(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
                          (Confezionamento) 
 
1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita
"Montecucco   Sangiovese"   devono   essere   immessi   al    consumo
esclusivamente in  bottiglie  dei  tipi  bordolese  o  borgognona  di
capacita' non superiore a 6 litri chiuse con tappo  di  sughero  raso
bocca. 
2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacita'  fino  a  0,250
litri,  e'  ammesso  l'utilizzo  di  altri  dispositivi  di  chiusura
previsti dalla normativa vigente in materia.