Art. 4 Servizi terziarizzati 4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario e' attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico. 4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attivita' socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attivita' socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica. 4.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall'accantonamento dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attivita' didattiche. 4.4. Ai sensi della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, i posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilita' ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale. 4.5. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di garantire il piu' razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previe intese con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche. L'impiego del medesimo personale non puo' essere esteso, per alcun motivo, alle istituzioni scolastiche che non si avvalgono di tali servizi. 4.6. Al fine delle eventuali modifiche da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano di cui al comma 5 deve essere effettuata con particolare riguardo alla consistenza del personale esterno impegnato nell'istituzione scolastica, alle tipologie e alle peculiarita' dei servizi richiesti nonche' al monte ore necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche. 4.7. Ai fini di cui ai precedenti commi puo' essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 4.8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarieta'. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarita' deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalita' indicate al comma 7. 4.9. Il numero di posti da accantonare per effetto della terziarizzazione dei servizi di cui al comma 1 non deve essere inferiore alle consistenze regionali indicate nella tabella «E», costituente parte integrante del presente provvedimento.