Art. 3 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata «Montecucco».