Articolo 5 (Norme per la vinificazione) 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali. 2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita'. 4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. 5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto. 6. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" non puo' essere immesso al consumo prima del 1 ° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno e di quattro mesi di affinamento in bottiglia. 7. Il vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1 ° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.