Art. 7 Centri territoriali permanenti 7.1. In attesa dell'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, e' assegnata un'unita' appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo. 7.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, e' determinata in ragione di un'unita' per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o piu' corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.