Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del  presente  decreto  e
dalle relative disposizioni in materia  di  vendita,  e'  consentito,
entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei  prodotti  gia'
etichettati,  riconosciuti  e  non  classificati   tra   i   prodotti
esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in  data  4
aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte  dei
fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza  e  dei
siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni  dalla  data
suddetta. Le scorte non smaltite entro i  ventiquattro  mesi  debbono
essere distrutte oppure,  per  essere  immesse  sul  mercato,  devono
recare   l'etichettatura   relativa   alla   nuova    classificazione
attribuita. 
  Entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  i  titolari  di  siti  adibiti  a  deposito   di   prodotti
riconosciuti e non classificati tra i prodotti  esplodenti  ai  sensi
del decreto  del  Ministro  dell'interno  del  4  aprile  1973,  gia'
esistenti, devono munirsi, ove previste, delle  licenze  di  polizia,
delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le
strutture alle norme tecniche vigenti. 
  Per gli esercizi di minuta vendita gia' autorizzati, ai  sensi  del
cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le
disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovra'
essere aggiornato entro i successivi dodici mesi. 
  Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  che  sara'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  cessa
di avere efficacia il decreto  del  Ministro  dell'interno  4  aprile
1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  -  serie
generale - n. 120 del 10 maggio 1973. 
    Roma, 9 agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Maroni