Art. 3 Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti 1. I manufatti gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati: a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010; b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973; c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.