Art. 6 
 
 
                    Addetti alle aziende agrarie 
 
  6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli  istituti  professionali
per l'agricoltura puo' essere prevista,  previa  deliberazione  della
giunta esecutiva di istituto,  l'attivazione  di  posti  relativi  al
profilo professionale di addetto alle aziende agrarie. 
  6.2. L'istituzione  dei  posti  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
realizzata sempreche' non sussistano situazioni  di  soprannumero  di
assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di  competenze
con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni  di
esubero di personale, la giunta esecutiva di  ciascun  istituto  puo'
deliberare, per  motivi  di  opportunita'  organizzativa,  tecnica  e
didattica,  l'affidamento  delle  mansioni  previste  per   l'addetto
all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.