(Annesso-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  (anche  nella  tipologia
vendemmia tardiva): 
 
-  colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al   granato   con
l'invecchiamento; 
- odore: vinoso, intenso, caratteristico; 
- sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all'acidulo; 
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50  %  e  12,50  %
nella versione riserva; 
- acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l  nella  versione
riserva 
 
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito: 
 
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al  granato  con
l'invecchiamento; 
- odore: caratteristico, gradevole; 
- sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico; 
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%; 
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%; 
- acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
- estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.