Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
«Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese  e  «Montecucco»
Sangiovese  riserva,  ottenuti  in  conformita'  delle   disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato  con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole del 30  luglio  1998,  provenienti
dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore
del disciplinare di produzione annesso al presente  decreto  trovansi
gia'  confezionati,  in  corso  di  confezionamento  o  in  fase   di
elaborazione, possono essere  commercializzati  fino  ad  esaurimento
delle  scorte   con   la   denominazione   di   origine   controllata
«Montecucco».