Art. 2 1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C.G. «Montecucco Sangiovese», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C.G. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla regione Toscana.