Art. 5 Assistenti tecnici 5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico e' determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unita' per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attivita' didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessita' di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalita' disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonche' alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area. 5.2. L'istituzione del posto di assistente tecnico e' consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attivita' didattiche di esercitazioni di laboratorio. 5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, puo' disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarieta' rispetto all'organico di istituto. 5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilita' di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attivita', anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi. 5.5. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attivita' di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attivita' di manutenzione straordinaria del predetto materiale. Possono, altresi', essere utilizzati in attivita' di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.