Art. 6 Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni 1. I soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-bis del CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2011 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 49