Art. 3 
 
   Valutazione dell'attivita' didattica, di didattica integrativa 
                     e di servizio agli studenti 
 
  1. Ai fini della valutazione dell'attivita' didattica, di didattica
integrativa e di  servizio  agli  studenti,  le  universita',  con  i
regolamenti di cui all'art. 1,  disciplinano  la  valutazione  avendo
riguardo ai seguenti aspetti: 
    a) numero dei moduli/corsi  tenuti  e  continuita'  della  tenuta
degli stessi; 
    b) esiti della valutazione  da  parte  degli  studenti,  con  gli
strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; 
    c) partecipazione alle commissioni istituite  per  gli  esami  di
profitto; 
    d) quantita' e qualita' dell'attivita' di  tipo  seminariale,  di
quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti,  ivi
inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di
laurea magistrale e delle tesi di dottorato.