Art. 11 Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore 1. E' istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada. Il Registro e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 2. Il Registro e' composto di due sezioni separate: 1. la prima, denominata sezione imprese e gestori, contiene almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) 1071/2009; 2. la seconda, denominata sezione sanzioni, contiene almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (CE) 1071/2009. 3. L'accesso alla sezione imprese e gestori per la consultazione dei dati e' reso disponibile al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ed e' pubblico, previo adempimento degli obblighi fissati con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 4. Con separati decreti del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i dati da inserire nel Registro di cui al comma 1, fissati i termini e le modalita' di inserimento dei dati, le autorita' competenti a questo fine e quelle autorizzate ad accedere al Registro. 5. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) 1071/2009, fino al 31 dicembre 2015, nella sezione sanzioni del Registro sono inserite solo le infrazioni piu' gravi di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, per le quali e' stata inflitta una sanzione o condanna definitiva. 6. Ai fini dell'interconnessione dei Registri elettronici nazionali in tutta l'Unione europea (ERRU), a decorrere dal 1° gennaio 2013 o da altra data fissata dalle autorita' dell'Unione europea, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si considerano solamente i dati minimi di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) ad f). 7. Il Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge tale funzione anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .