(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
1. Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  dei  vini  a
Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita   "Montecucco
Sangiovese"  devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di
produzione di  cui  al  precedente  art.  3  e  nelle  relative  aree
amministrative comunali. 
2.  L'imbottigliamento  deve  essere  effettuato  nell'ambito   della
provincia di Grosseto. 
3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di
qualita'. 
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti  e  condizioni  stabilite  dalle  norme  comunitarie  e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella  zona
di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con
mosto  concentrato  rettificato  o  a  mezzo  di   altre   tecnologie
consentite. 
5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non
ha diritto alla Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  Origine
Controllata e Garantita per tutto il prodotto. 
6. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita
"Montecucco Sangiovese" non puo' essere immesso al consumo prima  del
1 ° aprile del secondo anno successivo a quello di  produzione  delle
uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio  minimo
di dodici  mesi  in  contenitori  di  legno  e  di  quattro  mesi  di
affinamento in bottiglia. 
7.  Il  vino  Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita
"Montecucco Sangiovese" riserva non puo' essere  immesso  al  consumo
prima del 1 °  settembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve, fermo restando  il  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio minimo di trenta  mesi,  di  cui  ventiquattro  mesi  in
contenitori di legno e di sei mesi di affinamento  in  bottiglia.  Il
periodo di  invecchiamento  decorre  dal  1°  novembre  dell'anno  di
produzione delle uve.