Art. 7 
 
 
                   Centri territoriali permanenti 
 
  7.1.  In  attesa  dell'attivazione  dei  centri   provinciali   per
l'istruzione degli adulti,  ai  centri  territoriali  permanenti  per
l'istruzione e la formazione in eta' adulta, previsti  dall'ordinanza
ministeriale  29  luglio  1997,   n.455,   e'   assegnata   un'unita'
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo. 
  7.2. La  dotazione  organica  dei  collaboratori  scolastici  degli
stessi  centri,  da  utilizzare  nelle  istituzioni  scolastiche,  e'
determinata in ragione di un'unita' per  ciascuna  delle  scuole  e/o
istituti sede di uno o piu' corsi per adulti, istituiti  a  cura  dei
centri medesimi.