Art. 4 
 
 
                        Servizi terziarizzati 
 
  4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento
del servizio del personale ausiliario e' attribuito, in  tutto  o  in
parte, a personale dipendente da  enti  e  consorzi  di  imprese  che
abbiano  stipulato  specifici  contratti  per  effetto  del   decreto
interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale  comunque
esterno   all'amministrazione,   dalla   dotazione   organica   della
rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle
tabelle di cui all'art.  1,  comma  4,  deve  essere  accantonato  il
venticinque  per  cento  dei  posti  di   organico   della   medesima
istituzione scolastica del  profilo  professionale  di  collaboratore
scolastico. 
  4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in  servizio  soggetti
impegnati in attivita' socialmente utili, riconducibili  in  parte  a
funzioni  di  assistente  amministrativo  o  di  assistente  tecnico,
destinatari  degli   incarichi   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile  2001,  n.
66  e  20  ottobre  2006,   dalla   dotazione   organica   risultante
dall'applicazione delle tabelle di cui  all'art.  1,  comma  4,  deve
essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per
cento degli stessi soggetti  impegnati  nelle  attivita'  socialmente
utili, presenti nell'istituzione scolastica. 
  4.3. Sulle eventuali ore residuali,  derivanti  dall'accantonamento
dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura  del
dirigente   scolastico,   assunzioni   a   tempo   parziale   per   i
corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine delle attivita' didattiche. 
  4.4. Ai sensi della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n.  289,  i
posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1  e
2, pur concorrendo a costituire  l'organico  di  istituto,  non  sono
disponibili per alcuna  delle  operazioni  concernenti  la  mobilita'
ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale. 
  4.5. I direttori generali degli  uffici  scolastici  regionali,  al
fine di garantire il piu' razionale ed efficace impiego del personale
di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'art. 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  elaborano,  previe  intese  con  i
rappresentanti delle categorie interessate, un piano  finalizzato  ad
ottimizzare l'utilizzo del  medesimo  personale  tra  le  istituzioni
scolastiche. L'impiego del medesimo personale non puo' essere esteso,
per alcun motivo, alle istituzioni scolastiche che non  si  avvalgono
di tali servizi. 
  4.6.  Al  fine  delle  eventuali  modifiche   da   apportare   alla
redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano
di cui al comma 5 deve essere  effettuata  con  particolare  riguardo
alla consistenza del  personale  esterno  impegnato  nell'istituzione
scolastica, alle tipologie e alle peculiarita' dei servizi  richiesti
nonche' al monte ore necessario  ed  alle  obiettive  esigenze  delle
singole istituzioni scolastiche. 
  4.7. Ai fini di cui ai precedenti commi  puo'  essere  disposta  la
compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono  della
terziarizzazione dei servizi, della  percentuale  dei  corrispondenti
posti di organico da rendere indisponibile. 
  4.8. Ai sensi di quanto previsto dal comma  9  dell'art.  35  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei  servizi  non
deve comportare soprannumerarieta'. Di conseguenza,  ed  al  fine  di
evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1
e 2, il numero di posti necessario  a  garantire  la  permanenza  dei
soprannumerari  nella  medesima  sede  di  titolarita'  deve   essere
compensato, in ambito provinciale, secondo le modalita'  indicate  al
comma 7. 
  4.9.  Il  numero  di  posti  da  accantonare  per   effetto   della
terziarizzazione dei servizi di  cui  al  comma  1  non  deve  essere
inferiore alle consistenze  regionali  indicate  nella  tabella  «E»,
costituente parte integrante del presente provvedimento.