Art. 6 Addetti alle aziende agrarie 6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura puo' essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie. 6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 puo' essere realizzata sempreche' non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto puo' deliberare, per motivi di opportunita' organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.