Art. 9 
 
 
      Adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto 
 
  9.1.   La   necessita'   di   attivazione   di   ulteriori    posti
successivamente  alla  determinazione   dell'organico   di   diritto,
rappresentata dai dirigenti scolastici, non puo' comportare, in  ogni
caso,  a  livello  provinciale,  incrementi  di  posti  del  medesimo
organico. 
  9.2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla
base delle indicazioni e  delle  richieste  formulate  dai  dirigenti
scolastici, autorizza gli eventuali incrementi  di  posti  unicamente
per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di  un
corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali,
all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le  condizioni  che
ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso,  il  funzionamento
del posto deve, comunque,  conseguire  all'applicazione  dei  vigenti
criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto  ovvero  ad
apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terra',
altresi', in debito conto  l'eventuale  concentrazione  di  personale
inidoneo.