(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e
Garantita "Montecucco Sangiovese" di cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve,
al  mosto  e  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.   Sono   da   considerarsi   pertanto   idonei   ai    fini
dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente  quelli  collinari
di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona
sistemazione idraulico-agraria. 
Sono da considerarsi invece inadatti, e  non  possono  essere  quindi
iscritti al predetto  Schedario,  quei  vigneti  situati  in  terreni
umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi. 
2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente  usata  in
funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per  i
nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei  ceppi,  calcolata  sul
sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro. 
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
4. La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non
deve superare 7 tonnellate. 
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa
dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20%  il
limite medesimo,  fermo  restando  il  limite  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del  20%,  non  ha  diritto
alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 
Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per  ettaro  in
coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella
specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione
Toscana,  su  proposta  del  Consorzio  di  tutela,  fissa  una  resa
inferiore  a  quella  prevista  dal   presente   disciplinare   anche
differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art.
3. 
Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la
Regione Toscana, su proposta del  Consorzio  di  tutela,  sentite  le
Organizzazioni di categoria, puo' fissare i  limiti  massimi  di  uva
rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di  conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo precedente. 
6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  Denominazione  di
Origine  Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese",  devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
di 12% vol. 
7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese"  riserva,
devono assicurare al vino un titolo alcolometrico  volumico  naturale
minimo di 12,50 % vol.