(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
1. I vini della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli",  devono  essere  ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti aventi,  in  ambito  aziendale,  la
seguente composizione ampelografica: 
 
- Raboso Piave in misura non inferiore al 90%. 
- altri vitigni a frutto a  bacca  rossa,  idonei  alla  coltivazione
nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%.