Art. 3 Valutazione dell'attivita' didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 1. Ai fini della valutazione dell'attivita' didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le universita', con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuita' della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantita' e qualita' dell'attivita' di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.