Art. 11 
 
 
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
                  professione di autotrasportatore 
 
  1. E' istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che
sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore  di
merci o persone  su  strada.  Il  Registro  e'  istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 
  2. Il Registro e' composto di due sezioni separate: 
    1. la prima,  denominata  sezione  imprese  e  gestori,  contiene
almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d)
del regolamento (CE) 1071/2009; 
    2. la seconda, denominata sezione  sanzioni,  contiene  almeno  i
dati di cui all'articolo 16,  paragrafo  1,  lettere  e)  ed  f)  del
regolamento (CE) 1071/2009. 
  3. L'accesso alla sezione imprese e gestori  per  la  consultazione
dei  dati  e'  reso  disponibile  al  Comitato  centrale  per  l'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6
giugno 1974, n. 298, per lo svolgimento delle funzioni di competenza,
ed  e'  pubblico,  previo  adempimento  degli  obblighi  fissati  con
provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici. 
  4. Con separati decreti del Capo Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i dati da inserire  nel
Registro di cui al comma 1, fissati  i  termini  e  le  modalita'  di
inserimento dei dati, le autorita' competenti a questo fine e  quelle
autorizzate ad accedere al Registro. 
  5. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del  regolamento
(CE) 1071/2009, fino al 31 dicembre 2015, nella sezione sanzioni  del
Registro  sono  inserite  solo  le  infrazioni  piu'  gravi  di   cui
all'allegato IV del medesimo  regolamento,  per  le  quali  e'  stata
inflitta una sanzione o condanna definitiva. 
  6. Ai fini dell'interconnessione dei Registri elettronici nazionali
in tutta l'Unione europea (ERRU), a decorrere dal 1° gennaio  2013  o
da altra data fissata dalle autorita'  dell'Unione  europea,  di  cui
all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.  1071/2009,  si
considerano solamente i dati minimi di cui  al  citato  articolo  16,
paragrafo 1, lettere da a) ad f). 
  7. Il Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18  del
regolamento (CE) n. 1071/2009 e' istituito presso il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici,  che  svolge  tale
funzione anche in collaborazione con il Comitato centrale per  l'Albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .