Art. 6 Disposizioni transitorie e finali Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, e' consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti gia' etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 1973, gia' esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti. Per gli esercizi di minuta vendita gia' autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovra' essere aggiornato entro i successivi dodici mesi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973. Roma, 9 agosto 2011 Il Ministro: Maroni