Art. 2 
 
 
                        Dotazioni provinciali 
 
  2.1. Il dirigente  regionale  provvede  alla  ripartizione  tra  le
circoscrizioni provinciali di  competenza  della  dotazione  organica
regionale di cui alla tabella A,  costituente  parte  integrante  del
presente  decreto,  avendo  cura  di  promuovere   interlocuzioni   e
confronti con la Regione e con gli enti locali, al fine di conseguire
la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle  istituzioni
scolastiche e l'attribuzione delle risorse. 
  2.2. Nel contesto della ripartizione di cui al comma 1 il direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale accantona  per  i  profili
professionali di  assistente  amministrativo,  assistente  tecnico  e
collaboratore scolastico, una quota di posti pari al  tre  per  cento
della dotazione organica regionale ovvero, in  subordine,  pari  alla
differenza tra  il  contingente  assegnato  e  la  consistenza  degli
organici dei tre profili. Tali  posti  devono  essere  finalizzati  a
fronteggiare situazioni di disagio  legate  a  specifiche  situazioni
locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni
di  abbandono  e  dispersione   scolastica   nonche'   al   fine   di
salvaguardare  le  esigenze  di   funzionamento   delle   istituzioni
scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare  rilevanza  e
complessita'. La predetta quota accantonata  deve,  comunque,  essere
utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto. 
  2.3. In applicazione di quanto  prescritto  all'art.  1,  comma  2,
l'organico  provinciale  dei  profili  professionali  di   assistente
amministrativo, assistente tecnico e  collaboratore  scolastico  deve
essere contenuto entro il limite massimo  delle  dotazioni  regionali
riportate nelle tabelle «B», «C» e «D», costituenti parti  integranti
del presente decreto, anche facendo ricorso alla deroga ai  parametri
delle tabelle di cui all'art. 1.4. 
  2.4. Previa informativa alle organizzazioni sindacali  i  direttori
generali  degli  uffici  scolatici  regionali,  anche  al  fine   del
perseguimento degli obiettivi di  cui  all'art.  1,  possono  operare
compensazioni limitatamente ai profili professionali  della  medesima
area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia  tra  province
diverse della medesima regione. 
  2.5.  Gli  organici  delle  singole  istituzioni  scolastiche  sono
determinati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale,
nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di  cui
al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente  decreto  e
delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici  formulano  con
adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse  sia  al  piano
dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della
spesa,  con  particolare  riguardo  all'andamento  della  popolazione
scolastica nell'ultimo quinquennio. 
  2.6. Previe le necessarie verifiche delle richieste  pervenute,  il
direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale  assegna  le
risorse   disponibili   tenendo   conto   delle   dimensioni,   della
complessita' e del numero di sedi dell'istituzione scolastica.  Detta
assegnazione  deve,  inoltre,  essere  ispirata  alla   esigenza   di
garantire, congiuntamente al contenimento della spesa, le  condizioni
di sicurezza nonche' di efficacia ed efficienza del servizio. 
  2.7. I provvedimenti concernenti la  ripartizione  dei  contingenti
provinciali nonche' i criteri per la deroga ai parametri di  calcolo,
costituiscono oggetto di informativa  alle  organizzazioni  sindacali
firmatarie del vigente C.C.N.L. di comparto. 
  2.8. I  direttori  generali  regionali  e  i  dirigenti  scolastici
assicurano la  compiuta  e  puntuale  realizzazione  degli  obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione  delle
misure connesse  alla  responsabilita'  dirigenziale  prevista  dalla
normativa vigente.