IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo  rurale  e
                           della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  del  30
luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la  denominazione  di
origine controllata dei vini «Montecucco» ed e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista   la   domanda   presentata   dall'Associazione    produttori
vitivinicoli toscani, intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco
Sangiovese»; 
  Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopra citata
istanza; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco
Sangiovese»  ed  all'approvazione  del   relativo   disciplinare   di
produzione, in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione di origine controllata  dei  vini  «Montecucco»
nelle tipologie «Montecucco»  Sangiovese  e  «Montecucco»  Sangiovese
riserva, riconosciuta  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole del 30 luglio 1998, e' riconosciuta  come  denominazione  di
origine  controllata  e  Garantita  «Montecucco  Sangiovese»  ed   e'
approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata e garantita  «Montecucco
Sangiovese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma  1
del presente articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 
  3. La denominazione di origine controllata  dei  vini  «Montecucco»
nelle tipologie «Montecucco»  Sangiovese  e  «Montecucco»  Sangiovese
riserva, di cui al  citato  decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole del 30 luglio 1998, deve  intendersi  revocata  a  decorrere
dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi  tutti  gli
effetti determinati.