Art. 8 bis 
 
 
       Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento 
 
  (( 1. In caso di regolarizzazione dei  pagamenti,  le  segnalazioni
relative a ritardi di pagamento da  parte  delle  persone  fisiche  o
giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono  essere  cancellate
entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla   comunicazione   da   parte
dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve  provvedere
alla  richiesta  di  estinzione  entro  e  non  oltre  sette   giorni
dall'avvenuto pagamento. )) 
  (( 2. Le segnalazioni  gia'  registrate,  se  relative  al  mancato
pagamento di rate mensili di numero inferiore a  sei  o  di  un'unica
rata semestrale, devono essere estinte entro il termine  di  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. )) 
  (( 3. La Banca d'Italia  e'  autorizzata  ad  apportare  le  dovute
modifiche alla  circolare  11  febbraio  1991,  n.139,  e  successivi
aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo. ))