Art. 8 bis Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento (( 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento. )) (( 2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) (( 3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo. ))