Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) 1. Ai vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" puo' inoltre essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario Viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'Allegato B, nonche' alle fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' nel rispetto delle normative vigenti in materia. 4. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.