(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
1. Le operazioni di appassimento  delle  uve,  di  vinificazione,  di
invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono  aver  luogo
all'interno della zona di produzione delimitata dall'art.3.  Tuttavia
le  predette  operazioni   possono   essere   effettuate   anche   in
stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego. 
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali e costanti  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro
peculiari caratteristiche. 
3. Nella preparazione dei vini  diversi  dalla  tipologia  passito  e
vendemmia  tardiva  possono  essere  utilizzate  uve  sottoposte   ad
appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita. 
4. La menzione "Vendemmia Tardiva"  e'  riservata  esclusivamente  al
vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Bagnoli
Friularo" o "Friularo di Bagnoli", prodotto con almeno il  60%  delle
uve raccolte e vinificate, come e' tradizione, dopo l'"Estate di  San
Martino" (11 Novembre). 
5. La  tipologia  passito  e'  ottenuta  attraverso  un  appassimento
naturale delle uve in locali idonei. Per l'appassimento delle uve  ci
si puo' avvalere  anche  di  sistemi  di  condizionamento  ambientale
purche' operanti a temperature analoghe a  quelle  riscontrabili  nel
corso dei processi tradizionali di appassimento. 
Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in  data
antecedente  al  8  dicembre.   La   Regione   Veneto   con   proprio
provvedimento, a seguito  di  motivata  richiesta  del  Consorzio  di
tutela, puo' anticipare detta data. 
6. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo  non
deve essere superiore al 70% per le uve fresche  e  45%  per  le  uve
appassite. Qualora superi questo limite, ma  non  rispettivamente  il
75% e il 50%, l'eccedenza non ha diritto alla presente  denominazione
di origine; oltre il 75% decade  il  diritto  alla  denominazione  di
origine per tutto il prodotto. 
7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli
Friularo" o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla  tipologia  passito,
devono essere sottoposti  ad  invecchiamento  che  dovra'  essere  di
almeno: 
 
- 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva, 
- 12 mesi per gli altri vini, 
 
a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 
8. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  passito  (anche  con  la
specificazione classico) non potra' essere immesso al  consumo  prima
di un periodo di maturazione ed affinamento di  almeno  due  anni  in
botti, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Durante questo periodo, che precede la messa in  bottiglia,  il  vino
puo' compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.