Articolo 4 (Norme per la viticoltura) 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Schedario, quei vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi. 2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite. 5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente. 6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese", devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. 7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol.