Art. 3 
 
           Classificazione dei manufatti non classificati 
                      tra i prodotti esplodenti 
 
  1.  I  manufatti  gia'  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  53  del
T.U.L.P.S.,  ma  non  classificati  tra  i  prodotti  esplodenti   in
applicazione  del  decreto   ministeriale   4   aprile   1973,   sono
classificati: 
  a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del
tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5,  comma  5,  del
decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  che  sono  destinati
esclusivamente ad uso professionale, ovvero di  artifici  pirotecnici
del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 58/2010; 
  b) nella categoria V, gruppo  C,  qualora  si  tratti  di  artifici
pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010,  n.  58,  o  comunque
propulsi,  ovvero  di  articoli  pirotecnici,  comunque   denominati,
riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero  dell'interno  4
aprile 1973; 
  c) nella categoria V, gruppo  D,  qualora  si  tratti  di  artifici
pirotecnici, comunque  denominati,  riconducibili  alle  disposizioni
della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4  aprile  1973,
di singoli manufatti di cui al precedente  punto  b)  se  scoppianti,
crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a  mg
150, ovvero di altri  manufatti,  comunque  denominati,  appartenenti
alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma,  del
regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; 
  d) nella categoria V,  gruppo  E  qualora  si  tratti  di  artifici
inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4  aprile
1973, ovvero di altri manufatti,  comunque  denominati,  appartenenti
alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma,  del
regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.