Art. 9 
 
 
                           Scuola e merito 
 
  1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l'individuazione  e
l'attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia
di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche
coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura
prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul  piano  della
ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di
progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti
dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e  per
il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto
nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, (( d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico, ))  e'  autorizzato  a  stipulare
appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti  pubblici
e  privati,  anche  in  forma  associata,  nonche'   con   distretti,
denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la
realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente
innovative per la piu' efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione
congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. (( La disposizione contenuta  nel  presente  comma  si
applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001. )) 
  2. Con decreto (( del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  ))  possono  essere  introdotte  disposizioni   volte   a
stabilire ulteriori modalita' e  termini  di  regolamentazione  dello
strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla  vigente  normativa
in materia di programmazione negoziata. 
  3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice
civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per  la
realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il
merito di cui all'articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.240
nonche' con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della
qualita' degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione
instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e
all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione
di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione
europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria. 
  4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  ((  della  ricerca  ))  ed  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ai  quali  viene  inoltre
attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. 
  5. Lo statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre: 
    a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e
privati  nonche'  le  modalita'  con  cui   tali   soggetti   possono
partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
    b) l'istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo,
formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, (( dei collegi
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,  n.240,
)) e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio  nazionale
degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita'  di
predisposizione e svolgimento delle stesse. 
  6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il  merito
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base
di un'apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti  con
oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la
Fondazione disciplina, tra le altre materie: 
    a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge  30  dicembre  2010,
n.240, prevedendo una graduazione della stessa  in  base  al  reddito
percepito nell'attivita' lavorativa; 
    b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni  di  cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri  e  le
modalita' per la loro eventuale differenziazione; 
    c)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  Fondo  e  la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
    d) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e
informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
articolo; 
    e)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
del fondo. 
  (( 6-bis. La Fondazione  trasmette  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca gli atti di cui  al  comma  6  entro
cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando
siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione  senza  che  il
Ministero abbia formulato rilievi. )) 
  7. In attuazione dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,
n.240, la Fondazione recepisce e si conforma  con  atti  del  proprio
organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1
dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui
realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di
valutazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   ((4-undevicies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. )) 
  9. Fermo quanto indicato al (( comma 15,  ))  il  patrimonio  della
Fondazione puo' inoltre essere costituito da  apporti  dei  Ministeri
fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello  Stato,  nonche'
dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici  e  privati.
La Fondazione  potra',  altresi',  avere  accesso  alle  risorse  del
Programma  Operativo  Nazionale  «Ricerca   e   Competitivita'   Fesr
2007/2013» e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali
europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli
obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  non  modifica  il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 
  10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione
e' autorizzata a concedere finanziamenti  e  rilasciare  garanzie  ai
soggetti indicati all'articolo 4, comma 1  della  legge  30  dicembre
2010, n.240. A dette attivita' non si applicano  le  disposizioni  di
cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.385.  I
suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui  all'articolo  5,
comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della
legge 24 novembre 2003, n.326. 
  11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonche'
per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli  enti  ad
essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla
Fondazione. 
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge  30  dicembre  2010,
n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede  al
recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. 
  14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.240  avviene  anche
attraverso le modalita' di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del
decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,  n.180,  e
successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo  54,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,
n.180, e successive modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n.240. 
  15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro,  a  favore
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della (( legge 30  dicembre
2010, n. 240, )) e di 1 milione di  euro,  per  la  costituzione  del
fondo di dotazione della Fondazione. A favore  della  Fondazione,  e'
altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a  decorrere
dall'anno 2012. 
  16. All'articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.240  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m); 
    b) i commi 5 e 9 sono (( abrogati. )) 
  17.  Per  garantire  continuita'  nella  erogazione  del   servizio
scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di
certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto
del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e'  definito  un
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di  personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del (( processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; )) il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno
scolastico 2010-2011 di quota parte  delle  assunzioni  di  personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al
medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto  degli
obiettivi programmati dei saldi di  finanza  pubblica.  Il  piano  e'
annualmente     verificato     dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e (( con la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ))  ai  fini  di
eventuali rimodulazioni che si dovessero  rendere  necessarie,  fermo
restando il regime autorizzatorio in materia  di  assunzioni  di  cui
all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  e
successive  modificazioni.  ((   Al   personale   docente   a   tempo
determinato,  assegnato  a  pluriclassi,  che  presta  effettivamente
servizio in modo  continuativo  e'  riconosciuto  il  diritto  a  una
speciale valutazione del servizio  prestato  nelle  sedi  considerate
situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. )) 
  18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Stante  quanto
stabilito dalle disposizioni (( di  cui  all'articolo  40,  comma  1,
della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, )) sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente  decreto
i contratti a tempo determinato stipulati per il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente
decreto.». 
  (( 19. All'articolo 4 del decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333,
sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»; )) 
    (( b) il comma 3 e' abrogato. )) 
  20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, (( e' sostituito dal seguente: «A  decorrere  ))
dall'anno scolastico 2011/2012, (( senza  possibilita'  di  ulteriori
nuovi inserimenti, )) l'aggiornamento delle graduatorie, divenute  ad
esaurimento (( in forza dell'articolo ))  1,  comma  605,  lett.  c),
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'  effettuato  con  cadenza
triennale e con possibilita' di trasferimento in  un'unica  provincia
(( secondo  il  proprio  punteggio,  nel  rispetto  della  fascia  di
appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto,  di  cui
all'articolo 5, comma 5,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007,  n.  131,  per  il
conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale». )) 
  (( 21. Il primo periodo del comma 3  dell'articolo  399  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  «I  docenti
destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  decorrente  dall'anno
scolastico   2011/2012    possono    chiedere    il    trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia  dopo
cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'». )) 
  (( 21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3  e
4, del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al
personale della scuola che, nel suddetto anno, non  possa  stipulare,
per carenza di posti, contratto di supplenza della  stessa  tipologia
di  quello  dell'anno  precedente  o,  comunque,   dell'ultimo   anno
lavorativo nel triennio precedente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino
          della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
          sostegno della ricerca scientifica e  tecnologica,  per  la
          diffusione  delle  tecnologie,   per   la   mobilita'   dei
          ricercatori), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27  agosto
          1999, n. 201. 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 8 agosto 2000, n.  593  (Modalita'  procedurali
          per la concessione delle agevolazioni previste dal  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297): 
              "Art. 13. Specifiche iniziative di programmazione 
              1. Ai fini  di  realizzare  particolari  interventi  di
          promozione e sviluppo delle attivita' di cui all'articolo 2
          finalizzate allo sviluppo socio-economico  del  territorio,
          il MURST, su proposta o d'intesa con altre  Amministrazioni
          dello Stato o Enti pubblici, anche locali, e previo  parere
          del Comitato di cui all'articolo 7, comma  2,  del  decreto
          legislativo n.  297/99,  puo'  concludere  con  i  soggetti
          attuatori, individuati  anche  ai  sensi  dell'articolo  2,
          commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,
          la  definizione  di  specifici  contratti.  Tali  contratti
          possono essere ricompresi nel quadro di accordi  piu'  ampi
          con i soggetti proponenti che prevedano la regolamentazione
          dei rispettivi ambiti di competenza. 
              2. Per le modalita' di  valutazione  e  gestione  degli
          interventi di competenza del MURST, si applicano le  stesse
          procedure indicate all'articolo 5 del presente decreto,  ad
          eccezione del comma 5, nonche' all'articolo 8 per eventuali
          attivita' di formazione". 
              Gli articoli da 14 a  35  del  codice  civile,  recanti
          norme  in  materia  di  associazioni  e  fondazioni,   sono
          contenuti  nel  Capo  II  -  Delle  associazioni  e   delle
          fondazioni - del Titolo II - Delle persone giuridiche - del
          Libro I - Delle persone e delle famiglie - 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema  universitario),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4. Fondo per il merito 
              1. E' istituito presso il Ministero un fondo  speciale,
          di seguito denominato  «fondo»,  finalizzato  a  promuovere
          l'eccellenza e il merito fra  gli  studenti  dei  corsi  di
          laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al
          primo anno per la prima  volta,  mediante  prove  nazionali
          standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
          criteri nazionali standard  di  valutazione.  Il  fondo  e'
          destinato a: 
              a)  erogare  premi  di  studio,   estesi   anche   alle
          esperienze di formazione da realizzare presso universita' e
          centri di ricerca di Paesi esteri; 
              b) fornire  buoni  studio,  che  prevedano  una  quota,
          determinata   in   relazione   ai   risultati    accademici
          conseguiti, da  restituire  a  partire  dal  termine  degli
          studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito.  Nei
          limiti delle risorse disponibili sul  fondo,  sono  esclusi
          dall'obbligo della  restituzione  gli  studenti  che  hanno
          conseguito  il  titolo   di   laurea   ovvero   di   laurea
          specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro
          i termini di durata normale del corso; 
              c) garantire finanziamenti erogati per le finalita'  di
          cui al presente comma. 
              2. Gli interventi previsti al comma 1  sono  cumulabili
          con le borse di studio assegnate ai sensi  dell'articolo  8
          della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 
              3.  Il  Ministro,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  propri
          decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri  e
          le modalita' di attuazione  del  presente  articolo  ed  in
          particolare: 
              a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e
          i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma
          1; 
              b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e
          dei buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti
          garantiti; 
              [c) i criteri e  le  modalita'  di  restituzione  della
          quota di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  prevedendo  una
          graduazione della  stessa  in  base  al  reddito  percepito
          nell'attivita' lavorativa;] 
              [d) le caratteristiche, l'ammontare  dei  premi  e  dei
          buoni e i criteri e le  modalita'  per  la  loro  eventuale
          differenziazione;] 
              e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno  studente
          per ciascun anno, anche in ragione delle diverse  tipologie
          di studenti; 
              f) i  requisiti  di  merito  che  gli  studenti  devono
          rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a
          premi, buoni e finanziamenti garantiti; 
              g)  le  modalita'  di  utilizzo  di  premi,   buoni   e
          finanziamenti garantiti; 
              h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo  un
          contributo a carico degli istituti  concedenti  pari  all'1
          per cento delle somme erogate e allo 0,1  per  cento  delle
          rate rimborsate; 
              [i) i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo e la
          ripartizione  delle  risorse  del  fondo  stesso   tra   le
          destinazioni di cui al comma 1;] 
              [l)  la  predisposizione  di   idonee   iniziative   di
          divulgazione  e  informazione,  nonche'  di  assistenza   a
          studenti e universita' in merito alle modalita' di  accesso
          agli interventi di cui al presente articolo;] 
              [m) le modalita' di monitoraggio, con idonei  strumenti
          informatici, della concessione dei premi, dei buoni  e  dei
          finanziamenti,   del   rimborso   degli   stessi,   nonche'
          dell'esposizione del fondo;] 
              n) le modalita' di selezione con procedura  competitiva
          dell'istituto o degli istituti finanziari  fornitori  delle
          provviste finanziarie; 
              o)  la  previsione,  nell'ambito  della  programmazione
          degli accessi alle borse di studio, di riservare  la  quota
          del 10 per cento agli studenti iscritti  nelle  universita'
          della regione in cui risultano residenti. 
              4.  L'ammissione,  a  seguito  del  relativo  bando  di
          concorso,  presso   i   collegi   universitari   legalmente
          riconosciuti e presso i  collegi  di  cui  all'articolo  1,
          comma  603,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,
          costituisce un titolo valutabile per i candidati,  ai  fini
          della predisposizione delle graduatorie per la  concessione
          dei contributi di cui al comma 3. 
              [5. Il coordinamento operativo  della  somministrazione
          delle prove nazionali, da  effettuare  secondo  i  migliori
          standard  tecnologici  e  di  sicurezza,  e'   svolto   dal
          Ministero, secondo modalita'  individuate  con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  che  disciplina
          altresi' il contributo massimo richiesto agli studenti  per
          la partecipazione  alle  prove,  con  l'esenzione  per  gli
          studenti  privi  di  mezzi,   nonche'   le   modalita'   di
          predisposizione e svolgimento delle stesse.] 
              6. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi al  fondo  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie del fondo stesso. 
              7. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          propri decreti, determina, secondo criteri di  mercato,  il
          corrispettivo per la garanzia dello Stato, da  imputare  ai
          finanziamenti   erogati.    I    corrispettivi    asserviti
          all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su
          apposito conto aperto presso la Tesoreria statale. 
              8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e' alimentato con: 
              a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e  solidale
          da privati, societa', enti e fondazioni,  anche  vincolati,
          nel rispetto delle finalita' del fondo, a specifici usi; 
              b)  trasferimenti  pubblici,  previsti  da   specifiche
          disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma
          1, lettera a); 
              c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare  in
          via esclusiva per le finalita' di cui al comma  1,  lettera
          c); 
              d) i contributi di cui al comma 3,  lettera  h),  e  al
          comma 5, da utilizzare per le finalita' di cui al comma 6. 
              9. 
              10. All'articolo 10, comma 1,  lettera  l-quater),  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dopo
          le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23  dicembre
          2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il
          merito degli studenti universitari»". 
              Si  riporta  il  testo  del  comma   4-undevicies   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10): 
              "4-undevicies. Con regolamento  da  emanare,  ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
          l'apparato che si articola: 
              a)   nell'Istituto   nazionale    di    documentazione,
          innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
          processi  di  miglioramento  e  innovazione  educativa,  di
          formazione in servizio del  personale  della  scuola  e  di
          documentazione e ricerca didattica; 
              b)  nell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  di  istruzione  e  formazione,  con   compiti   di
          predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
          per le scuole di ogni ordine  e  grado,  di  partecipazione
          alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
          indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; 
              c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
          compito di valutare le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150". 
              Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice
          civile: 
              "Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico. 
              I beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico  sono
          inalienabili e non possono formare  oggetto  di  diritti  a
          favore di terzi, se non nei modi  e  nei  limiti  stabiliti
          dalle  leggi  che  li  riguardano.   Spetta   all'autorita'
          amministrativa la tutela  dei  beni  che  fanno  parte  del
          demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in  via
          amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a  difesa
          della proprieta'  e  del  possesso  regolati  dal  presente
          codice".; 
              "Art. 29. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio. 
              Il  passaggio  dei  beni  dal   demanio   pubblico   al
          patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
          amministrativa. Dell'atto deve essere dato  annunzio  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
              Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
          il provvedimento che dichiara il  passaggio  al  patrimonio
          deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
          comunali e provinciali". 
              Si riporta il testo del titolo  V  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993: 
              "TITOLO V 
              Soggetti operanti nel settore finanziario" 
              Si riporta il testo  dei  commi  7,  lettera  a)  e  24
          dell'articolo 5 del gia' citato decreto-legge 30 n. 269 del
          2003: 
              "7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto  dal  comma  11,  lettera
          b)"; 
              "24.  Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
          gestione separata di cui al comma 8". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sul reddito), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  16  ottobre
          1973, n. 268, S.O. n. 2. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino   della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art 17.Entrate riscosse mediante ruolo. 
              1. Salvo quanto  previsto  dal  comma  2,  si  effettua
          mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate  dello
          Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
          degli altri enti  pubblici,  anche  previdenziali,  esclusi
          quelli economici. 
              2. Puo' essere effettuata mediante  ruolo  affidato  ai
          concessionari la riscossione coattiva delle  entrate  delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali, nonche'  quella  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
              3. Continua comunque ad effettuarsi mediante  ruolo  la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base alle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              3-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
          pubblica di tali crediti. 
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al   comma   3-bis,   la   societa'   interessata   procede
          all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,  vidimato  e  reso
          esecutiva un'ingiunzione  conforme  all'articolo  2,  primo
          comma, del testo unico di cui al regio  decreto  14  aprile
          1910, n. 639". 
              Si riporta il testo del Titolo II e del Titolo III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,  n.
          180 (Approvazione del testo unico delle  leggi  concernenti
          il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
          salari  e   pensioni   dei   dipendenti   dalle   Pubbliche
          Amministrazioni): 
              "TITOLO II 
              Della  cessione  degli  stipendi  e  dei  salari  degli
          impiegati e salariati dello Stato" 
              "TITOLO III 
              Della cessione degli stipendi e salari  dei  dipendenti
          dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e  dei
          salariati non dipendenti dallo Stato e  dei  dipendenti  di
          soggetti privati" 
              Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180: 
              "Art.   54.Garanzia    dell'assicurazione    o    altre
          malleverie. 
              Le  cessioni  di  quote  di  stipendio  o  di   salario
          consentite a norma del titolo  II  e  del  presente  titolo
          devono avere la garanzia dell'assicurazione  sulla  vita  e
          contro i rischi di  impiego  od  altre  malleverie  che  ne
          assicurino il ricupero nei casi in  cui  per  cessazione  o
          riduzione di stipendio o salario o per liquidazione  di  un
          trattamento di quiescenza insufficiente non  sia  possibile
          la  continuazione  dell'ammortamento  o  il  ricupero   del
          residuo credito. 
              Non e'  consentito  prestare  garanzia  in  favore  del
          cedente mediante cessione, da parte di  altro  impiegato  o
          salariato di pubblica amministrazione,  di  una  quota  del
          proprio stipendio o salario. 
              Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai  sensi
          del presente titolo  non  possono  assumere  in  proprio  i
          rischi di morte o di  impiego  dei  cedenti,  ad  eccezione
          dell'Istituto  Nazionale  delle   Assicurazioni   e   delle
          societa' di assicurazione". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  64  del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse  disponibili,  all'  articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti". 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  39
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              "3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche. 
              1. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto  legislativo  in  quanto   gia'   disciplinati   da
          specifiche normative: 
              a) i contratti di lavoro temporaneo di cui  alla  legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; 
              b) i contratti di formazione e lavoro; 
              c) i rapporti di apprendistato,  nonche'  le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro. 
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale.
          Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione  al
          centro per l'impiego entro  cinque  giorni.  Tali  rapporti
          sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo. 
              4. In deroga a quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione dell'articolo 2118  del  codice  civile.  Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (18). 
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni, all'articolo  4,  comma
          14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  e  all'articolo
          6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione   del   presente
          decreto i contratti a tempo determinato  stipulati  per  il
          conferimento delle supplenze del personale docente ed  ATA,
          considerata  la  necessita'  di   garantire   la   costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma 4-bis, del presente decreto. 
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
              6. Restano in vigore le discipline di cui  all'articolo
          8,  comma  2,  della  legge  23  luglio   1991,   n.   223,
          all'articolo 10  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  ed
          all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto  a   tempo   determinato   stipulato   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  1,  e'  affidata   ai   contratti
          collettivi nazionali  di  lavoro  stipulati  dai  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi. Sono  in  ogni  caso
          esenti da limitazioni  quantitative  i  contratti  a  tempo
          determinato conclusi: 
              a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
          che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
          geografiche e/o comparti merceologici; 
              b)  per  ragioni  di  carattere   sostitutivo,   o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni; 
              c) per specifici spettacoli ovvero specifici  programmi
          radiofonici o televisivi; 
              d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni. 
              8. 
              9. 
              10. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 3
          luglio 2001, n.  255,  recante  "Disposizioni  urgenti  per
          assicurare   l'ordinato    avvio    dell'anno    scolastico
          2001/2002", convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          agosto 2001, n. 333: 
              "Art. 4.Accelerazione di procedure 
              1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti
          di utilizzazione, di assegnazione  provvisoria  e  comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono essere completati entro  il  31  agosto  di  ciascun
          anno. I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati  dai
          dirigenti  territorialmente  competenti  dopo   tale   data
          comportano il differimento delle assunzioni in servizio  al
          1°  settembre  dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti  giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico   di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del 31 agosto devono  essere  conferiti  gli  incarichi  di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi' alle nomine  dei  supplenti  annuali,  e  fino  al
          termine   dell'attivita'    didattica    attingendo    alle
          graduatorie permanenti provinciali. 
              2. Decorso  il  termine  del  31  agosto,  i  dirigenti
          scolastici provvedono alle nomine dei supplenti  annuali  e
          fino al termine delle attivita' didattiche attingendo  alle
          graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine  relative
          alle supplenze brevi e saltuarie, di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il  dirigente
          utilizza le graduatorie di istituto,  predisposte,  per  la
          prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti  per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 
              [3.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2001/2002  il
          termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
          Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31
          luglio 2001]". 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97  (Disposizioni  urgenti
          per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno   scolastico
          2004-2005, nonche' in  materia  di  esami  di  Stato  e  di
          Universita'), convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          giugno 2004, n. 143: 
              "4. A decorrere dall'anno scolastico  2011/2012,  senza
          possibilita'    di     ulteriori     nuovi     inserimenti,
          l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad  esaurimento
          in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della  legge
          27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  effettuato  con  cadenza
          triennale e con possibilita' di trasferimento  in  un'unica
          provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto  della
          fascia di appartenenza. L'aggiornamento  delle  graduatorie
          di  istituto,  di  cui  all'articolo  5,   comma   5,   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione 13 giugno 2007,  n.  131,  per  il  conferimento
          delle supplenze ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,  della
          legge 3 maggio 1999, n.  124,  e'  effettuato  con  cadenza
          triennale. All'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  3
          luglio 2001, n. 255, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con
          periodicita' annuale entro il 31 maggio  di  ciascun  anno»
          sono soppresse con effetto dall'anno scolastico  2005-2006.
          Per l'anno scolastico  2004-2005  gli  aggiornamenti  e  le
          integrazioni delle graduatorie di  cui  al  presente  comma
          sono effettuati entro il 15 giugno 2004". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  399  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  "Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado", come modificato dalla presente legge: 
              "399.Accesso ai ruoli. 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'articolo 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3.  I   docenti   destinatari   di   nomina   a   tempo
          indeterminato  decorrente  dall'anno  scolastico  2011/2012
          possono   chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione
          provvisoria  o  l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo
          cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  provincia  di
          titolarita'". 
              Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo  1
          del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134  (Disposizioni
          urgenti  per  garantire   la   continuita'   del   servizio
          scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167: 
              "2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma  1  e  al
          fine  di  assicurare  la  qualita'  e  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed  educativo,  per  l'anno  scolastico
          2009-2010 ed in deroga alle  disposizioni  contenute  nella
          legge 3 maggio 1999, n. 124, e  nei  regolamenti  attuativi
          relativi  al  conferimento  delle  supplenze  al  personale
          docente  e  al   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario,   l'amministrazione   scolastica   assegna   le
          supplenze  per  assenza  temporanea   dei   titolari,   con
          precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle
          graduatorie  di  istituto,  al  personale  inserito   nelle
          graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1,  comma
          605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  ed  al  personale  ATA  inserito
          nelle graduatorie permanenti di cui  all'articolo  554  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
          297, e nelle graduatorie provinciali ad  esaurimento,  gia'
          destinatario di contratto a tempo  determinato,  annuale  o
          fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  nell'anno
          scolastico 2008-2009 o che abbia  conseguito  nel  medesimo
          anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una
          supplenza di  almeno  centottanta  giorni,  che  non  abbia
          potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la  stessa
          tipologia di contratto per carenza  di  posti  disponibili,
          non sia destinatario di un contratto a tempo  indeterminato
          e non risulti collocato a riposo"; 
              "3. L'amministrazione scolastica  puo'  promuovere,  in
          collaborazione  con  le  regioni  e  a  valere  su  risorse
          finanziarie messe a disposizione  dalle  regioni  medesime,
          progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto,  che
          prevedano attivita' di carattere  straordinario,  anche  ai
          fini  dell'adempimento  dell'obbligo  dell'istruzione,   da
          realizzarsi  prioritariamente   mediante   l'utilizzo   dei
          lavoratori  precari  della  scuola  di  cui  al  comma   2,
          percettori  dell'indennita'  di  disoccupazione,  cui  puo'
          essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
          delle risorse messe a disposizione dalle regioni"; 
              "4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e'  riconosciuta
          la valutazione dell'intero anno di servizio  ai  soli  fini
          dell'attribuzione  del  punteggio  nelle   graduatorie   ad
          esaurimento previste dall'articolo 1,  comma  605,  lettera
          c),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   nelle
          graduatorie permanenti di cui al citato  articolo  554  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".