Articolo 5. 1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art.3. Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 3. Nella preparazione dei vini diversi dalla tipologia passito e vendemmia tardiva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita. 4. La menzione "Vendemmia Tardiva" e' riservata esclusivamente al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come e' tradizione, dopo l'"Estate di San Martino" (11 Novembre). 5. La tipologia passito e' ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve in locali idonei. Per l'appassimento delle uve ci si puo' avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre. La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, puo' anticipare detta data. 6. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per le uve fresche e 45% per le uve appassite. Qualora superi questo limite, ma non rispettivamente il 75% e il 50%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla tipologia passito, devono essere sottoposti ad invecchiamento che dovra' essere di almeno: - 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva, - 12 mesi per gli altri vini, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito (anche con la specificazione classico) non potra' essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino puo' compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.