Art. 4 Valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica 1. Ai fini della valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica, le universita', con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarita' di brevetti; c) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. 2. Ai fini di cui al comma 1, le universita' prevedono la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le universita' valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 e' svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: a) originalita', innovativita', rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne e' consolidato l'uso a livello internazionale le universita' si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) «impact factor» totale; 4) «impact factor» medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 4. Ai fini di cui al comma 1, le universita' possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruita' del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonche' la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuita' della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresi' prevederne un utilizzo piu' selettivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2011 Il Ministro: Gelmini