribuente  puo'
          comunicare entro sessanta giorni osservazioni  e  richieste
          che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
          accertamento non puo' essere emanato prima  della  scadenza
          del predetto termine, salvo casi di particolare e  motivata
          urgenza.". 
              Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 212 del
          2000 e' riportato nelle note al comma  2,  lettera  c)  del
          presente articolo. 
              Si riporta il testo dell'articolo 23  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi),  come   modificato   dal   presente
          articolo: 
              "Art. 23. Ritenute sui redditi di lavoro  dipendente  -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,  comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del  predetto  testo  unico  e  le  persone   fisiche   che
          esercitano imprese commerciali, ai sensi  dell'articolo  51
          del citato testo unico,  o  imprese  agricole,  le  persone
          fisiche che esercitano  arti  e  professioni,  il  curatore
          fallimentare,  il  commissario   liquidatore   nonche'   il
          condominio   quale   sostituto   di   imposta,   i    quali
          corrispondono somme e valori di cui all'articolo  48  dello
          stesso testo unico, devono operare all'atto  del  pagamento
          una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche dovuta dai percipienti,  con  obbligo
          di rivalsa. Nel caso in cui  la  ritenuta  da  operare  sui
          predetti valori non trovi capienza, in tutto  o  in  parte,
          sui contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito  e'
          tenuto a  versare  al  sostituto  l'importo  corrispondente
          all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis.  I  soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'articolo 48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni. 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
              d-bis) [lettera soppressa]; 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. ". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) : 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito  di  applicazione-  1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.". 
              -Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136,  della  L.  23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   2.   Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P -  1.  Le  persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
          della Poste italiane S.p.a. tra  il  1°  maggio  ed  il  30
          giugno ovvero in  via  telematica  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
              2. I soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno  del  nono  mese  successivo  a  quello  di
          chiusura del periodo d'imposta. 
              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3. 
              3-bis.  I  modelli  di   dichiarazione,   le   relative
          istruzioni e le specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  sono  resi  disponibili  in  formato
          elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio
          (10). 
              4. 
              4-bis. 
              5. 
              6. Per gli interessi e gli altri  proventi  di  cui  ai
          commi da  1  a  3-bis  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
          sensi   dell'ultimo   comma   dello   stesso   articolo   e
          dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge  20  giugno
          1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per  le  vincite
          di cui all'articolo 30, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   i   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
          la dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei
          redditi propri. 
              7. Sono considerate valide le dichiarazioni  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8.   Salva   l'applicazione    delle    sanzioni,    le
          dichiarazioni dei  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  e  dei  sostituti  d'imposta  possono
          essere  integrate  per  correggere  errori   od   omissioni
          mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
          disposizioni di cui  all'articolo  3,  utilizzando  modelli
          conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
          riferisce la dichiarazione, non oltre i  termini  stabiliti
          dall'articolo  43  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
              8-bis.  Le  dichiarazioni  dei  redditi,   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive  e  dei  sostituti  di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere errori  od  omissioni  che  abbiano  determinato
          l'indicazione di un maggior  reddito  o,  comunque,  di  un
          maggior debito d'imposta o di un  minor  credito,  mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo  3,  utilizzando  modelli  conformi  a  quelli
          approvati per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione, non  oltre  il  termine  prescritto  per  la
          presentazione  della  dichiarazione  relativa  al   periodo
          d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante  dalle
          predette   dichiarazioni   puo'   essere   utilizzato    in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo n. 241 del 1997. 
              8-ter. Le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
              9. I termini di presentazione della  dichiarazione  che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  del  citato
          decreto del presidente della repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge : 
              "Art.  18  Disposizione  regolamentare  concernente  la
          contabilita' semplificata per le imprese minori 
              1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
          anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non  sono
          obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
          stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c)
          e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi  di
          cui all'articolo 53  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, conseguiti in un  anno  intero  non  abbiano
          superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese  aventi
          per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000  euro
          per le imprese aventi per  oggetto  altre  attivita',  sono
          esonerati  per  l'anno  successivo   dalla   tenuta   delle
          scritture contabili  prescritte  dai  precedenti  articoli,
          salvi gli obblighi di tenuta delle  scritture  previste  da
          disposizioni  diverse   dal   presente   decreto.   Per   i
          contribuenti che esercitano contemporaneamente  prestazioni
          di  servizi  ed   altre   attivita'   si   fa   riferimento
          all'ammontare   dei   ricavi   relativi   alla    attivita'
          prevalente. In  mancanza  della  distinta  annotazione  dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni di servizi.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti i criteri per la individuazione  delle  attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi. 
              2. I soggetti  che  fruiscono  dell'esonero,  entro  il
          termine stabilito per la presentazione della  dichiarazione
          annuale, indicano nel registro  degli  acquisti  tenuto  ai
          fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  il  valore  delle
          rimanenze. 
              3. Le operazioni  non  soggette  a  registrazione  agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
          annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
          modalita'  e  nei  termini  stabiliti  per  le   operazioni
          soggette a registrazione. Coloro  che  effettuano  soltanto
          operazioni non soggette  a  registrazione  annotano  in  un
          apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
          uscite relative a  tutte  le  operazioni  effettuate  nella
          prima e nella seconda meta' di ogni mese  ed  eseguire  nel
          registro stesso l'annotazione di cui al comma 2. 
              4. I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti  relativi
          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  34
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  concernente  «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto»    e    successive
          modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni
          dei commi 2 e 3. 
              5. Il regime di contabilita' semplificata previsto  nel
          presente articolo si estende di anno in  anno  qualora  gli
          ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati. 
              6. Il contribuente ha facolta' di optare per il  regime
          ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo  di
          imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
          e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso  e  per  i
          due successivi. 
              7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di  impresa
          commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per  un
          ammontare ragguagliato ad un anno non superiore  ai  limiti
          indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere  la
          contabilita' semplificata di cui al presente articolo. 
              8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori  di
          giornali, di  libri  e  di  periodici,  anche  su  supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.  Per
          le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
          postali,  marche  assicurative  e   valori   similari,   si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. 
              9. Ai fini  del  presente  articolo  si  assumono  come
          ricavi conseguiti nel periodo di  imposta  i  corrispettivi
          delle operazioni registrate o soggette a registrazione  nel
          periodo  stesso  agli  effetti  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto e di quelle annotate o soggette ad  annotazioni  a
          norma del comma 3.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29  del   citato
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
          30 luglio 2010, n.  122,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.    29.    Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
          agli atti indicati  nella  seguente  lettera  a)  emessi  a
          partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi  d'imposta
          in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,  sono
          potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.  218,  dell'articolo   68   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e  dell'articolo  19
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  In  tali
          ultimi casi il versamento delle somme dovute deve  avvenire
          entro sessanta giorni dal ricevimento  della  raccomandata;
          la sanzione amministrativa prevista dall' articolo  13  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  non  si
          applica nei casi di omesso, carente  o  tardivo  versamento
          delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui   ai   periodi
          precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorsi   sessanta   giorni   dalla   notifica   e   devono
          espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi  trenta
          giorni dal termine ultimo per il pagamento, la  riscossione
          delle somme  richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in
          materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico  agli
          agenti della  riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione
          forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle Entrate, di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato.  L'esecuzione  forzata  e'
          sospesa   per   un   periodo    di    centottanta    giorni
          dall'affidamento in carico agli  agenti  della  riscossione
          degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non  si
          applica   con   riferimento   alle   azioni   cautelari   e
          conservative, nonche' ad ogni altra azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b); Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a  pena
          di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno
          successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con  la  documentazione  di  cui   all'articolo   161,   e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente:«2-bis. L'agente della riscossione cui
          venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  la  approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito  dal  seguente:«Art.  11.  Sottrazione
          fraudolenta al pagamento di imposte 
              1. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o
          sanzioni  amministrative  relativi  a  dette   imposte   di
          ammontare  complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila,
          aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti  sui
          propri o su altrui beni idonei a  rendere  in  tutto  o  in
          parte inefficace la procedura di riscossione  coattiva.  Se
          l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed   interessi   e'
          superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione  da
          un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48  del
          decreto  legislativo  31  dicembre   1992,   n.   546,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21  del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010 come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia  delle
          Entrate- 1. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non  inferiore
          a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero
          per  la  loro  effettuazione  con  dati  incompleti  o  non
          veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  444
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  delle
          annotazioni da apporre sulla documentazione  relativa  agli
          acquisti di carburanti per autotrazione),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante 1. Gli
          acquisti di carburante per autotrazione  effettuati  presso
          gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  risultano  da  apposite
          annotazioni  eseguite,  nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti nei successivi articoli, in una  apposita  scheda
          conforme al modello allegato. 
              2. Le annotazioni di cui al comma  1  sono  sostitutive
          della fattura di cui al terzo comma  dell'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              3. Salvo il disposto di cui all'articolo  6,  e'  fatto
          divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di
          carburanti per autotrazione di emettere per la cessione  di
          tali prodotti la  fattura  prevista  dall'articolo  21  del
          decreto indicato nel comma 2 del presente articolo. 
              3-bis. In deroga a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i
          soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli
          acquisti di carburante  esclusivamente  mediante  carte  di
          credito, carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da
          operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione
          previsto dall' articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  non
          sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante
          previsto dal presente regolamento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento
          recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
          all'articolo 1 della  L.  27  dicembre  1997,  n.  449,  in
          materia di detrazioni  per  le  spese  di  ristrutturazione
          edilizia), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              1. I soggetti che  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche intendono avvalersi della  detrazione
          d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni
          1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli
          anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione  degli  interventi
          di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, sono tenuti a (3): 
              a) indicare nella  dichiarazione  dei  redditi  i  dati
          catastali identificativi dell'immobile e se i  lavori  sono
          effettuati dal  detentore,  gli  estremi  di  registrazione
          dell'atto che  ne  costituisce  titolo  e  gli  altri  dati
          richiesti ai  fini  del  controllo  della  detrazione  e  a
          conservare ed esibire a richiesta degli uffici i  documenti
          che  saranno  indicati  in   apposito   Provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
              b)  comunicare  preventivamente  all'azienda  sanitaria
          locale territorialmente competente, mediante  raccomandata,
          la data di inizio dei lavori; 
              c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici
          finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
          spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000,
          2001 e  2002  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico
          bancario  attraverso  il  quale  e'  stato  effettuato   il
          pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          Se le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi  sono
          effettuate da  soggetti  non  tenuti  all'osservanza  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  prova  delle  spese
          puo' essere costituita da altra idonea documentazione; 
              d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo
          supera la somma  di  € 51.645,69  pari  a  L.  100.000.000,
          dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta  da  un
          soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti  e
          geometri ovvero da altro soggetto abilitato  all'esecuzione
          degli stessi. 
              2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in
          vigore del presente regolamento gli adempimenti di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), sono  effettuati  entro  quaranta
          giorni da questa ultima data. 
              3. Il pagamento  delle  spese  detraibili  e'  disposto
          mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
          versamento,  il  codice  fiscale  del  beneficiario   della
          detrazione ed il numero di partita  IVA  ovvero  il  codice
          fiscale del soggetto a favore  del  quale  il  bonifico  e'
          effettuato.". 
              La legge 24 dicembre 2007, n. 244  reca:  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2008". 
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66. Imprese minori. 1. Il reddito  d'impresa  dei
          soggetti che secondo le norme del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
          regime di contabilita' semplificata e non hanno optato  per
          il regime ordinario  e'  costituito  dalla  differenza  tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri
          proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1,  conseguiti
          nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
          sostenute   nel   periodo   stesso.   La   differenza    e'
          rispettivamente  aumentata  e  diminuita  delle   rimanenze
          finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli  92,
          93 e 94 ed e'  ulteriormente  aumentata  delle  plusvalenze
          realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze
          attive  di  cui   all'articolo   88   e   diminuita   delle
          minusvalenze e sopravvenienze passive di  cui  all'articolo
          101. 
              2. Le quote di ammortamento sono ammesse in  deduzione,
          secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2,  102  e
          103, a condizione che  sia  tenuto  il  registro  dei  beni
          ammortizzabili. L'indicazione di  tali  quote  puo'  essere
          effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.  Le  perdite  di
          beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili  a
          norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione  a
          titolo di accantonamento; tuttavia  gli  accantonamenti  di
          cui all'articolo  105  sono  deducibili  a  condizione  che
          risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18  del
          decreto indicato al comma 1. 
              3.  Si  applicano,  oltre  a  quelle   richiamate   nei
          precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli  56,
          comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi  1  e
          3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2,
          5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi  ed
          alle plusvalenze che concorrono a  formare  il  reddito  di
          impresa  pur  non   risultando   dalle   registrazioni   ed
          annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto
          indicato nel comma 1, la disposizione  dell'ultimo  periodo
          del  comma  4  dell'articolo  109.  I  costi,   concernenti
          contratti a corrispettivi periodici, relativi  a  spese  di
          competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
          109, comma 2, lettera b),  sono  deducibili  nell'esercizio
          nel quale e' stato ricevuto il documento  probatorio.  Tale
          disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo  del
          costo indicato dal documento di spesa non  sia  di  importo
          superiore a euro 1000. 
              4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
          e per gli esercenti le attivita' indicate  al  primo  comma
          dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979 del Ministro delle
          finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del  22
          ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma  dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfetaria delle spese non documentate, di un importo  pari
          alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3  per
          cento dei ricavi fino a euro  6.197,48;  1  per  cento  dei
          ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a  euro  77.468,53;  0,50
          per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53  e  fino  a  euro
          92.962,24. 
              5. Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfetaria di spese non documentate, di  euro  7,75  per  i
          trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore  oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione o delle regioni confinanti  e  di  euro  15,49  per
          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime
          imprese compete, altresi', una deduzione  forfetaria  annua
          di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
          massa complessiva a pieno  carico  non  superiore  a  3.500
          chilogrammi. La deduzione spetta una sola  volta  per  ogni
          giorno di effettuazione  del  trasporto,  indipendentemente
          dal numero dei viaggi. Il contribuente deve  predisporre  e
          conservare un prospetto recante  l'indicazione  dei  viaggi
          effettuati e della loro durata e localita' di  destinazione
          nonche' degli estremi dei relativi documenti  di  trasporto
          delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura  di
          cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974,  n.  298;  i
          documenti di trasporto, le fatture e le lettere di  vettura
          devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
          l'accertamento.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2  e  3  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462  (Unificazione
          ai  fini  fiscali  e  contributivi   delle   procedure   di
          liquidazione,   riscossione   e   accertamento,   a   norma
          dell'articolo  3,  comma  134,  lettera  b),  della  L.  23
          dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 2. Riscossione delle somme dovute a  seguito  dei
          controlli automatici - 1.  Le  somme  che,  a  seguito  dei
          controlli automatici, ovvero dei controlli  eseguiti  dagli
          uffici, effettuati  ai  sensi  degli  articoli  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  risultano  dovute  a
          titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di  minori
          crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
          per  ritardato   o   omesso   versamento,   sono   iscritte
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 
              2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a  pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'   indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  concernente  le  modalita'  di  versamento   mediante
          delega,  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, prevista dai commi 3 dei  predetti  articoli
          36-bis e  54-bis,  ovvero  della  comunicazione  definitiva
          contenente la rideterminazione in sede di autotutela  delle
          somme  dovute,  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti   dal
          contribuente  o  dal  sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ad un terzo e gli interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione. 
              Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a  seguito  dei
          controlli formali)  -  1.  Le  somme  che,  a  seguito  dei
          controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo  36-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  risultano  dovute  a   titolo   d'imposta,
          ritenute, contributi e  premi  o  di  minori  crediti  gia'
          utilizzati, nonche' di interessi  e  di  sanzioni,  possono
          essere  pagate  entro  30  giorni  dal  ricevimento   della
          comunicazione prevista dal comma 4  del  predetto  articolo
          36-ter, con le  modalita'  indicate  nell'articolo  19  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente  le
          modalita'  di  versamento  mediante  delega.  In  tal  caso
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ai due terzi e gli interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30,  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010 : 
              "Art. 30. Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita'
          di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
          titolo dovute all'INPS, anche  a  seguito  di  accertamenti
          degli uffici, e' effettuata  mediante  la  notifica  di  un
          avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. 
              3. 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
              11. 
              12 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 462 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute -1. Le somme
          dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  e  dell'articolo
          3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo  di
          sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se  superiori
          a cinquemila euro, in  un  numero  massimo  di  venti  rate
          trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle
          rate successive alla prima  e'  superiore  a  cinquantamila
          euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea  garanzia
          commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a
          titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della
          prima rata,  per  il  periodo  di  rateazione  dell'importo
          dovuto aumentato di un anno, mediante polizza  fideiussoria
          o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un  consorzio
          di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli  elenchi  di
          cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni.  In  alternativa  alle  predette   garanzie,
          l'ufficio   puo'   autorizzare   che   sia   concessa   dal
          contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
          primo grado su beni immobili di  esclusiva  proprieta'  del
          concedente, per un  importo  pari  al  doppio  delle  somme
          dovute, comprese quelle a  titolo  di  sanzione  in  misura
          piena, dedotto l'importo della prima rata. A  tal  fine  il
          valore dell'immobile e' determinato ai sensi  dell'articolo
          52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131.  Il   valore
          dell'immobile  puo'  essere,  in  alternativa,  determinato
          sulla base di una perizia giurata di stima, cui si  applica
          l'articolo 64 del codice di procedura  civile,  redatta  da
          soggetti  iscritti  agli  albi   degli   ingegneri,   degli
          architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei  periti
          agrari o dei periti industriali  edili.  L'ipoteca  non  e'
          assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo  67
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni. Sono a carico del contribuente le  spese  di
          perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.  In
          tali casi, entro dieci giorni dal  versamento  della  prima
          rata il contribuente  deve  far  pervenire  all'ufficio  la
          documentazione relativa alla prestazione della garanzia. 
              2.(abrogato). 
              3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti gli interessi al tasso  del  3,5  per  cento  annuo,
          calcolati dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a
          quello  di  elaborazione  della  comunicazione.   Le   rate
          trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
          l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
              4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
          la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per
          imposte, interessi e  sanzioni  in  misura  piena,  dedotto
          quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e'  stata  prestata
          garanzia, l'ufficio  procede  all'iscrizione  a  ruolo  dei
          suddetti importi a carico del contribuente e  dello  stesso
          garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
          non versino l'importo  dovuto  entro  trenta  giorni  dalla
          notificazione di apposito invito  contenente  l'indicazione
          delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di  diritto
          della pretesa. 
              5.  La  notificazione  delle  cartelle   di   pagamento
          conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
          eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
          quello di scadenza della rata non pagata. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi  1,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito   di
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 
              6-bis. Le rate previste dal presente  articolo  possono
          essere anche di  importo  decrescente,  fermo  restando  il
          numero massimo stabilito. 
              7. Nei casi  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui  al
          presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
          delle somme iscritte a ruolo di  cui  all'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni". 
              Si riporta il testo dell'articolo 77  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  77.  Iscrizione  di   ipoteca   -   1.   Decorso
          inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,  il
          ruolo  costituisce  titolo  per  iscrivere  ipoteca   sugli
          immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
          al doppio dell'importo complessivo del credito per  cui  si
          procede. 
              2. Se l'importo complessivo  del  credito  per  cui  si
          procede  non  supera  il  cinque  per  cento   del   valore
          dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
          norma  dell'articolo  79,  il  concessionario,   prima   di
          procedere all'esecuzione, deve iscrivere  ipoteca.  Decorsi
          sei mesi dall'iscrizione senza  che  il  debito  sia  stato
          estinto, il concessionario procede all'espropriazione 
              2-bis.  L'agente  della   riscossione   e'   tenuto   a
          notificare al proprietario dell'immobile una  comunicazione
          preventiva  contenente  l'avviso  che,  in   mancanza   del
          pagamento delle somme dovute entro  il  termine  di  trenta
          giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma .1". 
              Si riporta il testo dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente  della  repubblica  10  novembre  1997,  n.  441
          (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          delle  presunzioni  di  cessione  e  di   acquisto),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2  .  Non  operativita'  della  presunzione   di
          cessione - 1. La presunzione  di  cui  all'articolo  1  non
          opera per  le  fattispecie  indicate  nei  seguenti  commi,
          qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti. 
              2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n.  12),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 (8), sono provate con le seguenti modalita': 
              a) comunicazione scritta  da  parte  del  cedente  agli
          uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi  della
          Guardia di finanza di competenza, con  l'indicazione  della
          data,  ora  e  luogo  di  inizio   del   trasporto,   della
          destinazione  finale  dei  beni,   nonche'   dell'ammontare
          complessivo, sulla base del prezzo di  acquisto,  dei  beni
          gratuitamente ceduti. La comunicazione  deve  pervenire  ai
          suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
          puo' non essere inviata qualora l'ammontare del  costo  dei
          beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni; 
              b) emissione del documento  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  agosto  1996,  n.   472,
          progressivamente numerato; 
              c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio  ai  sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  con  la  quale  l'ente
          ricevente attesti natura, qualita'  e  quantita'  dei  beni
          ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento  di
          cui alla lettera b). 
              3. La perdita  dei  beni  dovuta  ad  eventi  fortuiti,
          accidentali o  comunque  indipendenti  dalla  volonta'  del
          soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da  un
          organo della pubblica amministrazione o,  in  mancanza,  da
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  resa  entro  trenta
          giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in  cui  se
          ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo
          dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire,  a  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli  elementi
          in base ai quali detto valore e' stato determinato. 
              4. La distruzione dei beni o la trasformazione in  beni
          di altro  tipo  e  di  piu'  modesto  valore  economico  e'
          provata: 
              a) da comunicazione scritta da inviare agli  uffici  di
          cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le  modalita'
          ivi previsti, indicando luogo, data e ora in  cui  verranno
          poste in essere le operazioni, le modalita' di  distruzione
          o di  trasformazione,  la  natura,  qualita'  e  quantita',
          nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del  prezzo  di
          acquisto, dei  beni  da  distruggere  o  da  trasformare  e
          l'eventuale valore residuale  che  si  otterra'  a  seguito
          della distruzione o trasformazione dei  beni  stessi.  Tale
          comunicazione non e' inviata qualora la  distruzione  venga
          disposta da un organo della pubblica amministrazione; 
              b) dal  verbale  redatto  da  pubblici  funzionari,  da
          ufficiali della Guardia di finanza o  da  notai  che  hanno
          presenziato alla  distruzione  o  alla  trasformazione  dei
          beni, ovvero, nel caso in cui  l'ammontare  del  costo  dei
          beni distrutti o  trasformati  non  sia  superiore  a  euro
          10.000, da dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  ai
          sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.  15.  Dal  verbale  e
          dalla dichiarazione devono risultare data, ora e  luogo  in
          cui avvengono  le  operazioni,  nonche'  natura,  qualita',
          quantita' e  ammontare  del  costo  dei  beni  distrutti  o
          trasformati; 
              c) da documento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  14  agosto  1996,  n.   472,   progressivamente
          numerato, relativo  al  trasporto  dei  beni  eventualmente
          risultanti dalla distruzione o trasformazione. 
              5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
          vendite in blocco  o  di  operazioni  similari  secondo  la
          prassi commerciale risultano, oltre che  dalla  fattura  di
          cui  all'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, anche  dal  documento  previsto
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  472  del
          1996, progressivamente numerato, da cui  risulti  natura  e
          quantita'  dei  beni,   nonche'   la   sottoscrizione   del
          cessionario che attesti la ricezione dei  beni  stessi.  Il
          cedente  annota,  altresi',  soltanto  nell'esemplare   del
          documento  di  trasporto  in  suo   possesso,   l'ammontare
          complessivo del costo sostenuto  per  l'acquisto  dei  beni
          ceduti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  dicembre  1996,  n.   695
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  delle
          scritture  contabili9),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              "Art. 6. Adempimenti in materia di  IVA  -  1.  Per  le
          fatture emesse nel corso del mese, di importo  inferiore  a
          euro 300 puo' essere annotato con riferimento a  tale  mese
          entro il termine di cui all'articolo 23, primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 , in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo  nel
          quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui  si
          riferisce,   l'ammontare   complessivo   imponibile   delle
          operazioni e  l'ammontare  dell'imposta,  distinti  secondo
          l'aliquota applicata. 
              2.  Il  differimento  del  momento   di   effettuazione
          dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 , riguarda solo le operazioni imponibili. 
              3. Il registro di prima nota di  cui  al  quarto  comma
          dell'articolo  24  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , puo' non essere tenuto
          se, per le  operazioni  effettuate  nel  luogo  in  cui  e'
          esercitata  l'attivita'  di  vendita,  e'   rilasciato   lo
          scontrino o la ricevuta fiscale. 
              4.  Le  operazioni  per  le  quali  e'  rilasciato   lo
          scontrino fiscale o  la  ricevuta  fiscale,  effettuate  in
          ciascun mese solare, possono  essere  annotate,  anche  con
          unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo. 
              5. [comma abrogato]. 
              6.  Per  le  fatture  relative  ai   beni   e   servizi
          acquistati, di importo inferiore a euro  300,  puo'  essere
          annotato, entro il termine di cui  all'articolo  25,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, in luogo delle  singole  fatture,  un
          documento riepilogativo nel quale devono essere indicati  i
          numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture  cui  si
          riferisce,   l'ammontare   imponibile   complessivo   delle
          operazioni e  l'ammontare  dell'imposta,  distinti  secondo
          l'aliquota. 
              6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo  comma
          dell'articolo  17  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.633,   e   successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6
          del presente articolo. 
              7.  Non  sussiste,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture  e  le  bollette
          doganali relative ad acquisti ed importazioni per  i  quali
          ricorrono le  condizioni  di  indetraibilita'  dell'imposta
          stabilite dal secondo comma dell'articolo  19  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . 
              8. [comma abrogato]. 
              9.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 : 
              a) articolo 23, quarto comma; 
              b) articolo 24, primo comma, terzo periodo; 
              c) articolo 25, primo e quarto comma. 
              10. Dalla stessa data e' altresi'  abrogato  l'articolo
          1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del  Ministro
          delle finanze 23  marzo  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   32-ter   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.185,  convertito  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
          a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
          in funzione anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32-ter. Estensione del sistema di versamento "F24
          enti pubblici" ad altre tipologie di  tributi,  nonche'  ai
          contributi  assistenziali  e  previdenziali  e   ai   premi
          assicurativi. - 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720, e successive modificazioni, nonche' le amministrazioni
          centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  5  ottobre  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2007, che per il versamento  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e delle ritenute  operate  alla  fonte
          per l'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche  e  le
          relative addizionali si avvalgono  del  modello  "F24  enti
          pubblici",  approvato  con  provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276
          del 27 novembre 2007, utilizzano  lo  stesso  modello  "F24
          enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali
          e  dei  contributi  e  premi   dovuti   ai   diversi   enti
          previdenziali e assicurativi. 
              1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il
          giorno 16 del mese di scadenza.  Se  il  termine  scade  di
          sabato o di giorno festivo il versamento e'  tempestivo  se
          effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono
          invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
          di saldo e di acconto in base alle  dichiarazioni  annuali,
          nonche' il termine previsto  dall'  articolo  6,  comma  2,
          della legge 29 dicembre 1990,  n.  405,  per  il  pagamento
          dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto
          del versamento relativo al mese di dicembre. 
              2. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle
          disposizioni contenute nel comma 1 sono definite: 
              a) con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate per i tributi erariali ; 
              b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  da  emanare  di  concerto  con  gli  altri
          Ministri competenti, per i contributi e i premi . 
              3. Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso
          al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e  2010,  da  eseguire
          mediante il modello  «F24  enti  pubblici»,  approvato  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  8
          novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246
          alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007,  dagli
          enti e organismi  pubblici  di  cui  alle  tabelle  A  e  B
          allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,  e  successive
          modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello
          Stato, non si applicano le sanzioni qualora  il  versamento
          sia stato effettuato tardivamente,  ma  comunque  entro  il
          secondo mese successivo alla scadenza stabilita.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
          legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26  (Attuazione  della
          direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro  comunitario
          per   la   tassazione    dei    prodotti    energetici    e
          dell'elettricita') : 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di aliquote di  accisa
          e di imposta sul  valore  aggiunto  sul  gas  naturale  per
          combustione per usi civili. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2008: 
              a) la misura  delle  aliquote  di  accisa  per  il  gas
          naturale  per  combustione   per   usi   civili,   di   cui
          all'allegato I annesso al testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, e' determinata come segue: 
              1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro  0,044
          per metro cubo; 
              2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e  fino
          a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; 
              3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e  fino
          a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; 
              4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:  euro
          0,186 per metro cubo; 
              b) la misura delle  aliquote  di  accisa  di  cui  alla
          lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del  testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   sul   Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue: 
              1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro  0,038
          per metro cubo; 
              2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e  fino
          a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; 
              3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e  fino
          a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; 
              4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:  euro
          0,150 per metro cubo. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2008,  in  funzione  del
          completamento progressivo del processo di armonizzazione  e
          di riavvicinamento delle aliquote di  accisa  applicate  al
          gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese,  con
          decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno,
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  procede  ad
          interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui  al
          comma 1, lettera a). 
              3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata  la  spesa
          di  98.000.000  di  euro  per  l'anno  2008.  A   decorrere
          dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
          3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              4. Conseguentemente, a fare data dal 1°  gennaio  2008,
          e' abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001,  n.
          448. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero  127-bis)
          della  tabella  A,  parte  III,  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione  di  gas
          metano usato per combustione per usi civili limitatamente a
          480 metri cubi annui;  somministrazione,  tramite  reti  di
          distribuzione,  di  gas  di  petrolio  liquefatti  per  usi
          domestici di cottura cibi e per produzione di acqua  calda,
          gas di petroli liquefatti contenuti o destinati  ad  essere
          immessi in bombole da 10 a 20 kg in  qualsiasi  fase  della
          commercializzazione;». ". 
              -Si riporta l'Allegato I  del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative): 
              "Allegato  I.  -  Elenco   prodotti   assoggettati   ad
          imposizione ed aliquote vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del testo unico. 
              Prodotti energetici: 
              Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri; 
              Benzina (206): lire 1.003.480 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
              usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990
          per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
              usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
          per mille litri; 
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg; 
              Oli combustibili a basso tenore di zolfo:  lire  45.000
          per mille kg. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
              usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
          per mille kg; 
              Gas naturale: 
              per autotrazione: lire zero; 
              per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
              per combustione per usi civili: 
              a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione  di
          acqua  calda  di  cui  alla   tariffa   T1   prevista   dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; 
              b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa  T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; 
              c) per altri usi civili lire 332 al mc; 
              per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico  delle  leggi  sugli   interventi   nel   Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote: 
              a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e  b):
          lire 74 al mc; 
              b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc; 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese:  4,60
          euro per mille chilogrammi; da parte  di  soggetti  diversi
          dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi (213). 
              Alcole e bevande alcoliche 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. 
              Tabacchi lavorati 
              Sigari: 23,00% 
              Sigaretti: 23,00%; 
              Sigarette 58,50%; 
              Tabacco da fumo (221): 
              a) tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00% (222); 
              b) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
              Tabacco da fiuto: 24,78%; 
              Tabacco da masticare: 24,78%; 
              Fiammiferi di ordinario consumo: 
              a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          fino a 0,258 euro la scatola; 
              b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,0645  euro  la
          scatola; 
              c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione di  0,17825  euro  la
          scatola; 
              d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la  scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,2582  euro  la
          scatola; 
              e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di  imposta
          di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. 
              Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              Energia elettrica 
              Per ogni kWh di energia impiegata [3]: 
              per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire  4,10
          per ogni kWh; 
              per qualsiasi uso in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh. 
              Imposizioni diverse 
              Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. 
              - Si riporta il n. 127-bis) della Tabella A, parte  III
          (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%), allegata al
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, recante "Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto.": 
              "127-bis) somministrazione  di  gas  metano  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
          commercializzazione;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 39-sexies del  citato
          testo unico n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 39-sexies Disposizioni in materia di imposta  sul
          valore aggiunto - 1. Sulle cessioni  e  sulle  importazioni
          dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e  39-ter
          l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta,
          a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua
          l'immissione al consumo o dal  destinatario  registrato  di
          cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui
          all'articolo 10-bis,  comma  2,  con  l'aliquota  ordinaria
          vigente applicata sul prezzo di  vendita  al  pubblico,  al
          netto dell'ammontare della stessa imposta. Per le  cessioni
          e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima
          dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in  base
          al regime ordinario previsto  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  Resta  ferma
          l'applicabilita',  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  del
          regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 
              2. Ai fini del comma 1, non si  considerano  immissioni
          al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   50-bis   del
          decreto-legge 30 agosto  1983,  n.  331,  convertito  dalla
          legge  29  ottobre  1993,  n.  427  (Armonizzazione   delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA  -  1.  Sono
          istituiti,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
          speciali  depositi   fiscali,   in   prosieguo   denominati
          «depositi  IVA»,  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
          comunitari che non siano destinati alla vendita  al  minuto
          nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a  gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite  di  autorizzazione   doganale,   quelle   esercenti
          depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi.  Sono
          altresi' considerati depositi IVA: 
              a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1,  comma  2,
          lettera e), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni  per  i
          prodotti soggetti ad accisa; 
              b)  i  depositi  doganali,  di  cui  all'articolo  525,
          secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n.  2454/93  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
          di cui  al  decreto  ministeriale  del  28  novembre  1934,
          relativamente ai beni nazionali o comunitari  che  in  base
          alle  disposizioni  doganali   possono   essere   in   essi
          introdotti. 
              2. Su  autorizzazione  del  direttore  regionale  delle
          entrate ovvero del direttore delle entrate  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta,
          possono essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali  e
          comunitari in regime di deposito  IVA  altri  soggetti  che
          riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
          decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il  1°
          marzo 1997, sono dettati le modalita' e i  termini  per  il
          rilascio  dell'autorizzazione  ai   soggetti   interessati.
          L'autorizzazione  puo'   essere   revocata   dal   medesimo
          direttore regionale  delle  entrate  ovvero  dal  direttore
          delle entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e della Valle  d'Aosta  qualora  siano  riscontrate
          irregolarita' nella gestione del  deposito  e  deve  essere
          revocata  qualora  vengano  meno  le  condizioni   per   il
          rilascio; in tal caso  i  beni  giacenti  nel  deposito  si
          intendono  estratti  agli  effetti  del  comma   6,   salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'  destinato   a   custodire   beni   per   conto   terzi,
          l'autorizzazione puo' essere  rilasciata  esclusivamente  a
          societa'  per  azioni,  in  accomandita   per   azioni,   a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          ad un miliardo di lire. Detta limitazione  non  si  applica
          per i depositi che custodiscono beni, spediti  da  soggetto
          passivo identificato in altro Stato membro della  Comunita'
          europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in  tal
          caso l'acquisto intracomunitario  si  considera  effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 
              2-bis. I soggetti esercenti  le  attivita'  di  cui  al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci. 
              3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve  essere
          tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
          la movimentazione dei beni. Il citato registro deve  essere
          conservato ai sensi dell'articolo 39 del  predetto  decreto
          n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
          della medesima disposizione,  un  esemplare  dei  documenti
          presi a base dell'introduzione e dell'estrazione  dei  beni
          dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati  di  cui
          al comma 6, ultimo  periodo,  e  di  quelli  relativi  agli
          scambi eventualmente intervenuti durante  la  giacenza  dei
          beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro  delle
          finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
          predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
          e all'estrazione dei beni dai depositi. 
              4. Sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni: 
              a)  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni   eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA; 
              b) le operazioni di ammissione  in  libera  pratica  di
          beni non comunitari destinati ad essere  introdotti  in  un
          deposito  IVA  previa  prestazione   di   idonea   garanzia
          commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia  non
          e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo
          14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della  Commissione,
          del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
          esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              c) le cessioni  di  beni,  nei  confronti  di  soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; 
              d) le cessioni dei beni elencati  nella  tabella  A-bis
          allegata   al   presente   decreto,    eseguite    mediante
          introduzione in un deposito IVA, effettuate  nei  confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); 
              e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; 
              f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da  un
          deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro  della
          Comunita'  europea,  salvo  che  si  tratti   di   cessioni
          intracomunitarie soggette ad imposta nel  territorio  dello
          Stato; 
              g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA  con
          trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
          europea; 
              h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
          perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a  beni
          custoditi  in  un  deposito  IVA,  anche  se  materialmente
          eseguite non nel deposito stesso ma  nei  locali  limitrofi
          sempreche', in tal caso, le suddette  operazioni  siano  di
          durata non superiore a sessanta giorni; 
              i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 
              5. Il controllo sulla  gestione  dei  depositi  IVA  e'
          demandato all'ufficio doganale  o  all'ufficio  tecnico  di
          finanza  che  gia'  esercita  la  vigilanza   sull'impianto
          ovvero, nei casi di  cui  al  comma  2,  all'ufficio  delle
          entrate  indicato  nell'autorizzazione.  Gli  uffici  delle
          entrate ed i comandi del Corpo  della  Guardia  di  finanza
          possono, previa intesa  con  i  predetti  uffici,  eseguire
          comunque controlli inerenti al corretto  adempimento  degli
          obblighi  relativi  alle  operazioni   afferenti   i   beni
          depositati. 
              6. L'estrazione dei beni da un  deposito  IVA  ai  fini
          della  loro  utilizzazione  o  in  esecuzione  di  atti  di
          commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
          da soggetti  passivi  d'imposta  agli  effetti  dell'IVA  e
          comporta il pagamento dell'imposta; la base  imponibile  e'
          costituita   dal   corrispettivo    o    valore    relativo
          all'operazione non  assoggettata  all'imposta  per  effetto
          dell'introduzione ovvero, qualora  successivamente  i  beni
          abbiano  formato  oggetto  di  una  o  piu'  cessioni,  dal
          corrispettivo  o  valore  relativo   all'ultima   di   tali
          cessioni, in ogni caso aumentato,  se  non  gia'  compreso,
          dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
          delle quali i beni stessi abbiano formato  oggetto  durante
          la giacenza fino al momento dell'estrazione.  L'imposta  e'
          dovuta dal soggetto che  precede  all'estrazione,  a  norma
          dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni; tuttavia, se  i  beni  estratti  sono  stati
          oggetto di  precedente  acquisto,  anche  intracomunitario,
          senza pagamento dell'imposta, da  parte  del  soggetto  che
          procede  all'estrazione,  questi   deve   provvedere   alla
          integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
          servizi  eventualmente  resi  e   dell'imposta,   ed   alla
          annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
          all'articolo 23 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  633  del   1972   entro   quindici   giorni
          dall'estrazione e con riferimento alla  relativa  data;  la
          variazione deve, altresi', essere annotata nel registro  di
          cui all'articolo 25 del  medesimo  decreto  entro  il  mese
          successivo a quello dell'estrazione. Fino  all'integrazione
          delle pertinenti informazioni residenti nelle  banche  dati
          delle   Agenzie   fiscali,   il   soggetto   che    procede
          all'estrazione comunica, altresi', al gestore del  deposito
          IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta  di  cui
          al presente comma,  anche  ai  fini  dello  svincolo  della
          garanzia, di cui al comma 4, lettera b);  le  modalita'  di
          integrazione telematica sono stabilite  con  determinazione
          del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
          direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3,  secondo
          periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
          rappresentanti  fiscali  ai  fini  dell'adempimento   degli
          obblighi tributari afferenti le  operazioni  concernenti  i
          beni introdotti negli stessi depositi, qualora  i  soggetti
          non residenti, parti di operazioni di cui al comma  4,  non
          abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero  non
          abbiano provveduto ad identificarsi direttamente  ai  sensi
          dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione  alle
          operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
          possono richiedere l'attribuzione di un numero  di  partita
          I.V.A. unico per tutti i  soggetti  passivi  d'imposta  non
          residenti da essi rappresentati. 
              8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
          il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
          dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino
          osservate le prescrizioni stabilite con il decreto  di  cui
          al comma 3.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          24 dicembre 2002, n.  282  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27  (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  adempimenti  comunitari  e   fiscali,   di
          riscossione  e  di   procedure   di   contabilita'),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto. - 1. Le disposizioni  dell'articolo  3,
          commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e
          successive   modificazioni,   si   applicano   anche   alle
          assegnazioni, trasformazioni e  cessioni  poste  in  essere
          successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il  30  aprile
          2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di  cui
          al comma 10 del citato articolo 3 della legge  n.  448  del
          2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il  16  maggio
          2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte
          sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
          tre rate annuali di pari importo, a  decorrere  dalla  data
          del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla
          prima sono dovuti gli interessi  nella  misura  del  3  per
          cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
          giuramento della perizia devono essere effettuati entro  la
          predetta data del 30 giugno 2012.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002): 
              "Art. 5. Rideterminazione dei  valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - 1.
          Agli  effetti  della  determinazione  delle  plusvalenze  e
          minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c)  e
          c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli,  le
          quote o i diritti non negoziati nei mercati  regolamentati,
          posseduti alla  data  del  1°  gennaio  2002,  puo'  essere
          assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
          a tale data  della  frazione  del  patrimonio  netto  della
          societa', associazione o ente, determinato  sulla  base  di
          una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo  64
          del  codice  di  procedura  civile,  redatta  da   soggetti
          iscritti   all'albo   dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali,  nonche'  nell'elenco  dei
          revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
          assoggettato ad una imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002 . 
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
          dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
          contestualmente a ciascuna rata. 
              4.  Il  valore   periziato   e'   riferito   all'intero
          patrimonio  sociale;  la  perizia,   unitamente   ai   dati
          identificativi dell'estensore della  perizia  e  al  codice
          fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute  di
          versamento dell'imposta sostitutiva,  sono  conservati  dal
          contribuente   ed   esibiti   o   trasmessi   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002. 
              5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta  per
          conto  della  stessa  societa'  od  ente   nel   quale   la
          partecipazione  e'  posseduta,   la   relativa   spesa   e'
          deducibile  dal  reddito  d'impresa   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui e'  stata  sostenuta  e  nei  quattro
          successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
          per conto di tutti o di alcuni dei possessori  dei  titoli,
          quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la  relativa
          spesa e' portata in aumento del valore  di  acquisto  della
          partecipazione  in  proporzione  al  costo   effettivamente
          sostenuto da ciascuno dei possessori. 
              6. L'assunzione del valore di cui ai commi  da  1  a  5
          quale valore  di  acquisto  non  consente  il  realizzo  di
          minusvalenze  utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  3  e   4
          dell'articolo 82 del citato testo unico delle  imposte  sui
          redditi. 
              7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
          mercati regolamentati, posseduti alla data del  1°  gennaio
          2002, per i quali  il  contribuente  si  e'  avvalso  della
          facolta' di cui al  comma  1,  gli  intermediari  abilitati
          all'applicazione dell'imposta  sostitutiva  a  norma  degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, e successive modificazioni, tengono  conto  del  nuovo
          valore, in luogo di  quello  del  costo  o  del  valore  di
          acquisto,  soltanto  se  prima  della  realizzazione  delle
          plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della
          perizia, unitamente ai dati  identificativi  dell'estensore
          della perizia stessa e al  codice  fiscale  della  societa'
          periziata."; 
              "Art. 7. Rideterminazione dei valori  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola- 
              1. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere  a)
          e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,   per   i   terreni
          edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
          del 1° gennaio 2002, puo'  essere  assunto,  in  luogo  del
          costo  o  valore  di  acquisto,  il  valore  a  tale   data
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,
          redatta da soggetti iscritti  agli  albi  degli  ingegneri,
          degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
          agrotecnici, dei periti agrari  e  dei  periti  industriali
          edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
          ad una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,
          secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
          dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
          contestualmente a ciascuna rata. 
              4.  La  perizia,  unitamente  ai  dati   identificativi
          dell'estensore  della  perizia  e  al  codice  fiscale  del
          titolare del  bene  periziato,  nonche'  alle  ricevute  di
          versamento  dell'imposta  sostitutiva,  e'  conservata  dal
          contribuente   ed   esibita   o   trasmessa   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002. 
              5. Il costo  per  la  relazione  giurata  di  stima  e'
          portato in aumento  del  valore  di  acquisto  del  terreno
          edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
          e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico. 
              6. La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto  dei
          terreni edificabili di cui ai commi da 1  a  5  costituisce
          valore normale minimo di riferimento ai fini delle  imposte
          sui  redditi,  dell'imposta  di  registro  e   dell'imposta
          ipotecaria e catastale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: 
              "Art. 38. Rimborso dei versamenti diretti - Il soggetto
          che ha effettuato il  versamento  diretto  puo'  presentare
          all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha  sede
          il concessionario presso la  quale  e'  stato  eseguito  il
          versamento,  istanza  di  rimborso,  entro  il  termine  di
          decadenza di quarantotto mesi  dalla  data  del  versamento
          stesso, nel  caso  di  errore  materiale,  duplicazione  ed
          inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. 
              L'istanza di cui al primo comma puo' essere  presentata
          anche dal percipiente delle somme assoggettate  a  ritenuta
          entro il termine di decadenza  di  quarantotto  mesi  dalla
          data in cui la ritenuta e' stata operata. 
              L'intendente  di  finanza,  sentito   l'ufficio   delle
          imposte,  provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo   di
          pagamento. 
              Si applicano il secondo  e  terzo  comma  dell'articolo
          precedente. 
              Quando l'importo del versamento diretto  effettuato  ai
          sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma,  lettera
          c),  dell'art.  3  e'  superiore  a   quello   dell'imposta
          liquidata in base alla  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.
          36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  l'intendente
          di  finanza  provvede  al  rimborso  della  differenza  con
          ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio. 
              I  rimborsi  delle  imposte   non   dovute   ai   sensi
          dell'articolo 26-quater del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  richiesti  dalle
          societa' non residenti  aventi  i  requisiti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater  o  da
          stabili organizzazioni, situate in un altro  Stato  membro,
          di societa' che hanno i suddetti requisiti sono  effettuati
          entro un anno dalla data di presentazione  della  richiesta
          stessa, che  deve  essere  corredata  dalla  documentazione
          prevista  dall'articolo  26-quater,  comma  6,  del  citato
          decreto  n.  600  del  1973  o  dalla  successiva  data  di
          acquisizione  degli  elementi   informativi   eventualmente
          richiesti. 
              Se i rimborsi non sono effettuati entro il  termine  di
          cui  al  precedente  comma,  sulle  somme   rimborsate   si
          applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
          44, primo comma.". 
              Si riporta il testo del  comma  299,  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  23  dicembre  2005,  n.   266,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "299. Le regioni che si sono avvalse della facolta'  di
          cui all'articolo 21  del  decreto  legislativo  4  dicembre
          1997,  n.  460,  possono  estendere  il  regime  agevolato,
          deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative
          di utilita' sociale, in materia di  riduzione  o  esenzione
          dell'imposta di cui  al  decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi  alla
          persona (ASP).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 7,  dell'articolo
          3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248
          (Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              "7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione  di
          apposita proposta diretta alle societa' concessionarie  del
          servizio nazionale della riscossione, puo'  acquistare  una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali societa' ovvero il ramo  d'azienda  delle  banche  che
          hanno  operato  la  gestione  diretta   dell'attivita'   di
          riscossione, a condizione che  il  cedente,  a  sua  volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra  i
          prezzi di acquisto determina le  percentuali  del  capitale
          sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare  ai  soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore  al
          51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi  dall'acquisto,  le
          azioni  della  Riscossione  S.p.a.  cosi'   trasferite   ai
          predetti soci privati possono essere alienate a terzi,  con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.". 
              Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,   reca:
          "Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato". 
              - Il titolo II del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  reca:  "Riscossione
          coattiva". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  52,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali.): 
              "Art.  52.  Potesta'   regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni 
              1. Le province ed i  comuni  possono  disciplinare  con
          regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
          quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle
          fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e   della
          aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle
          esigenze   di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  le
          disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.  142
          ; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le  societa'  di  cui  all'articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. 
              7. ". 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e' citato nelle note al comma 2. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato
          regio decreto 14 aprile 1910, n. 639: 
              "Art. 11. Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n.  281.
          - Il  segretario  comunale,  o  un  suo  delegato,  assiste
          all'incanto e stende il relativo atto che contiene il  nome
          e cognome di ciascun acquirente, il prezzo  di  vendita  di
          ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e
          del banditore. 
              Per tale ufficio il segretario comunale  e'  retribuito
          con le norme e  nella  misura  che  saranno  stabilite  nel
          regolamento. 
              La vendita degli oggetti e la relativa consegna  si  fa
          al  migliore  offerente  sul  prezzo  di  stima  e   dietro
          pagamento del prezzo offerto. 
              Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le
          offerte sieno inferiori alla stima, si procedera'  a  nuovo
          incanto nel primo giorno seguente non  festivo,  nel  quale
          gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior  offerente,
          ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima. 
              Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione
          che  ne  e'  fatta  al  pubblico  dal  banditore,  d'ordine
          dell'ufficiale incaricato della vendita. 
              L'incaricato della riscossione non  puo'  mai  rendersi
          deliberatario. 
              Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi  per
          somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima;
          quelli rimasti invenduti si ritengono  dall'ente  creditore
          come danaro per il solo valore intrinseco.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  42  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112  (Riordino  del
          servizio nazionale della riscossione, in  attuazione  della
          delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art. 42. Ufficiali della riscossione. 
              1. Gli ufficiali della riscossione  sono  nominati  dal
          concessionario  fra  le  persone  la  cui  idoneita'   allo
          svolgimento delle  funzioni  e'  stata  conseguita  con  le
          modalita' previste dalla legge 11 gennaio 1951,  n.  56,  e
          dalle altre  norme  vigenti;  con  il  regolamento  di  cui
          all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998,  n.  146  ,  nel
          rispetto dei criteri ivi  indicati,  sono  individuati  gli
          organi competenti al procedimento e stabilite le regole  di
          svolgimento degli esami di abilitazione. 
              1-bis.  All'indizione  degli   esami   per   conseguire
          l'abilitazione all'esercizio delle  funzioni  di  ufficiale
          della  riscossione  si  procede  senza  cadenze   temporali
          predeterminate,  sulla  base  di  una   valutazione   delle
          effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva  dei
          crediti pubblici. 
              2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in
          ogni momento. Il concessionario  comunica  la  nomina  alla
          competente direzione regionale  delle  entrate  e  consegna
          l'atto di nomina all'ufficiale, che,  nell'esercizio  delle
          sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto. 
              3. Gli ufficiali  della  riscossione  sono  autorizzati
          all'esercizio  delle  loro  funzioni  dal  prefetto   della
          provincia nella quale e' compreso il comune in  cui  ha  la
          sede principale il concessionario, che  appone  il  proprio
          visto sull'atto di  nomina  sempre  che  non  vi  siano  le
          condizioni  ostative  di  cui  all'articolo  11  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  ;  l'autorizzazione  puo'
          essere revocata in  ogni  momento  dal  prefetto  anche  su
          segnalazione dell'ufficio competente  del  Ministero  delle
          finanze. 
              4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle
          funzioni e' comunicata alla competente direzione  regionale
          delle entrate.". 
              Si riporta il testo  del  comma  225  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "225. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          casi  e  le   modalita'   attraverso   le   quali,   previa
          autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai
          soli  fini  della  riscossione  delle  entrate  degli  enti
          locali, tributarie  o  patrimoniali  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni se  effettuata  in  forma  diretta  o
          mediante le societa'  di  cui  all'articolo  52,  comma  5,
          lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446, e` consentito di  accedere  ai  dati  e  alle
          informazioni  disponibili  presso  il  sistema  informativo
          dell'Agenzia delle  entrate  e  prendere  visione  di  atti
          riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  86  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602: 
              "Art. 86. Fermo di beni mobili registrati. 
              1. Decorso inutilmente il termine di  cui  all'articolo
          50, comma 1, il concessionario puo' disporre il  fermo  dei
          beni mobili del debitore  o  dei  coobbligati  iscritti  in
          pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale
          delle entrate ed alla regione di residenza. 
              2.  Il  fermo  si  esegue   mediante   iscrizione   del
          provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a  cura
          del concessionario, che ne da'  altresi'  comunicazione  al
          soggetto nei confronti del quale si procede. 
              3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
          sottoposti al fermo  e'  soggetto  alla  sanzione  prevista
          dall'articolo 214, comma  8,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. 
              4. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e  dei  lavori  pubblici,  sono
          stabiliti le  modalita',  i  termini  e  le  procedure  per
          l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  47  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n.  413),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 47. Sospensione dell'atto impugnato 
              1.  Il  ricorrente,   se   dall'atto   impugnato   puo'
          derivargli un danno grave ed  irreparabile,  puo'  chiedere
          alla  commissione  provinciale  competente  la  sospensione
          dell'esecuzione  dell'atto  stesso  con  istanza   motivata
          proposta nel ricorso o con atto  separato  notificato  alle
          altre parti e depositato in  segreteria  sempre  che  siano
          osservate le disposizioni di cui all'art. 22. 
              2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza di sospensione per la  prima  camera  di  consiglio
          utile disponendo che ne sia data comunicazione  alle  parti
          almeno dieci giorni liberi prima. 
              3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione  del  merito,  con  lo  stesso  decreto,   puo'
          motivatamente   disporre   la    provvisoria    sospensione
          dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. 
              4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
          e delibato il merito, provvede con ordinanza  motivata  non
          impugnabile. 
              5.  La  sospensione  puo'  anche  essere   parziale   e
          subordinata alla prestazione di  idonea  garanzia  mediante
          cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e
          termini indicati nel provvedimento. 
              5-bis.  L'istanza  di  sospensione  e`   decisa   entro
          centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa 
              6. Nei  casi  di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia. 
              7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data  di
          pubblicazione della sentenza di primo grado. 
              8.  In  caso  di   mutamento   delle   circostanze   la
          commissione su istanza motivata di parte  puo'  revocare  o
          modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
          osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi  1,
          2 e 4.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   3-bis,
          dell'articolo 10, del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "3-bis. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono il reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale e quello delle  relative  pertinenze,
          si deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della  rendita
          catastale dell'unita' immobiliare stessa e  delle  relative
          pertinenze, rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il
          quale sussiste tale destinazione  ed  in  proporzione  alla
          quota di possesso di  detta  unita'  immobiliare.  [periodo
          soppresso].  Sono  pertinenze  le  cose  immobili  di   cui
          all'articolo  817  del  codice   civile,   classificate   o
          classificabili  in  categorie  diverse  da  quelle  ad  uso
          abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate  in  modo
          durevole a servizio delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
          abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
          principale si intende quella nella quale la persona fisica,
          che la possiede a titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto
          reale, o i suoi familiari  dimorano  abitualmente.  Non  si
          tiene conto  della  variazione  della  dimora  abituale  se
          dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
          sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti
          locata.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 76. Espropriazione immobiliare 
              1. Il concessionario puo' procedere  all'espropriazione
          immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
          procede supera complessivamente: 
              a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a  ruolo
          sia contestata in giudizio ovvero sia  ancora  contestabile
          in tale sede e il  debitore  sia  proprietario  dell'unita'
          immobiliare  dallo  stesso  adibita  a  propria  abitazione
          principale, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3-bis,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) ottomila euro, negli altri casi. 
              2. Il  concessionario  non  procede  all'espropriazione
          immobiliare se il valore  del  bene,  determinato  a  norma
          dell'articolo 79 e diminuito  delle  passivita'  ipotecarie
          aventi priorita' sul credito per il quale  si  procede,  e'
          inferiore agli importi indicati nel comma 1.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.   133
          (Ulteriori interventi correttivi di  finanza  pubblica  per
          l'anno 1994.): 
              "Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati. 
              1. Al fine di  realizzare  un  inventario  completo  ed
          uniforme  del  patrimonio  edilizio,  il  Ministero   delle
          finanze provvede al censimento  di  tutti  i  fabbricati  o
          porzioni di  fabbricati  rurali  e  alla  loro  iscrizione,
          mantenendo  tale  qualificazione,  nel   catasto   edilizio
          urbano, che assumera'  la  denominazione  di  «catasto  dei
          fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre
          alla individuazione delle unita' immobiliari  di  qualsiasi
          natura che non hanno formato oggetto  di  dichiarazione  al
          catasto. Si provvede anche mediante  ricognizione  generale
          del territorio basata su informazioni derivanti da  rilievi
          aerofotografici. 
              2. Le modalita'  di  produzione  ed  adeguamento  della
          nuova cartografia a grande scala devono risultare  conformi
          alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
          Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi  e
          i termini di attuazione di ogni  altra  attivita'  prevista
          dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12. 
              3. Ai fini del  riconoscimento  della  ruralita'  degli
          immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o  porzioni  di
          fabbricati   destinati   ad   edilizia   abitativa   devono
          soddisfare le seguenti condizioni: 
              a)  il  fabbricato   deve   essere   utilizzato   quale
          abitazione: 
              1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di
          altro diritto  reale  sul  terreno  per  esigenze  connesse
          all'attivita' agricola svolta; 
              2) dall'affittuario del terreno stesso o  dal  soggetto
          che con altro  titolo  idoneo  conduce  il  terreno  a  cui
          l'immobile e' asservito; 
              3) dai familiari conviventi a carico  dei  soggetti  di
          cui ai numeri  1)  e  2)  risultanti  dalle  certificazioni
          anagrafiche; da  coadiuvanti  iscritti  come  tali  a  fini
          previdenziali; 
              4) da soggetti titolari  di  trattamenti  pensionistici
          corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 
              5) da uno dei  soci  o  amministratori  delle  societa'
          agricole di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 99,  aventi  la  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale; 
              a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2)  e  5)  della
          lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
          di imprenditore agricolo ed essere  iscritti  nel  registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580; 
              b) [Lettera abrogata]; 
              c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
          superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed  essere
          censito al catasto  terreni  con  attribuzione  di  reddito
          agrario.  Qualora  sul  terreno  siano  praticate   colture
          specializzate in serra o la funghicoltura o  altra  coltura
          intensiva,  ovvero  il  terreno  e'   ubicato   in   comune
          considerato montano ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
          della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,  il  suddetto  limite
          viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 
              d) il volume di affari derivante da attivita'  agricole
          del soggetto che conduce il fondo deve risultare  superiore
          alla meta' del suo reddito complessivo,  determinato  senza
          far  confluire  in   esso   i   trattamenti   pensionistici
          corrisposti a seguito di attivita' svolta  in  agricoltura.
          Se il terreno e' ubicato in comune considerato  montano  ai
          sensi della citata legge n.  97  del  1994,  il  volume  di
          affari derivante da attivita'  agricole  del  soggetto  che
          conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto  del
          suo   reddito   complessivo,   determinato    secondo    la
          disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
          soggetti  che  non  presentano  la  dichiarazione  ai  fini
          dell'IVA si presume pari al  limite  massimo  previsto  per
          l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.
          633 ; 
              e)  i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  che  hanno   le
          caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
          appartenenti  alle  categorie  A/1  ed   A/8,   ovvero   le
          caratteristiche di lusso previste dal decreto del  Ministro
          dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato  in  attuazione
          dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 ,  e  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del  27  agosto  1969,  non
          possono comunque essere riconosciuti rurali. 
              3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi  carattere  di
          ruralita'  alle  costruzioni  strumentali  necessarie  allo
          svolgimento dell'attivita'  agricola  di  cui  all'articolo
          2135 del codice civile e in particolare destinate: 
              a) alla protezione delle piante; 
              b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
              c)  alla  custodia  delle  macchine   agricole,   degli
          attrezzi e delle scorte occorrenti per  la  coltivazione  e
          l'allevamento; 
              d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
              e) all'agriturismo, in conformita'  a  quanto  previsto
          dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
              f) ad abitazione  dei  dipendenti  esercenti  attivita'
          agricole nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
          determinato per un  numero  annuo  di  giornate  lavorative
          superiore a cento, assunti in  conformita'  alla  normativa
          vigente in materia di collocamento; 
              g) alle persone addette all'attivita'  di  alpeggio  in
          zona di montagna; 
              h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
              i) alla manipolazione,  trasformazione,  conservazione,
          valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
          anche se effettuate da cooperative e loro consorzi  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio
          2001, n. 228; 
              l)  all'esercizio  dell'attivita'  agricola   in   maso
          chiuso. 
              3-ter. Le porzioni di immobili di cui al  comma  3-bis,
          destinate  ad  abitazione,   sono   censite   in   catasto,
          autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. 
              4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3,  si
          considera rurale anche il fabbricato che  non  insiste  sui
          terreni  cui  l'immobile  e'  asservito,  purche'  entrambi
          risultino  ubicati  nello  stesso  comune   o   in   comuni
          confinanti. 
              5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia  utilizzata
          congiuntamente da piu'  proprietari  o  titolari  di  altri
          diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu'  soggetti
          che conducono il fondo sulla base di un  titolo  idoneo,  i
          requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno  di  tali
          soggetti.  Qualora  sul  terreno  sul   quale   e'   svolta
          l'attivita' agricola insistano piu' unita'  immobiliari  ad
          uso abitativo,  i  requisiti  di  ruralita'  devono  essere
          soddisfatti distintamente. Nel caso  di  utilizzo  di  piu'
          unita' ad uso abitativo, da parte di componenti  lo  stesso
          nucleo  familiare,  il  riconoscimento  di  ruralita'   dei
          medesimi  e'  subordinato,  oltre  che  all'esistenza   dei
          requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo  di
          cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
          un abitante e di un vano  catastale,  o,  comunque,  di  20
          metri quadrati per ogni altro abitante oltre il  primo.  La
          consistenza  catastale  e'  definita  in  base  ai  criteri
          vigenti per il catasto dei fabbricati. 
              6.  Non  si  considerano  produttive  di   reddito   di
          fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
          soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
          c), d)  ed  e).  Lo  stato  di  non  utilizzo  deve  essere
          comprovato  da  apposita   autocertificazione   con   firma
          autenticata, attestante  l'assenza  di  allacciamento  alle
          reti   dei   servizi   pubblici   dell'energia   elettrica,
          dell'acqua e del gas. 
              7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
          in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono registrati entro  il  30  aprile  1994.  Tale
          registrazione e' esente dall'imposta di registro. 
              8. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  5,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n. 165, come modificato dall'articolo 70,  comma  4,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  413  ,  e  il  termine  di  cui
          all'articolo 52, secondo comma,  della  legge  28  febbraio
          1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono prorogati al
          31  dicembre  1995  (52).  Le  stesse  disposizioni  ed  il
          predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati
          ad uso diverso da quello abitativo, che  non  presentano  i
          requisiti di ruralita' di cui al comma 3. 
              9. Per  le  variazioni  nell'iscrizione  catastale  dei
          fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
          di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa  luogo
          alla riscossione del  contributo  di  cui  all'articolo  11
          della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ,  ne'  al  recupero  di
          eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito
          da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori  al  1°
          gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1°  gennaio  1994
          per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
          immobili,  purche'  detti  immobili  siano  stati  oggetto,
          ricorrendone  i  presupposti,  di  istanza   di   sanatoria
          edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e  nei  termini
          previsti dalla legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  e  vengano
          dichiarati al catasto entro il 31  dicembre  1995,  con  le
          modalita' previste dalle norme di attuazione  dell'articolo
          2, commi 1-quinquies ed  1-septies,  del  decreto-legge  23
          gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75. 
              10. [Comma abrogato]. 
              11.  Per  l'espletamento  e  la  semplificazione  delle
          operazioni di revisione generale  di  classamento  previste
          dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
          applicare le modalita' previste dal comma 22  dell'art.  4,
          D.L.  19  dicembre  1984,  n.   853   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  febbraio  1985,  n.  17.  Le
          revisioni del classamento delle unita' immobiliari  urbane,
          previste dal citato comma,  vengono  effettuate  anche  per
          porzioni  del  territorio  comunale.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle  unita'  immobiliari
          urbane  a  destinazione  ordinaria  sono  determinate   con
          riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
          suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
          delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1,  del  D.L.
          23 gennaio 1993, n. 16  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla L. 24 marzo 1993, n. 75. 
              12. Al fine di consentire il decentramento dei  servizi
          catastali  ed  ipotecari,  la  completa  automazione  delle
          procedure di aggiornamento degli archivi catastali e  delle
          conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
          ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
          di   collegamento   con   interscambio   informativo    tra
          l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti  la
          professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  ,   entro   centottanta   giorni,   sentiti
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni   italiani   ed   il
          Consiglio  nazionale  del  notariato,  sono  stabilite   le
          modalita'  di  attuazione,  accesso  ed  adeguamento  delle
          banche dati degli uffici del  Ministero  delle  finanze  da
          parte dei soggetti  sopra  indicati.  Il  regolamento  deve
          prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da  fissare
          con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   il
          conservatore puo' rifiutare, ai  sensi  dell'articolo  2674
          del codice civile, di ricevere note e titoli e di  eseguire
          la  trascrizione  di  atti   tra   vivi   contenenti   dati
          identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
          costituzione  di  diritti  reali,  non  conformi  a  quelli
          acquisiti al sistema alla  data  di  redazione  degli  atti
          stessi, ovvero, nel caso  di  non  aggiornamento  dei  dati
          catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
          nelle  norme   di   attuazione   dell'articolo   2,   commi
          1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio  1993,
          n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
          1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
          altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
          dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie  di  atti
          rilasciati dalle conservatorie dei registri  immobiliari  e
          dal catasto con apparecchiature elettroniche. 
              13. Nel regolamento  deve,  altresi',  essere  previsto
          che,  a  far  tempo   dall'attivazione   del   sistema   di
          collegamento di  cui  al  comma  12,  i  comuni  forniscono
          all'amministrazione    finanziaria    i    dati    relativi
          all'assetto, alla utilizzazione e  alla  modificazione  del
          territorio, utili all'adeguamento del sistema  catastale  e
          della   pubblicita'   immobiliare   e    possono    fornire
          direttamente agli interessati i servizi di consultazione  e
          certificazione delle informazioni acquisite al sistema.  In
          tal caso la misura dei diritti  e  delle  tasse  ipotecarie
          vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per  cento
          e al comune spetta una quota pari ad un terzo  dell'importo
          complessivo dovuto. Qualora si renda necessario  richiedere
          che  negli  atti  soggetti  a  trascrizione  od  iscrizione
          vengano dichiarati dati ulteriori relativi  agli  immobili,
          nonche'  alla  loro  conformita'  con  le  rappresentazioni
          grafiche in catasto, le relative  modalita'  e  tempi  sono
          stabiliti con appositi regolamenti governativi,  nei  quali
          e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali
          dati mediante autocertificazione, ai sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15 . 
              14. Una quota pari ad un terzo  dei  maggiori  introiti
          dell'imposta comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno
          1994, derivanti dai versamenti effettuati  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  presente  articolo,  e'   destinata   ad
          integrare  i  fondi  per  i  progetti  innovativi  di   cui
          all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo   12
          febbraio 1993, n.  39  .  Tale  integrazione  ha  per  fine
          l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli  scopi
          indicati nel primo periodo  del  comma  13.  Alle  predette
          attivita'  provvede  l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica  amministrazione,  d'intesa   con   l'Associazione
          nazionale comuni italiani. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          finanze, vengono definite le  modalita'  di  istituzione  e
          gestione del  servizio.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze vengono stabilite le modalita'  di  individuazione,
          riparto e versamento della quota di gettito sopra  indicata
          da parte dei concessionari della riscossione." 
              - Il testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  reca  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa.". 
              Il testo vigente dell'articolo 9 del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'  citato  nelle  note  al
          presente articolo. 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Iscrizioni nei ruoli in base ad  accertamenti
          non definitivi 
              Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli
          imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi,
          nonche'  i  relativi  interessi,  sono  iscritti  a  titolo
          provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la  notifica  dell'atto  di
          accertamento, per un terzo degli  ammontari  corrispondenti
          agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
              [Comma abrogato]. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla  fonte  dovute
          dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non  ancora
          definitivi." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              "Art.30. Interessi di mora 
              1.   Decorso   inutilmente    il    termine    previsto
          dall'articolo 25, comma 2, sulle somme  iscritte  a  ruolo,
          esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli  interessi,
          si applicano, a partire dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi." . 
              Il testo  dell'articolo  30,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          citato nelle note al presente articolo. 
              Si riporta il testo  del  comma  150  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "150. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  della
          legge 13 maggio 1999, n. 133,  sono  stabilite  le  misure,
          anche differenziate, degli interessi per il versamento,  la
          riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in  ipotesi
          diverse   da   quelle   previste   dall'articolo   13   del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  nei
          limiti di un punto percentuale di  differenza  rispetto  al
          tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284  del
          codice civile, salva la determinazione degli  interessi  di
          mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1,  secondo
          periodo,  del  citato  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 19. Accertamento delle violazioni. 
              1.  L'accertamento  delle  violazioni  in  materia   di
          imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei  limiti
          delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n.
          4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati  nel  capo  II
          del titolo II  della  stessa  legge,  anche  ai  funzionari
          dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio delle dogane  e
          l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato  sono  competenti
          per l'applicazione delle sanzioni  amministrative  relative
          alle violazioni nel  cui  ambito  territoriale  sono  state
          accertate. 
              2. I processi verbali di accertamento  dei  reati  sono
          trasmessi   dagli   agenti   verbalizzanti   in   originale
          all'autorita'  chiamata  a  giudicare  ed   in   copia   al
          competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine
          della liquidazione dell'imposta e delle penalita'. 
              3. I verbali di constatazione  attinenti  alle  accise,
          non relativi ad  accertamento  di  reati,  compilati  dalla
          Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi,  in
          copia,   all'Ufficio   dell'Agenzia    delle    dogane    o
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competenti per territorio.".