Art. 4 
 
          Valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica 
 
  1. Ai fini della valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica,
le universita', con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano  la
valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: 
    a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
    b) conseguimento della titolarita' di brevetti; 
    c) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e  convegni
nazionali e internazionali; 
    d)  conseguimento  di  premi   e   riconoscimenti   nazionali   e
internazionali per attivita' di ricerca. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  le  universita'  prevedono  la
valutazione  delle  pubblicazioni  o  dei  testi  accettati  per   la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' di saggi  inseriti  in
opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato  cartaceo
o  digitale   con   l'esclusione   di   note   interne   o   rapporti
dipartimentali. Le universita' valutano  la  consistenza  complessiva
della produzione  scientifica  del  ricercatore,  l'intensita'  e  la
continuita'  temporale  della  stessa,   fatti   salvi   i   periodi,
adeguatamente   documentati,   di   allontanamento   non   volontario
dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle  funzioni
genitoriali. 
  3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al  comma
2 e' svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 
    a) originalita', innovativita', rigore metodologico  e  rilevanza
di ciascuna pubblicazione; 
    b)  congruenza  di  ciascuna  pubblicazione  con  il  profilo  di
professore universitario di seconda fascia da  ricoprire  oppure  con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
    c)  rilevanza  scientifica  della  collocazione   editoriale   di
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno  della  comunita'
scientifica; 
    d)  determinazione  analitica,  anche  sulla  base   di   criteri
riconosciuti   nella   comunita'   scientifica   internazionale    di
riferimento, dell'apporto individuale del  ricercatore  nel  caso  di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 
    e) nell'ambito dei settori in  cui  ne  e'  consolidato  l'uso  a
livello internazionale le universita' si avvalgono anche dei seguenti
indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 
      1) numero totale delle citazioni; 
      2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
      3) «impact factor» totale; 
      4) «impact factor» medio per pubblicazione; 
      5) combinazioni dei precedenti  parametri  atte  a  valorizzare
l'impatto della  produzione  scientifica  del  candidato  (indice  di
Hirsch o simili). 
  4. Ai fini di cui al comma 1, le universita' possono prevedere  che
sia oggetto  di  specifica  valutazione  la  congruita'  del  profilo
scientifico del ricercatore con le esigenze  di  ricerca  dell'ateneo
nonche'  la  produzione   scientifica   elaborata   dal   ricercatore
successivamente alla data di scadenza del bando in base al  quale  ha
conseguito  l'abilitazione  scientifica   nazionale,   in   modo   da
verificare  la  continuita'  della  produzione   scientifica.   Nella
valutazione di cui al primo  periodo,  gli  atenei  si  avvalgono  di
criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto  di  cui
all'art. 16, comma 3, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, potendo altresi' prevederne un utilizzo piu' selettivo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini