Art. 8 
 
 
                        Istituzioni educative 
 
  8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti  nazionali,
degli educandati dello Stato e delle  scuole  annesse  alle  predette
istituzioni educative,  gia'  unificati  ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178,  e'  assegnata,  per
effetto del richiamato disposto di cui all'art. 40,  comma  4,  della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  un'unica  figura  del   profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
  8.2. Le dotazioni organiche del personale  amministrativo,  tecnico
ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma  1  sono  determinate
applicando  i  corrispondenti  parametri  attinenti  le   istituzioni
scolastiche, nonche' quelli delle tabelle 3a, 3b, 3c, con riferimento
al numero dei convittori e dei semiconvittori. 
  8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle  scuole  di
istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si
applicano i parametri relativi agli istituti  comprensivi  di  scuola
materna, elementare e  media,  di  cui  alla  tabella  «1».  Per  gli
istituti di istruzione secondaria superiore annessi  ai  convitti  ed
agli educandati si applicano i parametri della  stessa  tabella  «2»,
concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'art.  2,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  1998,
n. 233.