Articolo 2. 1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Raboso Piave in misura non inferiore al 90%. - altri vitigni a frutto a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%.