Articolo 6. 1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nella tipologia vendemmia tardiva): - colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: vinoso, intenso, caratteristico; - sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all'acidulo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % e 12,50 % nella versione riserva; - acidita' totale minima: 5,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l nella versione riserva "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: caratteristico, gradevole; - sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%; - acidita' totale minima: 5,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.