(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
1. Ai  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita
"Montecucco  Sangiovese"   e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
specificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato" e "similari". 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi, ragioni sociali, e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita "Montecucco Sangiovese" puo' inoltre essere utilizzata la
menzione "vigna" a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o
nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale
ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010  e
che  la  relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nello
Schedario Viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione  e  la
conservazione del vino devono avvenire  in  recipienti  separati,  e,
tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve  essere
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei  documenti  di
accompagnamento. 
3.  E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni  e  alle
frazioni riportati nell'Allegato  B,  nonche'  alle  fattorie,  dalle
quali  effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino   cosi'
qualificato e' stato ottenuto, purche' nel rispetto  delle  normative
vigenti in materia. 
4. Per tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese"  e'  obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.