Art. 6 
 
 
Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi  delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1.  I  soggetti  tenuti  all'applicazione  del   presente   decreto
registrano l'indirizzo web del  sito  informatico  nell'Indice  degli
indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-bis  del
CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 aprile 2011 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                      e l'innovazione                 
                                           Brunetta                   
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Matteoli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 15, foglio n. 49