Art. 2 
 
  1. I vigneti  gia'  iscritti  all'Albo  dei  vigneti  della  D.O.C.
«Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese  e  «Montecucco»
Sangiovese riserva, di cui al decreto ministeriale  30  luglio  1998,
richiamato in premessa, sono  da  ritenere  automaticamente  iscritti
allo Schedario Viticolo per la D.O.C.G. «Montecucco  Sangiovese»,  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Montecucco  Sangiovese»,  provenienti  da
vigneti non ancora iscritti, ma aventi  base  ampelografica  conforme
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  dei  medesimi  allo   Schedario
Viticolo per la D.O.C.G. in questione,  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  e  conformemente  alle
disposizioni impartite dalla regione Toscana.