(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                           XVI LEGISLATURA 
 
 
        Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160/2011 
 
    Oggetto:  Erogazione  dei  rimborsi  delle  spese  sostenute  dai
Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2,  svoltisi  il
12 e 13 giugno 2011. 
    Riunione di mercoledi' 28 settembre 2011 
 
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
    visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3  giugno  1999,  n.
157, e successive modificazioni; 
    viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione  in  data  6  dicembre  2010,  trasmesse  alla
Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali
l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle  richieste  di
referendum in oggetto; 
    viste le sentenze della Corte Costituzionale in data  12  gennaio
2011, trasmesse alla Presidenza  della  Camera  dei  deputati  il  26
gennaio 2011, con le  quali  sono  state  dichiarate  ammissibili  le
suddette richieste di referendum popolare; 
    visto il verbale, trasmesso  alla  Presidenza  della  Camera  dei
Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio  centrale  per  il
referendum presso la Corte di cassazione ha  proclamato  i  risultati
dei referendum in oggetto e ha  accertato  l'avvenuto  raggiungimento
del quorum di validita' di partecipazione al voto; 
    vista la propria deliberazione n. 152 del 21 luglio 2011  con  la
quale,  non  risultando   pervenute,   alla   data   della   medesima
deliberazione,  le  richieste  di  rimborso  da  parte  dei  Comitati
promotori dei promotori dei referendum n. 1 e n. 2, questo Ufficio di
Presidenza ha  attribuito  il  rimborso  connesso  ai  soli  Comitati
promotori dei referendum n. 3 e n. 4 della consultazione referendaria
in oggetto; 
    viste le richieste di rimborso al  Presidente  della  Camera  dei
deputati presentate in data 21 settembre 2011 dai Comitati  promotori
dei referendum n. 1 e n. 2, riguardanti  rispettivamente:  «Modalita'
di affidamento e gestione dei servizi pubblici  locali  di  rilevanza
economica. Abrogazione» e «Determinazione della tariffa del  servizio
idrico integrato in  base  all'adeguata  remunerazione  del  capitale
investito. Abrogazione parziale di norma»; 
    preso atto, infine, che il  1°  agosto  2011  e'  pervenuta  alla
Camera una lettera con la quale lo Studio legale Maietta, in  nome  e
per conto del «Comitato AcquaLiberaTutti» e del suo presidente  dott.
Antonio   Iannamorelli,   «diffida   la   Presidenza   della   Camera
all'erogazione del rimborso elettorale  connesso  alla  consultazione
referendaria»   in   oggetto,    chiedendone    al    tempo    stesso
l'accreditamento sul conto corrente intestato al Comitato medesimo; 
    ritenuto che detta pretesa appare manifestamente  priva  di  base
giuridica in quanto il Comitato istante non  figura  tra  i  Comitati
promotori dei referendum del 12-13 giugno 2011; 
    considerato che occorre procedere all'erogazione,  ai  sensi  dei
commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157  del  1999,  del
rimborso delle spese sostenute dai suddetti  Comitati  promotori  dei
referendum n. 1 e n. 2; 
 
                              Delibera 
 
 
                               Art.1. 
 
    1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2
di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno. 
    2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in  un'unica
soluzione  in  esito  al  trasferimento  della  occorrente  provvista
finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.