Art. 2 Dotazioni provinciali 2.1. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale di cui alla tabella A, costituente parte integrante del presente decreto, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse. 2.2. Nel contesto della ripartizione di cui al comma 1 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale accantona per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale ovvero, in subordine, pari alla differenza tra il contingente assegnato e la consistenza degli organici dei tre profili. Tali posti devono essere finalizzati a fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonche' al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessita'. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto. 2.3. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle «B», «C» e «D», costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui all'art. 1.4. 2.4. Previa informativa alle organizzazioni sindacali i direttori generali degli uffici scolatici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia tra province diverse della medesima regione. 2.5. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al piano dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della spesa, con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio. 2.6. Previe le necessarie verifiche delle richieste pervenute, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale assegna le risorse disponibili tenendo conto delle dimensioni, della complessita' e del numero di sedi dell'istituzione scolastica. Detta assegnazione deve, inoltre, essere ispirata alla esigenza di garantire, congiuntamente al contenimento della spesa, le condizioni di sicurezza nonche' di efficacia ed efficienza del servizio. 2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonche' i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L. di comparto. 2.8. I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla normativa vigente.