Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.