Art. 5 
 
 
                         Assistenti tecnici 
 
  5.1. La dotazione organica relativa  al  profilo  professionale  di
assistente tecnico e' determinata mediante deliberazione della giunta
esecutiva di ciascun  istituto  in  ragione  di  un'unita'  per  ogni
laboratorio  funzionante  e  utilizzato  in   attivita'   didattiche,
programmate a norma dell'ordinamento degli  studi  ed  effettivamente
svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la  situazione
descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni
di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti  didattici
vigenti di compresenza tra  docenti,  insegnanti  tecnico-pratici  ed
assistenti  tecnici,  deve  commisurare  la  dotazione  organica   di
ciascuna area professionale  alle  effettive  necessita'  di  impiego
degli  assistenti  tecnici,  con   riguardo   alle   professionalita'
disponibili  nell'ambito  dell'istituzione  scolastica  nonche'  alle
esigenze organizzative derivanti  dalla  contemporanea  utilizzazione
dei diversi laboratori compresi nella medesima area. 
  5.2. L'istituzione del posto di assistente  tecnico  e'  consentita
limitatamente    alle    materie    di    insegnamento    curricolari
dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani  orario  di
studio contemplino,  specificatamente,  le  attivita'  didattiche  di
esercitazioni di laboratorio. 
  5.3. Nei  casi  di  compresenza  durante  le  ore  di  insegnamento
tecnico-scientifico,   dell'insegnante    teorico,    dell'insegnante
tecnico-pratico  e  dell'assistente  tecnico,  puo'   disporsi,   con
apposita delibera della giunta  esecutiva,  la  non  attivazione  del
posto di assistente tecnico ovvero,  in  sostituzione  dello  stesso,
l'istituzione di altro posto di assistente tecnico  di  diversa  area
non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La  predetta
determinazione non deve comportare,  in  alcun  caso,  situazioni  di
soprannumerarieta' rispetto all'organico di istituto. 
  5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui  al  comma  1,  i
tempi di lavoro che non  comportino  l'indispensabilita'  di  impiego
degli assistenti tecnici possono  essere  utilizzati  a  supporto  di
tutte  le   attivita',   anche   aggiuntive,   previste   nell'ambito
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con  l'area
di competenza professionale degli stessi. 
  5.5.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica  gli
assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che  in  attivita'
di manutenzione  ordinaria  del  materiale  tecnico,  scientifico  ed
informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici
di  rispettiva  competenza,  anche  in  attivita'   di   manutenzione
straordinaria  del  predetto  materiale.  Possono,  altresi',  essere
utilizzati in attivita' di supporto alla  didattica,  necessarie  per
l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.